Re: Richiesta atti CMO.
Inviato: gio ott 01, 2015 9:03 am
da panorama
Ottima sentenza che obbliga la CMO poiché così si era espressa su una richiesta di Verbale della soppressa C.M.O. Palermo:
“... per motivi di carattere organizzativo, relativamente alla sistemazione dell'imponente mole cartacea, pervenuta dal disciolto D.M.M.L. di Palermo, in idonee scaffalature, l’istanza di accesso del ricorrente del 7.10.2014 “potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...”;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il TAR di CATANIA precisa:
1) - La difesa erariale ha depositato, inoltre, una relazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, del 18 dicembre 2014, in cui si rappresenta l’impossibilita di esitare l’istanza di accesso del ricorrente per problemi di tipo tecnico-organizzativo, ovvero per carenza di fondi per l’acquisto di idonea scaffalatura per la posa in opera dei carteggi sanitari.
2) - Giova premettere che l’art. 22, c. 1, lett b) legge n. 241/90, nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso” e che il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”; mentre l'art. 24, c. 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
3) - In sostanza ai sensi del suesposto art. 24, c. 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067).
4) - Occorre allora stabilire se una simile risposta, possa ritenersi congrua motivazione del differimento del diritto di accesso, così come previsto dagli artt. 24 e 25 della L. 241/90.
5) - Invero, il comma 3 del citato art. 25 stabilisce che: “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati”.
6) - L’art. 9 del D.P.R. 184/2006 individua i casi in cui la richiesta di accesso può essere differita con riferimento tassativo alle categorie di atti di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 e sempreché il differimento stesso sia funzionale agli interessi di cui al comma 6 dell'art. 24 citato, ovvero ad ulteriori esigenze da riconnettere e ricondurre solo ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
7) - L’atto che dispone il differimento dell’accesso deve però specificamente indicare la sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07/04/2010, n. 5760).
8) - In proposito, il Collegio rileva che l’art. 9 del D.P.R. n. 184/2006 non consente di differire l’accesso se non per i motivi ivi tassativamente contemplati, tra i quali non sono annoverate le oggettive e momentanee difficoltà organizzative dell’ente, correlate, come nella specie, a problemi di tipo tecnico-organizzativo ovvero per carenza di fondi per l'acquisto di idonea scaffalatura per collocazione dei carteggi sanitari.
N.B.: rileggi i punti n. 1- 2, 4, 6-8.
Per completezza e la delicatezza della normativa, vi invito a leggere il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201502279, - Public 2015-09-23 -
N. 02279/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02777/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2777 del 2014, proposto da S. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Airò e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Cittadino in Catania, Via O. Scammacca, 23/C;
contro
Ministero della Difesa - Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della nota M DE …./30506/ARCHIVIO/PA resa dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in data 22 ottobre 2014, che ha disposto che: “... per motivi di carattere organizzativo, relativamente alla sistemazione dell'imponente mole cartacea, pervenuta dal disciolto D.M.M.L. di Palermo, in idonee scaffalature, l’istanza di accesso del ricorrente del 7.10.2014 “potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...”;
nonché per l’emanazione nei confronti del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il sig. S. C., sovrintendente capo della Polizia di Stato in quiescenza, già in servizio presso la Questura di OMISSIS, espone di avere presentato domanda di pensione privilegiata presso Sede Provinciale di OMISSIS dell’INPS e di avere chiesto alla Questura di OMISSIS (con istanza di accesso del 3 settembre 2014) di visionare ed estrarre copia del verbale della Commissione Militare Ospedaliera ML/B NR. 597 del 14 novembre 2012, documento la cui conoscenza ed acquisizione ritiene utile nell’ambito del procedimento volto ad ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata.
Sempre nella prospettazione del ricorrente, in esito alla suddetta istanza di accesso la Questura di OMISSIS (in data 08.09.2014) richiedeva alla C.M.O. la copia del summenzionato verbale e, successivamente, gli rilasciava copia della nota prot. n. M_DE …../11347/Archivio/Pa del 7 giugno 2014, con la quale il Dipartimento di Medicina Legale di Messina comunicava:
a) di non potere allo stato degli atti, ottemperare alla richiesta, volta all’acquisizione del summenzionato verbale, in quanto, “a causa della soppressione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Palermo, l'Archivio del suddetto Ente è stato trasferito presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina ed è attualmente in attesa di adeguata collocazione al fine di esperire qualunque richiesta”;
b) nel caso di urgenza, il citato verbale "potrà essere richiesto all'Ente presso il quale, nell'anno 2012, il sig. S… prestava servizio".
In data 7 ottobre 2014, il ricorrente, constatato che il documento richiesto non era in possesso della Questura di OMISSIS, inoltrava presso, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, un’istanza di accesso agli atti, chiedendo di prendere visione ed estrarre copia del suddetto verbale della C.M.O. n. 597 del 14 novembre 2012.
In esito a tale istanza, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in data 22 ottobre 2014, disponeva che: “... per motivi di carattere organizzativo, relativamente alla sistemazione dell'imponente mole cartacea, pervenuta dal disciolto D.M.M.L. di Palermo, in idonee scaffalature, la predetta richiesta potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...”.
Ciò esposto in punto di fatto, il Sig. S. C. propone ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo per il seguente motivo di diritto: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. 241/90; violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 184/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, arbitrio, ingiustizia manifesta; violazione del principio di correttezza e buona fede”.
Assume il ricorrente che il provvedimento gravato risulterebbe palesemente elusivo dell’obbligo di provvedere al rilascio della documentazione richiesta, così come previsto dagli artt. 22 e ss., della L. 241/’90 e dal D.P.R. n.184/2006. Ciò in quanto Amministrazione intimata, avrebbe illegittimamente differito l’accesso agli atti, senza peraltro dare alcuna certezza in ordine alla data in cui questo sarebbe consentito, atteso che l’indicazione del periodo in cui sarebbe consentito l'accesso, (“presumibilmente nel corso del mese di Febbraio 2015”), sarebbe generica e del tutto eventuale.
Chiede pertanto che sia annullata la nota indicata in epigrafe resa dall’Amministrazione resistente sull’istanza di accesso del 7 ottobre 2014, e che sia ordinato al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, di esibire la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso.
Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero della Difesa, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo che il ricorso sia rigettato perché inammissibile e comunque infondato.
La difesa erariale ha depositato, inoltre, una relazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, del 18 dicembre 2014, in cui si rappresenta l’impossibilita di esitare l’istanza di accesso del ricorrente per problemi di tipo tecnico-organizzativo, ovvero per carenza di fondi per l’acquisto di idonea scaffalatura per la posa in opera dei carteggi sanitari.
In vista della Camera di Consiglio del 10 giugno 2015, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha rilevato che tale giustificazione, non può ritenersi idonea ad impedire l’accesso ai documenti entro un termine congruo e ragionevole, rispetto all'istanza di accesso del 7 ottobre 2014 e che, peraltro, la stessa Amministrazione, con la nota impugnata, aveva riferito che l’istanza di accesso di che trattasi sarebbe stata esitata “presumibilmente nel corso del mese di Febbraio 2015”; termine ormai superato abbondantemente senza che la stessa abbia provveduto a rilasciare la documentazione richiesta dal ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2015, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente lamenta la lesione dei diritti partecipativi ed informativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 a lui spettanti in quanto richiedente una pensione privilegiata presso Sede Provinciale di OMISSIS dell’INPS.
Giova premettere che l’art. 22, c. 1, lett b) legge n. 241/90, nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso” e che il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”; mentre l'art. 24, c. 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
In sostanza ai sensi del suesposto art. 24, c. 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067). Ne consegue che l’interesse all'accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale (che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso) e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata “alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante” (cfr. Consiglio Stato sez. V 10 gennaio 2007, n. 55, T.A.R. Umbria 30 gennaio 2013, n. 56).
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che il ricorrente vanti un interesse qualificato ad ottenere copia del richiesto verbale della C.M.O., in seno al procedimento di riconoscimento della pensione privilegiata ovvero per l’eventuale produzione in giudizio.
A fronte di tale interesse, concretizzatosi nell’istanza di accesso del ricorrente l'Amministrazione resistente, con la nota indicata in epigrafe, ha comunicato che: "per motivi di carattere organizzativo, ...la predetta richiesta potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...".
Occorre allora stabilire se una simile risposta, possa ritenersi congrua motivazione del differimento del diritto di accesso, così come previsto dagli artt. 24 e 25 della L. 241/90.
Invero, il comma 3 del citato art. 25 stabilisce che: “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati”.
Infatti il potere differimento dell'accesso agli atti, così come disciplinato dall’art 24 comma 4, è previsto unicamente come garanzia del diritto di accesso per il privato in tutte quelle ipotesi in cui la legge, per la tipologia dei documenti richiesti, stabilisce una limitazione ovvero l'esclusione del diritto di accesso.
In tal senso depone anche l'art. 10 del D.P.R. 184/2006, regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, il quale contempla il potere di differimento proprio nell'alveo dei casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 comma 4, rinviando la sua disciplina all'art. 9 dello stesso regolamento.
In particolare, il predetto art. 9, prevede espressamente che: “il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigente dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa”.
L’art. 9 del D.P.R. 184/2006 individua i casi in cui la richiesta di accesso può essere differita con riferimento tassativo alle categorie di atti di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 e sempreché il differimento stesso sia funzionale agli interessi di cui al comma 6 dell'art. 24 citato, ovvero ad ulteriori esigenze da riconnettere e ricondurre solo ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
Pertanto, il potere di differimento dell'accesso - in luogo del rigetto - è un atto dovuto in tutti i casi in cui il privato abbia diritto all’accesso, ma sia al contempo necessario:
- assicurare una temporanea tutela agli interessi dei terzi; ovvero
- salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I Sent., 18-12-2009, n. 13139).
L’atto che dispone il differimento dell’accesso deve però specificamente indicare la sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07/04/2010, n. 5760).
Nel caso di specie, invece, la resistente Amministrazione per giustificare il differimento del diritto di accesso deduce unicamente problemi di carattere organizzativo, senza specificare quali sarebbero gli interessi pubblici superiori tali da giustificare un sostanziale diniego dell'accesso ovvero l’impedimento oggettivo a reperire il documento entro un termine ragionevole, così come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo.
Peraltro, in violazione del disposto dal comma 3 del citato art. 9 (“l'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”), l’Amministrazione non ha chiarito con certezza il termine del differimento, laddove si è limitata ad indicare che l’istanza sarebbe tratta “presumibilmente nel corso di febbraio 2015”.
In proposito, il Collegio rileva che l’art. 9 del D.P.R. n. 184/2006 non consente di differire l’accesso se non per i motivi ivi tassativamente contemplati, tra i quali non sono annoverate le oggettive e momentanee difficoltà organizzative dell’ente, correlate, come nella specie, a problemi di tipo tecnico-organizzativo ovvero per carenza di fondi per l'acquisto di idonea scaffalatura per collocazione dei carteggi sanitari.
Pertanto il provvedimento di differimento della domanda del ricorrente di accesso agli atti, in assenza di una delle ipotesi previste dall'art. 24 della L. 241/’90, risulta illegittimo, privando l’interessato della possibilità produrre il summenzionato verbale nel procedimento relativo al riconoscimento della pensione privilegiata e di ogni altra facoltà difensiva ad esso connesso.
In conclusione, sulla scorta di quanto finora illustrato, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della nota indicata in epigrafe e affermazione del diritto del ricorrente ad avere conoscenza del verbale della Commissione Militare Ospedaliera ML/B NR. 597 del 14 novembre 2012.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ordinando al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina di consentire al ricorrente l’accesso al verbale della Commissione Militare Ospedaliera indicato nella richiesta di accesso del 7 ottobre 2014.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2015