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indossare la divisa
Inviato: mar nov 11, 2014 6:21 pm
da angri62
Articolo> Pubblicato il: 11/11/2014 - stampato il 11/11/2014
Sentenza Cassazione: tempo impiegato per indossare uniforme deve essere considerato orario di servizio
La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul cd. “tempo tuta” quale orario effettivo di lavoro, sentenza che potrebbe avere riflessi positivi nell’ambito del Comparto Sicurezza.
Proprio per le Forze di Polizia, infatti, sono sempre emersi dubbi in merito al computo del tempo impiegato per indossare la divisa, nel totale delle ore di servizio realmente effettuate.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha pronunciato, il 7 febbraio 2014, la sentenza n. 2837, per cercare di dissipare ogni incertezza, ribadendo che, “in relazione alla regola fissata con R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 (una fonte legislativa che risale a 91 anni fa!) per la quale “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un’occupazione assidua e continuativa”, è possibile considerare come lavoro effettivo, il tempo utilizzato per mettersi la divisa, tanto che quest’ultimo deve essere retribuito quando la fase della svestizione sia disciplinata dal datore di lavoro, che ne regolamenta sia il luogo che il tempo di esecuzione, oppure si tratti di operazioni che siano necessarie e obbligatorie per l’espletamento della propria attività lavorativa, non avendo il principio sopra citato alcun effetto preclusivo in questo senso.
Questa tematica, ad onor del vero, è stata perorata anche dalle rappresentanze dell’Arma dei Carabinieri che, con riferimento alla sentenza n. 20179 datata 22.07.2009, della Corte Suprema di Cassazione-Sezione Lavoro, che confermava quanto riconosciuto dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 488/04, suggerivano ai propri Vertici di estendere ai militari della Benemerita il dispositivo secondo il quale “il tempo impiegato per la vestizione e la svestizione della divisa aziendale corrispondeva ad un obbligo imposto dal datore di lavoro” per cui “ha ritenuto congruo il tempo di venti minuti complessivi per le operazioni in questione…”.
Sull’argomento, di recente, sono tornati, poi, i giudici togati della Corte di Appello di Napoli con riferimento ad un addetto alla lavorazione di surgelati e gelati, costretto a mettersi la tuta, a calzare le scarpe antinfortunistiche, il copricapo e i vestiti intimi distribuiti dall’azienda, con la conseguenza di doversi presentare sul posto di lavoro circa 15 minuti prima dell’inizio del proprio turno; solamente dopo essersi vestito ed aver oltrepassato un apposito tornello con marcatura del badge, il predetto dipendente poteva finalmente raggiungere il posto di lavoro dove l’attendeva un’apparecchiatura bollatrice che registrava l’orario di entrata.
L’intera procedura doveva poi essere seguita dal lavoratore dopo la fine del proprio turno di servizio anche avuto riguardo la svestizione. Il giudice dell’appello, nel modificare la sentenza del precedente grado di giudizio, ha riconosciuto il diritto del lavoratore all’emolumento relativo al tempo utilizzato per le fasi di vestizione e di svestizione, ritenendole obbligatorie e indispensabili per lo svolgimento delle mansioni sotto la direzione del datore di lavoro.
I giudici di legittimità, aditi dai legali dell’azienda, hanno confermato la sentenza d’appello, precisando che “l’orientamento secondo cui per valutare un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera, consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 comma 2 cod.civ. ) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva”.
La similitudine della vicenda presa in esame dai giudici partenopei, con la realtà lavorativa degli operatori delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, è lampante; migliaia di uomini e donne appartenenti al comparto sicurezza e difesa sono obbligati giornalmente, per poter svolgere appropriatamente i compiti istituzionali ad essi demandati, ad indossare una divisa, in un arco di tempo che può andare dai 10 minuti ai 20 minuti, in relazione al reparto di appartenenza e allo specifico servizio da svolgere.
Il pronunciamento della Corte di Cassazione appare, dunque, attagliarsi anche agli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai quali sembra, pertanto, ragionevole riconoscere la retribuzione per il lasso di tempo utilizzato per indossare una divisa.
Tale riconoscimento potrebbe avvenire mediante una riduzione dell’orario effettivo di lavoro onde poter includere il tempo necessario per la svestizione, come potrebbe essere riconosciuto inserendolo nel monte ore di straordinario; quest’ultima ipotesi potrebbe essere quella più plausibile dal punto di vista economico e quella più consona per i lavoratori del settore Sicurezza e Difesa, i quali potrebbero vedersi riconoscere dai 30 ai 40 minuti in più di lavoro extra giornalieri (15 o 20 per indossare la divisa e 15 o 20 per togliersela).
Re: indossare la divisa
Inviato: mer nov 12, 2014 9:11 pm
da Antonio_1961
Dopo tanti anni qualcuno ci sta' pensando, meglio tardi che mai...
Re: indossare la divisa
Inviato: dom dic 21, 2014 10:39 pm
da Domy72
Finalmente qualcosa di concreto !!!! Era ora che qualcuno si svegliasse ...............----.-.
Re: indossare la divisa
Inviato: lun dic 22, 2014 2:09 pm
da giosa
Questo è oro che cola, mo li aspetto quando vengono a ridire su l' uscita in servizio, le scene usciranno anche al cinema...
Re: indossare la divisa
Inviato: ven ago 02, 2019 9:40 pm
da panorama
La ASL A.S.L. 2 DI LANCIANO- VASTO- CHIETI perde l'appello in Cassazione
Sez. LAVORO CIVILE, Ordinanza n.17635 del 01/07/2019 (Cass. Civ. 17635/2019), udienza del 18/04/2019, Presidente NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore MAROTTA CATERINA
Re: indossare la divisa
Inviato: sab dic 14, 2019 8:57 pm
da panorama
Il Tar Veneto rigetta il ricorso della PolStato
- tempo di vestizione, ovvero per il tempo necessario ad indossare la divisa prima dell’inizio del turno e per svestirsi alla fine dello stesso.
Il TAR precisa:
1) - la questione è stata già affrontata e risolta in senso negativo dalla sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 20 febbraio 2019, n. 79, alle cui conclusioni il Collegio ritiene di aderire.
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SENTENZA sede di VENEZIA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900886,
Pubblicato il 24/07/2019
N. 00886/2019 REG. PROV. COLL.
N. 01051/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2017, proposto dai sigg.ri
( congruo nr. di ricorrenti OMISSIS per questione di spazio ), tutti rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Frisani e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Sartori, in Venezia, San Polo, n. 2988
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Venezia, San Marco, n. 63
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti a percepire la retribuzione aggiuntiva per il cd. tempo di vestizione, ovvero per il tempo necessario ad indossare la divisa prima dell’inizio del turno e per svestirsi alla fine dello stesso, con riferimento all’ultimo quinquennio.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la memoria conclusiva dei ricorrenti;
Preso atto del tardivo deposito del controricorso e di documenti da parte del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 19 giugno 2019 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
Considerato che con il ricorso in epigrafe i sigg.ri ( OMISSIS per questione di spazio ), quali appartenenti alla Polizia di Stato, hanno chiesto l’accertamento e la declaratoria del diritto a percepire la retribuzione aggiuntiva per il “tempo di vestizione”, ovvero per il tempo necessario ad indossare la divisa prima dell’inizio del turno e per svestirsi alla fine dello stesso, con riferimento all’ultimo quinquennio;
Considerato che i ricorrenti (i quali prestano tutti servizio nella Regione Veneto) hanno chiesto altresì che l’adito T.A.R.:
- accerti e dichiari che il tempo necessario alle operazioni di vestizione e svestizione per ciascuno di loro è pari a trenta (30) minuti per ogni turno lavorativo e che le ore riferibili al tempo di vestizione e svestizione ad essi attribuibili a tale titolo sono dovute, come già detto, con riferimento all’ultimo quinquennio;
- accerti e dichiari che le ore dedicate alla vestizione ed alla svestizione sono da considerarsi lavoro effettivo e straordinario, in quanto eccedenti le n. 36 ore settimanali di cui al C.C.N.L. di categoria e che devono essere retribuite a tale titolo secondo le tabelle previste dall’art. 6 del d.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184 (recante il recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare);
Considerato che il Ministero dell’Interno ha depositato fuori termine un controricorso e documenti sui fatti di causa, alla cui produzione parte ricorrente si è opposta in sede di udienza pubblica, e che proprio per la sua ingiustificata tardività tale controricorso può valere solo quale atto di costituzione in giudizio, e non per le difese in esso contenute, che sono inutilizzabili;
Considerato che i ricorrenti hanno depositato memoria conclusiva, insistendo nella conclusioni già rassegnate;
Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., attesa la palese infondatezza del ricorso;
Considerato, infatti, che:
- i ricorrenti agiscono per il riconoscimento della “indennità di vestizione”, cioè del diritto a percepire la retribuzione aggiuntiva, commisurata al lavoro straordinario, per il tempo necessario ad indossare la divisa prima dell’inizio del turno e per svestirsi alla fine dello stesso, con gli arretrati degli ultimi cinque anni;
- la questione è stata già affrontata e risolta in senso negativo dalla sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 20 febbraio 2019, n. 79, alle cui conclusioni il Collegio ritiene di aderire;
- in particolare, le argomentazioni della pronuncia in commento sono le seguenti:
“2. La domanda non può essere accolta.
Osserva in merito il Collegio che secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione “al fine di stabilire se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere remunerato, occorre avere riguardo alla regolazione contrattuale, verificando in concreto se al lavoratore è data la facoltà di decidere liberamente tempo e luogo ove indossare la divisa, o se invece si sia in presenza di operazione diretta dal datore di lavoro che ne disciplina luogo e modalità di esecuzione” (da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 7738 del 2018).
Il diritto alla retribuzione, corrispondente al tempo impiegato per indossare la divisa (e, a fine turno, per dismetterla), non è dunque connesso al mero obbligo del dipendente di portare gli indumenti e le dotazioni prescritte (né al luogo in cui il predetto obbligo viene adempiuto), ma richiede, inoltre, che le operazioni connesse alla vestizione siano contestualmente dirette dall’Amministrazione datrice di lavoro, la quale eserciti sotto tale profilo un esplicito potere di conformazione, tipico dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Ne consegue che allorquando, come nel caso di specie, non sia data prova di una propagazione, al di fuori dell’orario contrattuale, del potere di eterodirezione, esercitato dall’Amministrazione, in modo da regolare in capo a ciascun dipendente le modalità della vestizione (e della successiva svestizione), il tempo dedicato alle operazioni in questione si pone ontologicamente al di fuori della prestazione lavorativa.
Le operazioni connesse alla vestizione e alla svestizione, complessivamente considerate (indipendentemente dal luogo in cui siano eseguite), si sostanziano quindi in un’attività accessoria, funzionale allo svolgimento del servizio, la quale, come condivisibilmente esposto dalla difesa erariale, ben può trovare riconoscimento nel coacervo delle indennità accessorie, contrattualmente stabilite, intese ad alleviare taluni disagi connessi alle caratteristiche della prestazione lavorativa e, tra di essi, all’obbligatorietà dell’uso della divisa e delle prescritte dotazioni”;
- il Collegio condivide le suesposte argomentazioni ed aggiunge che per le Forze di Polizia l’obbligo di indossare la divisa va considerato come attinente ad una modalità dello svolgimento del servizio che gli appartenenti a dette Forze sono tenuti a prestare in favore dell’Amministrazione, e che, per siffatta ragione, non è ex se remunerabile (arg ex T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 4 giugno 2013, n. 350, che per tal motivo ha ritenuto che l’indennità “massa vestiario” corrisposta ai Vigili Urbani non abbia natura retributiva, ma sia soltanto sostitutiva, in denaro, della divisa che i predetti Vigili sono tenuti ad indossare);
- inoltre, a riprova dell’infondatezza delle pretese dei ricorrenti, i quali chiedono di valutare il tempo occorrente per la vestizione e svestizione della divisa alla stregua del lavoro straordinario, mette conto ricordare che, per costante giurisprudenza, nei rapporti di pubblico impiego si applica la regola per la quale la retribuzione delle ore di lavoro straordinario è ammessa soltanto nei casi in cui la prestazione eccedente l’orario normale di lavoro sia stata previamente autorizzata dall’Amministrazione (cfr., exmultis, C.d.S., Sez. IV, 6 febbraio 2019, n. 887; id., 1° giugno 2018, n. 3322; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7 novembre 2018, n. 10740; la regola vale pure per il pubblico impiego contrattualizzato: cfr. Corte App. Catanzaro, Sez. lav., 28 maggio 2019, n. 268);
Ritenuto, per tutto quanto si è detto, che il ricorso sia infondato e da respingere;
Ritenuto, da ultimo, di dover addossare le spese ai ricorrenti, secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore del Ministero resistente, delle spese e degli onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pietro De Berardinis Maddalena Filippi
IL SEGRETARIO
Re: indossare la divisa
Inviato: gio gen 23, 2020 10:55 pm
da panorama
anche il Tar di Bologna rigetta il ricorso di cui al titolo del post
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SENTENZA sede di BOLOGNA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901022,
Pubblicato il 23/12/2019
N. 01022/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2017, proposto da
Luigi Accarrino, Simona Ammirati, Salvatore Avanzato, Stefano Balzani, Giuseppe Borroni, Milvio Capucci, Elisabetta Cardini, Eros Casadio, Cristian Cavazza, Massimiliano Ciarapica, Giuseppe Cucci, Stefania D'Aniello, Anna Maria Dapporto, Giuseppe Vito De Blasi, Armando Di Gregorio, Carmelo Di Mari, Cristian Disposto, Nicola Falmi, Nicola Garoia, Gian Luca Gatta, Oliviero Gentilini, Manuel Giordano, Andrea Landi, Emilio Daniele Lattanzi, Gerardo Mandarini, Marco Menghetti, Marco Mengolini, Pietro Pezzi, Isabella Pivato, Laura Ricci Petitoni, Massimiliano Rossi, Marco Ruffilli, Fabiano Santolini, Gabriele Scozzoli, Stefano Seravalli, Cosimo Tinelli, Paolo Toccagino, Michele Toccagino, Maria Silvia Valdambrini, Fabio Valli, Samuele Zaccarini, Andrea Zadro, Claudia Zanetti, Maria Tina Zanotti, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Discepolo, domiciliato presso la Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54;
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via A.Testoni 6;
per l' accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire gli emolumenti stipendiali spettanti a ciascuno di essi in relazione al tempo impiegato per provvedere alla vestizione della uniforme di servizio ed alla dismissione della medesima;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio in comandi posti nella Regione Emilia-Romagna, richiedono il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione aggiuntiva per il c.d. “tempo di vestizione”, con condanna al pagamento della relativa retribuzione in relazione all’ultimo quinquennio.
Ai fini della quantificazione degli emolumenti reclamati, assumono che il tempo richiesto per le operazioni di vestizione e svestizione vada determinato in 30 minuti per ogni turno lavorativo (15 minuti a inizio turno + 15 minuti a fine turno) e che tale prestazione aggiuntiva debba essere qualificata come lavoro effettivo straordinario, in quanto eccedente le 36 ore settimanali contrattualmente previste, con applicazione delle tabelle di cui all’art. 6, D.P.R. n. 184 del 2010.
Ricordano, in particolare, che ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. 782/2015 essi hanno l’obbligo di presentarsi in servizio all’ora prestabilita in perfetto ordine nella persona, indossando il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento prescritti.
La loro vestizione avviene al di fuori dei locali della Questura, presso la quale non sono tenuti a presentarsi prima che sia iniziato l’orario di lavoro. Precisano, peraltro, di prestare servizio all’interno di reparti per i quali non è prevista alcuna forma di esenzione rispetto all’obbligo di portare la divisa, obbligo la cui inottemperanza potrebbe essere sanzionata in via disciplinare.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, che ha controdedotto nel merito.
Il ricorso va respinto.
Osserva in merito il Collegio che secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione “al fine di stabilire se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere remunerato, occorre avere riguardo alla regolazione contrattuale, verificando in concreto se al lavoratore è data la facoltà di decidere liberamente tempo e luogo ove indossare la divisa, o se invece si sia in presenza di operazione diretta dal datore di lavoro che ne disciplina luogo e modalità di esecuzione” (Cass. Sez. Lav. 7738/ 2018).
Il diritto alla retribuzione, corrispondente al tempo impiegato per indossare la divisa (e, a fine turno, per dismetterla), non è dunque connesso al mero obbligo del dipendente di portare gli indumenti e le dotazioni prescritte (né al luogo in cui il predetto obbligo viene adempiuto), ma richiede, inoltre, che le operazioni connesse alla vestizione siano contestualmente dirette dall’Amministrazione datrice di lavoro, la quale eserciti sotto tale profilo un esplicito potere di conformazione, tipico dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Ne consegue che allorquando, come nel caso di specie, non sia data prova di una propagazione, al di fuori dell’orario contrattuale, del potere di eterodirezione, esercitato dall’Amministrazione, in modo da regolare in capo a ciascun dipendente le modalità della vestizione (e della successiva svestizione), il tempo dedicato alle operazioni in questione si pone ontologicamente al di fuori della prestazione lavorativa.
Le operazioni connesse alla vestizione e alla svestizione, complessivamente considerate (indipendentemente dal luogo in cui siano eseguite), si sostanziano quindi in un’attività accessoria, funzionale allo svolgimento del servizio, la quale, come condivisibilmente esposto dalla difesa erariale, ben può trovare riconoscimento nel coacervo delle indennità accessorie, contrattualmente stabilite, intese ad alleviare taluni disagi connessi alle caratteristiche della prestazione lavorativa e, tra di essi, all’obbligatorietà dell’uso della divisa e delle prescritte dotazioni.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo Giuseppe Di Nunzio
IL SEGRETARIO
Re: indossare la divisa
Inviato: gio gen 23, 2020 11:01 pm
da panorama
SENTENZA sede di BOLOGNA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901020,
Pubblicato il 23/12/2019
N. 01020/2019 REG. PROV. COLL.
N. 00572/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2017, proposto da
(congruo nr. di ricorrenti OMISSIS), , rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Discepolo, domiciliato presso la Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via A.Testoni 6;
per l' accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire gli emolumenti stipendiali spettanti a ciascuno di essi in relazione al tempo impiegato per provvedere alla vestizione della uniforme di servizio ed alla dismissione della medesima in ragione di venti minuti al giorno o nella diversa misura che verrà ritenuta congrua;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio in comandi posti nella Regione Emilia-Romagna, richiedono il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione aggiuntiva per il c.d. “tempo di vestizione”, con condanna al pagamento della relativa retribuzione in relazione all’ultimo quinquennio.
Ai fini della quantificazione degli emolumenti reclamati, assumono che il tempo richiesto per le operazioni di vestizione e svestizione vada determinato in 30 minuti per ogni turno lavorativo (15 minuti a inizio turno + 15 minuti a fine turno) e che tale prestazione aggiuntiva debba essere qualificata come lavoro effettivo straordinario, in quanto eccedente le 36 ore settimanali contrattualmente previste, con applicazione delle tabelle di cui all’art. 6, D.P.R. n. 184 del 2010.
Ricordano, in particolare, che ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. 782/2015 essi hanno l’obbligo di presentarsi in servizio all’ora prestabilita in perfetto ordine nella persona, indossando il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento prescritti.
La loro vestizione avviene al di fuori dei locali della Questura, presso la quale non sono tenuti a presentarsi prima che sia iniziato l’orario di lavoro. Precisano, peraltro, di prestare servizio all’interno di reparti per i quali non è prevista alcuna forma di esenzione rispetto all’obbligo di portare la divisa, obbligo la cui inottemperanza potrebbe essere sanzionata in via disciplinare.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, che ha controdedotto nel merito.
Il ricorso va respinto.
Osserva in merito il Collegio che secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione “al fine di stabilire se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere remunerato, occorre avere riguardo alla regolazione contrattuale, verificando in concreto se al lavoratore è data la facoltà di decidere liberamente tempo e luogo ove indossare la divisa, o se invece si sia in presenza di operazione diretta dal datore di lavoro che ne disciplina luogo e modalità di esecuzione” (Cass. Sez. Lav. 7738/ 2018).
Il diritto alla retribuzione, corrispondente al tempo impiegato per indossare la divisa (e, a fine turno, per dismetterla), non è dunque connesso al mero obbligo del dipendente di portare gli indumenti e le dotazioni prescritte (né al luogo in cui il predetto obbligo viene adempiuto), ma richiede, inoltre, che le operazioni connesse alla vestizione siano contestualmente dirette dall’Amministrazione datrice di lavoro, la quale eserciti sotto tale profilo un esplicito potere di conformazione, tipico dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Ne consegue che allorquando, come nel caso di specie, non sia data prova di una propagazione, al di fuori dell’orario contrattuale, del potere di eterodirezione, esercitato dall’Amministrazione, in modo da regolare in capo a ciascun dipendente le modalità della vestizione (e della successiva svestizione), il tempo dedicato alle operazioni in questione si pone ontologicamente al di fuori della prestazione lavorativa.
Le operazioni connesse alla vestizione e alla svestizione, complessivamente considerate (indipendentemente dal luogo in cui siano eseguite), si sostanziano quindi in un’attività accessoria, funzionale allo svolgimento del servizio, la quale, come condivisibilmente esposto dalla difesa erariale, ben può trovare riconoscimento nel coacervo delle indennità accessorie, contrattualmente stabilite, intese ad alleviare taluni disagi connessi alle caratteristiche della prestazione lavorativa e, tra di essi, all’obbligatorietà dell’uso della divisa e delle prescritte dotazioni.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo Giuseppe Di Nunzio
IL SEGRETARIO
Re: indossare la divisa
Inviato: mar mag 05, 2020 11:19 pm
da panorama
ricorso perso,
vestizione e alla svestizione (personale PolStato)
hanno chiesto la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento della retribuzione per il tempo occorrente ad indossare la divisa all’inizio e al termine di ogni turno lavorativo, oltre al versamento dei contributi previdenziali e al risarcimento del danno in misura pari ai contributi prescritti.
Il TAR precisa:
A tal riguardo deve aggiungersi come, nei casi in cui gli agenti debbano svolgere un particolare servizio (ad esempio per la tutela dell’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive) che comporti l’obbligo di indossare un particolare equipaggiamento in caserma, allora, anche la stessa attività di ritiro del materiale venga ricompresa nell’orario di servizio rilevando, così, ai fini della retribuzione (cfr. docc. 2, 5 e 6 resistente).
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SENTENZA sede di GENOVA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000193 ,
Pubblicato il 17/03/2020
N. 00193/2020 REG. PROV. COLL.
N. 01013/2016 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2016, proposto da
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS per questione di spazio - ), rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Aloi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Alla Porta degli Archi 10/12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane 2;
per la condanna
del Ministero dell’Interno al pagamento della retribuzione per il tempo occorrente ad indossare la divisa all’inizio e al termine di ogni turno lavorativo, al versamento dei contributi previdenziali e al risarcimento del danno in misura pari ai contributi prescritti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 2 dicembre 2016 e depositato il 28 dicembre 2016, i ricorrenti, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, hanno chiesto la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento della retribuzione per il tempo occorrente ad indossare la divisa all’inizio e al termine di ogni turno lavorativo, oltre al versamento dei contributi previdenziali e al risarcimento del danno in misura pari ai contributi prescritti.
Espongono gli istanti che l’Amministrazione impone loro di presentarsi all’inizio del servizio già in uniforme e con il prescritto equipaggiamento.
Parimenti, è loro vietato di dismettere la divisa e le relative dotazioni prima della fine dell’orario di lavoro.
In ragione di ciò, i ricorrenti ritengono che debba essere retribuito il tempo di quaranta minuti – venti all’inizio e venti al termine di ogni turno – necessario alla vestizione e svestizione dell’uniforme e degli accessori.
A sostegno della domanda hanno addotto i seguenti argomenti.
L’art. 18 del d.p.r. n. 82/1975 prescrive l’obbligo per il personale della Polizia di Stato di presentarsi in servizio, all’ora stabilita, con il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti.
Le operazioni preparatorie sarebbero eterodirette dal Ministero dell’Interno, in quanto i poliziotti dovrebbero necessariamente cambiarsi sul luogo di lavoro; tant’è che l’allegato IV del d.lgs. n. 81/2008, punto 1.12.1, ha istituto l’obbligo del datore di lavoro di destinare locali ad uso spogliatoio quando i lavoratori devono indossare indumenti specifici.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Le parti hanno ribadito ed ampliato le proprie argomentazioni con memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 26 febbraio 2020.
DIRITTO
Il ricorso è rivolto ad ottenere la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento della retribuzione corrispondente al tempo necessario ad indossare la divisa, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e al risarcimento per i periodi prescritti.
Il ricorso non è fondato.
La prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “al fine di stabilire se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere remunerato, occorre avere riguardo alla regolazione contrattuale, verificando in concreto se al lavoratore è data la facoltà di decidere liberamente tempo e luogo ove indossare la divisa, o se invece si sia in presenza di operazione diretta dal datore di lavoro che ne disciplina luogo e modalità di esecuzione” (da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 7738 del 2018).
Sulla base di tale consolidato dictum, i Tribunali amministrativi regionali hanno affermato i seguenti principi.
Il diritto alla retribuzione, corrispondente al tempo impiegato per indossare la divisa (e, a fine turno, per dismetterla), non è connesso al mero obbligo del dipendente di portare gli indumenti e le dotazioni prescritte (né al luogo in cui il predetto obbligo viene adempiuto), ma richiede che le operazioni connesse alla vestizione siano contestualmente dirette dall’Amministrazione datrice di lavoro, la quale eserciti sotto tale profilo un esplicito potere di conformazione, tipico dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Allorquando non sia data prova di una propagazione, al di fuori dell’orario contrattuale, del potere di eterodirezione, esercitato dall’Amministrazione, in modo da regolare in capo a ciascun dipendente le modalità della vestizione (e della successiva svestizione), il tempo dedicato alle operazioni in questione si pone ontologicamente al di fuori della prestazione lavorativa.
Le operazioni connesse alla vestizione e alla svestizione, complessivamente considerate (indipendentemente dal luogo in cui siano eseguite), si sostanziano quindi in un’attività accessoria, funzionale allo svolgimento del servizio, la quale, come condivisibilmente esposto dalla difesa erariale, ben può trovare riconoscimento nel coacervo delle indennità accessorie, contrattualmente stabilite, intese ad alleviare taluni disagi connessi alle caratteristiche della prestazione lavorativa e, tra di essi, all’obbligatorietà dell’uso della divisa e delle prescritte dotazioni (TAR Friuli Venezia Giulia, 20 febbraio 2019 n. 79, TAR Piemonte 29 aprile 2019 n. 517, TAR Veneto 24 luglio 2019 n.886, TAR Puglia, Bari 15 luglio 2019 n. 1016, TAR Emilia Romagna, Bologna 23 dicembre 2019 nn. 1020 e 1022).
Alla luce di tali condivisibili principi la domanda dei ricorrenti non può trovare accoglimento, non essendo dimostrato che la loro vestizione, quand’anche operata sul luogo di prestazione del servizio o di inizio della prestazione dello stesso, avvenga sotto l’esplicazione del potere del datore di lavoro.
A tal riguardo deve aggiungersi come, nei casi in cui gli agenti debbano svolgere un particolare servizio (ad esempio per la tutela dell’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive) che comporti l’obbligo di indossare un particolare equipaggiamento in caserma, allora, anche la stessa attività di ritiro del materiale venga ricompresa nell’orario di servizio rilevando, così, ai fini della retribuzione (cfr. docc. 2, 5 e 6 resistente).
Si osserva, infine, che la mera presenza di locali ad uso spogliatoio sui luoghi di lavoro non vale a dimostrare l’esistenza di un obbligo di indossare ivi la divisa, né, tantomeno, a radicare un potere conformativo in capo al Ministero dell’Interno. Tanto più che da nessuna disposizione, relativa al rapporto lavorativo del personale di polizia, è prevista una fase di passaggio dall’abito civile all’uniforme (e, viceversa, da questa a quello); né esistono prescrizioni o direttive indicanti il luogo dove debba eseguirsi l’operazione, che, pertanto, potrebbe essere svolta anche presso la propria abitazione (in tal senso cfr. TAR Puglia, Bari, 15 luglio 2019, n. 1016, relativa al personale militare).
Il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto.
Le spese possono essere compensate, attesa l’anteriorità della proposizione della domanda al formarsi dell’orientamento contrario da parte della giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Richard Goso, Consigliere
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Liliana Felleti Giuseppe Caruso
IL SEGRETARIO
Re: indossare la divisa
Inviato: dom giu 22, 2025 11:54 am
da panorama
Aggiorno questa pagina postando 3 sentenze Negative, che riguardano il tempo impiegato per la "vestizione e svestizione della uniforme di servizio".
- Tar Lazio n. 7079 resa pubblica in data 10/04/2025 (ricorso del 2019) che riguarda personale VV.FF.;
- Tar Lazio n. 758/2024 resa pubblica in data 15/01/2024 (ricorso del 2015) che riguarda personale VV.FF.;
- Tar Marche n. 414/2024 resa pubblica in data 30/04/2024 (ricorso del 2017) che riguarda personale PolStato.
Re: indossare la divisa
Inviato: lun giu 23, 2025 3:35 pm
da bestiaccia
ma, sono io che capisco male, o le sentenze negative dei tar si scontrano con la giustizia ordinaria?
vedi link:
https://www.lpo.it/2025/01/filippo-capu ... di-lavoro/
saluti a tutti.
Re: indossare la divisa
Inviato: lun giu 23, 2025 4:04 pm
da NavySeals
Ciao bestiaccia, c'è la cassazione che è univoca e si è espressa in modo costante così:
- il tempo tuta, ovvero la vestizione sul posto di lavoro, non rientra nell’orario di lavoro nel caso in cui il dipendente abbia avuto in dotazione gli indumenti e disponga della possibilità di portarli al proprio domicilio, recandosi al lavoro con gli indumenti già indossati. Può essere il caso del capotreno, della hostess, del poliziotto e del militare.
- la vestizione e la svestizione rientrano, invece, nell’orario di lavoro se il datore ha fornito al dipendente determinati indumenti, con il vincolo però di tenerli e di indossarli sul posto di lavoro.
Quindi, ad esempio lo Stato Maggiore impone che tutti i militari si rechino a lavoro in abiti borghesi, perchè c'è rischio attentati. E solo in caserma indosseranno al divisa. A quel punto spetta.
PS. permettimi di ridere, i colleghi che hanno perso al Tar Lazio 2025 che ha postato il buon panorama, volevano 40 min a turno per la vestizione...
