SENTENZA TAR DECORRENZA BENEFICI STIPENDIALI EX ART. 1801
Inviato: sab ott 25, 2014 10:51 am
Un cordiale saluto a tutti.
Di nuovo sono a pubblicare una sentenza ottenuta purtroppo "combattendo contro lo stato " che può essere di utile interesse a tutti.
Prima alcune doverose precisazioni.
Primo: la sentenza pubblicata ieri 24.10.14 è, ovviamente, non ancora passata in giudicato - pertanto è potenzialmente riformabile in secondo grado. Ritengo estremamente improbabile che l'avvocatura osi impugnare questa pronuncia dato che essa si fonda su precedente specifico giudicato emesso proprio dal CDS oltre chè si fonda su precetti di diritto previsti dal Codice Civile.
Secondo: LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO......vi garantisco PUNTUALMENTE ECCEPITA, CONTESTATA E SOLLEVATA DALL'AVVOCATURA e perfettamente controdedotta NON ha meritato neanche di essere presa in considerazione dal collegio.
Ciò in quanto E' BENE PRECISARLO ED E' BENE SECONDO ME CHE SIA ESTESO A FATTO NOTORIO PER TUTTI
IL DIRITTO SOGGETTIVO DI NATURA PARTIMONIALE E' .....I M P R E S C R I T T I B I L E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciò che può eventualmente essere dichiarato prescritto è il rateo mensile della posta dovuta che ha superato (in questo caso) il quinquennio MA SOLO E QUANDO QUESTO SI VERIFICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quando un rateo cade in prescrizione????????????
Quando dal momento della nascita del diritto io faccio trascorrere tutto il termine prescrizionale (annualità, biennio, lustro o decennio) i questo caso quinquennio.
In altre parole:
faccio domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio nel 2000, poi nel 2002 la cmo redige il verbale mod. BL/B, di seguito nel 2008 (magari!) il CVCS emette decreto di si dipendenza e nel 2009 propongo istanza di corresponsione del beneficio di scatto stipendiale ex art. 1801 c.o.m. ( abrogati art. 117 e 120 regio decreto); nel siffatto quadro fattuale NON E' INTERVENUTA NESSUNA PRESCRIZIONE, IL DIRITTO DECORRE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO.
Sarebbe subentrata la prescrizione nel caso in cui, io titolare di un diritto nato nel momento in cui mi è stato notificato il decreto di previmil o la determina del comando generale avessi atteso oltre il termine di prescrizione per agire e manifestare il mio animo creditizio all'amministrazione.
RICORDO A ME STESSO CHE L'ISTANZA DI CORRESPONSIONE DELL'AUMENTO STIPENDIALE EX ART. 1801 E' SOLO POSTA AI FINI .....S O L L E C I T A T O R I......IL CREDITO DICENDE DIRETTAMENTE EX LEGE ED E' L'AMMINISTRAZIONE TENUTA A PAGARE CIO' CHE DEVE RISPETTANDO LA LEGGE.
Addirittura se non dovesse essere posta l'istanza di corresponsione del beneficio esso vi dovrebbe essere comunque corrisposto dato che la LEGGE prevede la spettanza AL VERIFICARSI DELL'IPOTESI....DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA......NEL MOMENTO CHE QUESTA PREVISTA IPOTESI SI REALIZZA ....SCATTA IL DIRITTO DISCENDENTE DIRETTAMENTE DALLA LEGGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Secondo me, TUTTI COLORO CHE HANNO RICEVUTO L'EVENTUALE PAGAMENTO CON DECORRENZA
DALLA DATA DEL VERBALE DELLA CMO........
DALLA DATA DI DECORRENZA DEL DECRETO DI SI DIPENDENZA.......
DALLA DATA DELL'ISTANZA DI CORRESPONSIONE DEL BENEFICIO................
HANNO PERSO SOLDI E POSSONO AGIRE PER LA RIVALSA DEL CREDITO RECUPERANDO QUANTO MENO GLI ULTIMI 5 ANNI.
Non posso rappresentare compiutamente quale soddisfazione genera nel punto mio più intimopoter leggere la sentenza di seguito testualmente ritrascritta ottenuta però dopo due cause vinte.
E' bene che io ricordi a me stesso anche che la cara amministrazione o meglio i dirigenti ivi preposti dapprima avevano negato il diritto RESPINGENDO LA DOMANDA DI BENEFICIO STIPENDIALE EX ART. 1801 COSI' DA OBBLIGARE IL DIPENDENTE A FARE RICORSO R.G. N. 2189/12 AL TAR (CFR T.A.R. L ombardia – Milano – sez. I – sentenza 12 luglio 2012 n. 1979) E POI, PROBABILMENTE NON PAGHI DI CIO', HANNO EMESSO DETERMINA DI DECORRENZA DEL BENEFICIO DA UNA DATA ERRATA.......OVVIAMENTE A LORO FAVOREVOLE, OBBLIGANDO IL RICORRENTE A NUOVAMENTE AGIRE IN GIUDIZIO CON LA CAUSA DEFINITA CON LA SENTENZA IN PAROLA.
NEL FRATTEMPO SONO TRASCORSI ALTRI ANNI E PER FORTUNA DEL RICORRENTE EGLI NEL FRATTEMPO NON E' MORTO....E FORSE E SOLO FORSE......POTRA VEDERSI CORRISPOSTO L'AUMENTO STIPENDIALE DOVUTO DALLA DATA DEL 2002 SEMPRE CHE........NEL FRATTEMPO NON DECEDA (NEL qual caso certamente gli eredi agiranno per riassunzione) e magari non si veda obbligato ad agire CON NUOVO RICORSO PER ESECUZIONE ED OTTEMPERANZA come spesso accade......MA L'ALTERNATIVA ERA STARE ZITTI UNA PRIMA VOLTA QUANDO SI E' VISTO NEGARE IL DIRITTO E STARE ZITTI UNA SECONDA VOLTA QUANTO GLI E' STATO RICONOSCIUTO CON UNA DATA SFAVOREVOLE.
A BEN VEDERE PERO' ALLO STATO .....LASCIANDO ESCLUSI GLI INTERESSI E RIVALUTAZIONE ECONOMICA E TUTTI GLI ARRETRATI DOVUTI DI POSTA STIPENDIALE PURA .....QUESTO SCHERZETTO GLI E' COSTATO UNA CONDANNA DI 5000 EURO (PRIMA SENTENZA 3000 PIU' SECONDA SENTENZA 2000) OLTRE ONERI DI LEGGE E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO CHE RICORDO SEMPRE A ME STESSO E' DOVUTO ANCHE IN CASO DI COMPENSAZIONE DI SPESE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Certo un buon padre di famiglia dovrebbe ora considerare che forse gli era meglio riconoscere l'aumento stipendiale già da subito....ma un buon padre di famiglia....con le esigenze di un bilancio familiare......ma i 5000 euro netti (circa 7295 euro lordi) chi li ha pagati?????? non certo un buon padre di famiglia....ma neanche i solerti dirigenti che magari certi importi li percepiscono di soli straordinari necessari a scarabocchiare con sottoscrizioni illeggibili i decreti qui oggetto di cassazione.
AUGURO A TUTTI UNA BUONA GIORNATA ED UNA BUONA LETTURA AUGURANDO OGNI BENE.
N. 02547/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2014, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana 18
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.0296392 del 4.11.2013 emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare - IV Reparto, 9^ Divisione, nella parte in cui il beneficio è stato riconosciuto con effetto dalla data del 12 giugno 20013
e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2014 il sig. Ferrario, Maresciallo alle dipendenze dell’Aeronautica Militare, con ultima sede di servizio effettivo presso il Centro Meteorologico Regionale di Milano, chiedeva l’annullamento del provvedimento di diniego di cui in epigrafe, deducendone l’illegittimità per travisamento dei presupposti, in quanto l’amministrazione avrebbe errato sulla data di decorrenza del beneficio accordato ex art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010.
Si costituiva l’amministrazione, che resisteva con atto di stile al ricorso, e la Sezione, in sede di trattazione della domanda cautelare, rinviava al merito per una sollecita definizione del giudizio, chiedendo contestualmente chiarimenti al Ministero della Difesa sul mancato riferimento, nel provvedimento impugnato, all’istanza inoltrata dal ricorrente in data 31 gennaio 2002.
In ottemperanza all’ordinanza del Collegio, l’amministrazione depositava una relazione nella quale precisava che il riferimento all’istanza del 12 giugno 2003 doveva intendersi riferita al processo verbale emesso in pari data, dando atto altresì di avere seguito la prassi secondo cui il diritto ai benefici di cui agli artt. 117 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928 (attualmente previsti dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010) sorgerebbero soltanto per effetto dell’accertamento medico, che riconosce la sussistenza della patologia.
La causa veniva infine decisa alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2014.
Il ricorrente e l’amministrazione concordano sulla ricostruzione fattuale e giuridica dei termini generali dell’odierno contenzioso, seppure il Ministero, per inciso, abbia evidenziato di non avere agli atti l’istanza del sig. Ferrario.
Sotto questo profilo, peraltro, il ricorrente ha dimostrato in giudizio di avere ottenuto l’avvio del procedimento amministrativo teso a ottenere l’equo indennizzo in discussione proprio con la formale richiesta protocollata dall’amministrazione in data 2 febbraio 2002.
Il punto sul quale divergono le considerazioni di dipendente e datore di lavoro è sull’interpretazione del dato normativo, ai fini della decorrenza degli effetti del beneficio richiesto.
L’art. 1801 del D.lgs. 66/2010 (norma da ritenersi applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, in quanto attributiva ora per allora del beneficio già ottenuto) statuisce che “al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria”.
La norma in questione non precisa da quale momento la maggiorazione sullo stipendio debba essere calcolata, anche se sembra individuare, quale unica data certa sotto questo profilo utilizzabile, e in considerazione del suo presupposto applicativo (ottenimento del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio), la data del processo verbale medico a mezzo del quale è stato accertato il nesso di causalità tra condotta di servizio ed insorgenza dell’evento dannoso.
Ritiene peraltro il Collegio di dovere aderire all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1881 del 2011, secondo cui la data utile ai fini di valutazione (e conseguente decorrenza del riconoscimento) dei presupposti del beneficio in esame debba essere quella della domanda per il riconoscimento della causa di servizio, e non la data di riconoscimento di esso.
Supportano tale conclusione le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, sarebbe contraria al principio fondamentale del “buon andamento” dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l’attuale testo dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241) un’interpretazione della norma che ancorasse alla data del processo verbale medico la decorrenza degli effetti patrimoniali, poiché rimetterebbe, in definitiva, alla mera volontà dell’amministrazione la fissazione di tale decorrenza.
E’, infatti, lo stesso datore di lavoro pubblico ad istruire la pratica volta al riconoscimento medico della causa di servizio e ogni ritardo nei tempi procedimentali (ma perfino il formale, ma non celere rispetto di essi) si ritorcerebbe contro il soggetto in attesa del beneficio.
Nel caso affrontato dalla sentenza del Consiglio di Stato su richiamata, un processo verbale medico stilato dopo il congedo del richiedente (ma a seguito di una domanda formulata in costanza di servizio) avrebbe avuto come effetto, seguendo l’interpretazione che fa decorrere gli effetti del beneficio dalla data dell’accertamento del nesso di causalità, la perdita del beneficio stesso.
In secondo luogo, risulta corretto far coincidere la data di insorgenza del credito connesso alla maggiorazione stipendiale invocata, con la data di presentazione della domanda amministrativa, in relazione al fatto che trattasi di un diritto patrimoniale condizionato ex lege alla verificazione dei suoi presupposti, con effetti che devono dunque retroagire, in caso di accertamento della causa di servizio con esito positivo, al momento della richiesta patrimoniale.
Il ricorso del sig. Ferrario va dunque accolto, con conseguente accertamento del suo diritto ad ottenere la decorrenza degli effetti del beneficio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 fin dalla ricezione da parte dell’amministrazione della relativa domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
PER COMPLETEZZA D'INFORMAZIONE
T.A.R. L ombardia – Milano – sez. I – sentenza 12 luglio 2012 n. 1979
N. 01979/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03477/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3477 del 2005, proposto da:
Cristiano Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Moroni nel cui studio in Milano, viale Bianca Maria, 21 è elettivamente domiciliato
contro
I.N.P.D.A.P.
nei confronti di
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il cui ufficio in via Freguglia, 1 è ex lege domiciliato
per l’annullamento
del diniego di riconoscimento dei benefici ex R.D. n. 3458 del 1928 per invalidità per causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, militare affetto da infermità invalidante ascritta alla 8a tabella e riconosciuta dipendente da causa di servizio, ha richiesto alla Amministrazione di appartenenza il riconoscimento dell’abbreviazione dell’anzianità ai fini del trattamento retributivo prevista dall’art. 117 del R.D. 3458 del 1928.
Il Ministero della difesa, con il provvedimento impugnato, ha tuttavia negato il richiesto beneficio sulla base dell’assunto che esso spetterebbe solo ai militari che sono ancora in forza al momento del riconoscimento della dipendenza della invalidità da causa di servizio, mentre il Maresciallo Cristiano, al momento della pronuncia della Commissione medica, aveva esaurito il periodo massimo di aspettativa per malattia previsto dalla legge e doveva, quindi, considerarsi cessato dal servizio permanente.
L’interessato contesta la legittimità del predetto provvedimento sia in linea di diritto, dipendendo, a suo dire, l’abbreviazione di carriera ai fini stipendiali solo dal fatto che la menomazione invalidante sarebbe stata causata dal servizio prestato, sia in linea di fatto, in quanto egli si è presentato innanzi al Collegio medico nella data indicata dai suoi superiori il cui comportamento sarebbe, quindi, all’origine del superamento del periodo massimo di comporto.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale, la quale ha eccepito la prescrizione del credito azionato, richiedendone nel merito la reiezione.
Il ricorso è fondato.
L’eccezione di prescrizione non merita accoglimento in quanto il riconoscimento della dipendenza della invalidità da causa di servizio era stato comunicato al ricorrente in data 17 marzo 1998. Egli ha presentato l’istanza per il riconoscimento del beneficio il 7 febbraio 2003 ed ha instaurato, poi, il giudizio entro il biennio successivo.
E’ evidente, perciò, che il termine di prescrizione è stato interrotto.
In punto di diritto in ordine al problema se il beneficio dell’abbreviazione fittizia dell’anzianità ai fini stipendiali spetti solo ai pubblici dipendenti che prestino ancora la propria opera al momento del riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, oppure anche a coloro che, pur avendola contratta durante il periodo lavorativo, si trovino in congedo al momento della pronuncia della Commissione medica, la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in modo discordante.
Le Sezioni consultive del Consiglio di Stato propendono per la soluzione meno restrittiva (da ultimo Sez. I parere n. 1399 del 2009), mentre la IV Sezione ha di recente affermato la necessità che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della invalidità intervenga prima del collocamento a riposo. Ciò in quanto il provvedimento con cui la Commissione accerta la dipendenza da causa di servizio avrebbe natura di accertamento costitutivo e sancirebbe sul piano del diritto una realtà che in precedenza avrebbe una consistenza meramente fattuale irrilevante ai fini giuridici.
Il Collegio, tuttavia, non condivide tale tesi.
A parte il discutibile assunto in base al quale la dipendenza da causa di servizio della infermità non costituirebbe un fatto storico, ma un presupposto da considerarsi esistente solo dopo la satuizione della Commissione, a giudizio del Tribunale l’interpretazione della norma attributiva del beneficio in oggetto deve essere effettuata tenendo presente i principi costituzionali ed in particolare quello di uguaglianza.
L’essere o meno ancora in servizio alla suddetta data appare, infatti, una circostanza meramente accidentale che in nessun modo influisce sulla ratio che sta ala base della previsione legislativa del beneficio che è teso a premiare coloro che a causa del servizio prestato a favore della collettività abbiano visto irreversibilmente (e spesso gravemente) compromesso il proprio stato di salute.
E’ quindi del tutto irrilevante, a tali fini, il momento in cui il giudizio della Commissione medica è stato adottato, contando solo il suo esito.
A voler diversamente opinare si dovrebbe ammettere che l’attribuzione o il diniego del beneficio in oggetto possano dipendere da eventi e circostanze del tutto accidentali ed indipendenti dalla stessa volontà dell’infermo, come è accaduto nel caso di specie nel quale il ricorrente è stato inviato a visita in un momento successivo alla scadenza del periodo di comporto a causa di un erroneo calcolo da parte suoi superiori circa la sua durata.
Il ricorso va, dunque, accolto e, per l’effetto, l’amministrazione sarà tenuta ad erogare i benefici richiesti, non dipendendo il loro riconoscimento da ulteriori accertamenti di fatto o valutazioni riservate alla p.a.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) annulla il provvedimento impugnato;
2) dispone ai sensi dell’art. 34 c.p.a. che l’Amministrazione, in esecuzione della presente sentenza, riconosca al ricorrente il beneficio illegittimamente negato;
3) condanna l’amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00, oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
Alberto Di Mario, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Di nuovo sono a pubblicare una sentenza ottenuta purtroppo "combattendo contro lo stato " che può essere di utile interesse a tutti.
Prima alcune doverose precisazioni.
Primo: la sentenza pubblicata ieri 24.10.14 è, ovviamente, non ancora passata in giudicato - pertanto è potenzialmente riformabile in secondo grado. Ritengo estremamente improbabile che l'avvocatura osi impugnare questa pronuncia dato che essa si fonda su precedente specifico giudicato emesso proprio dal CDS oltre chè si fonda su precetti di diritto previsti dal Codice Civile.
Secondo: LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO......vi garantisco PUNTUALMENTE ECCEPITA, CONTESTATA E SOLLEVATA DALL'AVVOCATURA e perfettamente controdedotta NON ha meritato neanche di essere presa in considerazione dal collegio.
Ciò in quanto E' BENE PRECISARLO ED E' BENE SECONDO ME CHE SIA ESTESO A FATTO NOTORIO PER TUTTI
IL DIRITTO SOGGETTIVO DI NATURA PARTIMONIALE E' .....I M P R E S C R I T T I B I L E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciò che può eventualmente essere dichiarato prescritto è il rateo mensile della posta dovuta che ha superato (in questo caso) il quinquennio MA SOLO E QUANDO QUESTO SI VERIFICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quando un rateo cade in prescrizione????????????
Quando dal momento della nascita del diritto io faccio trascorrere tutto il termine prescrizionale (annualità, biennio, lustro o decennio) i questo caso quinquennio.
In altre parole:
faccio domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio nel 2000, poi nel 2002 la cmo redige il verbale mod. BL/B, di seguito nel 2008 (magari!) il CVCS emette decreto di si dipendenza e nel 2009 propongo istanza di corresponsione del beneficio di scatto stipendiale ex art. 1801 c.o.m. ( abrogati art. 117 e 120 regio decreto); nel siffatto quadro fattuale NON E' INTERVENUTA NESSUNA PRESCRIZIONE, IL DIRITTO DECORRE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO.
Sarebbe subentrata la prescrizione nel caso in cui, io titolare di un diritto nato nel momento in cui mi è stato notificato il decreto di previmil o la determina del comando generale avessi atteso oltre il termine di prescrizione per agire e manifestare il mio animo creditizio all'amministrazione.
RICORDO A ME STESSO CHE L'ISTANZA DI CORRESPONSIONE DELL'AUMENTO STIPENDIALE EX ART. 1801 E' SOLO POSTA AI FINI .....S O L L E C I T A T O R I......IL CREDITO DICENDE DIRETTAMENTE EX LEGE ED E' L'AMMINISTRAZIONE TENUTA A PAGARE CIO' CHE DEVE RISPETTANDO LA LEGGE.
Addirittura se non dovesse essere posta l'istanza di corresponsione del beneficio esso vi dovrebbe essere comunque corrisposto dato che la LEGGE prevede la spettanza AL VERIFICARSI DELL'IPOTESI....DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA......NEL MOMENTO CHE QUESTA PREVISTA IPOTESI SI REALIZZA ....SCATTA IL DIRITTO DISCENDENTE DIRETTAMENTE DALLA LEGGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Secondo me, TUTTI COLORO CHE HANNO RICEVUTO L'EVENTUALE PAGAMENTO CON DECORRENZA
DALLA DATA DEL VERBALE DELLA CMO........
DALLA DATA DI DECORRENZA DEL DECRETO DI SI DIPENDENZA.......
DALLA DATA DELL'ISTANZA DI CORRESPONSIONE DEL BENEFICIO................
HANNO PERSO SOLDI E POSSONO AGIRE PER LA RIVALSA DEL CREDITO RECUPERANDO QUANTO MENO GLI ULTIMI 5 ANNI.
Non posso rappresentare compiutamente quale soddisfazione genera nel punto mio più intimopoter leggere la sentenza di seguito testualmente ritrascritta ottenuta però dopo due cause vinte.
E' bene che io ricordi a me stesso anche che la cara amministrazione o meglio i dirigenti ivi preposti dapprima avevano negato il diritto RESPINGENDO LA DOMANDA DI BENEFICIO STIPENDIALE EX ART. 1801 COSI' DA OBBLIGARE IL DIPENDENTE A FARE RICORSO R.G. N. 2189/12 AL TAR (CFR T.A.R. L ombardia – Milano – sez. I – sentenza 12 luglio 2012 n. 1979) E POI, PROBABILMENTE NON PAGHI DI CIO', HANNO EMESSO DETERMINA DI DECORRENZA DEL BENEFICIO DA UNA DATA ERRATA.......OVVIAMENTE A LORO FAVOREVOLE, OBBLIGANDO IL RICORRENTE A NUOVAMENTE AGIRE IN GIUDIZIO CON LA CAUSA DEFINITA CON LA SENTENZA IN PAROLA.
NEL FRATTEMPO SONO TRASCORSI ALTRI ANNI E PER FORTUNA DEL RICORRENTE EGLI NEL FRATTEMPO NON E' MORTO....E FORSE E SOLO FORSE......POTRA VEDERSI CORRISPOSTO L'AUMENTO STIPENDIALE DOVUTO DALLA DATA DEL 2002 SEMPRE CHE........NEL FRATTEMPO NON DECEDA (NEL qual caso certamente gli eredi agiranno per riassunzione) e magari non si veda obbligato ad agire CON NUOVO RICORSO PER ESECUZIONE ED OTTEMPERANZA come spesso accade......MA L'ALTERNATIVA ERA STARE ZITTI UNA PRIMA VOLTA QUANDO SI E' VISTO NEGARE IL DIRITTO E STARE ZITTI UNA SECONDA VOLTA QUANTO GLI E' STATO RICONOSCIUTO CON UNA DATA SFAVOREVOLE.
A BEN VEDERE PERO' ALLO STATO .....LASCIANDO ESCLUSI GLI INTERESSI E RIVALUTAZIONE ECONOMICA E TUTTI GLI ARRETRATI DOVUTI DI POSTA STIPENDIALE PURA .....QUESTO SCHERZETTO GLI E' COSTATO UNA CONDANNA DI 5000 EURO (PRIMA SENTENZA 3000 PIU' SECONDA SENTENZA 2000) OLTRE ONERI DI LEGGE E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO CHE RICORDO SEMPRE A ME STESSO E' DOVUTO ANCHE IN CASO DI COMPENSAZIONE DI SPESE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Certo un buon padre di famiglia dovrebbe ora considerare che forse gli era meglio riconoscere l'aumento stipendiale già da subito....ma un buon padre di famiglia....con le esigenze di un bilancio familiare......ma i 5000 euro netti (circa 7295 euro lordi) chi li ha pagati?????? non certo un buon padre di famiglia....ma neanche i solerti dirigenti che magari certi importi li percepiscono di soli straordinari necessari a scarabocchiare con sottoscrizioni illeggibili i decreti qui oggetto di cassazione.
AUGURO A TUTTI UNA BUONA GIORNATA ED UNA BUONA LETTURA AUGURANDO OGNI BENE.
N. 02547/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2014, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana 18
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.0296392 del 4.11.2013 emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare - IV Reparto, 9^ Divisione, nella parte in cui il beneficio è stato riconosciuto con effetto dalla data del 12 giugno 20013
e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2014 il sig. Ferrario, Maresciallo alle dipendenze dell’Aeronautica Militare, con ultima sede di servizio effettivo presso il Centro Meteorologico Regionale di Milano, chiedeva l’annullamento del provvedimento di diniego di cui in epigrafe, deducendone l’illegittimità per travisamento dei presupposti, in quanto l’amministrazione avrebbe errato sulla data di decorrenza del beneficio accordato ex art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010.
Si costituiva l’amministrazione, che resisteva con atto di stile al ricorso, e la Sezione, in sede di trattazione della domanda cautelare, rinviava al merito per una sollecita definizione del giudizio, chiedendo contestualmente chiarimenti al Ministero della Difesa sul mancato riferimento, nel provvedimento impugnato, all’istanza inoltrata dal ricorrente in data 31 gennaio 2002.
In ottemperanza all’ordinanza del Collegio, l’amministrazione depositava una relazione nella quale precisava che il riferimento all’istanza del 12 giugno 2003 doveva intendersi riferita al processo verbale emesso in pari data, dando atto altresì di avere seguito la prassi secondo cui il diritto ai benefici di cui agli artt. 117 e 120 del regio decreto n. 3458 del 1928 (attualmente previsti dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010) sorgerebbero soltanto per effetto dell’accertamento medico, che riconosce la sussistenza della patologia.
La causa veniva infine decisa alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2014.
Il ricorrente e l’amministrazione concordano sulla ricostruzione fattuale e giuridica dei termini generali dell’odierno contenzioso, seppure il Ministero, per inciso, abbia evidenziato di non avere agli atti l’istanza del sig. Ferrario.
Sotto questo profilo, peraltro, il ricorrente ha dimostrato in giudizio di avere ottenuto l’avvio del procedimento amministrativo teso a ottenere l’equo indennizzo in discussione proprio con la formale richiesta protocollata dall’amministrazione in data 2 febbraio 2002.
Il punto sul quale divergono le considerazioni di dipendente e datore di lavoro è sull’interpretazione del dato normativo, ai fini della decorrenza degli effetti del beneficio richiesto.
L’art. 1801 del D.lgs. 66/2010 (norma da ritenersi applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, in quanto attributiva ora per allora del beneficio già ottenuto) statuisce che “al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria”.
La norma in questione non precisa da quale momento la maggiorazione sullo stipendio debba essere calcolata, anche se sembra individuare, quale unica data certa sotto questo profilo utilizzabile, e in considerazione del suo presupposto applicativo (ottenimento del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio), la data del processo verbale medico a mezzo del quale è stato accertato il nesso di causalità tra condotta di servizio ed insorgenza dell’evento dannoso.
Ritiene peraltro il Collegio di dovere aderire all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1881 del 2011, secondo cui la data utile ai fini di valutazione (e conseguente decorrenza del riconoscimento) dei presupposti del beneficio in esame debba essere quella della domanda per il riconoscimento della causa di servizio, e non la data di riconoscimento di esso.
Supportano tale conclusione le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, sarebbe contraria al principio fondamentale del “buon andamento” dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l’attuale testo dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241) un’interpretazione della norma che ancorasse alla data del processo verbale medico la decorrenza degli effetti patrimoniali, poiché rimetterebbe, in definitiva, alla mera volontà dell’amministrazione la fissazione di tale decorrenza.
E’, infatti, lo stesso datore di lavoro pubblico ad istruire la pratica volta al riconoscimento medico della causa di servizio e ogni ritardo nei tempi procedimentali (ma perfino il formale, ma non celere rispetto di essi) si ritorcerebbe contro il soggetto in attesa del beneficio.
Nel caso affrontato dalla sentenza del Consiglio di Stato su richiamata, un processo verbale medico stilato dopo il congedo del richiedente (ma a seguito di una domanda formulata in costanza di servizio) avrebbe avuto come effetto, seguendo l’interpretazione che fa decorrere gli effetti del beneficio dalla data dell’accertamento del nesso di causalità, la perdita del beneficio stesso.
In secondo luogo, risulta corretto far coincidere la data di insorgenza del credito connesso alla maggiorazione stipendiale invocata, con la data di presentazione della domanda amministrativa, in relazione al fatto che trattasi di un diritto patrimoniale condizionato ex lege alla verificazione dei suoi presupposti, con effetti che devono dunque retroagire, in caso di accertamento della causa di servizio con esito positivo, al momento della richiesta patrimoniale.
Il ricorso del sig. Ferrario va dunque accolto, con conseguente accertamento del suo diritto ad ottenere la decorrenza degli effetti del beneficio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 fin dalla ricezione da parte dell’amministrazione della relativa domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
PER COMPLETEZZA D'INFORMAZIONE
T.A.R. L ombardia – Milano – sez. I – sentenza 12 luglio 2012 n. 1979
N. 01979/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03477/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3477 del 2005, proposto da:
Cristiano Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Moroni nel cui studio in Milano, viale Bianca Maria, 21 è elettivamente domiciliato
contro
I.N.P.D.A.P.
nei confronti di
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il cui ufficio in via Freguglia, 1 è ex lege domiciliato
per l’annullamento
del diniego di riconoscimento dei benefici ex R.D. n. 3458 del 1928 per invalidità per causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, militare affetto da infermità invalidante ascritta alla 8a tabella e riconosciuta dipendente da causa di servizio, ha richiesto alla Amministrazione di appartenenza il riconoscimento dell’abbreviazione dell’anzianità ai fini del trattamento retributivo prevista dall’art. 117 del R.D. 3458 del 1928.
Il Ministero della difesa, con il provvedimento impugnato, ha tuttavia negato il richiesto beneficio sulla base dell’assunto che esso spetterebbe solo ai militari che sono ancora in forza al momento del riconoscimento della dipendenza della invalidità da causa di servizio, mentre il Maresciallo Cristiano, al momento della pronuncia della Commissione medica, aveva esaurito il periodo massimo di aspettativa per malattia previsto dalla legge e doveva, quindi, considerarsi cessato dal servizio permanente.
L’interessato contesta la legittimità del predetto provvedimento sia in linea di diritto, dipendendo, a suo dire, l’abbreviazione di carriera ai fini stipendiali solo dal fatto che la menomazione invalidante sarebbe stata causata dal servizio prestato, sia in linea di fatto, in quanto egli si è presentato innanzi al Collegio medico nella data indicata dai suoi superiori il cui comportamento sarebbe, quindi, all’origine del superamento del periodo massimo di comporto.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale, la quale ha eccepito la prescrizione del credito azionato, richiedendone nel merito la reiezione.
Il ricorso è fondato.
L’eccezione di prescrizione non merita accoglimento in quanto il riconoscimento della dipendenza della invalidità da causa di servizio era stato comunicato al ricorrente in data 17 marzo 1998. Egli ha presentato l’istanza per il riconoscimento del beneficio il 7 febbraio 2003 ed ha instaurato, poi, il giudizio entro il biennio successivo.
E’ evidente, perciò, che il termine di prescrizione è stato interrotto.
In punto di diritto in ordine al problema se il beneficio dell’abbreviazione fittizia dell’anzianità ai fini stipendiali spetti solo ai pubblici dipendenti che prestino ancora la propria opera al momento del riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, oppure anche a coloro che, pur avendola contratta durante il periodo lavorativo, si trovino in congedo al momento della pronuncia della Commissione medica, la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in modo discordante.
Le Sezioni consultive del Consiglio di Stato propendono per la soluzione meno restrittiva (da ultimo Sez. I parere n. 1399 del 2009), mentre la IV Sezione ha di recente affermato la necessità che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della invalidità intervenga prima del collocamento a riposo. Ciò in quanto il provvedimento con cui la Commissione accerta la dipendenza da causa di servizio avrebbe natura di accertamento costitutivo e sancirebbe sul piano del diritto una realtà che in precedenza avrebbe una consistenza meramente fattuale irrilevante ai fini giuridici.
Il Collegio, tuttavia, non condivide tale tesi.
A parte il discutibile assunto in base al quale la dipendenza da causa di servizio della infermità non costituirebbe un fatto storico, ma un presupposto da considerarsi esistente solo dopo la satuizione della Commissione, a giudizio del Tribunale l’interpretazione della norma attributiva del beneficio in oggetto deve essere effettuata tenendo presente i principi costituzionali ed in particolare quello di uguaglianza.
L’essere o meno ancora in servizio alla suddetta data appare, infatti, una circostanza meramente accidentale che in nessun modo influisce sulla ratio che sta ala base della previsione legislativa del beneficio che è teso a premiare coloro che a causa del servizio prestato a favore della collettività abbiano visto irreversibilmente (e spesso gravemente) compromesso il proprio stato di salute.
E’ quindi del tutto irrilevante, a tali fini, il momento in cui il giudizio della Commissione medica è stato adottato, contando solo il suo esito.
A voler diversamente opinare si dovrebbe ammettere che l’attribuzione o il diniego del beneficio in oggetto possano dipendere da eventi e circostanze del tutto accidentali ed indipendenti dalla stessa volontà dell’infermo, come è accaduto nel caso di specie nel quale il ricorrente è stato inviato a visita in un momento successivo alla scadenza del periodo di comporto a causa di un erroneo calcolo da parte suoi superiori circa la sua durata.
Il ricorso va, dunque, accolto e, per l’effetto, l’amministrazione sarà tenuta ad erogare i benefici richiesti, non dipendendo il loro riconoscimento da ulteriori accertamenti di fatto o valutazioni riservate alla p.a.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) annulla il provvedimento impugnato;
2) dispone ai sensi dell’art. 34 c.p.a. che l’Amministrazione, in esecuzione della presente sentenza, riconosca al ricorrente il beneficio illegittimamente negato;
3) condanna l’amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00, oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
Alberto Di Mario, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)