Assunzione diretta
Inviato: sab ott 18, 2014 12:59 pm
Per notizia alle persone che si trovano nella stessa posizione o simili.
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1) - assunzione diretta nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, in qualità di congiunto superstite di un appartenente alle Forze di polizia deceduto in servizio
2) - diniego dell’Amministrazione, motivato con la circostanza che la morte del congiunto sarebbe stata accidentale (poiché attinto dalla raffica partita dall’arma di un collega)
IL TAR precisa:
3) - L’Amministrazione, nelle sue difese, indugia nella distinzione tra attività ordinarie d’istituto e servizi che espongono l’operatore di polizia a particolari rischi, all’uopo citando il parere del Consiglio di Stato n. 1747/2009.
4) - Tale orientamento non è condivisibile. A tenore dell’art. 5 comma quarto del citato D.P.R. n. 337/1982 e s.m.i.
5) - L’impugnato diniego dell’Amministrazione postula un’interpretazione restrittiva della normativa in esame, a tenore della quale il beneficio non sarebbe riconoscibile per i casi di appartenenti alle Forze di polizia deceduti in servizio in via meramente accidentale, quando cioè non vi sia stata un’elevata esposizione al rischio, né una diretta connessione tra l’evento e l’attività di polizia che ebbe ad occasionarlo.
6) - Tale interpretazione va disattesa. Invero, la norma non richiede che il decesso in servizio dell’operatore di polizia sia la conseguenza di un atto di valore o di un’elevata esposizione al rischio.
7) - Semmai, occorre distinguere, nella norma in esame – precisamente nel comma modificato prima dall'art. 37, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e poi dal n. 2) della lettera a) del comma 2 dell'art. 2-quater, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131 - due diverse fattispecie, che costituiscono altrettanti presupposti del beneficio di legge:
1) il decesso o l’inabilitazione fisica conseguente ad <<azioni criminose di cui all’art. 82 comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388>>;
2) il decesso o inabilitazione fisica avvenuti <<per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico…>>.
Per completezza dell'argomento, leggete il tutto qui sotto.
Ricorso Accolto.
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17/10/2014 201400553 Sentenza 1
N. 00553/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2012, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Rosa Maria Mauri, con elezione di domicilio nello studio Iacovino, in Campobasso, via Berlinguer n. 1,
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., Dipartimento della P.S. – Direzione centrale risorse umane – Servizio personale tecnico-scientifico – II Divisione, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono domiciliati,
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il provvedimento n. 333-E/101.3/1-374 prot. n. 1958 del 24.7.2012, emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento P.S., con il quale è stata respinta la richiesta di assunzione diretta nel ruolo della Polizia di Stato, avanzata da OMISSIS, fratello dell’agente ausiliario della Polizia di Stato OMISSIS, deceduto in servizio, il 1°.10.1992;
2) ogni ulteriore atto connesso, conseguente e presupposto;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria del ricorrente;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria dell’Amministrazione statale intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, fratello di un agente ausiliario della Polizia di Stato deceduto nel 1992, ha chiesto al Dipartimento della P.S. di beneficiare dell’assunzione diretta nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, in qualità di congiunto superstite di un appartenente alle Forze di polizia deceduto in servizio. Stante il diniego dell’Amministrazione, motivato con la circostanza che la morte del congiunto sarebbe stata accidentale (poiché attinto dalla raffica partita dall’arma di un collega), il ricorrente insorge, per impugnare i seguenti atti:
1) il provvedimento n. 333-E/101.3/1-374 prot. n. 1958 del 24.7.2012, emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento P.S., con il quale è stata respinta la richiesta di assunzione diretta nel ruolo della Polizia di Stato, avanzata da OMISSIS, fratello dell’agente ausiliario della Polizia di Stato OMISSIS, deceduto il 1°.10.1992;
2) ogni ulteriore atto connesso, conseguente e presupposto.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione dell’art. 97 Cost., violazione dell’art. 5 del D.P.R. 24.4.1982 n. 337 e s.m.i., eccesso di potere per falsa rappresentazione e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione dell’art. 5 del D.P.R. 24.4.1982 n. 337;
2) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce l’Amministrazione statale intimata, deducendo – anche con una successiva memoria - l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Con ordinanza collegiale n. 182/2012, questa Sezione accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente.
All’udienza del 9 ottobre 2014, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è procedibile e fondato.
III – Il ricorrente, nato in Molise e qui residente, è divenuto operatore tecnico della Polizia di Stato, mercé il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento P.S. 18.2.2014 prot. n. OMISSIS.
Tale nomina decorre dal 22.4.2013 ed è successiva al completamento del periodo di prova, con esito favorevole. Sennonché, a tenore dell’art. 2 del citato decreto, la nomina è stata disposta con riserva, salvo l’esito del presente giudizio. Ne consegue che l’interesse alla decisione della causa è tuttora vivo, la qual cosa rende il ricorso sicuramente procedibile.
IV - Il ricorrente, fratello di un agente ausiliario della Polizia di Stato deceduto in servizio nel 1992, ha chiesto al Dipartimento della P.S. di beneficiare dell’assunzione diretta nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, quale prevista dall’art. 5 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 337 e s.m.i., in qualità di congiunto superstite di soggetto appartenente a una Forza di polizia, deceduto in servizio. Il medesimo impugna il diniego dell’Amministrazione, motivato con la circostanza che la morte del congiunto sarebbe stata accidentale (poiché la vittima fu attinta dalla raffica partita dall’arma di un collega) e non connessa a rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o giudiziaria. Più precisamente, il collega di pattuglia del fratello del ricorrente, nel 1992, nell’accingersi ad aprire la portiera destra inavvertitamente faceva partire una raffica …., uno dei quali attingeva …. la vittima, causandone la morte.
L’Amministrazione, nelle sue difese, indugia nella distinzione tra attività ordinarie d’istituto e servizi che espongono l’operatore di polizia a particolari rischi, all’uopo citando il parere del Consiglio di Stato n. 1747/2009.
Tale orientamento non è condivisibile. A tenore dell’art. 5 comma quarto del citato D.P.R. n. 337/1982 e s.m.i., <<possono essere nominati allievi operatori tecnici, nell’ambito delle vacanze disponibili ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all’art. 82 comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico…>>.
L’impugnato diniego dell’Amministrazione postula un’interpretazione restrittiva della normativa in esame, a tenore della quale il beneficio non sarebbe riconoscibile per i casi di appartenenti alle Forze di polizia deceduti in servizio in via meramente accidentale, quando cioè non vi sia stata un’elevata esposizione al rischio, né una diretta connessione tra l’evento e l’attività di polizia che ebbe ad occasionarlo.
Tale interpretazione va disattesa. Invero, la norma non richiede che il decesso in servizio dell’operatore di polizia sia la conseguenza di un atto di valore o di un’elevata esposizione al rischio. Semmai, occorre distinguere, nella norma in esame – precisamente nel comma modificato prima dall'art. 37, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e poi dal n. 2) della lettera a) del comma 2 dell'art. 2-quater, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131 - due diverse fattispecie, che costituiscono altrettanti presupposti del beneficio di legge:
1) il decesso o l’inabilitazione fisica conseguente ad <<azioni criminose di cui all’art. 82 comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388>>;
2) il decesso o inabilitazione fisica avvenuti <<per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico…>>.
Il primo presupposto è dato dall’aver patito le conseguenze, invalidanti o mortali, di un qualsivoglia danno subito durante un’operazione di contrasto alla criminalità, il secondo invece è più specifico nell’indicazione della causa (ferite o lesioni) e più generico nell’indicazione del contesto, facendo riferimento a un qualsivoglia servizio di polizia, che può essere dunque preventivo, di sicurezza, di ordine pubblico, di attività giudiziaria e persino di soccorso pubblico o protezione civile.
Nel caso di specie, com’è noto e incontestato, la vittima fu attinta dalla raffica partita dall’arma di un collega, durante il servizio, di guisa che la situazione appare perfettamente inquadrabile nella seconda ipotesi prevista dalla norma in esame, quella di <<ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico…>>.
Sussistendo il presupposto per l’assunzione diretta del ricorrente nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, i provvedimenti impugnati con il ricorso sono illegittimi, stante l’erronea applicazione della normativa di settore da parte dell’Amministrazione resistente.
IV – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2014, dal Collegio così composto:
Antonio Onorato, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2014
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1) - assunzione diretta nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, in qualità di congiunto superstite di un appartenente alle Forze di polizia deceduto in servizio
2) - diniego dell’Amministrazione, motivato con la circostanza che la morte del congiunto sarebbe stata accidentale (poiché attinto dalla raffica partita dall’arma di un collega)
IL TAR precisa:
3) - L’Amministrazione, nelle sue difese, indugia nella distinzione tra attività ordinarie d’istituto e servizi che espongono l’operatore di polizia a particolari rischi, all’uopo citando il parere del Consiglio di Stato n. 1747/2009.
4) - Tale orientamento non è condivisibile. A tenore dell’art. 5 comma quarto del citato D.P.R. n. 337/1982 e s.m.i.
5) - L’impugnato diniego dell’Amministrazione postula un’interpretazione restrittiva della normativa in esame, a tenore della quale il beneficio non sarebbe riconoscibile per i casi di appartenenti alle Forze di polizia deceduti in servizio in via meramente accidentale, quando cioè non vi sia stata un’elevata esposizione al rischio, né una diretta connessione tra l’evento e l’attività di polizia che ebbe ad occasionarlo.
6) - Tale interpretazione va disattesa. Invero, la norma non richiede che il decesso in servizio dell’operatore di polizia sia la conseguenza di un atto di valore o di un’elevata esposizione al rischio.
7) - Semmai, occorre distinguere, nella norma in esame – precisamente nel comma modificato prima dall'art. 37, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e poi dal n. 2) della lettera a) del comma 2 dell'art. 2-quater, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131 - due diverse fattispecie, che costituiscono altrettanti presupposti del beneficio di legge:
1) il decesso o l’inabilitazione fisica conseguente ad <<azioni criminose di cui all’art. 82 comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388>>;
2) il decesso o inabilitazione fisica avvenuti <<per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico…>>.
Per completezza dell'argomento, leggete il tutto qui sotto.
Ricorso Accolto.
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17/10/2014 201400553 Sentenza 1
N. 00553/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2012, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Rosa Maria Mauri, con elezione di domicilio nello studio Iacovino, in Campobasso, via Berlinguer n. 1,
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., Dipartimento della P.S. – Direzione centrale risorse umane – Servizio personale tecnico-scientifico – II Divisione, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono domiciliati,
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il provvedimento n. 333-E/101.3/1-374 prot. n. 1958 del 24.7.2012, emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento P.S., con il quale è stata respinta la richiesta di assunzione diretta nel ruolo della Polizia di Stato, avanzata da OMISSIS, fratello dell’agente ausiliario della Polizia di Stato OMISSIS, deceduto in servizio, il 1°.10.1992;
2) ogni ulteriore atto connesso, conseguente e presupposto;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria del ricorrente;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria dell’Amministrazione statale intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, fratello di un agente ausiliario della Polizia di Stato deceduto nel 1992, ha chiesto al Dipartimento della P.S. di beneficiare dell’assunzione diretta nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, in qualità di congiunto superstite di un appartenente alle Forze di polizia deceduto in servizio. Stante il diniego dell’Amministrazione, motivato con la circostanza che la morte del congiunto sarebbe stata accidentale (poiché attinto dalla raffica partita dall’arma di un collega), il ricorrente insorge, per impugnare i seguenti atti:
1) il provvedimento n. 333-E/101.3/1-374 prot. n. 1958 del 24.7.2012, emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento P.S., con il quale è stata respinta la richiesta di assunzione diretta nel ruolo della Polizia di Stato, avanzata da OMISSIS, fratello dell’agente ausiliario della Polizia di Stato OMISSIS, deceduto il 1°.10.1992;
2) ogni ulteriore atto connesso, conseguente e presupposto.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione dell’art. 97 Cost., violazione dell’art. 5 del D.P.R. 24.4.1982 n. 337 e s.m.i., eccesso di potere per falsa rappresentazione e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione dell’art. 5 del D.P.R. 24.4.1982 n. 337;
2) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce l’Amministrazione statale intimata, deducendo – anche con una successiva memoria - l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Con ordinanza collegiale n. 182/2012, questa Sezione accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente.
All’udienza del 9 ottobre 2014, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è procedibile e fondato.
III – Il ricorrente, nato in Molise e qui residente, è divenuto operatore tecnico della Polizia di Stato, mercé il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento P.S. 18.2.2014 prot. n. OMISSIS.
Tale nomina decorre dal 22.4.2013 ed è successiva al completamento del periodo di prova, con esito favorevole. Sennonché, a tenore dell’art. 2 del citato decreto, la nomina è stata disposta con riserva, salvo l’esito del presente giudizio. Ne consegue che l’interesse alla decisione della causa è tuttora vivo, la qual cosa rende il ricorso sicuramente procedibile.
IV - Il ricorrente, fratello di un agente ausiliario della Polizia di Stato deceduto in servizio nel 1992, ha chiesto al Dipartimento della P.S. di beneficiare dell’assunzione diretta nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, quale prevista dall’art. 5 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 337 e s.m.i., in qualità di congiunto superstite di soggetto appartenente a una Forza di polizia, deceduto in servizio. Il medesimo impugna il diniego dell’Amministrazione, motivato con la circostanza che la morte del congiunto sarebbe stata accidentale (poiché la vittima fu attinta dalla raffica partita dall’arma di un collega) e non connessa a rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o giudiziaria. Più precisamente, il collega di pattuglia del fratello del ricorrente, nel 1992, nell’accingersi ad aprire la portiera destra inavvertitamente faceva partire una raffica …., uno dei quali attingeva …. la vittima, causandone la morte.
L’Amministrazione, nelle sue difese, indugia nella distinzione tra attività ordinarie d’istituto e servizi che espongono l’operatore di polizia a particolari rischi, all’uopo citando il parere del Consiglio di Stato n. 1747/2009.
Tale orientamento non è condivisibile. A tenore dell’art. 5 comma quarto del citato D.P.R. n. 337/1982 e s.m.i., <<possono essere nominati allievi operatori tecnici, nell’ambito delle vacanze disponibili ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all’art. 82 comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico…>>.
L’impugnato diniego dell’Amministrazione postula un’interpretazione restrittiva della normativa in esame, a tenore della quale il beneficio non sarebbe riconoscibile per i casi di appartenenti alle Forze di polizia deceduti in servizio in via meramente accidentale, quando cioè non vi sia stata un’elevata esposizione al rischio, né una diretta connessione tra l’evento e l’attività di polizia che ebbe ad occasionarlo.
Tale interpretazione va disattesa. Invero, la norma non richiede che il decesso in servizio dell’operatore di polizia sia la conseguenza di un atto di valore o di un’elevata esposizione al rischio. Semmai, occorre distinguere, nella norma in esame – precisamente nel comma modificato prima dall'art. 37, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e poi dal n. 2) della lettera a) del comma 2 dell'art. 2-quater, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131 - due diverse fattispecie, che costituiscono altrettanti presupposti del beneficio di legge:
1) il decesso o l’inabilitazione fisica conseguente ad <<azioni criminose di cui all’art. 82 comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388>>;
2) il decesso o inabilitazione fisica avvenuti <<per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico…>>.
Il primo presupposto è dato dall’aver patito le conseguenze, invalidanti o mortali, di un qualsivoglia danno subito durante un’operazione di contrasto alla criminalità, il secondo invece è più specifico nell’indicazione della causa (ferite o lesioni) e più generico nell’indicazione del contesto, facendo riferimento a un qualsivoglia servizio di polizia, che può essere dunque preventivo, di sicurezza, di ordine pubblico, di attività giudiziaria e persino di soccorso pubblico o protezione civile.
Nel caso di specie, com’è noto e incontestato, la vittima fu attinta dalla raffica partita dall’arma di un collega, durante il servizio, di guisa che la situazione appare perfettamente inquadrabile nella seconda ipotesi prevista dalla norma in esame, quella di <<ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico…>>.
Sussistendo il presupposto per l’assunzione diretta del ricorrente nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, i provvedimenti impugnati con il ricorso sono illegittimi, stante l’erronea applicazione della normativa di settore da parte dell’Amministrazione resistente.
IV – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2014, dal Collegio così composto:
Antonio Onorato, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2014