Sospensione cautelare facoltativa o obbligatoria
Inviato: sab ott 18, 2014 9:57 am
L'Amministrazione perde l'Appello a CdS.
Interessante sentenza che da giusti orientamenti/comportamenti in caso procedimenti penali
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IL CONSIGLIO DI STATO specifica
1) - In diritto la controversia all’esame concerne, innanzitutto, l’interpretazione che va data all’art 91, comma 1, primo periodo, del DPR n.3/1957, che disciplina la sospensione cautelare facoltativa dell’impiegato “sottoposto a procedimento penale”.
2) - Sul punto ( oggetto del primo motivo di ricorso) la sentenza appellata ha affermato che
“la semplice qualificazione di indagato in sede di indagini preliminari non legittima l’adozione della sospensione cautelare del dipendente dal servizio, ai sensi dell’art.91, t.u. imp. civ. St. (d PR .10 gennaio 1957, n. 3), occorrendo a tal fine un vero e proprio inizio dell’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione a giudizio, in base al concetto di imputazione di reato di cui all’art. 60 c.p.p.”( assunzione della qualità di imputato).
3) - nel caso di specie, mancando (all’epoca del decreto di sospensione dal servizio impugnato) il decreto di rinvio a giudizio, non si può ritenere iniziato nei confronti del ricorrente/indagato il procedimento penale, non essendo stata promossa l’azione penale.
4) - In conseguenza appare evidente che, nel caso all’esame, l’Amministrazione non aveva titolo per applicare nei confronti dell’agente in questione né la sospensione facoltativa né tanto meno quella obbligatoria (ai sensi dell’art. 91, comma 1, secondo periodo, DPR n.3/1957), quest’ultima prevista solo in presenza di mandato di cattura emesso nei confronti del destinatario della misura della sospensione ( secondo profilo dell’unico motivo di appello).
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
N.B.: posto anche:
- la sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 02253/2007;
- ordinanza cautelare n.4714 del 13 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza.
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01/10/2014 201404883 Sentenza 3
N. 04883/2014REG.PROV.COLL.
N. 06833/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6833 del 2007, proposto da:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Contaldi, Claudio Dal Piaz, Chiara Servetti, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 02253/2007, resa tra le parti, concernente, tra l’altro, la sospensione cautelare dal servizio disposta a carico dell’appellato dal Capo del Corpo delle Politiche Agricole e Forestali dello Stato con decreto 3 aprile 2007
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive dell’appellato;
Vista l’ordinanza cautelare n.4714/2007 che ha respinto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti l’Avvocato Lorenzelli su delega di Contaldi e l’Avvocato dello Stato Meloncelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto 3 aprile 2007 il Capo del Corpo Forestale dello Stato, in dichiarata ottemperanza alla sentenza TAR Piemonte n. 3835/2006, annullava la sospensione cautelare dal servizio disposta nei confronti dell’agente C.F.S. OMISSIS, con precedente decreto 3 luglio 2006 ( fatto salvo l’esito dell’appello al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza) ; in pari data, poi, riesaminata la situazione dell’agente, con altro distinto decreto gli comminava una nuova sospensione “cautelare” ai sensi del DPR n. 3/1957, art. 91, comma 1, primo periodo, ed in via “cautelare obbligatoria ”, ai sensi dell’art. 91, comma 1, secondo periodo, con decorrenza dalla data del decreto medesimo .
Accogliendo il primo motivo del ricorso proposto dall’agente ( R G n. 574/2007), assorbiti gli altri sei, il TAR Piemonte, con sentenza semplificata n.2263/2007, ha annullato il provvedimento impugnato, condannando, altresì, l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente l’intero trattamento stipendiale trattenuto dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, compresi gli interessi e la rivalutazione.; spese compensate.
1.1. Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che, con unico articolato motivo, ne ha chiesto la riforma, previa sospensione, contestando tutte le sette censure dedotte in primo grado.
In data 24 agosto 2007 si è costituito l’agente appellato, chiedendo il rigetto dell’appello stesso e con memoria depositata il 11 settembre 2007, riproposte le censure assorbite in primo grado, ha chiesto in primis la conferma della sentenza TAR ed, in subordine, l’accoglimento dei motivi del ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dalla sentenza appellata.
Con ordinanza cautelare n.4714 del 13 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza, ritenendo opportuno che, a prescindere dalla nozione di procedimento penale, l’agente fosse mantenuto in servizio con assegnazione di compiti compatibili con il mancato possesso dell’arma sottoposta a sequestro dal giudice penale.
Con memoria ottobre 2007 la difesa dell’agente, in punto di fatto, ha rappresentato che, nelle more del giudizio, il Tribunale penale di Torino con sentenza 13.2.2008. aveva condannato l’agente per il reato p. e p. dall’art 660 c.p. alla ammenda di euro 50,00, mentre aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art.612 c.p. per mancanza di querela, disponendo il dissequestro e la restituzione della pistola di servizio; quindi ha puntualmente controdedotto alle avverse argomentazioni, insistendo per il rigetto dell’appello con la conferma della sentenza e, in subordine, per l’accoglimento dei motivi di ricorso proposti in primo grado ed assorbiti dalla sentenza appellata, con l’attribuzione delle spese per il doppio grado di giudizio.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2013, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. In diritto la controversia all’esame concerne, innanzitutto, l’interpretazione che va data all’art 91, comma 1, primo periodo, del DPR n.3/1957, che disciplina la sospensione cautelare facoltativa dell’impiegato “sottoposto a procedimento penale”.
Sul punto ( oggetto del primo motivo di ricorso) la sentenza appellata ha affermato che
“la semplice qualificazione di indagato in sede di indagini preliminari non legittima l’adozione della sospensione cautelare del dipendente dal servizio, ai sensi dell’art.91, t.u. imp. civ. St. (d PR .10 gennaio 1957, n. 3), occorrendo a tal fine un vero e proprio inizio dell’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione a giudizio, in base al concetto di imputazione di reato di cui all’art. 60 c.p.p.”( assunzione della qualità di imputato).
Ad avviso dell’appellante, invece, l’assunzione della qualità di imputato non potrebbe assumersi quale discrimen tra l’inizio o meno del procedimento penale; inoltre, nel caso di specie, poiché il GIP aveva disposto il sequestro preventivo dell’arma di servizio nei confronti dell’agente, questo, come soggetto passivo della misura, “non è più solo indagato, ma colui che ha commesso il reato e che probabilmente potrebbe commetterne altri”.
L’assunto del Ministero non è condivisibile e, pertanto, la sentenza merita conferma.
2.1. Come ha rappresentato l’appellato, nelle more di questo giudizio, sulla questione si è già espresso il Consiglio di Stato ( SEZ . V I ) che con decisione n.8690/2009 ha confermato la sentenza TAR Piemonte n 3835/2006 e, quindi, l’annullamento di una precedente sospensione dal servizio disposta a carico del medesimo agente con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 3.7.2006) .
Infatti la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato ha ritenuto che, in conformità a quanto affermato dalla AP n.1/2009 ( circa l’individuazione dell’inizio della azione penale) la sospensione cautelare facoltativa del pubblico impiegato dal servizio (ai sensi dell’art. 91, comma 1, primo periodo, TU del 1957) non può essere comminata in presenza di sole indagini preliminari, posto che la pendenza del procedimento penale e l’assunzione della qualità di imputato sono connesse al rinvio a giudizio; quindi (prosegue la sentenza citata) nel caso di specie non sussistevano i presupposti per applicare l’art. 91, comma 1, primo periodo, in quanto – in incontestata assenza del rinvio a giudizio - nei confronti dell’agente ricorrente il GIP aveva adottato soltanto la misura cautelare di carattere reale del sequestro dell’arma, basata sulla valutazione di pericolosità della cosa sequestrata, e non una misura di carattere personale motivata con la probabilità che l’indagato potesse reiterare la condotta delittuosa .
2.2. Pertanto, nel caso di specie, mancando (all’epoca del decreto di sospensione dal servizio impugnato) il decreto di rinvio a giudizio, non si può ritenere iniziato nei confronti del ricorrente/indagato il procedimento penale, non essendo stata promossa l’azione penale.
In conseguenza appare evidente che, nel caso all’esame, l’Amministrazione non aveva titolo per applicare nei confronti dell’agente in questione né la sospensione facoltativa né tanto meno quella obbligatoria (ai sensi dell’art. 91, comma 1, secondo periodo, DPR n.3/1957), quest’ultima prevista solo in presenza di mandato di cattura emesso nei confronti del destinatario della misura della sospensione ( secondo profilo dell’unico motivo di appello).
2.3. Né tanto meno la mancata riammissione in servizio dell’agente ( reiterata di fatto con l’adozione del decreto del 3 aprile 2007in controversia) trova giustificazione nel fatto che, a seguito del sequestro preventivo della pistola di ordinanza disposto nei confronti dell’agente dal GIP del Tribunale di Torino all’epoca delle indagini (ed ancora efficace nel gennaio 2007), il ricorrente non potrebbe adempiere all’obbligo si servizio di portare sempre con sé, anche fuori servizio, l’arma al fine di svolgere in qualsiasi momento le funzioni di PG e di PS , imposte dalla legge n. 36/2004 ( Nuovo Ordinamento del Corpo Forestale dello Stato), art. 2.
Infatti, come ha rilevato questo Giudice di Appello nella ordinanza cautelare n. 948/2007, nelle more dell‘esito delle indagini penali, appare possibile l’utilizzazione dell’agente medesimo in funzioni amministrative non richiedenti il possesso della pistola di servizio; d’altra parte la difesa del ricorrente ha precisato che l’interessato per anni è stato utilizzato in mansioni amministrative per il cui espletamento non ha bisogno di portare la pistola con sé in ufficio.
Pertanto l’appello va respinto anche sotto questo profilo.
2.4. La fondatezza dei primi due motivi del ricorso di primo grado, con la conseguente conferma della sentenza appellata quanto al primo motivo, esonera il Collegio dall’esame degli altri motivi ( dal terzo al settimo) assorbiti dalla sentenza TAR e puntualmente riproposti dall’appellato con memoria del 11 settembre 2007, stante l’effetto devolutivo dell’appello ( ora art. 101, comma 2, cpa).
3 In conclusione l’appello va respinto e, per l’effetto, la sentenza TAR Piemonte in epigrafe va confermata con motivazione integrata in parte qua .
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, liquidate in euro 2.500,00 oltre gli oneri accessori di legge, sono poste a carico del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, mentre la domanda, formulata nelle difese dell’appellato, di farsi attribuire anche le spese del primo grado non può essere esaminata, in quanto, in mancanza di appello incidentale sul punto, il relativo capo della sentenza TAR, che le compensa tra le parti, è divenuto inoppugnabile .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza TAR con motivazione integrata in parte qua.
Pone le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre gli oneri accessori di legge, a carico del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2014
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23/05/2007 200702253 Sentenza Breve 1
Sent. n. 2253/07
R.G. n. 574-07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 574-07 proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Claudio Dal Piaz e Chiara Servetti, elettivamente domiciliato in Torino, via S. Agostino n. 12, presso lo studio del primo,
contro
il Ministero delle POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliato in Torino, corso Stati Uniti n. 45,
e con l’intervento
del Sindacato Autonomo Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gallenca, elettivamente domiciliato in Torino, via XX Settembre n. 60, presso il suo studio,
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto del 3.4.2007 del Capo del Corpo Forestale dello Stato, notificato in pari data, con il quale il ricorrente è stato “sospeso in via cautelare ai sensi dell’art. 91, primo comma, primo periodo ed in via cautelare obbligatoria ai sensi dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 10.01.57 n. 3, a decorrere dalla data del presente decreto”;
del decreto del 3.4.2007 del Capo del corpo Forestale dello Stato, notificato in pari data, con il quale “in ottemperanza alla sentenza del T.AR. per il Piemonte – 1^ Sezione – n. 3835/06 del 25.10.2006, la sospensione cautelare disposta con decreto del 3.7.2006 nei confronti dell’agente del C.F.S. OMISSIS, nato a OMISSIS, viene annullata, fatto salvo l’esito dell’appello al Consiglio di Stato proposto avverso la citata sentenza”, nella parte in cui non ha previsto, quale effetto necessitato dell’annullamento del provvedimento di sospensione, la corresponsione degli emolumenti arretrati, nonchè la ricostruzione della carriera del ricorrente;
e per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;
e per il riconoscimento
del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi sia patrimoniali, sia all’immagine ed alla carriera, conseguenti alla sospensione ed alla mancata riammissione in servizio del ricorrente, nonchè alla corresponsione del trattamento economico retributivo pieno a far data dal luglio 2006 e sino all’avvenuto annullamento del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del 3.7.2006, con interessi legali e rivalutazione monetaria, quale conseguenza automatica e necessitata dell’intervenuto annullamento del primo provvedimento di sospensione cautelare.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con documenti;
Visto l’atto di intervento adesivo del Sindacato Autonomo Forestali;
Vista l’ulteriore memoria difensiva di parte ricorrente con documenti;
Relatore il dott. Paolo Lotti;
Uditi, all’udienza camerale del 23 maggio 2007, per la parte ricorrente l’avv. Servetti, per l’Amministrazione, l’avv. Carotenuto e, per l’interveniente, l’avv. Gallenca;
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza e come si evince dal tenore letterale della norma, la semplice qualificazione di indagato in sede di indagini preliminari non legittima l’adozione della sospensione cautelare del dipendente dal servizio, ai sensi dell’art. 91, t.u. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), occorrendo a tal fine un vero e proprio inizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione a giudizio, in base al concetto di imputazione di reato di cui all’art. 60, c.p.p. (cfr. Consiglio di Stato , sez. IV, 10 marzo 2004 , n. 1108 e TAR Piemonte, sez. I, 19 novembre 2003, n. 1665);
Rilevato, inoltre, che, come ha affermato già la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico in pendenza di procedimento penale a suo carico, prevista per tutti gli impiegati dello Stato, dall’art. 91, comma 1, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, può essere legittimamente disposta non soltanto quando l’interessato sia stato rinviato a giudizio al sensi dell’art. 60 c.p.p., ma anche quando nel suoi confronti sia stata adottata in sede di indagini preliminari una misura cautelare personale, anche se successivamente annullata o revocata (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 8 novembre 2005 , n. 6207) e rilevato, tuttavia, che il sequestro dell’arma rappresenta tipica misura cautelare reale e non personale;
Ritenuto, quanto alle richieste patrimoniali, che il ricorrente, per effetto dell’annullamento ex tunc della precedente sospensione facoltativa disposta con decreto 3 luglio 2006, ha diritto all’intero trattamento stipendiale trattenuto dall’Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2004 , n. 6053), dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, così come chiede parte ricorrente, oltre ad interessi e rivalutazione;
Ritenuto, quanto alla richiesta ricostruzione di carriera, che la stessa non può essere disposta, così come chiede parte ricorrente, poiché il titolo dell’annullamento non contiene elementi tali da rendere automatica l’iscrizione nel quadro superiore del dipendente;
Ritenuto non prospettabili altri danni, neppure quantificati o allegati da parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, fondato il ricorso per tale motivo, da considerarsi assorbente di ogni altro dedotto, e, per l’effetto, di dover annullare il provvedimento impugnato, oltre alla condanna dell’Amministrazione di corrispondere al ricorrente gli arretrati commisurati all’intero trattamento stipendiale trattenuto dall’Amministrazione dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, così come chiede parte ricorrente, oltre ad interessi e rivalutazione;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla corresponsione, al ricorrente, degli arretrati commisurati all’intero trattamento stipendiale trattenuto dall’Amministrazione dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, oltre ad interessi e rivalutazione.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007, con l’intervento dei signori magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Paolo LOTTI - 1° Referendario, estensore
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
f.to. A. Gomez de Ayala f.to P. Lotti
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge il 24 maggio 2007
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
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17/09/2007 200704714 Ordinaria 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 4714/07
Registro Generale: 6833/2007
Sezione Sesta
composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Carmine Volpe
Cons. Luciano Barra Caracciolo Est.
Cons. Domenico Cafini
Cons. Aldo Scola
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma
VIA DEI PORTOGHESI 12
contro
OMISSIS
rappresentato e difeso da:
Avv. CHIARA SERVETTI
Avv. CLAUDIO DAL PIAZ
Avv. MARIO CONTALDI
con domicilio eletto in Roma
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63
presso
MARIO CONTALDI
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR PIEMONTE - TORINO :SEZIONE I 2253/2007 , resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO .
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
OMISSIS
Udito il relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo e udito, altresì, per la parte ricorrente l’Avv.to Gianluca Contaldi per delega dell’Avv.to Mario Contaldi;
Ritenuto che, in disparte ogni questione relativa alla definizione del concetto legale di “procedimento penale”, appare opportuno mantenere l’originario ricorrente nell’esercizio della sua attività di lavoro, in compiti compatibili con il mancato possesso ed utilizzo dell’arma sottoposta a sequestro;
P.Q.M.
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6833/2007 ).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 13 Settembre 2007
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Interessante sentenza che da giusti orientamenti/comportamenti in caso procedimenti penali
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IL CONSIGLIO DI STATO specifica
1) - In diritto la controversia all’esame concerne, innanzitutto, l’interpretazione che va data all’art 91, comma 1, primo periodo, del DPR n.3/1957, che disciplina la sospensione cautelare facoltativa dell’impiegato “sottoposto a procedimento penale”.
2) - Sul punto ( oggetto del primo motivo di ricorso) la sentenza appellata ha affermato che
“la semplice qualificazione di indagato in sede di indagini preliminari non legittima l’adozione della sospensione cautelare del dipendente dal servizio, ai sensi dell’art.91, t.u. imp. civ. St. (d PR .10 gennaio 1957, n. 3), occorrendo a tal fine un vero e proprio inizio dell’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione a giudizio, in base al concetto di imputazione di reato di cui all’art. 60 c.p.p.”( assunzione della qualità di imputato).
3) - nel caso di specie, mancando (all’epoca del decreto di sospensione dal servizio impugnato) il decreto di rinvio a giudizio, non si può ritenere iniziato nei confronti del ricorrente/indagato il procedimento penale, non essendo stata promossa l’azione penale.
4) - In conseguenza appare evidente che, nel caso all’esame, l’Amministrazione non aveva titolo per applicare nei confronti dell’agente in questione né la sospensione facoltativa né tanto meno quella obbligatoria (ai sensi dell’art. 91, comma 1, secondo periodo, DPR n.3/1957), quest’ultima prevista solo in presenza di mandato di cattura emesso nei confronti del destinatario della misura della sospensione ( secondo profilo dell’unico motivo di appello).
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
N.B.: posto anche:
- la sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 02253/2007;
- ordinanza cautelare n.4714 del 13 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza.
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01/10/2014 201404883 Sentenza 3
N. 04883/2014REG.PROV.COLL.
N. 06833/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6833 del 2007, proposto da:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Contaldi, Claudio Dal Piaz, Chiara Servetti, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 02253/2007, resa tra le parti, concernente, tra l’altro, la sospensione cautelare dal servizio disposta a carico dell’appellato dal Capo del Corpo delle Politiche Agricole e Forestali dello Stato con decreto 3 aprile 2007
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive dell’appellato;
Vista l’ordinanza cautelare n.4714/2007 che ha respinto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti l’Avvocato Lorenzelli su delega di Contaldi e l’Avvocato dello Stato Meloncelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto 3 aprile 2007 il Capo del Corpo Forestale dello Stato, in dichiarata ottemperanza alla sentenza TAR Piemonte n. 3835/2006, annullava la sospensione cautelare dal servizio disposta nei confronti dell’agente C.F.S. OMISSIS, con precedente decreto 3 luglio 2006 ( fatto salvo l’esito dell’appello al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza) ; in pari data, poi, riesaminata la situazione dell’agente, con altro distinto decreto gli comminava una nuova sospensione “cautelare” ai sensi del DPR n. 3/1957, art. 91, comma 1, primo periodo, ed in via “cautelare obbligatoria ”, ai sensi dell’art. 91, comma 1, secondo periodo, con decorrenza dalla data del decreto medesimo .
Accogliendo il primo motivo del ricorso proposto dall’agente ( R G n. 574/2007), assorbiti gli altri sei, il TAR Piemonte, con sentenza semplificata n.2263/2007, ha annullato il provvedimento impugnato, condannando, altresì, l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente l’intero trattamento stipendiale trattenuto dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, compresi gli interessi e la rivalutazione.; spese compensate.
1.1. Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che, con unico articolato motivo, ne ha chiesto la riforma, previa sospensione, contestando tutte le sette censure dedotte in primo grado.
In data 24 agosto 2007 si è costituito l’agente appellato, chiedendo il rigetto dell’appello stesso e con memoria depositata il 11 settembre 2007, riproposte le censure assorbite in primo grado, ha chiesto in primis la conferma della sentenza TAR ed, in subordine, l’accoglimento dei motivi del ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dalla sentenza appellata.
Con ordinanza cautelare n.4714 del 13 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza, ritenendo opportuno che, a prescindere dalla nozione di procedimento penale, l’agente fosse mantenuto in servizio con assegnazione di compiti compatibili con il mancato possesso dell’arma sottoposta a sequestro dal giudice penale.
Con memoria ottobre 2007 la difesa dell’agente, in punto di fatto, ha rappresentato che, nelle more del giudizio, il Tribunale penale di Torino con sentenza 13.2.2008. aveva condannato l’agente per il reato p. e p. dall’art 660 c.p. alla ammenda di euro 50,00, mentre aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art.612 c.p. per mancanza di querela, disponendo il dissequestro e la restituzione della pistola di servizio; quindi ha puntualmente controdedotto alle avverse argomentazioni, insistendo per il rigetto dell’appello con la conferma della sentenza e, in subordine, per l’accoglimento dei motivi di ricorso proposti in primo grado ed assorbiti dalla sentenza appellata, con l’attribuzione delle spese per il doppio grado di giudizio.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2013, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. In diritto la controversia all’esame concerne, innanzitutto, l’interpretazione che va data all’art 91, comma 1, primo periodo, del DPR n.3/1957, che disciplina la sospensione cautelare facoltativa dell’impiegato “sottoposto a procedimento penale”.
Sul punto ( oggetto del primo motivo di ricorso) la sentenza appellata ha affermato che
“la semplice qualificazione di indagato in sede di indagini preliminari non legittima l’adozione della sospensione cautelare del dipendente dal servizio, ai sensi dell’art.91, t.u. imp. civ. St. (d PR .10 gennaio 1957, n. 3), occorrendo a tal fine un vero e proprio inizio dell’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione a giudizio, in base al concetto di imputazione di reato di cui all’art. 60 c.p.p.”( assunzione della qualità di imputato).
Ad avviso dell’appellante, invece, l’assunzione della qualità di imputato non potrebbe assumersi quale discrimen tra l’inizio o meno del procedimento penale; inoltre, nel caso di specie, poiché il GIP aveva disposto il sequestro preventivo dell’arma di servizio nei confronti dell’agente, questo, come soggetto passivo della misura, “non è più solo indagato, ma colui che ha commesso il reato e che probabilmente potrebbe commetterne altri”.
L’assunto del Ministero non è condivisibile e, pertanto, la sentenza merita conferma.
2.1. Come ha rappresentato l’appellato, nelle more di questo giudizio, sulla questione si è già espresso il Consiglio di Stato ( SEZ . V I ) che con decisione n.8690/2009 ha confermato la sentenza TAR Piemonte n 3835/2006 e, quindi, l’annullamento di una precedente sospensione dal servizio disposta a carico del medesimo agente con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 3.7.2006) .
Infatti la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato ha ritenuto che, in conformità a quanto affermato dalla AP n.1/2009 ( circa l’individuazione dell’inizio della azione penale) la sospensione cautelare facoltativa del pubblico impiegato dal servizio (ai sensi dell’art. 91, comma 1, primo periodo, TU del 1957) non può essere comminata in presenza di sole indagini preliminari, posto che la pendenza del procedimento penale e l’assunzione della qualità di imputato sono connesse al rinvio a giudizio; quindi (prosegue la sentenza citata) nel caso di specie non sussistevano i presupposti per applicare l’art. 91, comma 1, primo periodo, in quanto – in incontestata assenza del rinvio a giudizio - nei confronti dell’agente ricorrente il GIP aveva adottato soltanto la misura cautelare di carattere reale del sequestro dell’arma, basata sulla valutazione di pericolosità della cosa sequestrata, e non una misura di carattere personale motivata con la probabilità che l’indagato potesse reiterare la condotta delittuosa .
2.2. Pertanto, nel caso di specie, mancando (all’epoca del decreto di sospensione dal servizio impugnato) il decreto di rinvio a giudizio, non si può ritenere iniziato nei confronti del ricorrente/indagato il procedimento penale, non essendo stata promossa l’azione penale.
In conseguenza appare evidente che, nel caso all’esame, l’Amministrazione non aveva titolo per applicare nei confronti dell’agente in questione né la sospensione facoltativa né tanto meno quella obbligatoria (ai sensi dell’art. 91, comma 1, secondo periodo, DPR n.3/1957), quest’ultima prevista solo in presenza di mandato di cattura emesso nei confronti del destinatario della misura della sospensione ( secondo profilo dell’unico motivo di appello).
2.3. Né tanto meno la mancata riammissione in servizio dell’agente ( reiterata di fatto con l’adozione del decreto del 3 aprile 2007in controversia) trova giustificazione nel fatto che, a seguito del sequestro preventivo della pistola di ordinanza disposto nei confronti dell’agente dal GIP del Tribunale di Torino all’epoca delle indagini (ed ancora efficace nel gennaio 2007), il ricorrente non potrebbe adempiere all’obbligo si servizio di portare sempre con sé, anche fuori servizio, l’arma al fine di svolgere in qualsiasi momento le funzioni di PG e di PS , imposte dalla legge n. 36/2004 ( Nuovo Ordinamento del Corpo Forestale dello Stato), art. 2.
Infatti, come ha rilevato questo Giudice di Appello nella ordinanza cautelare n. 948/2007, nelle more dell‘esito delle indagini penali, appare possibile l’utilizzazione dell’agente medesimo in funzioni amministrative non richiedenti il possesso della pistola di servizio; d’altra parte la difesa del ricorrente ha precisato che l’interessato per anni è stato utilizzato in mansioni amministrative per il cui espletamento non ha bisogno di portare la pistola con sé in ufficio.
Pertanto l’appello va respinto anche sotto questo profilo.
2.4. La fondatezza dei primi due motivi del ricorso di primo grado, con la conseguente conferma della sentenza appellata quanto al primo motivo, esonera il Collegio dall’esame degli altri motivi ( dal terzo al settimo) assorbiti dalla sentenza TAR e puntualmente riproposti dall’appellato con memoria del 11 settembre 2007, stante l’effetto devolutivo dell’appello ( ora art. 101, comma 2, cpa).
3 In conclusione l’appello va respinto e, per l’effetto, la sentenza TAR Piemonte in epigrafe va confermata con motivazione integrata in parte qua .
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, liquidate in euro 2.500,00 oltre gli oneri accessori di legge, sono poste a carico del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, mentre la domanda, formulata nelle difese dell’appellato, di farsi attribuire anche le spese del primo grado non può essere esaminata, in quanto, in mancanza di appello incidentale sul punto, il relativo capo della sentenza TAR, che le compensa tra le parti, è divenuto inoppugnabile .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza TAR con motivazione integrata in parte qua.
Pone le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre gli oneri accessori di legge, a carico del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2014
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23/05/2007 200702253 Sentenza Breve 1
Sent. n. 2253/07
R.G. n. 574-07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 574-07 proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Claudio Dal Piaz e Chiara Servetti, elettivamente domiciliato in Torino, via S. Agostino n. 12, presso lo studio del primo,
contro
il Ministero delle POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliato in Torino, corso Stati Uniti n. 45,
e con l’intervento
del Sindacato Autonomo Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gallenca, elettivamente domiciliato in Torino, via XX Settembre n. 60, presso il suo studio,
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto del 3.4.2007 del Capo del Corpo Forestale dello Stato, notificato in pari data, con il quale il ricorrente è stato “sospeso in via cautelare ai sensi dell’art. 91, primo comma, primo periodo ed in via cautelare obbligatoria ai sensi dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 10.01.57 n. 3, a decorrere dalla data del presente decreto”;
del decreto del 3.4.2007 del Capo del corpo Forestale dello Stato, notificato in pari data, con il quale “in ottemperanza alla sentenza del T.AR. per il Piemonte – 1^ Sezione – n. 3835/06 del 25.10.2006, la sospensione cautelare disposta con decreto del 3.7.2006 nei confronti dell’agente del C.F.S. OMISSIS, nato a OMISSIS, viene annullata, fatto salvo l’esito dell’appello al Consiglio di Stato proposto avverso la citata sentenza”, nella parte in cui non ha previsto, quale effetto necessitato dell’annullamento del provvedimento di sospensione, la corresponsione degli emolumenti arretrati, nonchè la ricostruzione della carriera del ricorrente;
e per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;
e per il riconoscimento
del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi sia patrimoniali, sia all’immagine ed alla carriera, conseguenti alla sospensione ed alla mancata riammissione in servizio del ricorrente, nonchè alla corresponsione del trattamento economico retributivo pieno a far data dal luglio 2006 e sino all’avvenuto annullamento del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del 3.7.2006, con interessi legali e rivalutazione monetaria, quale conseguenza automatica e necessitata dell’intervenuto annullamento del primo provvedimento di sospensione cautelare.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con documenti;
Visto l’atto di intervento adesivo del Sindacato Autonomo Forestali;
Vista l’ulteriore memoria difensiva di parte ricorrente con documenti;
Relatore il dott. Paolo Lotti;
Uditi, all’udienza camerale del 23 maggio 2007, per la parte ricorrente l’avv. Servetti, per l’Amministrazione, l’avv. Carotenuto e, per l’interveniente, l’avv. Gallenca;
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza e come si evince dal tenore letterale della norma, la semplice qualificazione di indagato in sede di indagini preliminari non legittima l’adozione della sospensione cautelare del dipendente dal servizio, ai sensi dell’art. 91, t.u. imp. civ. St. (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), occorrendo a tal fine un vero e proprio inizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o la citazione a giudizio, in base al concetto di imputazione di reato di cui all’art. 60, c.p.p. (cfr. Consiglio di Stato , sez. IV, 10 marzo 2004 , n. 1108 e TAR Piemonte, sez. I, 19 novembre 2003, n. 1665);
Rilevato, inoltre, che, come ha affermato già la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico in pendenza di procedimento penale a suo carico, prevista per tutti gli impiegati dello Stato, dall’art. 91, comma 1, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, può essere legittimamente disposta non soltanto quando l’interessato sia stato rinviato a giudizio al sensi dell’art. 60 c.p.p., ma anche quando nel suoi confronti sia stata adottata in sede di indagini preliminari una misura cautelare personale, anche se successivamente annullata o revocata (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 8 novembre 2005 , n. 6207) e rilevato, tuttavia, che il sequestro dell’arma rappresenta tipica misura cautelare reale e non personale;
Ritenuto, quanto alle richieste patrimoniali, che il ricorrente, per effetto dell’annullamento ex tunc della precedente sospensione facoltativa disposta con decreto 3 luglio 2006, ha diritto all’intero trattamento stipendiale trattenuto dall’Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2004 , n. 6053), dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, così come chiede parte ricorrente, oltre ad interessi e rivalutazione;
Ritenuto, quanto alla richiesta ricostruzione di carriera, che la stessa non può essere disposta, così come chiede parte ricorrente, poiché il titolo dell’annullamento non contiene elementi tali da rendere automatica l’iscrizione nel quadro superiore del dipendente;
Ritenuto non prospettabili altri danni, neppure quantificati o allegati da parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, fondato il ricorso per tale motivo, da considerarsi assorbente di ogni altro dedotto, e, per l’effetto, di dover annullare il provvedimento impugnato, oltre alla condanna dell’Amministrazione di corrispondere al ricorrente gli arretrati commisurati all’intero trattamento stipendiale trattenuto dall’Amministrazione dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, così come chiede parte ricorrente, oltre ad interessi e rivalutazione;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla corresponsione, al ricorrente, degli arretrati commisurati all’intero trattamento stipendiale trattenuto dall’Amministrazione dal 3 luglio 2006 al 3 aprile 2007, oltre ad interessi e rivalutazione.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007, con l’intervento dei signori magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Paolo LOTTI - 1° Referendario, estensore
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
f.to. A. Gomez de Ayala f.to P. Lotti
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge il 24 maggio 2007
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
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17/09/2007 200704714 Ordinaria 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 4714/07
Registro Generale: 6833/2007
Sezione Sesta
composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Carmine Volpe
Cons. Luciano Barra Caracciolo Est.
Cons. Domenico Cafini
Cons. Aldo Scola
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma
VIA DEI PORTOGHESI 12
contro
OMISSIS
rappresentato e difeso da:
Avv. CHIARA SERVETTI
Avv. CLAUDIO DAL PIAZ
Avv. MARIO CONTALDI
con domicilio eletto in Roma
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63
presso
MARIO CONTALDI
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR PIEMONTE - TORINO :SEZIONE I 2253/2007 , resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO .
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
OMISSIS
Udito il relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo e udito, altresì, per la parte ricorrente l’Avv.to Gianluca Contaldi per delega dell’Avv.to Mario Contaldi;
Ritenuto che, in disparte ogni questione relativa alla definizione del concetto legale di “procedimento penale”, appare opportuno mantenere l’originario ricorrente nell’esercizio della sua attività di lavoro, in compiti compatibili con il mancato possesso ed utilizzo dell’arma sottoposta a sequestro;
P.Q.M.
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6833/2007 ).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 13 Settembre 2007
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO