RESIDENZA E SEDE DI SERVIZIO
Inviato: mar ott 14, 2014 11:10 am
Buongiono.
Sono un mar. ord. da poco in servizo a Roma, presso la sezione di P.G.
Poichè mia moglie lavorava già da alcuni anni in provincia di Latina ho preso abitazione li ed avrei intenzione anche di prendere residenza tuttavia, dopo aver farto la richiesta di autorizzazione a viaggiare, il Comando Legione Lazio non ha concesso tale autorizzazione motivandola con la circostanza che "i tempi di percorrenzala tra sede di servizio e quella indicata, risultano superiori ai limiti previsti dall'Art. 336 R.G.A.".
Tuttavia l'art. 336 del RGA riguarda esclusivamente il personale in s.p. CELIBE il quale sostanzialmente deve risiedere e dimorare nel comune in cui ha sede il reparto di appartenenza.
Tale articolo non parla assoutamente di distanze, tempi di percorrenza e soprattutto si riferisce esclusivamente al personale non ammogliato.
Per scrupolo aggiungo che l'art. 337 al secondo comma recita "per particoalri esigenze di servizio il comandante può fare obbligo ai militari di assicurare, per il tempo strwettamente necessario, la immediata reperibilità per poter ricevere urgenti comunicazioni di servizio, garantendo comunque il raggiungimento del posto di impiego entro un'ora": duque fa riferimento ad esigenze particolari e comunque limitate temporalmente.
E' possibile avere quindi delucidazioni in merito?
Qualcuno sa dirmi se esiste davvero un obbligo e con che limiti ed eventualmente i riferimenti normativi?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi.
Sono un mar. ord. da poco in servizo a Roma, presso la sezione di P.G.
Poichè mia moglie lavorava già da alcuni anni in provincia di Latina ho preso abitazione li ed avrei intenzione anche di prendere residenza tuttavia, dopo aver farto la richiesta di autorizzazione a viaggiare, il Comando Legione Lazio non ha concesso tale autorizzazione motivandola con la circostanza che "i tempi di percorrenzala tra sede di servizio e quella indicata, risultano superiori ai limiti previsti dall'Art. 336 R.G.A.".
Tuttavia l'art. 336 del RGA riguarda esclusivamente il personale in s.p. CELIBE il quale sostanzialmente deve risiedere e dimorare nel comune in cui ha sede il reparto di appartenenza.
Tale articolo non parla assoutamente di distanze, tempi di percorrenza e soprattutto si riferisce esclusivamente al personale non ammogliato.
Per scrupolo aggiungo che l'art. 337 al secondo comma recita "per particoalri esigenze di servizio il comandante può fare obbligo ai militari di assicurare, per il tempo strwettamente necessario, la immediata reperibilità per poter ricevere urgenti comunicazioni di servizio, garantendo comunque il raggiungimento del posto di impiego entro un'ora": duque fa riferimento ad esigenze particolari e comunque limitate temporalmente.
E' possibile avere quindi delucidazioni in merito?
Qualcuno sa dirmi se esiste davvero un obbligo e con che limiti ed eventualmente i riferimenti normativi?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi.