euroscettico ha scritto:Ciao a tutti, vi chiedo di consigliarmi come fareste con un vostro amico o parente su questa questione. Ho 25 anni di servizio effettivi (circa 30 cumulativi), sono stato in aspettativa per motivi di salute (depressione) per circa 7 mesi quest'anno, sono rientrato in servizio ad agosto dopo aver ottenuto un trasferimento che sebbene più vicino alla mia residenza rimane sempre abbastanza disagiato. Devo dire che la cura farmacologica aveva comunque avuto un buon effetto e che a casa avevo recuperato serenità e fiducia. Nel nuovo ente le cose non vanno bene, non è soltanto la distanza da casa, ma per varie cause, tra cui forse la più importante è una certa intolleranza che ho sviluppato nei confronti della vita militare, sto di nuovo tornando ad avere il morale sotto i tacchi, il sonno ricomincia ad essere disturbato e non guardo con fiducia al futuro. Quando mi capita di effettuare un servizio H24 mi viene una vera e propria angoscia soprattutto a passare la notte fuori di casa, cose che prima non accadevano. Chi mi vede da fuori a parte i miei famigliari non si accorgono molto della cosa sia perché mi sono imposto nel nuovo ente di ricominciare col piede giusto (insomma cerco di sorridere anche se non ne ho voglia), sia perché comunque sono in pieno controllo, non ho comportamenti dissociati. A gennaio dovrei tornare alla CMO per la visita di controllo, se le cose non migliorano o addirittura peggiorano io sarei fortemente tentato di non farmi fare idoneo e proseguire fino alla riforma. E' questo il consiglio che vi chiedo, tralasciando l'aspetto economico che non mi interessa più di tanto visto che una pensione intorno ai 1000 euro la prenderei(grazie a Dio mia moglie lavora e non abbiamo un mutuo), la mia unica preoccupazione è la mia coscienza, io in F.A. ormai ci sto molto male, ma mi sento in colpa ad andare in pensione a 45 46 anni. La pensione che si percepisce in un caso come il mio è equiparabile a quella degli invalidi o è tutta un'altra cosa? ve lo chiedo perché anche se coperto dalla legge mi seccherebbe moltissimo essere tacciato come un falso invalido, visto che non ho malattie croniche che mi impediscono di lavorare. In pratica vi chiedo di dirmi cosa ne pensate, devo pensare alla soluzione migliore per me o faccio bene a pensare più globalmente? grazie per l'attenzione.
================================================
Anche se sei stato leale con noi, ma soprattutto con te stesso.da come esponi il problema, non si vede, ma si percepisce il cosi detto malessere "intolleranza alla vita militare" e quindi potrai optare per il
transito ai ruoli civili.- In bocca a lupo
La legge italiana tutela il lavoratore che, per sopraggiunte infermità, non è più in grado di lavorare. Nel settore privato esiste la pensione di inabilità: si tratta di una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Nel pubblico impiego, invece, esistono diversi trattamenti economici per inabilità che differiscono tra loro per i requisiti di accesso richiesti, per i soggetti preposti agli accertamenti sanitari e per le modalità di calcolo.
>Privati: a chi spetta la pensione di inabilità e requisiti
>Privati: come si presenta la domanda di pensione e importi
>Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansione
>Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
>Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
Privati: a chi spetta la pensione di inabilità e requisitiTorna su
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:
dipendenti;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.);
iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
I requisiti necessari per ottenere la pensione di inabilità sono:
assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori e dagli albi professionali;
la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Privati: come si presenta la domanda di pensione e importiTorna su
Per fare la domanda il lavoratore deve essere munito della certificazione medica che attesti lo stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Successivamente, la domanda deve essere inoltrata in via telematica. La persona può:
fare la domanda online, collegandosi al sito dell’INPS;
fare la domanda telefonicamente, contattando il contact center integrato INPS;
rivolgersi ai patronati e agli altri intermediari dell’Istituto che forniscono assistenza per questo tipo di pratiche.
Se la domanda è stata presentata correttamente, e sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge, la pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. È bene precisare che la pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.
Per quanto riguarda gli importi della pensione di inabilità, dipendono chiaramente dal numero di anni lavorati e, quindi, dall’ammontare dei contributi versati. In sintesi si può dire che l’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.
Per informazioni sui sistemi di calcolo v. scheda La pensione anticipata.
Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansioneTorna su
Il pubblico dipendente può essere dispensato dal servizio se inabile in modo assoluto e permanente a svolgere la propria mansione. Questa inabilità deve essere accertata da una Commissione medica e la visita può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Amministrazione pubblica.
Se la Commissione medica conferma questa inabilità, il dipendente non ha automaticamente diritto alla pensione. Prima, infatti, l’Amministrazione è tenuta ad attribuire una mansione equivalente che sia compatibile con l’inabilità riconosciuta. Se questa nuova attribuzione è impossibile, l’Amministrazione può proporre al dipendente una mansione di posizione funzionale inferiore e, solo qualora il dipendente rifiuti questa collocazione, potrà essere dispensato dal servizio ed ottenere quindi la pensione.
I requisiti per ottenere questa pensione sono:
riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali (es. Province, Comuni ecc.) o del comparto Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);
risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoroTorna su
Si tratta di una pensione di inabilità, anche se con requisiti sanitari e contributivi diversi da quelli per la pensione assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
La legge stabilisce che hanno diritto alla pensione tutti i lavoratori dipendenti pubblici che abbiano un’inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, la quale deve essere accertata dalla Commissione Medica presso la ASL. Non è quindi necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso descritto nel prossimo paragrafo), ma deve comunque essere tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.
I requisiti per ottenere questa pensione sono:
riconoscimento medico legale redatto dalla Commissione dell’ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico è inabile assoluto e permanente a proficuo lavoro;
almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni);
risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Si precisa che l’inabilità non deve essere intervenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro (anche se il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni).
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativaTorna su
Una legge del 1995 ha introdotto anche per i dipendenti pubblici la pensione per assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, già introdotta dal 1984 per i lavoratori privati (v. paragrafo Privati: a chi spetta la pensione di inabilità e requisiti).
I requisiti per ottenere questa pensione sono:
riconoscimento medico legale redatto dalle Commissioni mediche di verifica (istituite presso il Ministero del Tesoro) dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale;
anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità;
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata dal dipendente all’Amministrazione presso la quale presta servizio. Sarà compito dell’Amministrazione disporre l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica e, una volta ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente.
La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La Commissione medica di verifica può stabilire che l’inabilità non abbia natura illimitata ma debba essere sottoposta a revisione. Nel verbale potrà essere quindi indicato un periodo temporale di validità, terminato il quale, la persona dovrà nuovamente sottoporsi a visita medica.
Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo (la distinzione, in sintesi, dipende dal fatto che il lavoratore abbia maturato, o non abbia maturato, almeno 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995).
Questa pensione di inabilità è incompatibile con l’attività da lavoro dipendente, con l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l’iscrizione agli albi professionali.
Per gli aspetti pratici vedi la guida sulla dispensa dal lavoro per inabilità