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Discriminazioni e molestie

Inviato: lun ott 06, 2014 8:17 pm
da panorama
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1468 - Discriminazioni e molestie

1. E’ vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198.

2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l’orientamento sessuale o per la differenza di genere.