Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

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zaccgio
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Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

Messaggio da zaccgio »

Salve, mi chiamo Giovanni ed avrei bisogno delle seguenti informazioni:
1)- il calcolo della base pensionabile su cui calcolare la PPO percentualista come viene calcolata?
2)- con 28 anni di servizio effettivo (arruolato 15-07-1986) + 3 mesi di militare di leva che percentuale, all'incirca, avrei raggiunto?
Scusate se rompo ma domani mattina mi riformano per aggravamento di una 5^ si c.s., e mi metteranno in 4^.
Pensate che mi daranno l'ordinaria + il 10% di PPO oppure il 70% della base pensionabile (ecco perchè vi chiedo come verrebbe calcolata......)
Un saluto, Giò


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angri62
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

Messaggio da angri62 »

zaccgio ha scritto:Salve, mi chiamo Giovanni ed avrei bisogno delle seguenti informazioni:
1)- il calcolo della base pensionabile su cui calcolare la PPO percentualista come viene calcolata?
2)- con 28 anni di servizio effettivo (arruolato 15-07-1986) + 3 mesi di militare di leva che percentuale, all'incirca, avrei raggiunto?
Scusate se rompo ma domani mattina mi riformano per aggravamento di una 5^ si c.s., e mi metteranno in 4^.
Pensate che mi daranno l'ordinaria + il 10% di PPO oppure il 70% della base pensionabile (ecco perchè vi chiedo come verrebbe calcolata......)
Un saluto, Giò
===ti daranno poi quella più favorevole, dovrai insistere un pò.
in bocca al lupo
zaccgio
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

Messaggio da zaccgio »

Si, lo so che mi daranno quella più favorevole ma non vorrei che all'INPS facessero casini.
Questo è quello che ho calcolato:
Le voci che, in base all’art 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 sono da considerarsi per la determinazione della base pensionabile (da maggiorare del 18%) per il calcolo della pensione privilegiata sono:
Stipendio 1842
Inv. Serv. 28,91
Ind pensionabile 753,50
Ind vac contr. 13,82
R.I.A. 56,91
Totale 2695,14

Maggiorazione 18% = 485,12

Totale base pensionabile maggiorata del 18% = 3180,26
_________________________________________________________
La stessa norma, per la 4^ categoria prevede, all’art.67 del citato D.P.R., il 70% della base pensionabile, come calcolata dall art.53.
Pertanto, il 70% di 3180,26 = stipendio lordo mensile di 2226,18
Stipendio annuale lordo = 26714,16
Calcolo IRPEF annuale sulla base delle aliquote 2014
Irpef primo scaglione da 0 a € e 15.000 (23%) = € 3.450
Irpef secondo scaglione da 15.001 € e 26.714,16 (27%) = € 3.162,82
Totale stipendio annuo netto togliendo l’Irpef = 26714,16 – 6612,82 = 20101,34
_________________________________________________________-
Calcolo detrazione IRPEF annua per coniuge a carico e per reddito da pensione
Detrazione per coniuge a carico scaglione da 15000 a 40000 = € 690
Detrazione per redditi da pensione 1094,86
Totale calcolo detrazione Irpef = 1784,86
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Totale stipendio netto annuo = 20101,34 + 1784,86 = 21886,2

Ora non so se i famosi 6 scatti all'atto del congedo, validi per tutte le categorie, siano da calcolarsi in aggiunta del 18% previsto per la privilegiata.
Inoltre, da quando c'è stato il cambio da retributivo a misto, non so se la base pensionabile sia ancora valida quella indicata nel DPR o se si siano inventati qualcosa.
zaccgio
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

Messaggio da zaccgio »

zaccgio ha scritto:Si, lo so che mi daranno quella più favorevole ma non vorrei che all'INPS facessero casini.
Questo è quello che ho calcolato:
Le voci che, in base all’art 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 sono da considerarsi per la determinazione della base pensionabile (da maggiorare del 18%) per il calcolo della pensione privilegiata sono:
Stipendio 1842
Inv. Serv. 28,91
Ind pensionabile 753,50
Ind vac contr. 13,82
R.I.A. 56,91
Totale 2695,14

Maggiorazione 18% = 485,12

Totale base pensionabile maggiorata del 18% = 3180,26
_________________________________________________________
La stessa norma, per la 4^ categoria prevede, all’art.67 del citato D.P.R., il 70% della base pensionabile, come calcolata dall art.53.
Pertanto, il 70% di 3180,26 = stipendio lordo mensile di 2226,18
Stipendio annuale lordo = 26714,16
Calcolo IRPEF annuale sulla base delle aliquote 2014
Irpef primo scaglione da 0 a € e 15.000 (23%) = € 3.450
Irpef secondo scaglione da 15.001 € e 26.714,16 (27%) = € 3.162,82
Totale stipendio annuo netto togliendo l’Irpef = 26714,16 – 6612,82 = 20101,34
_________________________________________________________-
Calcolo detrazione IRPEF annua per coniuge a carico e per reddito da pensione
Detrazione per coniuge a carico scaglione da 15000 a 40000 = € 690
Detrazione per redditi da pensione 1094,86
Totale calcolo detrazione Irpef = 1784,86
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Totale stipendio netto annuo = 20101,34 + 1784,86 = 21886,2

Ora non so se i famosi 6 scatti all'atto del congedo, validi per tutte le categorie, siano da calcolarsi in aggiunta del 18% previsto per la privilegiata.
Inoltre, da quando c'è stato il cambio da retributivo a misto, non so se la base pensionabile sia ancora valida quella indicata nel DPR o se si siano inventati qualcosa.
Sorry.... mi sono dimenticato di dire che poi, qusta mattina, mi hanno riformato con la 4^ si cs.
gino59
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

Messaggio da gino59 »

zaccgio ha scritto:Salve, mi chiamo Giovanni ed avrei bisogno delle seguenti informazioni:
1)- il calcolo della base pensionabile su cui calcolare la PPO percentualista come viene calcolata?
2)- con 28 anni di servizio effettivo (arruolato 15-07-1986) + 3 mesi di militare di leva che percentuale, all'incirca, avrei raggiunto?
Scusate se rompo ma domani mattina mi riformano per aggravamento di una 5^ si c.s., e mi metteranno in 4^.
Pensate che mi daranno l'ordinaria + il 10% di PPO oppure il 70% della base pensionabile (ecco perchè vi chiedo come verrebbe calcolata......)
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angri62
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

Messaggio da angri62 »

zaccgio ha scritto:
zaccgio ha scritto:Si, lo so che mi daranno quella più favorevole ma non vorrei che all'INPS facessero casini.
Questo è quello che ho calcolato:
Le voci che, in base all’art 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 sono da considerarsi per la determinazione della base pensionabile (da maggiorare del 18%) per il calcolo della pensione privilegiata sono:
Stipendio 1842
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Ind pensionabile 753,50
Ind vac contr. 13,82
R.I.A. 56,91
Totale 2695,14

Maggiorazione 18% = 485,12

Totale base pensionabile maggiorata del 18% = 3180,26
_________________________________________________________
La stessa norma, per la 4^ categoria prevede, all’art.67 del citato D.P.R., il 70% della base pensionabile, come calcolata dall art.53.
Pertanto, il 70% di 3180,26 = stipendio lordo mensile di 2226,18
Stipendio annuale lordo = 26714,16
Calcolo IRPEF annuale sulla base delle aliquote 2014
Irpef primo scaglione da 0 a € e 15.000 (23%) = € 3.450
Irpef secondo scaglione da 15.001 € e 26.714,16 (27%) = € 3.162,82
Totale stipendio annuo netto togliendo l’Irpef = 26714,16 – 6612,82 = 20101,34
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Calcolo detrazione IRPEF annua per coniuge a carico e per reddito da pensione
Detrazione per coniuge a carico scaglione da 15000 a 40000 = € 690
Detrazione per redditi da pensione 1094,86
Totale calcolo detrazione Irpef = 1784,86
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Totale stipendio netto annuo = 20101,34 + 1784,86 = 21886,2

Ora non so se i famosi 6 scatti all'atto del congedo, validi per tutte le categorie, siano da calcolarsi in aggiunta del 18% previsto per la privilegiata.
Inoltre, da quando c'è stato il cambio da retributivo a misto, non so se la base pensionabile sia ancora valida quella indicata nel DPR o se si siano inventati qualcosa.
Sorry.... mi sono dimenticato di dire che poi, qusta mattina, mi hanno riformato con la 4^ si cs.
===credo che ti fai facendo troppi calcili sbagliati.
primo - non si calcola l'ultimo stipendio
secondo - non tutte le voci sono incrementate del 18%
terzo - solo dal 2003 la iis rientra nel 18%
quarto - visto la cds e la base pensionabile se con l'aggiunta del 10% non ci guadagni tu, piuttosto che prendere il 70% come dici.
ecc.....
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

Messaggio da zaccgio »

angri62 ha scritto: ===credo che ti fai facendo troppi calcili sbagliati.
primo - non si calcola l'ultimo stipendio
secondo - non tutte le voci sono incrementate del 18%
terzo - solo dal 2003 la iis rientra nel 18%
quarto - visto la cds e la base pensionabile se con l'aggiunta del 10% non ci guadagni tu, piuttosto che prendere il 70% come dici.
ecc.....
scusa Angri ma non ho capito.
Mi puoi illuminare?
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angri62
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

Messaggio da angri62 »

zaccgio ha scritto:
angri62 ha scritto: ===credo che ti fai facendo troppi calcili sbagliati.
primo - non si calcola l'ultimo stipendio
secondo - non tutte le voci sono incrementate del 18%
terzo - solo dal 2003 la iis rientra nel 18%
quarto - visto la cds e la base pensionabile se con l'aggiunta del 10% non ci guadagni tu, piuttosto che prendere il 70% come dici.
ecc.....
scusa Angri ma non ho capito.
Mi puoi illuminare?
===la ppo non è integrativa, ma richiede solo un diverso calcolo.
se come dici ti spetta il 70% ma come dice gino59 arrivi oltre il 60% con il 10% di unatantum supereresti la 4^ cat. che è solo il 70%.
capito?
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

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angri62 ha scritto:
zaccgio ha scritto:
angri62 ha scritto: ===credo che ti fai facendo troppi calcili sbagliati.
primo - non si calcola l'ultimo stipendio
secondo - non tutte le voci sono incrementate del 18%
terzo - solo dal 2003 la iis rientra nel 18%
quarto - visto la cds e la base pensionabile se con l'aggiunta del 10% non ci guadagni tu, piuttosto che prendere il 70% come dici.
ecc.....
scusa Angri ma non ho capito.
Mi puoi illuminare?
===la ppo non è integrativa, ma richiede solo un diverso calcolo.
se come dici ti spetta il 70% ma come dice gino59 arrivi oltre il 60% con il 10% di unatantum supereresti la 4^ cat. che è solo il 70%.
capito?
Si, Ok, ma un conto è il 70% delle voci che dell'ultima retribuzione che concorrono alla formazione della base pensionabile in base all'art.53 (come se si facesdse il calcolo solo inquota A), e un altro è, anche il 75% di quanto si è maturato con il misto......
La differenza è enorme!
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:
zaccgio ha scritto:Salve, mi chiamo Giovanni ed avrei bisogno delle seguenti informazioni:
1)- il calcolo della base pensionabile su cui calcolare la PPO percentualista come viene calcolata?
2)- con 28 anni di servizio effettivo (arruolato 15-07-1986) + 3 mesi di militare di leva che percentuale, all'incirca, avrei raggiunto?
Scusate se rompo ma domani mattina mi riformano per aggravamento di una 5^ si c.s., e mi metteranno in 4^.
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INPDAP27__pensione_privilegio.pdf
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

Messaggio da zaccgio »

estratto di una sentenza della corte dei conti del 27/04/2005.
Il ricorso di un militare che aveva la ppo e voleva aprire una seconda assicurazione presso l'INPS.
Spiega bene come viene calcolata la PPO "Percentualista" e, in effetti, se ci pensate bene, nessuna norma ha mai abrogato l'art.53 del d.P.R. 1092/1973.

Qui sotto l'estratto:
CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
Presidente: F. Castiglione Morelli - Relatore: G. De Sanctis

5. a) - Nel caso dei cosiddetti percentualisti (contemplati ai commi 2 e 3) tale pensione è
fissata in misura pari alla base pensionabile, nel caso di infermità o lesione ascrivibile alla
prima delle categorie della tabella A annessa alla L. 18 marzo 1968 n. 313 (e quindi con
attribuzione della pensione in base al periodo massimo valutabile, nel senso che il servizio
per una fictio juris è supervalutato, con eventuale aggiunta del tempo occorrente a
raggiungere il limite massimo di valutabilità).
La pensione è, poi, fissata in misure percentuali decrescenti rispetto alla base pensionabile,
a seconda dell'ascrivibilità delle infermità o lesioni alle restanti categorie. Per le pensioni di
settima e ottava categoria è previsto (nei riguardi dei militari che non abbiano maturato
l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, ma abbiano prestato
almeno cinque anni di servizio effettivo) un aumento rispettivamente dello 0,20 % e dello
0,70 % della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in tal modo venendosi a
stabilire una vera e propria graduazione della misura della p.p.o. in base alla maturata
anzianità di servizio.
Nel caso dei cosiddetti decimisti (contemplati al comma 4 dell'art.67), qualora sia stata
raggiunta l'anzianità di cui all'art. 52 comma 1 T.U. cit. (15 anni di servizio utile, di cui 12 di
servizio effettivo) la p.p.o. è liquidata nella misura prevista per la pensione normale
aumentata di un correttivo economico e cioè di un decimo, ove questo trattamento risulti più
favorevole di quello sopra indicato.
Giova qui anticipare (vedasi il successivo punto 8) e sottolineare che, in quest'ultima
evenienza, il dipendente che abbia raggiunto l'anzianità di servizio minima per il
riconoscimento della pensione normale e subisca per fatti di servizio una menomazione
dell'integrità personale, ha diritto non alla pensione normale, ma alla sola pensione
privilegiata, la quale assorbe l'importo della pensione normale e lo integra (in tal
senso cfr. Cass., Sez. lav., 27 gennaio 1993 n. 987) e viene a sostituire, eventualmente
anticipandolo, il trattamento di pensione normale (cfr. Corte cost., sent. 17 luglio 1981
n. 151).
Il comma 5 dell'art. 67 concerne la pensione privilegiata ordinaria “tabellare” (tab. n. 3
allegata al T.U. cit.), la quale spetta ai militari in servizio di leva ed ai militari e militarizzati
(caporali maggiori, caporali… ecc.), i quali abbiano subito una menomazione dell'integrità
personale invalidante.
5 b) - Nel caso dei “percentualisti” la p.p.o è liquidata, come detto, sempre con riferimento
alla base pensionabile (costituita ai sensi dell'art. 53 T.U. cit., dall'ultimo stipendio o paga
integralmente percepiti - che sono (quest'ultimi) un'entità economica commisurata alla
posizione terminale di stato - aumentati da taluni assegni), base che è quella prevista per
la pensione normale. Essa è correlata al rapporto di servizio ed alla durata di questo, nel
senso che subisce naturalmente variazioni in aumento col crescere dell'anzianità di servizio e
nel senso che essa ha inteso, in definitiva, valorizzare il servizio prestato.
Insomma, la p.p.o. ex art. 67 è ontologicamente la stessa, sia nel caso previsto dai commi
2 e 3 sia in quello di cui al successivo comma 4, non trovando essa stessa unico titolo
nell'infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma
essendo in tutti i casi calcolata, sia pure con diverse modalità, in rapporto alla base
pensionabile.
Invero, la previsione del comma 2 del citato art.67 va riferita non solo ai militari con meno
di 15 anni di servizio, ma anche a quelli che hanno acquisito o hanno superato tale
anzianità, ai quali ultimi il legislatore, proprio in ragione di tale requisito, ha dato la
possibilità di valutare due sistemi di calcolo differenti (in misura percentuale rispetto alla
base pensionabile, ovvero nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un
decimo) consentendo loro di optare per quello più favorevole.
zaccgio
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

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gino59 ha scritto: ==================================================
N.B. Studiala bene che magari a noi ci scappa qualche passaggio.-
INPDAP27__pensione_privilegio.pdf
Ciao Gino e grazie per le risposte.
Il link che mi hai dato, in realtà, scopre l'aria fritta....
Lo sappiamo tutti che l'art.67 prevede, se più conveniente, l'applicazione del calcolo in percentuale sulla base pensionabile.
Il quantum, poi, lo da l'art 53 che, ad oggi, non è stato abrogato, ne integrato.
Se leggi i passi della sentenza della Corte dei Conti che avevo inviato prima, il percentualistà ha diritto al calcolo della sua base pensionabile sulle voci espressamente previste dal DPR del 1092/1973, e non, come nel caso della pensione normale, in base alle norme previste per la pensione ordinaria.
Ciò perchè si intende "aiutare" il dipendente che, per motivi di servizio" perde il lavoro.
Altrimenti che differenza ci sarebbe?
Es. due militari che hanno stessi anni, stesso grado, tutto identico:
uno viene riformato con una 4 perchè ha perso un piede in servizio e uno che, per cavoli suoi, si è buttato dal 10° piano? Se il calcolo fosse che non conviene la ppo di 4 perchè tanto ad entrambi converrebbe l'ordinaria e, al massimo, a quello senza gamba gli diamo il 10%, non mi sembra che ci sarebbe tutta questa attenzione......
E' per questo che, nel corso degli anni, nessuno ha messo mano alle norme che regolano la privilegiata del comparto sicurezza.
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angri62
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

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zaccgio ha scritto:
gino59 ha scritto: ==================================================
N.B. Studiala bene che magari a noi ci scappa qualche passaggio.-
INPDAP27__pensione_privilegio.pdf
Ciao Gino e grazie per le risposte.
Il link che mi hai dato, in realtà, scopre l'aria fritta....
Lo sappiamo tutti che l'art.67 prevede, se più conveniente, l'applicazione del calcolo in percentuale sulla base pensionabile.
Il quantum, poi, lo da l'art 53 che, ad oggi, non è stato abrogato, ne integrato.
Se leggi i passi della sentenza della Corte dei Conti che avevo inviato prima, il percentualistà ha diritto al calcolo della sua base pensionabile sulle voci espressamente previste dal DPR del 1092/1973, e non, come nel caso della pensione normale, in base alle norme previste per la pensione ordinaria.
Ciò perchè si intende "aiutare" il dipendente che, per motivi di servizio" perde il lavoro.
Altrimenti che differenza ci sarebbe?
Es. due militari che hanno stessi anni, stesso grado, tutto identico:
uno viene riformato con una 4 perchè ha perso un piede in servizio e uno che, per cavoli suoi, si è buttato dal 10° piano? Se il calcolo fosse che non conviene la ppo di 4 perchè tanto ad entrambi converrebbe l'ordinaria e, al massimo, a quello senza gamba gli diamo il 10%, non mi sembra che ci sarebbe tutta questa attenzione......
E' per questo che, nel corso degli anni, nessuno ha messo mano alle norme che regolano la privilegiata del comparto sicurezza.
===siccome ognuno di noi si fa le leggi a proprio piacimento e interpreta sentenze altrui che non sono legge.

53. Base pensionabile.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base
pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per
cento:

54. Misura del trattamento normale.

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo
quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1
annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.

Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano
o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età
previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al
grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.

Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.

La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.

In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla
data di cessazione dal servizio.

Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art.
52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.

L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

forse ho capito male la legge.
ciao
zaccgio
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

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Appunto, vedi che confermi per l'art.53 quanto ho detto?
Non co poi cosa c'entra l'art.54 che hai pubblicato, dal momento che parla della pensione normale?
Per la privilegiata l'art. è il 67 che riporta:
67. Misura della pensione privilegiata dei militari.
Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313
(46/a), e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.

La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per
cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo
comma di questo articolo.

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio
utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale
aumentata di un decimo, se più favorevole.

Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi
carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della
pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.
Ergo, la ppo deve essere corrisposta quale percentuale della base pensionabile di cui all'art.53. Era per quello che chiedevo come veniva calcolata, perchè non so, oltre allo stipendio, quale altro emolumento doveva essere incluso nella base di cui all'art.53 da maggiorare del 18%
Comunque sia, qusta mattina, i calcoli del CNA davano lo stesso mio risultato (l'importo variava di 12 euro) e, pertanto, più conveniente per me è sicuramente la PPO di 4^ categoria, in luogo del calcolo fatto per i miei 29 anni (meno di 1300 euro).
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angri62
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Re: Domandone. Calcolo base pensionabile PPO

Messaggio da angri62 »

zaccgio ha scritto:Appunto, vedi che confermi per l'art.53 quanto ho detto?
Non co poi cosa c'entra l'art.54 che hai pubblicato, dal momento che parla della pensione normale?
Per la privilegiata l'art. è il 67 che riporta:
67. Misura della pensione privilegiata dei militari.
Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313
(46/a), e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.

La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per
cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo
comma di questo articolo.

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio
utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale
aumentata di un decimo, se più favorevole.

Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi
carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della
pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.
Ergo, la ppo deve essere corrisposta quale percentuale della base pensionabile di cui all'art.53. Era per quello che chiedevo come veniva calcolata, perchè non so, oltre allo stipendio, quale altro emolumento doveva essere incluso nella base di cui all'art.53 da maggiorare del 18%
Comunque sia, qusta mattina, i calcoli del CNA davano lo stesso mio risultato (l'importo variava di 12 euro) e, pertanto, più conveniente per me è sicuramente la PPO di 4^ categoria, in luogo del calcolo fatto per i miei 29 anni (meno di 1300 euro).
===chiedo perdono x la mia ignoranza.
il cna calcola la pensione ordinaria, quindi ai 1300 euro cosa và aggiunto secondo te?
presupponendo che 1l 18% va su tutto quello che hai menzionato.
cioè quanto ti spetterebbe di pensione tra ordinaria e ppo?
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