fox62 ha scritto:Se date uno sguardo ai contratti di lavoro che sono stati rinnovati in precedenza, vedrete che l'articolo 3 dice sempre che l'aumento del contratto spetta anche al personale andato in quiscenza e bla bla bla. Ciao.
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Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.