assegno ad personam

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laurentino

assegno ad personam

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Ringrazio tutti e il furum che ha veramente "salvato delle vite". Ho un enorme dubbio che turma il mio sonno se gentilmente qualcuno piu informato può aiutarmi. Sono un Assistente capo della Polizia di Stato riformato il 15 aprile 2013, oggi ancora in aspettativa speciale in attesa di transito. Ho fatto la visita medica nel mese di maggio 2014 e non ho sapoto piu nulla, ritengo comunque che a breve dovranno chiamarmi per l'esame al ministero. Il mio dubbio e dettato dalle solite voci che circolano negli ambienti e che sostengono che la legge di stabilita 2013 ha annullato l'ASSEGNO AD PERSONAM, sapete nulla al riguardo? qualcuno puo togliermi questo spettro di dosso? Perche per me transitare senza questa parificazione vorrebbe dire percepire uno stipendio di 1200 euro capite che è un bel guaio. Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi in ciò.


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angri62
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Re: assegno ad personam

Messaggio da angri62 »

laurentino ha scritto:Ringrazio tutti e il furum che ha veramente "salvato delle vite". Ho un enorme dubbio che turma il mio sonno se gentilmente qualcuno piu informato può aiutarmi. Sono un Assistente capo della Polizia di Stato riformato il 15 aprile 2013, oggi ancora in aspettativa speciale in attesa di transito. Ho fatto la visita medica nel mese di maggio 2014 e non ho sapoto piu nulla, ritengo comunque che a breve dovranno chiamarmi per l'esame al ministero. Il mio dubbio e dettato dalle solite voci che circolano negli ambienti e che sostengono che la legge di stabilita 2013 ha annullato l'ASSEGNO AD PERSONAM, sapete nulla al riguardo? qualcuno puo togliermi questo spettro di dosso? Perche per me transitare senza questa parificazione vorrebbe dire percepire uno stipendio di 1200 euro capite che è un bel guaio. Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi in ciò.
===LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87)

Art. 1

458. L’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, e’ sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita’.

459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilita’ successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall’articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall’articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
laurentino

Re: assegno ad personam

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grazie angri62
laurentino

Re: assegno ad personam

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grazie angri62
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