BC1962 ha scritto:Vediamo se ho capito bene!
----80% al 31 12 2011 e 53+3 mesi nel 2015 = finestra mobile di 12 mesi
----40 anni + 3 mesi indipendentemente dall'età nel 2015 = finestra mobile 12 mesi + aspettativa di vita 3 mesi totale 15 mesi
Giusto?
===deguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità
Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio
2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti
requisiti:
- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno
57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%,
a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del
contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno
53 anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo
12, comma 2 della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di
contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi
della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al
trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo
di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno
2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del
decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).