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art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: mer set 10, 2014 7:50 pm
da Mare62
Buonasera a tutti i partecipanti del forum, volevo chiedere cortesemente a chi sa qualcosa in merito all'articolo di cui a titolo. In particolar modo vorrei sapere, io percepisco l'1/25% sullo statino per detto benefico, da quanto apprendo adesso, lo stesso beneficio è riservato in tal misura per una cat.8^, quindi la mia domanda dubbio è, avendo io una 6^ mi spetterebbe da come leggo il 2,50%? ricordo che tempo fa feci domanda per avere incremento ma se non erro Chieti mi rispose che non mi spettava in quanto ne usufruivo già e che una volta percepito rimaneva lo stesso. Adeso io non mi trovo più le carte ma a vista ricordo questo, poi non so che dire, appunto chiederei gentilmente chiarimenti in merito, ciao e grazie a chi mi sappia dire cosa devo fare.

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: mer set 10, 2014 8:00 pm
da gino59
Mare62 ha scritto:Buonasera a tutti i partecipanti del forum, volevo chiedere cortesemente a chi sa qualcosa in merito all'articolo di cui a titolo. In particolar modo vorrei sapere, io percepisco l'1/25% sullo statino per detto benefico, da quanto apprendo adesso, lo stesso beneficio è riservato in tal misura per una cat.8^, quindi la mia domanda dubbio è, avendo io una 6^ mi spetterebbe da come leggo il 2,50%? ricordo che tempo fa feci domanda per avere incremento ma se non erro Chieti mi rispose che non mi spettava in quanto ne usufruivo già e che una volta percepito rimaneva lo stesso. Adeso io non mi trovo più le carte ma a vista ricordo questo, poi non so che dire, appunto chiederei gentilmente chiarimenti in merito, ciao e grazie a chi mi sappia dire cosa devo fare.
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Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL)
Dettaglio Circolari

14 ottobre 2002

Circolare n° , sez.: "Altro"

Circolare inerente al beneficio ex art. 117

Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539.
ALLEGATI

Circolare inerente al beneficio ex art. 117

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: mer set 10, 2014 8:21 pm
da aeronatica
Signori, buon tutto a tutti.
Chiedo scusa per il mio ripetermi nel pubblicare la seguente sentenza, ma dato l'argomento, ritengo utile quale precisazione del fatto che la direttiva richiamata dal prezioso Gino59.....deve essere integrata dalla giurisprudenza che precisa che il diritto spetta indipendentemente dal momento dell'intervenuto riconoscimento.....se in quiescenza o se in servizio...nulla cambia!!!
Spetta e basta...mentre invece la direttiva....scritta dal Ministero......precisa che l'emolumento spetta solo se si è in servizio al momento del riconoscimento e non in quiescenza.
Un saluto a tutti e buona lettura.



N. 01950/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 919 del 2013, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino nel cui studio in Milano, via Fontana, n. 18 è elettivamente domiciliato
contro
Ministero della Difesa, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il cui ufficio in Milano, via Freguglia n. 1 è ex lege domiciliato
per l'annullamento
del provvedimento protocollo n.0463145 di data 19.12.2012 emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare - IV Reparto, 10a Divisione, 2a Sezione e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, militare affetto da infermità invalidante riconosciuta dipendente da causa di servizio, ha richiesto all’Amministrazione di appartenenza il riconoscimento dei benefici economici previsti dall’art. 1801 del D.lgs. 66/2010 e dalla L. 359/1950.
Il Ministero della difesa, con il provvedimento impugnato, ha, tuttavia, rigettato la domanda. sostenendo che i richiesti benefici spetterebbero solo ai militari che sono ancora in forza al momento del riconoscimento della dipendenza della invalidità da causa di servizio, mentre il Maresciallo Ferrario, alla data del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità (avvenuto con decreto 3589/C del 14/09/2010), era già stato collocato in congedo.
L’interessato contesta la legittimità del predetto provvedimento, poiché, a suo dire, le agevolazioni richieste avrebbero quale unico presupposto il fatto che la menomazione invalidante sia stata causata dal servizio prestato.
Il ricorso è fondato.
In ordine al problema se i benefici economici e giuridici, che l’ordinamento riconnette all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, presuppongano o meno che il decreto di riconoscimento sia adottato in costanza di rapporto di lavoro questo Tribunale si è già pronunciato con la sentenza della Sezione n. 1979 del 2012.
Ivi si è rilevato che, seppure la questione risulti controversa in giurisprudenza, appare maggiormente aderente ai principi di ragionevolezza e uguaglianza l’orientamento meno restrittivo (fatto proprio da ultimo dal Consiglio di Stato, Sez. I parere n. 1399 del 2009).

Infatti, l’essere o meno ancora in forza al momento del decreto di riconoscimento della causa di servizio costituisce una circostanza meramente accidentale che in nessun modo influisce sulla ratio che sta alla base della previsione legislativa tesa a premiare coloro che a causa del servizio prestato a favore della collettività, abbiano visto irreversibilmente (e spesso gravemente) compromesso il proprio stato di salute.
E’ quindi del tutto irrilevante, a tali fini, il momento in cui si conclude il procedimento volto ad accertare le cause della infermità, essendo solo il suo esito l’unico presupposto rilevante ai fini della concessione dei benefici previsti dall’ordinamento.
A voler diversamente opinare si dovrebbe ammettere che l’attribuzione dei predetti benefici possa dipendere da eventi e circostanze del tutto accidentali ed indipendenti dalla stessa volontà dell’infermo, come, peraltro, è accaduto nel caso di specie nel quale il ricorrente ha inoltrato la domanda di riconoscimento prima di essere posto in congedo (circostanza incontroversa) ed l’ha ottenuto, senza sua colpa, solo dopo la cessazione del suo rapporto di servizio.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: mer set 10, 2014 9:00 pm
da Moreno61
Ecco una sentenza importante del TAR che condivido in pieno e che è passata del tutto "sottotraccia", visto che pur essendo abbastanza recente, non ne conoscevo l'esistenza. Adesso sotto con i ricorsi a chi gli spetta!!!

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: mer set 10, 2014 9:24 pm
da Mare62
Grazie gino59 che come sempre sei disponibile con noi, ho letto la circolare che mi hai citato e spero di aver capito bene il tutto, quindi mi spetta il restante 1,25% avendo una 6^ cat.max. Quindi una cosa già è risolta, adesso vorrei sempre cortesemente sapere cosa e come poter chiedere detto beneficio, in quanto non faccio più servizio dove nel 1999 ho fatto detta domanda per aumento del beneficio e non trovo nessun riferimento in merito, grazie Mario ciao.

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: mer set 10, 2014 9:35 pm
da aeronatica
Giusto per precisazione, questa sentenza è stata già regolarmente postata in questo forum in tempo coevo alla sua pubblicazione da parte del Tribunale.
Buona serata.

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: mer set 10, 2014 9:45 pm
da angri62
aeronatica ha scritto:Giusto per precisazione, questa sentenza è stata già regolarmente postata in questo forum in tempo coevo alla sua pubblicazione da parte del Tribunale.
Buona serata.
===sempre preciso è puntuale.
un caro saluto.

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: gio set 11, 2014 11:21 am
da Mare62
Buongiorno a tutti, una curiosità che vorrei comprendere meglio se possibile. Io sul mio foglio matricolare ho la dicitura "attribuito con decorrenza dal 20.08.1997 l'incremento del 1.25% dello stipendio tabellare pari a lire 174.013 annue lorde ai sensi del r.d. 3458/28 agli art. 117 e 120 e legge 539/50, successivamente in data 29.08.1997 attribuito incremento del 1,25% dello stipendio tabellare pari a lire 138.913 annue lorde con stessa legge di cui sopra, il quale reca dicitura " annulla e sostituisce il precedente atto dispositivo in data20.08.1997. E sino a qui posso starci, poi in data 09.10.1999 stessa cosa di sopra attribuito con decorrenza dal .09.10.1999 l'incremento del 1,25%, quindi la mia domanda e', io ricordo che alla data del 1997 avevo una 8^ cat max, poi successivamente con aggiunta di altra malattie mi e' stata assegnata una 6^ cat.max e siamo al 1999, le prime due malattie riconosciute dalla C.M.O. con cumulo ad una 8^ mi sono state riconosciute si dipendenti ma non classificabili dal comitato di verifica, il quale poi mi ha concesso equo indennizzo per tre delle altre malattie che con cumulo mi hanno portato ad una 6^ max. Spero di essere riuscito a farmi capire e soprattutto a cercare di capire se posso chiedere il secondo 1,25% che spetta per una 6^ cat.max. grazie a tutti per le eventuali delucidazioni in merito.

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: ven set 12, 2014 9:12 am
da antoniomlg
Spero di essere riuscito a farmi capire e soprattutto a cercare di capire se posso chiedere il secondo 1,25% che spetta per una 6^ cat.max. grazie a tutti per le eventuali delucidazioni in merito.spèero che nel frattempo hai chiarito tutti i tuoi dubbi.

comunque sia non è che per ogni invalidità che viene ascritta a tabella si percepisce
l'incremento stipendiale.

sarebbe troppo....
il beneficio di cui al titolo è uno solo. ed una sola volta.

quello che invece è da chiarire perche esso rimane fisso.
vine calcolato al momento della menomazione e poi rimane lo stesso importo per tutta
la vita.
e quindi a distanza di 20 anni le 50.000 Lire (benedetta Lira) oggi sono 20 euro irrirorie.


ciao

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: ven set 12, 2014 9:16 am
da antoniomlg
Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL)
Dettaglio Circolari

14 ottobre 2002

Circolare n° , sez.: "Altro"

Circolare inerente al beneficio ex art. 117

Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539.
ALLEGATI

Circolare inerente al beneficio ex art. 117 gentilmente come sempre la potresti allegare?

grazie infinito

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: ven set 12, 2014 12:00 pm
da Mare62
Grazie antoniomlg, quindi stando cosi le cose purtroppo essendone già beneficiario e anche avendo avuto incremento della categoria non posso richiederne il restante 1,25 che dire se cosi è va bene. Ricordavo a memoria il rifiuto da parte del C.N.A. di Chieti in merito ma sinceramente nono conoscevo il motivo, cosa che grazie a voi adesso ho capito, grazie a tutti per la gentilezza espressami ciao.

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: ven set 12, 2014 12:27 pm
da antoniomlg
Sicuramente ho esposto male il concetto ed ho creato più confusione.

cerco di fare chiarezza,

se ti hanno riconosciuto in passato una 8^ categoria oppure una 7^,
hai diritto allo 1,25%.
cosi facendo il beneficio dello scatto stipendiale (convenzionale del 2,50%) viene parzialmente utilizzato.
significando che ottenendo in un secondo tempo una categoria di invalidità ascritte ad una delle restanti categorie (6^-5^-4^-3^-2^-1^) si ha diritto al restante 1,25%.

ma se si ottiene ulteriore 8^, e poi ulteriore 8^, il beneficio non spetta.

se invece ottieni subito una 6^ hai subito diritto al beneficio del 2,50%.
se successivamente ottieni ulteriore 8^ categoria non ti spetta più niente.

sperando di avere scritto in modo più comprensibile,

ti saluto

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: ven set 12, 2014 12:40 pm
da gino59
antoniomlg ha scritto:Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL)
Dettaglio Circolari

14 ottobre 2002

Circolare n° , sez.: "Altro"

Circolare inerente al beneficio ex art. 117

Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539.
ALLEGATI

Circolare inerente al beneficio ex art. 117 gentilmente come sempre la potresti allegare?

grazie infinito
==========================

Ho provato ma non mi è riuscito.-

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: ven set 12, 2014 12:48 pm
da antoniomlg
io ho questa ma è del 2001
mentre la tua forse è piu recente.
circolare Min.Dif. scatto invalidi.pdf

ciao

Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)

Inviato: ven set 12, 2014 3:06 pm
da pietro17
Caro Antonio, devo in parte correggerti.
Se una 8^, percepisci l' 1,25%, con l'aggravamento della stessa arrivi a una 5^ ti spetta l'ulteriore 1,25%.

Saluti