UDITE UDITE- UNA VITTIMA DEL TERRORISMO PERCENTUALE DEL 2.%
Inviato: lun set 01, 2014 6:00 pm
QUESTO COLLEGA FERITO IN UN'ATTENTATO TERRORISTICO GLI HANNO DATO UNA PERCENTUALE DEL 2.%
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2009, proposto da:
Trotta Luigi, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Tessier e Alessandra Mari, con domicilio eletto presso Alessandra Mari in Roma, piazza di Santa Anasatasia n.7;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, Ministero dell' Interno-Dipartimento P.S. Vittime del dovere Area 1, Commissione Medica Ospedaliera Vittime terrorismo e criminalità organizzata, Commissione . medica insediata c/o Ministero della Difesa-Centro Militare Medicna Legale Rm, Ministero della Difesa, Ministero della Difesa-Dipartimento Militare Medicina Legale di Roma, Prefettura di Roma-Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Roma-Uff. Territoriale Governo-Area I Quater Osp. tutti in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, n.c.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA SEZIONE I n. 03893/2008
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Tessier;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - L’odierno appellante, dipendente della Polizia di Stato, all’epoca con la qualifica di agente di P.S., riferiva davanti al Tar per il Veneto di avere preso parte a gravosi servizi di ordine pubblico all’epoca del terrorismo, sia a Padova che a Milano e infine a Roma, dove rimaneva ferito in un attentato terroristico il 18.09.82 mentre era in servizio in occasione della Conferenza unione interparlamentare, a seguito dello scoppio di una bomba che lo sbalzava contro la vettura di servizio provocandogli una contusione traumatica all’avambraccio e al gomito destro, diagnosticato, unitamente allo shock da esplosione, all’Ospedale di Santo Spirito di Roma. Il ricorrente asseriva di avere riportato, come conseguenza dell’attentato, anche una gastroduodenite erosiva per la quale il sanitario della Questura di Venezia esprimeva parere favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, poi riconosciuta dalla CMO di Padova che lo aveva visitato il 21.03.1985 nonché un “disturbo post-traumatico da stress”.
Emanata la legge 23 novembre 1998 n. 407 “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, il ricorrente chiedeva i benefici ivi previsti con istanza del 19.09.2006. La Commissione medica ospedaliera appositamente insediata presso il Ministero della Difesa dove era stato convocato per la visita medica, accertava, tuttavia, soltanto la ridotta funzionalità al gomito, riconoscendo una invalidità permanente, sotto il profilo del danno biologico, del 2 per cento.
Tale determinazione veniva gravata dal ricorrente davanti al Tar Veneto; l’istante deduceva con il primo motivo la violazione delle norme sulla competenza, dell’art. 5 del D.P.R. 28.07.99 n. 510, dell’art. 171 del D.P.R. 29.12.73 n. 1092 e dell’art. 6 del D.P.R. 29.10.2001 n. 461. Lamentava infatti che per le norme invocate, non era competente la commissione costituita presso il Ministero della Difesa in Roma, ma la commissione medica ospedaliera di Padova.
Con il secondo mezzo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 175 del D.P.R. n. 1092/73 (richiamato dall’art. 5 del D.P.R. n. 510/99) e dell'art. 6 del D.P.R. n. 461/2001, nonché eccesso di potere per omessa valutazione delle certificazioni prodotte dal ricorrente, per difetto di motivazione, per incongruenza e irragionevolezza della valutazione espressa sull’assunto che la commissione medica di Roma aveva del tutto omesso di considerare e valutare la sussistenza della gastroduodenite (che era insorta nei mesi subito successivi all’evento, e diagnosticata fin dal 2 novembre 1982) e del disturbo post-traumatico da stress (derivato dall’attentato del 1982, e sottaciuto per molto tempo per il “meccanismo di difesa della negazione”).
Si costituiva in primo grado l’amministrazione della Difesa, depositando la relazione del Dipartimento medico legale dove si evidenziava, tra l’altro, che il parere favorevole circa la dipendenza da causa di servizio da parte del sanitario della Questura era riconducibile propriamente all’azione patogena delle condizioni di servizio prolungato di istituto piuttosto che ad un singolo evento traumatico e che per tale patologia non risultava soddisfatto il criterio cronologico del rapporto di causalità, non esprimendo giudizio al riguardo “per la scarna documentazione presente in atti, non intendendola riconducibile all’evento traumatico in oggetto”.
Il Tar Veneto con la sentenza appellata respingeva il ricorso.
Quanto al primo motivo di gravame il Tar sosteneva che la commissione medica militare incaricata della visita era un organismo competente sotto il profilo medico professionale, costituita a termini di legge, costituita ad hoc proprio al fine di accertare la ricorrenza dei requisiti per l’attribuzione dei benefici alle vittime del terrorismo, né appariva disegnata una rigida articolazione di competenza delle commissioni per territorio.
Quanto al secondo motivo di gravame, il Tar rilevava che dall’esame del verbale impugnato emergeva che l’interessato non aveva rappresentato ai sanitari del collegio medico i due disturbi in discorso (gastroduodenite e disturbo post traumatico da stress) per i quali in sostanza solo nella sede giurisdizionale chiedeva i benefici di legge e che alla luce della relazione medico legale di parte del dottor Barbuti, citata nel verbale impugnato, gli accenni ai disturbi non considerati sarebbero stati pochi e del tutto marginali. Infine che la gastroduodenite erosiva sarebbe stata patologia riconducibile alle prolungate condizioni di servizio di istituto del ricorrente mentre il disturbo psicologico sarebbe stato troppo labile e, troppo marginale il richiamo a tale patologia nella suddetta relazione di parte.
Nell’atto di appello si deduce la erroneità della sentenza sotto tutti i profili considerati, sia quanto alla incompetenza territoriale della commissione, che in realtà era una delle tante commissioni mediche istituite presso i numerosi Centri Militari di Medicina Legale presenti nel territorio nazionale, sia quanto agli altri motivi, che vengono reiterati in quanto la commissione medica era stata messa in grado di potere valutare adeguatamente le due patologie lamentate.
L’appellante ha poi depositato una ulteriore memoria difensiva insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni.
All’udienza di trattazione, in sede di discussione orale della causa, la difesa dell’appellante ha insistito per l’accoglimento del gravame sottolineando, tra l’altro, che è di recente sopravvenuto il riconoscimento della medaglia d’oro da parte del Presidente della Repubblica proprio in relazione all’evento terroristico del 1982.
2. - L’appello non merita accoglimento e la sentenza del Tar deve essere confermata.
Con il primo mezzo di gravame l’appellante reitera la censura già dedotta e respinta in primo grado, relativa al profilo dell’incompetenza territoriale della commissione medica militare di Roma che ha negato i benefici previsti per le vittime del terrorismo in relazione al risalente attentato subito nel 1982; l’appellante insiste nel rilevare che la competenza ad accertare la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici di cui alla legge n. 400/98 è della commissione medica ospedaliera territoriale di Padova sulla scorta della normativa di cui al D.P.R. n. 1092/73 (e al corrispondente articolo del testo normativo di cui al D.P.R. n, 461/2001, che lo ha sostituito), nonché dell’art. 5 del regolamento approvato con D.P.R. n. 510/99 .
La doglianza non merita accoglimento essendo al riguardo sufficiente osservare in fatto:
-che l’attentato si è verificato presso la Questura di Roma ove il ricorrente risultava aggregato per svolgere servizio in occasione della Conferenza Unione Interparlamentare;
-che la domanda per la applicazione dei benefici era stata presentata dal ricorrente al Ministero dell’Interno e dallo stesso inoltrata alla Prefettura di Roma.
Ne consegue che l’attrazione dell’accertamento nella sede territoriale della sanità militare di Roma non poteva considerarsi incongrua, come sostenuto dall’appellante, bensì, essendo Roma la sede per il servizio di istituto svolto al momento dell’attentato, la commissione medica ospedaliera di Roma era anche la sede naturale ove svolgere gli accertamenti per la invalidità riportate.
Del resto, come sottolineato anche dalla sentenza appellata, non si evince lo stesso interesse alla censura (se non quello strumentale di rimettere in discussione l’accertamento effettuato) essendo la commissione medica che ha proceduto alla verifica un organismo tecnico competente dal punto di vista professionale e terzo rispetto all’accertamento da effettuare, in grado di verificare correttamente l’invalidità lamentata.
3. - Nemmeno le altre censure dedotte, con le quali l’appellante insiste reiteratamente nel lamentare che la commissione medica che lo ha visitato non ha tenuto conto delle sue allegazioni in ordine ai due disturbi ulteriori lamentati, ignorando la documentazione medica esibita a comprova dell’esistenza di tali disturbi, sono tali da ribaltare le equilibrate e lucide argomentazioni del primo giudice.
Ed infatti l’appellante, né direttamente, né attraverso la relazione medica di parte aveva evidenziato in maniera chiara ed intellegibile le due ulteriori patologie di cui soffriva a suo dire a seguito all’evento terroristico.
Prendendo in considerazione il verbale 14.6.2007 di visita medica steso dalla commissione medica militare, atto fidefaciente fino a querela di falso, risulta, nella sezione “esame obiettivo e accertamenti clinici e strumentali”, che il paziente “riferisce algie al gomito dx con limitazione funzionale”.
Lo scarno riferimento ad algie al gomito dx, lascia chiaramente intendere che l’interessato non aveva rappresentato ai sanitari del collegio medico i due disturbi in discorso, per i quali solo nella sede giurisdizionale, venivano richiesti i benefici di legge.
Nello stesso verbale si afferma che il paziente esibiva “relazione medico-legale di parte rilasciata in data 13.04.07 dal dr. Gianni Barbuti, specialista in medicina legale e delle assicurazioni”. Come rilevato dal Tar, tale ultima documentazione sanitaria avrebbe dovuto sorreggere l’assunto del ricorrente di avere lamentato anche due ulteriori disturbi (rispetto alle limitazioni funzionali al gomito dx).
Tuttavia, esaminando detta relazione medica, era possibile leggere solo pochi e del tutto marginali accenni a tali disturbi, accenni non idonei ad eccitare un accertamento medico specifico da parte della Commissione.
Ed invero, a pag. 6, il sanitario afferma “il periziato riferisce la persistenza di residua sintomatologia dolorosa a carico del gomito destro nonché di gastroduodenite necessitante di periodico trattamento stagionale”.
Ma come evidenziato dal Tar il ricorrente in tale sede non lamentava alcun collegamento della gastroduodenite con l’evento terroristico lontano nel tempo.
A pag. 7 il sanitario afferma: “Da quell’epoca il paziente lamenta la comparsa di gastroduodenite erosiva, su base funzionale stressogena (verosimile somatizzazione di disturbo post-traumatico da stress). A pag. 8, infine, si legge: “…soffre, in relazione agli eventi patiti durante il servizio del 1979 e nel 1982, di gastroduodenite erosiva necessitante di terapia H2…nonché di trauma contusivo al gomito destro…”.
Occorre tenere conto tuttavia che per quanto concerne la gastroduodenite, nella relazione depositata dall’Amministrazione della Difesa, si legge che la stessa era stata considerata dalla commissione medica militare come riconducibile, piuttosto che all’attentato terroristico, alle prolungate condizioni di servizio di istituto e che sul punto non vi era specifica contestazione da parte dell’interessato.
Per quanto riguarda il disturbo psicologico “verosimile somatizzazione di disturbo post-traumatico da stress”, nella relazione medica riportata risultava troppo labile e marginale il richiamo perché lo stesso potesse essere preso in considerazione come autonomo fondamento di riconoscimento dei benefici richiesti.
Per quanto concerne le ulteriori relazioni sanitarie di parte, le stesse, essendo di epoca successiva alla visita medica in discussione, non potevano assumere alcun rilievo sotto il profilo in questione.
4. - In conclusione l’appello non merita accoglimento e la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
5. – Nulla spese non essendosi costituite le amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2009, proposto da:
Trotta Luigi, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Tessier e Alessandra Mari, con domicilio eletto presso Alessandra Mari in Roma, piazza di Santa Anasatasia n.7;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, Ministero dell' Interno-Dipartimento P.S. Vittime del dovere Area 1, Commissione Medica Ospedaliera Vittime terrorismo e criminalità organizzata, Commissione . medica insediata c/o Ministero della Difesa-Centro Militare Medicna Legale Rm, Ministero della Difesa, Ministero della Difesa-Dipartimento Militare Medicina Legale di Roma, Prefettura di Roma-Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Roma-Uff. Territoriale Governo-Area I Quater Osp. tutti in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, n.c.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA SEZIONE I n. 03893/2008
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Tessier;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - L’odierno appellante, dipendente della Polizia di Stato, all’epoca con la qualifica di agente di P.S., riferiva davanti al Tar per il Veneto di avere preso parte a gravosi servizi di ordine pubblico all’epoca del terrorismo, sia a Padova che a Milano e infine a Roma, dove rimaneva ferito in un attentato terroristico il 18.09.82 mentre era in servizio in occasione della Conferenza unione interparlamentare, a seguito dello scoppio di una bomba che lo sbalzava contro la vettura di servizio provocandogli una contusione traumatica all’avambraccio e al gomito destro, diagnosticato, unitamente allo shock da esplosione, all’Ospedale di Santo Spirito di Roma. Il ricorrente asseriva di avere riportato, come conseguenza dell’attentato, anche una gastroduodenite erosiva per la quale il sanitario della Questura di Venezia esprimeva parere favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, poi riconosciuta dalla CMO di Padova che lo aveva visitato il 21.03.1985 nonché un “disturbo post-traumatico da stress”.
Emanata la legge 23 novembre 1998 n. 407 “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, il ricorrente chiedeva i benefici ivi previsti con istanza del 19.09.2006. La Commissione medica ospedaliera appositamente insediata presso il Ministero della Difesa dove era stato convocato per la visita medica, accertava, tuttavia, soltanto la ridotta funzionalità al gomito, riconoscendo una invalidità permanente, sotto il profilo del danno biologico, del 2 per cento.
Tale determinazione veniva gravata dal ricorrente davanti al Tar Veneto; l’istante deduceva con il primo motivo la violazione delle norme sulla competenza, dell’art. 5 del D.P.R. 28.07.99 n. 510, dell’art. 171 del D.P.R. 29.12.73 n. 1092 e dell’art. 6 del D.P.R. 29.10.2001 n. 461. Lamentava infatti che per le norme invocate, non era competente la commissione costituita presso il Ministero della Difesa in Roma, ma la commissione medica ospedaliera di Padova.
Con il secondo mezzo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 175 del D.P.R. n. 1092/73 (richiamato dall’art. 5 del D.P.R. n. 510/99) e dell'art. 6 del D.P.R. n. 461/2001, nonché eccesso di potere per omessa valutazione delle certificazioni prodotte dal ricorrente, per difetto di motivazione, per incongruenza e irragionevolezza della valutazione espressa sull’assunto che la commissione medica di Roma aveva del tutto omesso di considerare e valutare la sussistenza della gastroduodenite (che era insorta nei mesi subito successivi all’evento, e diagnosticata fin dal 2 novembre 1982) e del disturbo post-traumatico da stress (derivato dall’attentato del 1982, e sottaciuto per molto tempo per il “meccanismo di difesa della negazione”).
Si costituiva in primo grado l’amministrazione della Difesa, depositando la relazione del Dipartimento medico legale dove si evidenziava, tra l’altro, che il parere favorevole circa la dipendenza da causa di servizio da parte del sanitario della Questura era riconducibile propriamente all’azione patogena delle condizioni di servizio prolungato di istituto piuttosto che ad un singolo evento traumatico e che per tale patologia non risultava soddisfatto il criterio cronologico del rapporto di causalità, non esprimendo giudizio al riguardo “per la scarna documentazione presente in atti, non intendendola riconducibile all’evento traumatico in oggetto”.
Il Tar Veneto con la sentenza appellata respingeva il ricorso.
Quanto al primo motivo di gravame il Tar sosteneva che la commissione medica militare incaricata della visita era un organismo competente sotto il profilo medico professionale, costituita a termini di legge, costituita ad hoc proprio al fine di accertare la ricorrenza dei requisiti per l’attribuzione dei benefici alle vittime del terrorismo, né appariva disegnata una rigida articolazione di competenza delle commissioni per territorio.
Quanto al secondo motivo di gravame, il Tar rilevava che dall’esame del verbale impugnato emergeva che l’interessato non aveva rappresentato ai sanitari del collegio medico i due disturbi in discorso (gastroduodenite e disturbo post traumatico da stress) per i quali in sostanza solo nella sede giurisdizionale chiedeva i benefici di legge e che alla luce della relazione medico legale di parte del dottor Barbuti, citata nel verbale impugnato, gli accenni ai disturbi non considerati sarebbero stati pochi e del tutto marginali. Infine che la gastroduodenite erosiva sarebbe stata patologia riconducibile alle prolungate condizioni di servizio di istituto del ricorrente mentre il disturbo psicologico sarebbe stato troppo labile e, troppo marginale il richiamo a tale patologia nella suddetta relazione di parte.
Nell’atto di appello si deduce la erroneità della sentenza sotto tutti i profili considerati, sia quanto alla incompetenza territoriale della commissione, che in realtà era una delle tante commissioni mediche istituite presso i numerosi Centri Militari di Medicina Legale presenti nel territorio nazionale, sia quanto agli altri motivi, che vengono reiterati in quanto la commissione medica era stata messa in grado di potere valutare adeguatamente le due patologie lamentate.
L’appellante ha poi depositato una ulteriore memoria difensiva insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni.
All’udienza di trattazione, in sede di discussione orale della causa, la difesa dell’appellante ha insistito per l’accoglimento del gravame sottolineando, tra l’altro, che è di recente sopravvenuto il riconoscimento della medaglia d’oro da parte del Presidente della Repubblica proprio in relazione all’evento terroristico del 1982.
2. - L’appello non merita accoglimento e la sentenza del Tar deve essere confermata.
Con il primo mezzo di gravame l’appellante reitera la censura già dedotta e respinta in primo grado, relativa al profilo dell’incompetenza territoriale della commissione medica militare di Roma che ha negato i benefici previsti per le vittime del terrorismo in relazione al risalente attentato subito nel 1982; l’appellante insiste nel rilevare che la competenza ad accertare la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici di cui alla legge n. 400/98 è della commissione medica ospedaliera territoriale di Padova sulla scorta della normativa di cui al D.P.R. n. 1092/73 (e al corrispondente articolo del testo normativo di cui al D.P.R. n, 461/2001, che lo ha sostituito), nonché dell’art. 5 del regolamento approvato con D.P.R. n. 510/99 .
La doglianza non merita accoglimento essendo al riguardo sufficiente osservare in fatto:
-che l’attentato si è verificato presso la Questura di Roma ove il ricorrente risultava aggregato per svolgere servizio in occasione della Conferenza Unione Interparlamentare;
-che la domanda per la applicazione dei benefici era stata presentata dal ricorrente al Ministero dell’Interno e dallo stesso inoltrata alla Prefettura di Roma.
Ne consegue che l’attrazione dell’accertamento nella sede territoriale della sanità militare di Roma non poteva considerarsi incongrua, come sostenuto dall’appellante, bensì, essendo Roma la sede per il servizio di istituto svolto al momento dell’attentato, la commissione medica ospedaliera di Roma era anche la sede naturale ove svolgere gli accertamenti per la invalidità riportate.
Del resto, come sottolineato anche dalla sentenza appellata, non si evince lo stesso interesse alla censura (se non quello strumentale di rimettere in discussione l’accertamento effettuato) essendo la commissione medica che ha proceduto alla verifica un organismo tecnico competente dal punto di vista professionale e terzo rispetto all’accertamento da effettuare, in grado di verificare correttamente l’invalidità lamentata.
3. - Nemmeno le altre censure dedotte, con le quali l’appellante insiste reiteratamente nel lamentare che la commissione medica che lo ha visitato non ha tenuto conto delle sue allegazioni in ordine ai due disturbi ulteriori lamentati, ignorando la documentazione medica esibita a comprova dell’esistenza di tali disturbi, sono tali da ribaltare le equilibrate e lucide argomentazioni del primo giudice.
Ed infatti l’appellante, né direttamente, né attraverso la relazione medica di parte aveva evidenziato in maniera chiara ed intellegibile le due ulteriori patologie di cui soffriva a suo dire a seguito all’evento terroristico.
Prendendo in considerazione il verbale 14.6.2007 di visita medica steso dalla commissione medica militare, atto fidefaciente fino a querela di falso, risulta, nella sezione “esame obiettivo e accertamenti clinici e strumentali”, che il paziente “riferisce algie al gomito dx con limitazione funzionale”.
Lo scarno riferimento ad algie al gomito dx, lascia chiaramente intendere che l’interessato non aveva rappresentato ai sanitari del collegio medico i due disturbi in discorso, per i quali solo nella sede giurisdizionale, venivano richiesti i benefici di legge.
Nello stesso verbale si afferma che il paziente esibiva “relazione medico-legale di parte rilasciata in data 13.04.07 dal dr. Gianni Barbuti, specialista in medicina legale e delle assicurazioni”. Come rilevato dal Tar, tale ultima documentazione sanitaria avrebbe dovuto sorreggere l’assunto del ricorrente di avere lamentato anche due ulteriori disturbi (rispetto alle limitazioni funzionali al gomito dx).
Tuttavia, esaminando detta relazione medica, era possibile leggere solo pochi e del tutto marginali accenni a tali disturbi, accenni non idonei ad eccitare un accertamento medico specifico da parte della Commissione.
Ed invero, a pag. 6, il sanitario afferma “il periziato riferisce la persistenza di residua sintomatologia dolorosa a carico del gomito destro nonché di gastroduodenite necessitante di periodico trattamento stagionale”.
Ma come evidenziato dal Tar il ricorrente in tale sede non lamentava alcun collegamento della gastroduodenite con l’evento terroristico lontano nel tempo.
A pag. 7 il sanitario afferma: “Da quell’epoca il paziente lamenta la comparsa di gastroduodenite erosiva, su base funzionale stressogena (verosimile somatizzazione di disturbo post-traumatico da stress). A pag. 8, infine, si legge: “…soffre, in relazione agli eventi patiti durante il servizio del 1979 e nel 1982, di gastroduodenite erosiva necessitante di terapia H2…nonché di trauma contusivo al gomito destro…”.
Occorre tenere conto tuttavia che per quanto concerne la gastroduodenite, nella relazione depositata dall’Amministrazione della Difesa, si legge che la stessa era stata considerata dalla commissione medica militare come riconducibile, piuttosto che all’attentato terroristico, alle prolungate condizioni di servizio di istituto e che sul punto non vi era specifica contestazione da parte dell’interessato.
Per quanto riguarda il disturbo psicologico “verosimile somatizzazione di disturbo post-traumatico da stress”, nella relazione medica riportata risultava troppo labile e marginale il richiamo perché lo stesso potesse essere preso in considerazione come autonomo fondamento di riconoscimento dei benefici richiesti.
Per quanto concerne le ulteriori relazioni sanitarie di parte, le stesse, essendo di epoca successiva alla visita medica in discussione, non potevano assumere alcun rilievo sotto il profilo in questione.
4. - In conclusione l’appello non merita accoglimento e la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
5. – Nulla spese non essendosi costituite le amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.