angri62 ha scritto:
===Pensione per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte
La domanda deve essere presentata, con il tramite del datore di lavoro, alla Direzione Provinciale dell’INPDAP; è indispensabile allegare idoneo certificato medico in cui, oltre alla diagnosi, viene attestata la inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
La visita può essere richiesta anche dal datore di lavoro.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Il lavoratore dipendente di una amministrazione statale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Il lavoratore dipendente di un ente locale deve avere un’anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Quanto sopra a prescindere dall’età anagrafica
===LE PENSIONI PER INABILITÀ
NON DOVUTA A CAUSA DI SERVIZIO
Dall’1.1.1996 anche ai pubblici dipendenti è stata
estesa la legge n. 222/84 in materia
di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi atti
vità lavorativa non derivante da cause
di servizio.
REQUISITI CONTRIBUTIVI E SANITARI
La domanda di pensione deve essere presentata all'I
npdap, in attività di servizio o
anche dopo il collocamento a riposo purchè in prese
nza dei requisiti contributivi
riportati nella sucessiva tabella.
Per i dipendenti dello Stato è consigliabile presen
tare la stessa domanda di pensione
di inabilità anche all'Amministrazione di appartene
nza.
Se dal verbale della Commissione Medica Militare ri
sulta lo stato di inabilità assoluta e
permanente a qualsiasi attività lavorativa, l’ammin
istrazione di appartenenza provvede
alla risoluzione del rapporto di lavoro e la sede p
rovinciale dell’Inpdap alla liquidazione
della pensione.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece,
un giudizio di inabilità permanente al
servizio (con riferimento all’attività lavorativa s
volta), non si dà luogo ad ulteriori
accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro
vengono attivate le procedure
contrattuali finalizzate alla collocazione del dipe
ndente in altra mansione. Qualora non
fosse possibile la collocazione del dipendente in a
ltra mansione, c’è la risoluzione del
rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso, al lavora
tore spetta la pensione se ha
maturato il requisito contributivo di 20 anni, se d
ipendente degli enti locali, 15 anni se
dipendente statale.
Va peraltro ricordato che oltre alla inabilità asso
luta e permanente a svolgere qualsiasi
lavoro e alla inabilità al servizio o mansione, vi
è anche un livello intermedio di inabilità
il cui riconoscimento, da parte dell’Azienda Sanita
ria, non richiede una menomazione
altamente invalidante ma tale, comunque, da impedir
e una collocazione lavorativa
continuativa e remunerativa: la cosiddetta inabilit
à a qualsiasi proficuo lavoro (ex art.
13 della legge 274/91), che dà diritto al trattamen
to pensionistico se il lavoratore può
far valere almeno 15 anni di servizio