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Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: lun ago 04, 2014 5:31 pm
da mark77
Buonasera,
mi permetto di informarvi che nel forum 'Carabinieri' è aperto un post relativo al ricorso promosso dall'Avv. Mandolesi sull'avvio dei fondi pensione per gli Operatori del Comparto Difesa-Sicurezza. L'argomento riguarda un pò tutti noi, operatori delle FF.AA. e delle FF.PP.. e sarebbe, quindi, molto gradito un vostro intervento, soprattutto di qualche rappresentante dei Cocer e dei sindacati di PS, anche per capire a che punto è giunta l'attività negoziale sollecitata dal Commissario ad Acta e se, eventualmente, ci sono dei problemi.
Questo è link:
http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/r ... 86-30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie a tutti!
Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi
Inviato: mar feb 05, 2019 1:32 pm
da panorama
Appello rigettato
sentenza numero 395 pubblicata 11/10/2018
difesi dall’Avvocato Roberto Mandolesi
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1) - dipendenti pubblici appartenenti alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e all’ex Corpo Forestale, ancora in servizio,
2) - In subordine, i ricorrenti chiedevano la condanna al risarcimento dei danni economici conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto e della connessa istituzione della previdenza complementare.
La Corte dei Conti Sezione Prima d'Appello scrive:
3) - Secondo il convincente percorso argomentativo del Giudice di primo grado, la domanda principale, intesa ad ottenere il calcolo della pensione secondo il previgente sistema retributivo, a causa della mancata attuazione del sistema di previdenza complementare, difetta dei necessari presupposti che consistono nel possesso, da parte dei ricorrenti, dei requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio o nell’accoglimento di una domanda amministrativa di collocamento a riposo, per aver svolto il periodo di servizio minimo richiesto dalla legge a tale scopo.
4) - E la carenza di attualità dello status di pensionati rende inammissibile il ricorso, poiché inteso a sindacare le modalità di calcolo di un trattamento pensionistico non attualmente spettante, ma solo ipotetico e futuro.
5) - Non sarebbe, infatti, possibile misurare e calcolare l’entità del pregiudizio economico che solo ipoteticamente potrebbe prodursi all’atto del futuro collocamento a riposo, con conseguente indeterminatezza dell’ “an” e del “quantum” della pretesa fatta valere in giudizio.
6) - Inoltre, sia la domanda principale dei ricorrenti che quella risarcitoria, prospettata in via subordinata, mancano del requisito dell’attualità, considerato che non è dato conoscere con certezza quale sarà la disciplina normativa applicabile al momento del pensionamento di ciascuno dei ricorrenti, attuali appellanti.
7) - va rilevato che l’inammissibilità della domanda principale per carenza di interesse a ricorrere non può che coinvolgere la connessa domanda accessoria di risarcimento del danno, anch’essa mancante del requisito dell’attualità, per le ragioni innanzi prospettate.
vedi allegato