umtambor ha scritto:Cari amici,
in data odierna mi è pervenuta una missiva nella quale in sintesi il Ministero invita la Prefettura
di residenza a richiedere alla CMO competente un parere circa la “riconducibilità delle infermità
dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative”, parere richiesto
dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Sembra che abbiamo ottenuto, con le controdeduzioni mie e dell'avvocato Bava, un risultato inaspettato che ha fatto fare marcia indietro al Ministero, che arriva addirittura ad affermare nella lettera che “l’evento occorso…. potrebbe rientrare nelle fattispecie previste dal comma 564”.
Cosa ne pensate?
Un cordiale saluto
Ciao Umberto, io sinceramente mi sento ottimista, senza illusioni ovviamente, ma considerando che avevi già avuto un preavviso di diniego e che raramente tengono conto della controdeduzione che si fa entro i 10 giorni...il fatto che abbiano interpellato il Comitato di Verifica e la CMO mi fa pensare in positivo...se proprio non volevano saperne facevano prima a scrivere il Decreto di rigetto...
http://anpsarezzo.it/vittime-del-dovere-guida-pratica/
La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal decreto ministeriale 243/06 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono :
“le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L’esistenza od anche il sopravvenire delle circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate;
D.P.R. n.243/06
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a. per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13
agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro
successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b. per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate
dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c. per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che
hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie
condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Art. 6.
Riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali od operative
1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni
ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle
quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini
di decadenza.
2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con
le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione
dell'invalidità, di cui all'articolo 5.
3. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni
ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di
servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la
concausa efficiente e determinante.
4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato: "Comitato",
entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilità delle infermità
dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di
missione e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici
giorni.
5. Il parere di cui al comma 4 e' motivato specificamente in ordine alla ricorrenza dei
requisiti previsti dal comma 3 ed e' firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
6. Nell'esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti
da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il
parere motivato di cui al comma 4.
7. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente
regolamento, il Comitato e' integrato di volta in volta da un ufficiale superiore o da un
funzionario, scelti tra esperti della materia, dell'arma, corpo o amministrazione di
appartenenza.
Continua a tenerci informati se ti va ...grazie...
Saluti
Christian