ATTENZIONE QUANDO SCEGLIETE IL DIFENSORE PER I VOSTRI RICORS
Inviato: mer lug 30, 2014 9:56 am
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 28 maggio 2014
NUMERO AFFARE 03610/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Pasquale Madia nato a San Giovanni in Fiore il 25 aprile 1957 e dalla signora Caterina Talerico, nata a San Giovanni in Fiore il 7 marzo 1962, ambedue ivi residenti, per l’annullamento del decreto ministeriale del 7 aprile 2010 di diniego della concessione di benefici previsti per le vittime del terrorismo e la criminalità organizzata (ex legge n. 302/90).
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. B/2028/VT in data 26 luglio 2011 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso, notificato al Ministero dell’interno il 20 settembre 2010;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.
Premesso:
I ricorrenti chiedono l’annullamento del decreto ministeriale redatto in data 7 aprile 2010 e notificato il 6 maggio 2010 di diniego della concessione di benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex legge n. 302/90).
Il Ministero eccepisce l’inammissibilità del ricorso richiamando l’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 in base al quale il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Nel caso di specie si tratterebbe di decidere su un vero e proprio diritto soggettivo.
Considerato:
Il ricorso è irricevibile, per cui si prescinde dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dal ministero.
Ciò premesso rileva la Sezione che il ricorso è tardivo rispetto al termine decadenziale di 120 giorni previsto per la proposizione del ricorso straordinario dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n 1199 sui ricorsi amministrativi, visto che, il provvedimento impugnato è stato notificato ai ricorrenti il 6 maggio 2010 mentre il ricorso è stato redatto in data 14 settembre 2010 e notificato il 20 settembre 2010 al Ministero dell’interno; quindi decorsi i 120 giorni dalla decorrenza dei termini per l’impugnazione (scadenza 3 settembre 2010).
Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, posto che il ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce un rimedio amministrativo, ancorché giustiziale, al termine decadenziale previsto nel d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 per la sua presentazione non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non essendo obbligatorio, per la proposizione del gravame, il patrocinio di avvocato.
Esso, pertanto, va dichiarato irricevibile.
P.Q.M.
esprime parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 28 maggio 2014
NUMERO AFFARE 03610/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Pasquale Madia nato a San Giovanni in Fiore il 25 aprile 1957 e dalla signora Caterina Talerico, nata a San Giovanni in Fiore il 7 marzo 1962, ambedue ivi residenti, per l’annullamento del decreto ministeriale del 7 aprile 2010 di diniego della concessione di benefici previsti per le vittime del terrorismo e la criminalità organizzata (ex legge n. 302/90).
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. B/2028/VT in data 26 luglio 2011 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso, notificato al Ministero dell’interno il 20 settembre 2010;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.
Premesso:
I ricorrenti chiedono l’annullamento del decreto ministeriale redatto in data 7 aprile 2010 e notificato il 6 maggio 2010 di diniego della concessione di benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex legge n. 302/90).
Il Ministero eccepisce l’inammissibilità del ricorso richiamando l’art. 7, comma 8, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 in base al quale il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Nel caso di specie si tratterebbe di decidere su un vero e proprio diritto soggettivo.
Considerato:
Il ricorso è irricevibile, per cui si prescinde dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dal ministero.
Ciò premesso rileva la Sezione che il ricorso è tardivo rispetto al termine decadenziale di 120 giorni previsto per la proposizione del ricorso straordinario dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n 1199 sui ricorsi amministrativi, visto che, il provvedimento impugnato è stato notificato ai ricorrenti il 6 maggio 2010 mentre il ricorso è stato redatto in data 14 settembre 2010 e notificato il 20 settembre 2010 al Ministero dell’interno; quindi decorsi i 120 giorni dalla decorrenza dei termini per l’impugnazione (scadenza 3 settembre 2010).
Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, posto che il ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce un rimedio amministrativo, ancorché giustiziale, al termine decadenziale previsto nel d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 per la sua presentazione non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non essendo obbligatorio, per la proposizione del gravame, il patrocinio di avvocato.
Esso, pertanto, va dichiarato irricevibile.
P.Q.M.
esprime parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile