La scrivente, dipendente del pubblico impiego, con 34 anni di servizio e 60 anni di età, ha chiesto alla propria amministrazione di essere sottoposta ad accertamenti medico-legali per non essere più idonea al servizio per gravi motivi di salute.
La commissione medica, con accertamenti specialistici richiestomi, esprime il giudizio nei confronti della sottoscritta con la seguente dicitura: la sottoscritta non si trova nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; è altresì non idonea a svolgere in modo assoluto e permanente il proprio servizio di istituto ed altre attività nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza a decorrere dal 03/11/2009.
Le chiedo, pertanto, quale articolo di legge ha fatto cessare il mio rapporto di impiego?
Nel verbale, nella prima facciata si riporta: la commissione medica si è riunita per eseguire accertamenti sanitari finalizzati a BENEFICI ART.2 COMMA 12 L. 335/95, mentre nell'ultima facciata riporta il testo del giudizio medico-legale come riportato sopra.
Devo pensare che sia questo l'articolo applicatomi per avermi riconosciuto più idonea a lavorare?
L'amministrazione di appartenenza, nel valutarmi la interruzione di lavoro, mi ha applicato l'articolo 15 del D.P.R. 29 Ottobre 2001, n.°461.
Ritiene che sia giusto???
In attesa della sua gradita risposta, la ringrazio...
Saluti...
Chiarimento per retribuzione pensionistica.
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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- Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm
Re: Chiarimento per retribuzione pensionistica.
Messaggio da Roberto Mandarino »
La sua amministrazione l'ha inviata a visita medica presso la Commissione per far stabilire a questa se lei si trovava nell' "impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" in tal caso avrebbe avuto diritto, in base alla legge allegata in basso, ad una pensione leggermente maggiorata (vista la sua elevata anzianità di servizio).
Fortunatamente lei non è risultata trovarsi in tale grave situazione sanitaria quindi andrà in pensione per inidoneità alle mansioni.
Saluti Roberto
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Hanno diritto alla pensione di inabilità (art. 2, 12° comma, Legge 335/95), tutti i lavoratori dipendenti pubblici, ascritti all'assicurazione INPDAP, che abbiano un'inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, (dipendente o autonoma), non derivante da causa di servizio.
La richiesta di concessione del trattamento di pensione d'inabilità richiede che l'iscritto, indipendentemente dall'età anagrafica, sia in possesso di:
5 anni d'anzianità contributiva, anche non continuativi, dei quali almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la cessazione dal servizio
Calcolo della pensione
Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l' età alla cessazione ed il compimento dell'età pensionabile.
In ogni caso l'importo del trattamento di pensione non può superare né l'ottanta per cento della base pensionabile, né l'importo spettante nell'ipotesi d'inabilità dipendente da causa di servizio e, l'anzianità di servizio da computare non può superare il limite di 40 anni, previsto per legge.
Fortunatamente lei non è risultata trovarsi in tale grave situazione sanitaria quindi andrà in pensione per inidoneità alle mansioni.
Saluti Roberto
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Hanno diritto alla pensione di inabilità (art. 2, 12° comma, Legge 335/95), tutti i lavoratori dipendenti pubblici, ascritti all'assicurazione INPDAP, che abbiano un'inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi attività lavorativa, (dipendente o autonoma), non derivante da causa di servizio.
La richiesta di concessione del trattamento di pensione d'inabilità richiede che l'iscritto, indipendentemente dall'età anagrafica, sia in possesso di:
5 anni d'anzianità contributiva, anche non continuativi, dei quali almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la cessazione dal servizio
Calcolo della pensione
Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l' età alla cessazione ed il compimento dell'età pensionabile.
In ogni caso l'importo del trattamento di pensione non può superare né l'ottanta per cento della base pensionabile, né l'importo spettante nell'ipotesi d'inabilità dipendente da causa di servizio e, l'anzianità di servizio da computare non può superare il limite di 40 anni, previsto per legge.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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