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A QUALCUNO PUO' INTERESSARE-RIGUARDA IL PASSAGGIO AD ALTRA

Inviato: gio lug 03, 2014 7:17 pm
da avt8
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI Sent. 500/2014

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico

Consigliere dott. Pasquale Daddabbo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16231/PC del Registro di Segreteria, proposto dal sig. C. M., nato il Omissis a Omissis (TA), rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Tonucci, Riccardo Troiano e Fernando Tripaldi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Bari, alla via Josemaria Escrivà n. 28,

contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

per l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza con il computo dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione di provenienza antecedente al trasferimento nella consistenza organica del Consiglio dei Ministri.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Vista la legge n. 205/2000;

Udito, nella pubblica udienza del 26 maggio 2014, l’avv. Massimo Vernola, su delega dell’avv. Mario Tonucci, per il ricorrente; non comparsa la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

FATTO

Con ricorso notificato in data 30.3.1999 e depositato presso la Segreteria di questa Sezione il 20.5.1999, il sig. C. M. ha allegato:

di aver prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri e di essere stato trasferito, con anzianità di servizio di anni 25, mesi 1 e giorni 12, in data 22.11.1977, ai sensi dell’art. 7 della legge 24.10.1977, n. 801, presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza nella consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

in attuazione dei regolamenti adottati nel 1980 (decreti interministeriali), disciplinanti il trattamento giuridico ed economico del personale trasferito agli OO.I.S., in sede di inquadramento nei nuovi ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’anzianità maturata nell’amministrazione di provenienza, ai fini dell’attribuzione delle classi e degli scatti stipendiali, era stata decurtata del 50%,

tale situazione si sarebbe riflessa nella determinazione della base pensionabile, con considerazione solo parziale (50%) dell’anzianità maturata presso l’Amministrazione di provenienza;

ha dedotto,

che per gli altri pubblici dipendenti l’art. 25, comma 1, della legge 312/1980, aveva previsto che l’inquadramento nelle qualifiche funzionali doveva effettuarsi sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo e che, per gli impiegati civili, l’inquadramento nei livelli stipendiali doveva effettuarsi, a mente dell’art. 2 del DPR 9.6.1981 n. 310, sulla base degli anni effettivi di servizio ,

che i decreti interministeriali avrebbero, quindi, riconosciuto a coloro che erano transitati nei OO.I.S. un regime deteriore rispetto a quello degli altri pubblici impiegati in quanto il trattamento retributivo era stato calcolato solo sul 50% dell’intera anzianità pregressa con palese violazione dell’art. 3 della Costituzione;

di aver diritto all’integrale considerazione, ai fini pensionistici , dell’anzianità maturata anteriormente al trasferimento alla presidenza del Consiglio dei Ministri atteso che i regolamenti attuativi concernenti il trattamento giuridico ed economico, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 801/1977, non potevano assegnare un trattamento inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.

C. M. ha chiesto, in via istruttoria, l’acquisizione del decreto di pensione e dei decreti interministeriali del novembre 1980, concernenti il mancato riconoscimento dell’intera anzianità pregressa, e nel merito il riconoscimento del diritto all’integrazione del trattamento pensionistico, tenendo conto dell’intera anzianità, con condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento del trattamento di quiescenza calcolato in base agli scatti retributivi determinati dall’intera anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione di provenienza antecedente al trasferimento nella consistenza organica della Presidenza stessa, con interessi e rivalutazione monetaria fino a giorno dell’effettiva liquidazione.

Con memoria inviata alla Segreteria di Sicurezza della Corte dei Conti, trasmessa da quest’ultima in data 27.10.2009 a questa Sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti deducendo che l’oggetto del contendere non investirebbe il computo dell’anzianità di servizio utile a pensione maturata complessivamente dal ricorrente ma i criteri di valutazione dell’anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione di provenienza, ai fini della determinazione delle classi e degli scatti dello stipendio in sede di inquadramento economico, trattandosi quindi di controversia che verte direttamente sulla misura della retribuzione percepita in costanza di servizio .

Nel merito, evidenziando che a seguito della legge 24.10.1977 n. 801, erano stati emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 7 e 8 del 21 novembre 1980, recanti lo speciale ordinamento del personale degli Organismi di Informazione e Sicurezza, che contenevano norme ampiamente derogatorie rispetto alla normativa dettata per il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. e che tale disciplina è stata pacificamente considerata dalla giurisprudenza una normativa speciale avente efficacia derogatoria o sospensiva della forza prescrittiva delle disposizioni generali vigenti in materia di pubblico impiego, ha dedotto che l’art. 7 della legge 801/1977 reca una norma di salvaguardia delle posizioni di stato giuridico ed economico del personale degli OO.I.S.; tale salvaguardia era da intendersi nel senso che la posizione di tali soggetti, solo nel complesso, non poteva configurarsi in maniera peggiorativa rispetto a quella delle corrispondenti qualifiche del pubblico impiego. L’amministrazione convenuta ha invocato, a tal fine, pronunce del Consiglio di Stato secondo cui, in ragione dell’atipicità del rapporto di impiego e delle relative qualifiche funzionali del personale degli OOIS sarebbe stata finanche giustificata la mancata valutazione dell’anzianità pregressa qualora l’art. 18 del D.P.C.M. n. 8/1980 non ne avesse previsto la valutazione dimezzata; tale disposizione, secondo il citato orientamento giurisprudenziale, anziché fonte di disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici si pone come norma di favore in quanto prevede, comunque, la valutazione, seppure in misura ridotta, dell’anzianità pregressa. L’amministrazione ha anche contestato che la citata disposizione comporti la violazione del principio di uguaglianza garantito dall’art. 3 della Cost. attesa la diversità di posizione tra personale degli OOIS e gli altri dipendenti pubblici. Alla luce di tali argomentazioni la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto infondato il gravame proposto dalla ricorrente.

Con memoria depositata in data 15.5.2014, il ricorrente, nell’avversare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione, ha dedotto che l’esame del ricorso presuppone la verifica del pregresso rapporto di impiego, solo al limitato fine di valutarne la rilevanza ai fini del trattamento di quiescenza; per il merito ha ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo sottolineando che i decreti interministeriali, disponendo il mancato riconoscimento dell’intera anzianità pregressa e prevedendo, quindi, un trattamento deteriore rispetto a quanto stabilito per il pubblico impiego, determinerebbero una violazione della norma perequativo di cui all’art. 7 della legge n. 801/1977 ed in definitiva una violazione dell’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento. Il ricorrente ha, pertanto, confermato le conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo chiedendo l’accertamento del diritto alla valutazione dell’intera anzianità contributiva con la conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento del trattamento di quiescenza calcolato in base agli scatti retributivi determinati dall’intera anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione di provenienza, con interessi e rivalutazione monetaria.

All’udienza del 26 maggio 2014 l’avv. Massimo Vernola, per il ricorrente, nel riportarsi alle argomentazioni svolte negli atti scritti, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; non comparsa la Presidenza del Consiglio dei Ministri convenuta, il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, già sottufficiale dei Carabinieri, dal 22.11.1977 collocato in soprannumero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministeri e trasferito nella relativa consistenza organica a partire dal 22.11.1980 per essere entrato a far parte degli Organismi di Informazione e Sicurezza (OO.I.S.), si lamenta del fatto che il trattamento di quiescenza sarebbe stato liquidato senza tener conto dell’intera anzianità di servizio maturata quale appartenente al’Arma dei Carabinieri, prima del transito negli organici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Egli chiede che il trattamento pensionistico venga calcolato anche sulla base degli scatti retributivi determinati dall’intera anzianità di servizio maturata nell’arma dei Carabinieri.

Preliminarmente si osserva che negli scritti di parte ricorrente si tende a confondere il concetto di anzianità di servizio utile ai fini pensionistici (art. 40 del d.P.R. 1973/1092) con quello di trattamento economico utile per il calcolo della pensione, che l’art. 43 del citato TU 1092/1973 definisce come base pensionabile.

Ciò premesso, deve rilevarsi che dall’esame del decreto di concessione della pensione (n. 1826 dell’8.6.1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) emerge chiaramente che, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, è stato computato per intero sia il servizio civile prestato presso gli OOIS che quello militare pregresso prestato nell’arma dei Carabinieri: alla data del 31.12.1992 il ricorrente poteva già vantare un anzianità superiore ai 40 anni, requisito che gli ha permesso di ottenere il calcolo della pensione secondo il cd. criterio retributivo puro.

La richiesta di ottenere un diverso calcolo della pensione mediante il computo di uno stipendio che tenesse conto degli scatti e classi maturate sulla base di tutto il servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri è anch’essa infondata perché in contrasto con quanto espressamente stabilito dal citato art. 43 del TU 1092/1973 a mente del quale la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio integralmente percepito. In tal senso, invero, ha operato l’amministrazione con il decreto di conferimento della pensione ove ha computato, nella base pensionabile, proprio l’ultimo stipendio in godimento alla data del 30.9.1998, corrispondente a quello di Segretario alla quarta classe di stipendio e con sei scatti di anzianità, conteggiando pure le 18 quote mensili riferite allo scatto di anzianità in corso di maturazione.

Le argomentazione svolte dal ricorrente, tese a contestare il metodo di computo dell’anzianità di servizio maturata nell’arma dei Carabinieri, ai fini dell’attribuzione degli scatti e delle classi, al momento del passaggio nell’organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non possono trovare ingresso nell’ambito del presente giudizio perché attengono specificamente all’inquadramento economico del ricorrente. Di tale inquadramento questo giudice deve limitarsi a pendere atto attraverso l’esame dei provvedimenti a suo tempo emanati.

In tale ottica agli atti del giudizio è presente il decreto del Direttore del SISMI in data 10.10.1983 con cui, sulla base di una anzianità convenzionale maturata al 21.11.1980 di anni 15, mesi 6 e giorni 22, è stato attribuito al ricorrente il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo, alla terza classe di stipendio. La progressione economica conseguita negli anni successivi, fino alla cessazione dal servizio , ha determinato coerentemente un computo nella base pensionabile del trattamento economico di Segretario alla quarta classe di stipendio, con 6 scatti biennali e 18/24 dello scatto economico non ancora completamente maturato.

Tutte le deduzioni difensive svolte dal ricorrente con specifico riferimento all’illegittimità dell’inquadramento economico a suo tempo disposto - inquadramento che avrebbe comportato una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici con riferimento alla valutazione dell’anzianità pregressa ai fini dell’attribuzione di scatti e classi - esulano dall’ambito di cognizione del giudizio pensionistico della Corte dei Conti.

Invero la Corte di Cassazione, con constante giurisprudenza, richiamata pure dal ricorrente, ha più volte affermato che “la Corte dei Conti, in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, ma non può decidere, neppure in via incidentale, sulla legittimità di detti atti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto d'impiego, ove gli atti medesimi siano ancora impugnabili, e che resta preclusa, quando essi siano divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione (o di giudicato)” (cfr. da ultimo SS. UU. N. 18076/2008).

Alla luce di quanto fini qui esposto, considerato che nella specie è stata riscontrata la regolarità delle modalità di computo del servizio utile a fini pensionistici ed il corretto conteggio delle voci stipendiati che hanno concorso a formare la base pensionabile, il ricorso risulta privo di fondamento e deve esser respinto.

In considerazione della peculiarità della fattispecie si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso n. 16231 proposto dal sig. C. M..

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 26 maggio 2014.

IL GIUDICE

F.to (Pasquale Daddabbo)



Vista la richiesta formulata dall’amministrazione