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FERIE NON GODUTE- VANNO PAGATE

Inviato: lun giu 23, 2014 11:47 am
da avt8
In caso di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora non sia dipeso dal dipendente la mancata fruizione delle ferie-Ma a causa del datore di lavoro-vanno retribuite, ed sono esente dal pagamento dell'Irpef-
Lo ha stabilito al Corte Europea-

Da tutto ciò ne discende che risultano illegittime quelle trattenute Irpef effettuate dal datore di lavoro in occasione di ristoro di ferie retribuite non godute e che dette trattenute debbono essere restituite a questo punto dall'Agenzia delle Entrate competenti, così come quelle trattenute definite come Ritenute assistenziali e previdenziali, che in ogni caso non avrebbero motivo di essere effettuate, considerato che il rapporto di lavoro si è estinto da tempo e gli importi non potranno essere tecnicamente sommati alle indennità di fine rapporto perché già liquidate.

Fonte: Anche la Corte di Giustizia Europea conferma che è risarcibile come danno emergente la mancata fruizione delle ferie retribuite. No dunque a Irpef e Rap sul risarcimento

Re: FERIE NON GODUTE- VANNO PAGATE

Inviato: lun giu 23, 2014 2:03 pm
da pietro17
Gentilmente, potresti riportare il parere sopraindicato.
Grazie.

Saluti.

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Re: FERIE NON GODUTE- VANNO PAGATE

Inviato: lun giu 23, 2014 2:53 pm
da avt8
Leggete e prendete spunti da ciò-


Anche la Corte di Giustizia Europea conferma che è risarcibile come danno emergente la mancata fruizione delle ferie retribuite. No dunque a Irpef e Rap sul risarcimento





diventa fan






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Dr. Carmelo Cataldi - Sono anni ormai che la vexatio questio sulla retribuzione o meno delle ferie non godute e della configurazione del ristoro economico delle stesse, come danno emergente e non come retribuzione, tiene con il fiato sospeso parecchie persone soprattutto quelle ex appartenenti alla P.A. .

Inizialmente vi furono aspre battaglie anche legali per il riconoscimento dello stesso diritto, riconoscimento avversato da alcune amministrazioni persino nei settori più decentrati possibili e che non rientravano addirittura nella sfera decisionale definitiva della stessa P.A. .

Ma con il tempo e soprattutto grazie alle battaglie vinte nei più alti consessi giuridici, quali la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, e il Consiglio di Stato, il principio secondo cui le ferie retribuite e non godute, a causa della fine del rapporto di lavoro, debbono necessariamente essere indennizzate finalmente è giunto ad una consolidazione giuridico applicativa generale che vede pacificamente erogato il corrispettivo previsto per la mancata fruizione del beneficio.

Quello che però tiene ancora banco, in giurisprudenza e dottrina, è la natura stessa del beneficio per cui, secondo le amministrazione pubbliche e soprattutto gli enti preposti al rimborso di quanto illegittimamente trattenuto in sede di liquidazione del riconosciuto diritto, si deve ritenere che esso ha natura retributiva, mentre la consolidata dottrina e giurisprudenza nazionale si sono avviate verso un'univoca definizione di danno emergente di ciò che deve essere ristorato in caso di mancata fruizione delle ferie retribuite e non godute.

La Corte Costituzionale di recente ha ancora una volta affermato che in caso di estinzione del rapporto di lavoro, non dovuto a cause attribuibili al dipendente, ed altrettanto alla capacità organizzativa del datore di lavoro, l'eventuale risarcimento non può prescindere da una tutela risarcitoria civilistica collegata al danno da mancato godimento incolpevole.

Altresì, che la sopravvivenza di norme generale impongono la liquidazione di un'indennità sostituiva delle ferie all'atto della cessazione del rapporto, tutte le volte che il mancato godimento non sia dipeso dalla volontà del lavoratore.



( Corte Cost., 20.11.2013, n. 286)

La Corte di Cassazione si è espressa anch'essa recentemente più volte, accordando una natura risarcitoria anch'essa all'indennità per ferie retribuite non godute; per citarne solo due: la n° 10341 dell'11.05.2011 e la n. 11462 del 19.04 2012.

Nella prima i Giudici della Suprema Corte affermano che essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo, nonché la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche, e che detta indennizzazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquennale ex art. 2947 c.c..

Nella seconda si afferma ancora, richiamando plurime decisioni del Giudice delle Leggi e della stessa Corte di Cassazione, che non si può non riconoscere una natura giuridica del risarcimento del danno laddove è impossibile, per disposizione Costituzionale, una monetizzazione delle ferie non godute, aggiungendo peraltro che in tale orientamento è stata sviluppata un'autonoma la legislazione comunitaria, citando in proposito l'art. 7 c. 2 della direttiva dell'Unione Europea 2003/88 e che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, adita più volte, si è espressa parimenti nella stessa scia giuridica della Corte Costituzionale Italiana e della Corte di Cassazione, individuando un danno emergente nella mancata fruizione delle ferie retribuite da indennizzare appositamente.

Effettivamente sono anni ormai che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo si esprime in tal senso, infatti anche nel 2012 (C337/10, Georg Neidel contro Stadt Frankfurt am Main), ha deciso che: " l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un funzionario ha diritto, in occasione del suo collocamento a riposo, ad un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per causa di malattia.".

Non smentendosi, ancora in questo mese, la Corte Europea di Giustizia (Sentenza nella causa C-118/13, Gülay Bollacke / K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG del 12.06.2014) ha ribadito che, quando il rapporto di lavoro ha termine, il lavoratore ha diritto ad un'indennità per evitare che sia escluso qualsiasi godimento del diritto alle ferie retribuire e che il diritto dell'Unione osta (leggasi vieta) a disposizioni o prassi nazionali in virtù delle quali un'indennità finanziaria non è dovuta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro quando quest'ultimo non ha potuto usufruire delle ferie annuali retribuite per malattia, e quindi per una responsabilità non attribuibile allo stesso o al datore di lavoro, e precisamente : " Ne risulta, da un lato, che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può essere interpretato nel senso che il decesso del lavoratore che pone fine al rapporto di lavoro dispensa il datore di lavoro del lavoratore defunto dal pagamento dell'indennità finanziaria a cui quest'ultimo avrebbe normalmente avuto diritto a titolo di ferie annuali retribuite non godute e, dall'altro, che il beneficio di una tale indennità non può essere subordinato all'esistenza di una previa domanda a tale effetto. Dalle considerazioni che precedono deriva che occorre rispondere alle questioni pregiudiziali proposte che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un'indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore.".

Da tutto ciò ne discende che risultano illegittime quelle trattenute Irpef effettuate dal datore di lavoro in occasione di ristoro di ferie retribuite non godute e che dette trattenute debbono essere restituite a questo punto dall'Agenzia delle Entrate competenti, così come quelle trattenute definite come Ritenute assistenziali e previdenziali, che in ogni caso non avrebbero motivo di essere effettuate, considerato che il rapporto di lavoro si è estinto da tempo e gli importi non potranno essere tecnicamente sommati alle indennità di fine rapporto perché già liquidate.


Fonte: Anche la Corte di Giustizia Europea conferma che è risarcibile come danno emergente la mancata fruizione delle ferie retribuite. No dunque a Irpef e Rap sul risarcimento
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Re: FERIE NON GODUTE- VANNO PAGATE

Inviato: lun giu 23, 2014 6:25 pm
da avt8
Il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef: C.T.P. Lecce n. 361/1/10 dep. 28.7.2010 ( Presidente Dr. Pellegrino Vincenzo; Relatore dr. Di Mattina Domenico) Difensore Avv. Gurrado Giuseppe di Gravina






Pubblicato in
magistratura tributaria
in data
02/09/2010



Autore:


sentenza






RITENUTO IN FATTO

Il Dr…… rappresentato e difeso dall' Avv. Gurrado Giuseppe, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate di Lecce 1 avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso della somma di Euro 4.612,05 per IRPEF a suo parere indebitamente trattenuta, oltre gli interessi maturati.

Tale pretesa riviene dalla sentenza n. 188/06 del 17/01/2006 del Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce che ha condannato il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali a risarcire al ……..il danno causato dalla mancata fruizione delle ferie in ragione della somma di Euro 20.942,97 a titolo di indennità per 89 giorni di ferie non godute negli anni dal 1997 al 2001.

A seguito del Decreto Direttoriale del 5/6/2006 viene accreditata al …….la somma di Euro 14.658,61 e, successivamente in data 12/10/2007, la somma di Euro 782,32 per interessi legali.

Il ricorrente contesta ora le trattenute fiscali operategli sull'importo liquidatogli per ferie non godute, così come riconosciutogli dal Giudice del Lavoro, complessivamente pari ad Euro 4.612,05, ritenendo il danno liquidato avente natura di vero e proprio risarcimento e, come tale, intassabile ai fini dell'IRPEF. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Ufficio di Lecce 1 con memorie prot. n. 68972/08 del 22/12/2008, chiedendo il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della pretesa erariale in discussione.

LA COMMISSIONE OSSERVA

L'indennità è riconducibile allo schema del pagamento dell'indebito (art. 2037 c.c.) ovvero a quello sussidiario dell'arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro (art. 2041 c.c.) e tanto fa sì che l'attività di fatto prestata dal lavoratore si pone al di fuori di qualunque rapporto di tipo sinallagmatico; di conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua giustificazione in un contratto di scambio.

Tale somma, nell'evitare un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, si pone a carico di questo come un'obbligazione risarcitoria del tipo di quella disciplinata dall'art.2041 c.c.: detto obbligo risarcitorio sorgerebbe ex lege e non ex contractu.

In conformità a consolidata giurisprudenza di merito anche questa Commissione si pronuncia a favore della non tassabilità dell'indennità, precisando che il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez. Trib. della Cassazione, "in quanto considerato come risarcimento danno emergente, cioè un risarcimento danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui aveva diritto, nonché un danno alla vita di relazione e non già una retribuzione, in quanto questa l'ha già percepita a suo tempo per la prestazione lavorativa effettuata."

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, ordina il rimborso della somma di Euro 4.612,05 maggiorata degli interessi legali. Spese compensate

Re: FERIE NON GODUTE- VANNO PAGATE

Inviato: lun giu 23, 2014 7:21 pm
da pietro17
Ma la commissione tributaria non fa legge.

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Re: FERIE NON GODUTE- VANNO PAGATE

Inviato: lun giu 23, 2014 9:42 pm
da avt8
pietro17 ha scritto:Ma la commissione tributaria non fa legge.

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? perchè le sentenze del consiglio di stato che fanno legge ? cosi come le altre sentenze di vari organi giurisdizionali ,.che fanno legge ? Le sentenze sono orientamento giuridico che stabiliscono un principio di diritto, che non hanno a che vedere nulla con la legislazione,in quanto i giudici anche in presenza di legge possono disapplicarla come accade spesso-
Guarda per esempio quella sentenza del consiglio di stato che dice che spetta l'assegno vitalizio di 500 euro anziche 250-Eppure la legge dice diversamente-
Comunque io la mia esperienza l'ho messa a disposizione, poi se siete dei professori, che interpretate diversamente sono problemi vostri che a me non intressano,perchè io le ferie le ho avuto pagate a mezzo di ricorso al T.A.R. nel 2002, ed l'irpef non mi e stata trattenuta sul pagamento del congedo non fruito-
Fate voi- In fin dei conti un vostro diritto e stato leso-

Re: FERIE NON GODUTE- VANNO PAGATE

Inviato: mar giu 24, 2014 9:55 am
da avt8
clash65 ha scritto:...ma ti rendi conto di come scrivi e, soprattutto di cosa dici...!?...

Io so perfettamente quello che scrivo. sei tu che non essendo preparato in giurisprudenza non riesci a capire-

Per cui oltre a sapere scrivere come affermi studia anche a saper leggere non solo le mie corbellerie come le chiami tu, ma anche qualche libricino di diritto amministrativo, cosi riesci a capire qual'è il valore di una sentenza, e quella di una legge.-