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Uso delle cinture di sicurezza da parte FF.PP.
Inviato: ven giu 20, 2014 3:02 pm
da panorama
rinfreschiamo la memoria.
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In tutti i servizi d'istituto si devono usare.
Occorre, pertanto, ribadire che il C.d.S. prevede l'esenzione dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza "SOLTANTO" nell'espletamento di un servizio di emergenza.
In molti ci scherzano ma se si fa un incidente stradale "NON VIENE RICONOSCIUTA" la causa la dipendenza per causa di servizio e non vedo altra soluzione per coloro che hanno famiglia poiché non si è attenuti a quanto previsto dall'art. 172 del CdS.
Ognuno è libero della propria vita ma dobbiamo anche pensare alle nostre famiglie e figli, in situazioni ancor più gravi di salute.
Quella più particolare è il foglio/messaggio del C.G.A. II° Reparto - SM - Ufficio Operazioni avente n. 1169/7-15-1988 datato 19 maggio 2003, poiché richiama obblighi/responsabilità anche sui Capi Equipaggio ed altre figure.
Inoltre ritengo che l'uso della bandoliera non escluda il contestuale uso delle cinture di sicurezza nei casi previsti dal CdS., poiché due norme di sovrappongono tra di esse.
Quindi, finchè i Cobar/Coir/Cocer non avanzano apposita delibera affinché durante la guida/viaggi, tutti gli occupanti usino solamente quanto previsto dal CdS, esonerando e mettendo da parte le regole interne dell'Arma, i dubbi se usare entrambe le cose sono molti.
Speriamo che la Rappresentanza faccia chiarezza presso le opportuni sedi del C.G.A. onde evitare che si usa contemporaneamente la bandoliera/cintura, durante tutti i servizi esterni per non sentirsi legati ad un sedile dalle stesse.
Re: Uso delle cinture di sicurezza da parte FF.PP.
Inviato: dom giu 22, 2014 4:17 pm
da panorama
Ministero dell'interno
Uso delle cinture di sicurezza da parte delle Forze di Polizia
(Circolare n.559/A/2/756.M.3/23833 del 22 dicembre 2010)
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Le recenti modifiche all'articolo 172 del codice della strada, sull'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, nulla hanno innovato in ordine all'impiego di tali dispositivi da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia.
L'esenzione dall'obbligo di usare le cinture di sicurezza, prevista dal comma 8 per gli appartenenti alle Forze di Polizia e ai Corpi di Polizia Municipale e Provinciale, non è generalizzata, ma limitata all'espletamento di servizi di emergenza.
Con successive circolari, diramate dal 1996 al 2006, questo Dipartimento ha ribadito la necessità di impiego dei dispositivi, sia in occasione di mobilità non operativa che nell'esecuzione dei servizi d'istituto, prevedendo, solo per quest'ultimo caso, la deroga in situazione di emergenza.
In particolare, è stato chiarito che la situazione di emergenza dovrà riguardare necessariamente uno stato di pericolo concreto e attuale.
La valutazione, prudente e restrittiva, delle situazioni di emergenza è rimessa ai singoli operatori sulla base delle circostanze contingenti per le quali l'attività svolta potrebbe trovare ostacolo od impedimento nella ritenzione operata dalle cinture di sicurezza.
L'utilizzo dei dispositivi di ritenuta risulta ancor più necessario in relazione alla presenza sulle autovetture dell'airbag, la cui efficace azione protettiva, in caso di incidenti stradali, dipende dall'uso contestuale delle cinture di sicurezza.
La questione riveste altresì aspetti medico - legali connessi al risarcimento dei danni fisici occorsi al dipendente in occasione di sinistri stradali, per i quali le compagnie assicuratrici rifiutano il pagamento, in caso di inosservanza dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.
La scrupolosa e rigorosa osservanza delle prescrizioni vigenti in materia da parte degli operatori rappresenta, oltretutto, un messaggio altamente educativo per la cittadinanza, con non trascurabili effetti emulativi sui giovani conducenti.
Nel confermare i contenuti delle precedenti circolari emanate in materia, si invitano le SS.LL. ad adottare ogni utile iniziativa per sensibilizzare il personale dipendente al rispetto delle direttive impartite a riguardo.
IL DIRETTORE CENTRALE
Re: Uso delle cinture di sicurezza da parte FF.PP.
Inviato: dom giu 22, 2014 4:28 pm
da panorama
Allego circolare del Ministero dell'Interno del 31 ottobre 1996.
Re: Uso delle cinture di sicurezza da parte FF.PP.
Inviato: sab apr 23, 2016 11:27 am
da panorama
1) - diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti di politraumatismo da incidente stradale” e negato la concessione dell’equo indennizzo.
2) - La richiesta era esitata positivamente dalla CMO presso l’Ospedale militare della Spezia ma veniva negata dal Ministero della difesa sulla scorta del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio con un primo parere 8 novembre 2007 n. 327 avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente non indossava la cintura di sicurezza al momento del sinistro.
IL TAR però ha accolto il ricorso precisando:
3) - Deve, infatti, rilevarsi come la circostanza che il ricorrente non indossasse la cintura di sicurezza non è stata accertata definitivamente in quanto il verbale dei Carabinieri intervenuti che hanno sanzionato il ricorrente è stato verosimilmente annullato dal Prefetto.
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SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201600319 - Public 2016-04-04 -
N. 00319/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01298/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Truppa, con domicilio eletto presso Riccardo Spagliardi in Genova, Via Roma, 2/42;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliati in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
della delibera del comitato per la verifica delle cause di servizio 8 novembre 2007 n. 372/07; del decreto 1 luglio 2010 n. 2805/N, della delibera del comitato per la verifica delle cause di servizio 7 giungo 2011 n. 52/11 recanti diniego di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al Ministero della difesa e depositato il 9 dicembre 2011-OMISSIS-, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i provvedimenti in epigrafe, di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti di politraumatismo da incidente stradale” e negato la concessione dell’equo indennizzo.
Il ricorrente ha esposto in fatto di avere subito un incidente stradale al termine della propria attività lavorativa mentre si recava ala proprio domicilio e di avere richiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della conseguente infermità.
La richiesta era esitata positivamente dalla CMO presso l’Ospedale militare della Spezia ma veniva negata dal Ministero della difesa sulla scorta del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio con un primo parere 8 novembre 2007 n. 327 avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente non indossava la cintura di sicurezza al momento del sinistro.
A seguito del parere del Comitato l’istanza del ricorrente veniva respinta con decreto del Ministero della difesa 1 luglio 201 n. 2805.
Il ricorrente formulava successivamente istanza di riesame in merito alla quale tuttavia il comitato ribadiva il proprio parere negativo in data 7 giugno 2011.
Avverso tutti gli atti indicati il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) incompetenza e violazione di legge;
2) eccesso di potere per travisamento dei fatti;
3) difetto di motivazione.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 3 marzo 2016 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è diretto avverso il provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio di diniego della concessione dell’equo indennizzo.
Il ricorso è fondato.
Deve, infatti, rilevarsi come la circostanza che il ricorrente non indossasse la cintura di sicurezza non è stata accertata definitivamente in quanto il verbale dei Carabinieri intervenuti che hanno sanzionato il ricorrente è stato verosimilmente annullato dal Prefetto (doc. n. 2 prod. ricorrente 9 dicembre 2011).
Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la condizione ostativa al riconoscimento della causa di servizio con conseguente illegittimità degli atti impugnati
La CMO presso l’Ospedale militare della Spezia ha poi riconosciuto l’infermità ascrivibile all’ottava categoria di cui alla legge 30 dicembre 1981 n. 834 e indennizzabile con una somma nel limite massimo dell’equo indennizzo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 1000, 00 (mille/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2016
Re: Uso delle cinture di sicurezza da parte FF.PP.
Inviato: ven lug 11, 2025 6:52 pm
da panorama
Per opportuna conoscenza,
Tar Basilicata nel 2025 rigetta il ricorso del collega CC., >> inerente il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso sanzione di corpo del “rimprovero” con la seguente motivazione: “Addetto all’aliquota radiomobile di NOR di Compagnia distaccata, durante il servizio di perlustrazione svolto in orario notturno quale capo-equipaggio, per minore senso di responsabilità, non adeguata iniziativa e pari formazione militare, nonostante le condizioni climatiche avverse ed il segnalato pericolo di attraversamento di animali selvatici, ometteva di fare il previsto uso delle cinture di sicurezza e adottare gli accorgimenti finalizzati ad avere stabilità all’interno del veicolo militare, riportando lesioni a seguito della necessaria manovra di guida posta in essere dal militare autista, che permetteva di evitare l’impatto con un cinghiale di grossa taglia, in violazione degli artt. 716, 717 e 718 d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90, anche in relazione all’art. 20 d.lgs. n. 81/2008 e all’art. 172 co. 8 codice della strada (d.lgs. n. 285/1992)”.
L’impugnazione è affidata alla contestazione dei presupposti dell’ipotizzata violazione delle richiamate regole di condotta, assumendo che l’attività di prevenzione propria del Nucleo Radiomobile, al quale il sanzionato era adibito al momento dell’incidente stradale, andrebbe qualificata come servizio di emergenza ai sensi dell’art. 172, co. 8, del Codice della Strada (“Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza”), poiché destinata ad ogni istante, a divenire di “Pronto Intervento”.
Il TAR scrive >> (quì sotto alcuni brani):
1) - Ed invero, a complessiva confutazione delle esposte censure, unitariamente intese, si rileva che, come persuasivamente dimostrato dall’Amministrazione, la problematica del raccordo tra l’uso delle cinture di sicurezza da parte del personale dei Carabinieri (in relazione alla disciplina di cui all’art. 172 del Codice della Strada, il cui comma 8 esenta dal generale obbligo di uso di tale dispositivo soltanto il personale impegnato in “un servizio di emergenza”) e la tipologia dell’attività di servizio è specificamente disciplinata da due circolari del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, segnatamente la n. 1169/7-15-1988 del 17/5/2003 e la n. 1169/7-21-1988 del 19/7/2010, secondo cui, per quanto di maggior rilievo, “(…) l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza sussiste anche nell’esecuzione dei servizi d’istituto, fatte salve le esigenze di pronta reattività imposte da effettive situazioni di intervento (…)”.
2) - Di talché, deve ritenersi che la condotta tenuta dal militare integri effettivamente, secondo quanto valutato dall’Amministrazione, una violazione di ben precise regole di comportamento - in relazione ai parametri, specificamente richiamati nel provvedimento, di cui agli artt. 716 (Iniziativa), 717 (senso di responsabilità) e 718 (Formazione militare) - giustificanti, anche in ottica di proporzionalità (ferma restando l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione al riguardo), l’irrogata sanzione.
N.B.: chissà se inoltrato Appello al CdS?