PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

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billyelliot1964

PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Messaggio da billyelliot1964 »

Gentile Roberto avrei da porti un quesito : nel 1991 la CMO mi ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di una infermità ascrivendola alla 8^ categoria tabella "A" misura massima ai fini dell'equo indennizzo senza nulla scrivere riguardo la PPO. Il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie mi ha riconosciuto ai fini dell'equo indennizzo una tab "B" minima liquidatami nel 1994 . Ora vorrei sapere se ai fini di PPO mi vale quell'8^ categora tab "A" massima oppure una "B" minima . Grazie


Roberto Mandarino
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PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro billj,

ha diritto automaticamente alla pensione privilegiata ordinaria il personale appartenente alle Forze Armate e di Polizia che sul verbale di riforma totale stilato per inidoneità al servizio, oppure successivamente al congedo, su altro verbale redatto sempre dalla Commissione Medica, ottenga per almeno una patologia (che risulti riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica già denominato Comitato delle Pensioni Privilegiate) l' ascrizione ai fini di P.P.O. (non di equo Indennizzo) ad almeno 8^ categoria della Tabella "A" possibilmente "a vita" (diversamente la P.P.O. si intende concessa per 4 anni e alla scadenza di tale periodo è necessario sottoporsi a nuova visita medica).

(La C.M.O. non ha mai avuto il potere di riconoscere la dipendenza da causa di servizio delle patologie, in passato ha avuto soltanto quello di esprimere un parere).


Pertanto, per la malattia che citi hai già ottenuto in passato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato delle Pensioni Privilegiate (infatti quello rilasciato ai fini dell'equo Indennizzo è valido anche ai fini di P.P.O.) ed è quindi sufficiente che questa risulti ascritta dalla Commissione Medico Militare ai fini di P.P.O. nel verbale di riforma, oppure in sede di aggravamento sempre ai fini di P.P.O. (non di equo indennizzo), ad una qualsiasi categoria della Tabella A "a vita" per rilasciarti automaticamente il diritto di percepire la pensione privilegiata per tutta la durata della tua vita.
Il Comitato di Verifica dal 2001 non può più declassare la categoria tabellare (gravità della patologia) ascritta dalla Commissione Medico Militare.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
billyelliot1964

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Messaggio da billyelliot1964 »

Roberto grazie per la tua solerzia, però non ho capito una cosa, la CMO mi ha riconosciuto l'infermità attribuendomi una 8^ categoria tab "A" MAX, mentre il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie mi ha riconosciuto l'equo indennizzo ma declassandolo a TAB "B" MIN. La mia domanda è ai fini della concessione della PPO vale ciò che ha detto la CMO ovvero 8^ categoria tabella "A" MAX o quello che ha detto il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ovvero TAB "B" MIN. Grazie
Roberto Mandarino
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PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Messaggio da Roberto Mandarino »

PER AVERE DIRITTO ALLA PENSIONE PRIVILEGIATA, L'ASCRIZIONE A CATEGORIA DELLA TAB."A" DEVE ESSERE EFFETTUATA AI FINI DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA NON AI FINI DI EQUO INDENNIZZO (COME INVECE HAI RIFERITO).
LE ASCRIZIONI ALLE CATEGORIE TABELLARI RILASCIATE DALLE C.M.O. AI FINI DI EQUO INDENNIZZO E DI P.P.O., DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 461/2001 NON POSSONO PIU' ESSERE MODIFICATE DAL COMITATO.
LA CATEGORIA TABELLARE ASSEGNATA AI FINI DI EQUO INDENNIZZO DALLA COMMISSIONE MEDICO MILITARE ALLA TUA PATOLOGIA E' STATA DECLASSATA DAL COMITATO DELLE PENSIONI PRIVILEGIATE IN BASE ALLA PREVIGENTE NORMATIVA IN QUANTO NON ERA ANCORA ENTRATO IN VIGORE IL D.P.R. 461/2001.
VISTO CHE LA PATOLOGIA RISULTA COMUNQUE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO POTRAI OTTENERE LA P.P.O. SE A SEGUITO DI AGGRAVAMENTO QUESTA VERRA' ASCRITTA DALLA C.M.O. A CATEGORIA DELLA TABELLA "A" SEMPRE AI FINI DI P.P.O. (NON DI EQUO INDENNIZZO).

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
mig15
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PENSIONE PRIVILEGIATA di reversibilità

Messaggio da mig15 »

buongiorno,qualcuno mi sa cortesemente dire se 1/10 di pensione privilegiata che spetta a mia madre è da calcolare sulla base pensionabile che doveva prendere mio padre(deceduto in servizio) o su quella che prende mia madre attualmente?e poi sul lordo o sul netto?grazie
Roberto Mandarino
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Messaggio da Roberto Mandarino »

La sua domanda ha toccato in modo particolare la mia sensibilità.

Solitamente la maggiorazione del 10% (dovuta a titolo di pensione privilegiata) viene applicata sull'intero importo di tutta la pensione annua lorda maturata dal defunto (comprese eventuali indennità operative). Su tale importo annuo lordo viene poi calcolato il 60% spettante alla vedova sulla pensione di reversibilità.

La materia è molto complessa ed articolata se desidera una risposta più precisa deve esporre dettagliatamente i fatti. In particolare che lavoro svolgeva suo padre? Quanti anni di contribuzione aveva effettuato? Cosa intende per "deceduto in servizio"?

Auguri di un sereno Natale a tutti Roberto Mandarino
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Messaggio da mig15 »

grazie di cuore molto gentile,ma come faccio ad inviarti un sms privato,sempre se possibile,mi sono appena iscritto,devo ancora capire bene come funziona il tutto!
Roberto Mandarino
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Messaggio da Roberto Mandarino »

Se desidera una mia risposta può eccezionalmente ottenerla soltanto attraverso questo forum. Perchè credo che quello che rimane scritto nel forum potrebbe essere utile ad altre persone.

Saluti Roberto Mandarino
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Messaggio da mig15 »

Ti ringrazio di cuore,è da tanto che speravo di trovar qualcuno competente e che riuscisse a dire a mia madre qualcosa di concreto. Allora mio padre è deceduto fine 2003, 44 anni servizio,lgt dell’arma dei carabinieri,4 cause di servizio riconosciute dal c.m.o con cumulo categoria 6 A, per la quinta cioè la causa morte ho richiesto l’interdipendenza da una delle cause di servizio riconosciute dal c.m.o.,parere negativo in prima istanza ed ora è in seconda istanza e stiamo aspettando per capire se viene accolto il ricorso.
Mia madre ha fatto domanda di pensione privilegiata di reversibilità subito dopo la morte di mio padre.
Nel 2009 mi è arrivata qsta comunicazione:*la signora indicata ha acquisito il parere favorevole del comitato di verifica per le cause di servizio. Codesto comando(ministero della difesa) è autorizzato a corrispondere a titolo di trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità il 100% della base pensionabile spettante dalla data di morte del congiunto e fino al compimento del triennio.*
Ma ancora non è arrivato nulla a mia madre,ho provato a far un po’ di calcoli ma nn so alcune cose del tipo: il calcolo fatto da loro del d.m. della pensione di mia madre è di € 30.434(presumo intendano l’80 di reversibilità),essendo 2 figli entrambi ormai con + di 26 anni(-20%-20%)
,mia madre adesso prende se nn ho capito male il 40% di pensione.
1/10% si calcola sulla base pensionabile di mia madre attuale lorda o netta o di mio padre in pensione lorda o netta? Quel 100% di base pensionabile spettante per 3 anni,che calcolo devo fare?
Spero di essere stato chiaro e Ti ringrazio anticipatamente anche da parte di mia madre.
Roberto Mandarino
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Messaggio da Roberto Mandarino »

Carissimo amico,

esposte in questo modo e con i necessari dettagli (come ho sempre raccomandato di fare) le cose cambiano aspetto.

Al grande invalido di servizio di 1^ categoria (infermità equivalente alla riduzione del 100% della capacità lavorativa) spetta una pensione privilegiata pari al 100% della base pensionabile che ha maturato con la propria anzianità di servizio (non compete il meno favorevole aumento del 10% della pensione normale maturata).

Alla vedova del grande invalido di servizio di 1^ categoria spettano a domanda a decorrere dal giorno successivo al decesso del marito "tre anni di assegni interi" (come dispone l'attuale normativa allegata in basso).
In sostanza alla vedova spettano tre anni di pensione intera pari a quella che avrebbe percepito in vita il marito grande invalido di servizio di 1^ categoria.

A quanto pare il secondo ricorso dovrebbe essere stato presentato da sua madre prima del 2009 e questo con ogni probabilità è stato accolto.

Infatti dalla sua ricostruzione dei fatti pare chiaro che già nel 2009 il Comitato di Verifica aveva rilasciato il parere favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha provocato il decesso di suo padre. Le patologie che causano il decesso sono automaticamente ascrivibilili alla 1^ categoria, di conseguenza il Ministero della Difesa ha provveduto ad emanare a favore di sua madre il decreto concessivo della Pensione Privilegiata contenente i "tre anni di assegni interi" (con il 100% della base pensionabile).

Pertanto sua madre ha il diritto di ricevere per gli anni 2004-2005 e 2006 la pensione privilegiata (con il 100% della base pensionabile) cioè quella che sarebbe spettata a suo padre da grande invalido di servizio di 1^ categoria nonche i relativi aumenti perequativi dovuti in quegli anni. A decorrere dal 2007 sua madre ha diritto alla pensione privilegiata di reversibilità che è pari al 60% dell'importo annuo lordo della pensione che la stessa aveva maturato nel 2006.

Nella comunicazione inviata a sua madre nel 2009 dal Ministero della Difesa, dovrebbe essere chiaramente citato il fatto che l' I.N.P.D.A.P. deve provvedere al pagamento di quanto le è dovuto. Solitamente l'I.N.P.D.A.P. è un ente abbastanza lento nell' aggiornamento delle partite di pensione.
Se sua madre dal 2009 non ha ancora ricevuto quanto le spetta, le consiglio di recarsi all' I.N.P.D.A.P. con la documentazione del Ministero della Difesa e chiedere un colloquio con il funzionario responsabile.

Rinnovo a lei ed a sua madre i migliori auguri di un Sereno Natale


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Testo Unico di cui al D.P.R. 29.12.1973 n.1092

Art. 93 Trattamento speciale.

Con l’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (entrata in vigore il 17 agosto 1995), è stato stabilito che la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime e che, in caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l’aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell’assegno complementare previsto dall’art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all’articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.


Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilità.
La vedova e gli orfani dell’invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l’invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, numero 488.
La pensione spettante alla vedova e agli orfani; dei militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083 (concerne “Costituzione di un Corpo di polizia femminile”, ndr), deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall’intero importo dell’indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell’indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati.
La Corte costituzionale, con la sentenza 3 luglio 1987, n. 266, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto nell’art. 93, sesto comma, del TU di cui al DPR n. 1092/1973, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.
La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall’art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto.
Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.
Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
nik 59

Re: PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Messaggio da nik 59 »

Roberto Mandarino ha scritto:Rispondo eccezionalmente alla sua domanda in quanto questa ha toccato in modo particolare la mia sensibilità.

Solitamente la maggiorazione del 10% (dovuta a titolo di pensione privilegiata) viene applicata sull'intero importo di tutta la pensione annua lorda maturata dal defunto (comprese eventuali indennità operative). Su tale importo annuo lordo viene poi calcolato il 60% spettante alla vedova sulla pensione di reversibilità.

La materia è molto complessa ed articolata se desidera una risposta più precisa deve esporre dettagliatamente i fatti. In particolare che lavoro svolgeva suo padre? Quanti anni di contribuzione aveva effettuato? Cosa intende per "deceduto in servizio"?

Auguri di un sereno Natale a tutti Roberto Mandarino
Tantissimi Auguri a tutti di Un sereno Natale e Felice anno nuovo, in particolare a Roberto MANDARINO per la sua disponibilità e sensibilità sempre dimostrata verso tutti.
AUGURI!
mig15
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Messaggio da mig15 »

buongiorno roberto,nn sò come ringraziarti da parte mia e di mia madre,avere le idee chiare ci farà passare un natale migliore!
Quindi secondo te il fatto che abbiano autorizzato oltre alla privilegiata anche il trattamento speciale dei 3 anni al 100%della base pensionabile si presuppone che sia andato a buon fine il ricorso di 2 istanza,diversamente sarebbe spettata a mia madre la pensione privilegiata con l'aumento del 10% vista la categoria 6A,giusto?
Cosa potrei fare per avere la sicurezza che è stato accolto il ricorso in 2 istanza,hai un numero di tel?nn avrebbero dovuto mandare comunicazione di parere favorevole? a meno che nn si intenda tutto già in quella lettera inviatami nel 2009.
grazieeeeeeee
Roberto Mandarino
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Messaggio da Roberto Mandarino »

E' già stato tutto definito nel modo migliore è più favorevole dal Ministero della Difesa nel 2009. Sua madre può sollecitare il pagamento di quanto le è dovuto presso la sede I.N.P.D.A.P. che ha in carico la sua pensione.

Soltanto gli invalidi di servizio di prima categoria hanno il diritto di ricevere nei conteggi pensionistici il 100% della base pensionabile maturata con l'anzianità di servizio.

Nel caso specifico suo padre con una 6^ categoria avrebbe avuto diritto soltanto alla maggiorazione del 10% della pensione normale che aveva maturato, e sua madre nella pensione di reversibilità avrebbe avuto diritto esclusivamente al 60% della pensione annua lorda del marito cosi maggiorata.

Cari saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
mig15
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Messaggio da mig15 »

nn sò davvero come ringraziarti caro roberto,spero un giorno di conoscerti per ringraziarti di persona,anzi se sei nel salento nn esitare a farti sentire.
Cmq ti aggiornerò sull'esito della pratica,ne approfitto per chiederti se ci sono altre agevolazioni o domande che ovviamnete noi nn conosciamo, da fare da parte di mia madre, se davvero come dici tu si tratta di 1 categoria A.
grazie di cuore
Roberto Mandarino
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Re: PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Messaggio da Roberto Mandarino »

Ulteriori benefici sarebbero previsti esclusivamente nel caso in cui le patologie di cui soffriva suo padre (già riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato ed ascritte a tabella dalla Commisione Medico Militare) rientrino tra quelle "particolari" previste per accedere ai benefici relativi alle " Vittime del Dovere".

Cari saluti Roberto
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Legge 23 dicembre 2005, n. 266 articolo 1 comma 563 e 564.

563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n.466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
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