Silviofuiano ha scritto:Salve amici,sono un Ispettore Superiore della Polizia di Stato,parametro 135,50 con 10 anni nel grado.Una curiosità,leggendo i post della Benemerita,trovo spesso nel calcolo TFS la parola "Cassa sottoufficiali".
La mia domanda è ,a chi mi vuole rispondere,trattandosi di un accessorio,è un salvadanaio che si accumula negli anni versando mensilmente una quota,oppure è un beneficio previsto per i sottouffciali militari?
Perchè da noi ,ahimè ..non esiste,o almeno va sotto un'altra voce...bhooo?
Buona serata!
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...Si è proprio un salvadanaio e i colleghi GDF ne hanno 2.-
......EX CASSA SOTT.LI .-
Assetto organizzativo dell'Ente
Quali sono le novità introdotte dell’istituzione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate rispetto alla precedente organizzazione?
La Cassa di Previdenza delle F.A. è stata istituita dal 1° luglio 2010 per accorpamento delle preesistenti Casse Ufficiali e Sottufficiali delle singole F.A. che contestualmente sono state soppresse.
La nuova Cassa è costituita dai sottoelencati Fondi che rilevano l’eredità delle Casse soppresse:
- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Ufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Ufficiali dell’Aeronautica Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali Esercito e Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Appuntati e Carabinieri;
- Fondo di previdenza Sottufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali dell’Aeronautica Militare.
La novità sostanziale consiste nella razionalizzazione degli organi collegiali e gestionali giacché con la nuova Cassa vi è un unico Consiglio di Amministrazione (CdA), un solo Collegio dei Revisori e dal 1° gennaio 2011 un unico Ufficio di gestione costituito nell’ambito del I Reparto-Personale dello SMD.
Agli Ufficiali delle F.A. l’indennità é erogata allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente effettivo (D. Lgs. 66/2010, art. 1914 comma 4), con le relative deroghe previste dal D.M. 24 settembre 2012, art.1 comma 1, come di seguito riportato:
- Ufficiali Esercito e Carabinieri, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo;
- Ufficiali Marina Militare, allo scadere del 2° anno dalla cessazione dal servizio effettivo il 50% dell’ammontare previsto e il restante 50% allo scadere del 3° anno.
- ai Sottufficiali delle F.A. e agli Appuntati e Carabinieri dell’Arma l’indennità è erogata in unica soluzione entro 120 giorni dal collocamento in congedo.