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Promozione, sospensione servizio e ricostruzione carriera

Inviato: lun apr 21, 2014 7:34 pm
da panorama
sospensione dal servizio ed annullamento promozione.

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto dal collega poiché riscontra quanto segue:

1) - Ciò premesso, dalla predetta cronologia emerge che il Ministero ha tenuto un comportamento non proprio in sintonia con i principi del buon andamento e del coordinamento, della tempestività e dell’efficienza dell’attività della P.A., ponendo in essere una serie di atti e provvedimenti in una sequenza talvolta non collegata temporalmente e connotata da sintomi apparenti di illogicità e contradditorietà, dovuta anche a non ottimale raccordo fra uffici appartenenti alla stessa Amministrazione, laddove evidenziano apparenti ritardi nello scambio di corrispondenza.

2) - Ed è indubbio che tale complessiva situazione è ridondata oggettivamente a svantaggio dell’interessato, cui non possono essere addebitati quei ritardi e i conseguenti riflessi negativi sul suo status ed anche sul suo affidamento.

3) - In effetti, il procedimento preparatorio e lo scrutinio per la promozione ad assistente erano terminati al maggio 1999 positivamente e senza problemi di sorta, posto che la promozione non prevedeva particolari valutazioni discrezionali se non di oggettivo demerito, e a quella data erano già accaduti i fatti del 31 ottobre 1998.

4) - Il Collegio non condivide nemmeno l’asserita irrilevanza della sentenza di proscioglimento con formula piena, affermata dai giudici di prime cure, i quali però l’hanno comunque considerata, riferendosi alla conclusione di eventuale procedimento disciplinare –che peraltro nel caso di specie non risulta nemmeno iniziato- e soggiungendo che l’Amministrazione “è tenuta” ad ammettere l’interessato allo scrutinio per la promozione, da conferirsi anche in soprannumero e con decorrenza ora per allora.

5) - In effetti, l’appellante era stato già scrutinato positivamente a suo tempo e il proscioglimento non poteva non far rivivere quell’esito, precedente per di più alla sospensione, rendendo, anche per motivi di economia e efficienza dell’azione amministrativa, inutile altro scrutinio a così distanza di tempo.

Il resto leggetelo direttamente qui sotto.
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03/03/2014 201400950 Sentenza 3


N. 00950/2014REG.PROV.COLL.
N. 00148/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Del Vecchio e Ranieri Felici, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Giulio Cesare 71;

contro
Ministero dell'Interno e Questura di Macerata, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA - SEZIONE I n. 01584/2007, resa tra le parti, concernente sospensione dal servizio ed annullamento promozione

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di OMISSIS ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti l’avvocato Andrea Del Vecchio su delega dell’avvocato Sergio Del Vecchio e l’avvocato dello Stato Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche – Sezione I, con sentenza n. 1584 del 7 marzo 2007 depositata il 26 settembre 2007, ha respinto il ricorso proposto dal signor OMISSIS, agente scelto della Polizia di Stato, avverso il decreto del 6 febbraio 2002 con cui il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza ha annullato il precedente decreto in data 10 gennaio 2000, nella parte relativa alla promozione dello stesso ad assistente della Polizia di Stato, sospeso in via cautelare con decreto del 26 agosto 1999 ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 737/1981, a seguito di procedimento penale…..

Il Tribunale ha ritenuto legittima la procedura seguita dal Ministero, posto che, pur essendo trascorso positivamente il quinquennio di servizio effettivo e il triennio considerato ai fini della promozione, alla data della sospensione (26 agosto 1999) non si era ancora concluso il procedimento per la progressione in carriera, poi perfezionatosi il 10 gennaio 2000, per cui il successivo provvedimento in data 6 febbraio 2002 non ha potuto che annullare la promozione dell’interessato tenuto conto che alla sospensione conseguiva di necessità l’esclusione dagli scrutini di promozione ex articolo 93, comma 1, del D.P.R. n. 3/1957.

Il provvedimento contestato quindi non costituiva una ulteriore sanzione ed era sufficientemente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, con il richiamo al citato art. 93, né, in base al principio del tempus regit actum, rilevava il successivo proscioglimento con formula piena disposto con sentenza del Tribunale di Bologna in data 29 settembre 2006, che semmai doveva indurre ad ammettere l’interessato ad altro scrutinio per la promozione di cui trattasi, da conferirsi con la stessa data del primo scrutinio”; venivano quindi fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Autorità amministrativa.

2. Il signor OMISSIS, con atto depositato l’8 gennaio 2008, ha interposto appello, riproponendo sostanzialmente i motivi di primo grado.

A suo dire la sospensione cautelare in questione (in data 26 agosto 1999) non poteva incidere su una promozione, disposta sì in data 10 gennaio 2000, ma efficace fin dal 15 luglio 1998 al termine del prescritto periodo di servizio prestato senza alcun rilievo, tanto che i fatti che hanno dato luogo al procedimento penale sono accaduti il 31 ottobre 1998 e considerato che lo scrutinio effettuato nel maggio 1999, era, ex art. 10 del D.P.R. n. 335/1982, a ruolo aperto e per merito assoluto.

Quindi il provvedimento cautelare, essendo lo scrutinio e quindi il procedimento per la promozione già conclusi, non poteva avere effetti retroattivi, tanto più che all’atto del decreto del 10 gennaio 2000 era già stata adottata la predetta sospensione e l’annullamento d’ufficio dello stesso porta la data di ben due anni dopo a suo dire senza la doverosa specifica motivazione.

La Questura di OMISSIS, all’atto dell’invio degli atti ai fini dello scrutinio, già conosceva i fatti dell’ottobre 1998 e solo con la nota del 15 gennaio 2002 avrebbe sollecitato l’annullamento della promozione.

Il T.A.R. avrebbe errato poi nel negare qualsiasi rilevanza al proscioglimento dei reati ascrittigli, essendosi limitato ad invitare l’Amministrazione a riammetterlo ad altro scrutinio e a conferire la promozione, ora per allora, mentre la stessa era invece da disporre in conseguenza dello scrutinio favorevole a suo tempo effettuato, posto che non era iniziato alcun procedimento disciplinare.

Per di più il provvedimento impugnato si era basato sulla pendenza di procedimento penale e non invece su sentenza di condanna in atti inesistente.

In conclusione, diversamente dal T.A.R., si sarebbe concretata una doppia penalizzazione (sospensione e annullamento della promozione).

3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di OMISSIS si sono costituiti con mero atto formale dell’Avvocatura generale dello Stato depositato l’8 novembre 2013.

4. La causa, all’udienza pubblica del 23 gennaio 2014, è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato e di conseguenza la sentenza impugnata è da riformare.

Ai fini del decidere si appalesa necessario ricostruire preliminarmente la consecutio temporis della vertenza all’esame, come emerge dagli atti, non contestati:
- 15 luglio 1998: quinquennio e triennio di servizio prestato senza rilievi ai fini dello scrutinio, a ruolo aperto e per merito assoluto, per la promozione ad assistente della Polizia di Stato;
- 31 ottobre 1998: fatti accaduti e presupposto del procedimento penale ;
- maggio 1999: effettuazione dello scrutinio;
- 27 maggio 1999: esercizio dell’azione penale per i citati reati;
- 26 agosto 1999: sospensione ex art. 9, c.2, D.P.R. n. 737/1981 a causa del citato procedimento penale;
- 10 gennaio 2000: promozione ad assistente a decorrere dal 15 luglio 1998;
- 5 giugno 2000: Ministero comunica la promozione alla Questura che invia i documenti necessari per la tessera di riconoscimento;
- 27 luglio 2000: notifica promozione;
- 15 gennaio 2002: Questura sollecita, con nota l’annullamento della promozione;
- 6 febbraio 2002: annullamento della promozione a causa della predetta sospensione, ai sensi dell’art. 93, c.1, D.P.R. n. 3/1957;
- 1° settembre 2004: riammissione in servizio di diritto ai sensi dell’art. 9, c.2, della legge n. 19/1990, a seguito del trascorrere dei cinque anni di sospensione;
- 29 settembre 2006: sentenza del Tribunale di Bologna recante proscioglimento con formula piena;
- 8 febbraio 2007: revoca a tutti gli effetti della sospensione a seguito di detta sentenza.

Ciò premesso, dalla predetta cronologia emerge che il Ministero ha tenuto un comportamento non proprio in sintonia con i principi del buon andamento e del coordinamento, della tempestività e dell’efficienza dell’attività della P.A., ponendo in essere una serie di atti e provvedimenti in una sequenza talvolta non collegata temporalmente e connotata da sintomi apparenti di illogicità e contradditorietà, dovuta anche a non ottimale raccordo fra uffici appartenenti alla stessa Amministrazione, laddove evidenziano apparenti ritardi nello scambio di corrispondenza.

Ed è indubbio che tale complessiva situazione è ridondata oggettivamente a svantaggio dell’interessato, cui non possono essere addebitati quei ritardi e i conseguenti riflessi negativi sul suo status ed anche sul suo affidamento.

In effetti, il procedimento preparatorio e lo scrutinio per la promozione ad assistente erano terminati al maggio 1999 positivamente e senza problemi di sorta, posto che la promozione non prevedeva particolari valutazioni discrezionali se non di oggettivo demerito, e a quella data erano già accaduti i fatti del 31 ottobre 1998.

La promozione si è poi perfezionata con il provvedimento in data 10 gennaio 2000, dopo oltre 7 mesi dallo scrutinio, e a quella data era stato già adottato il decreto sospensivo del 26 agosto 1999.

Orbene, al 10 gennaio 2000, l’Amministrazione, intesa nel suo complesso, non poteva non essere a conoscenza in ogni caso della sospensione disposta con il citato decreto ministeriale, per cui il provvedimento di promozione ben avrebbe potuto ritenersi conclusivo della procedura e quello sospensivo applicabile in ipotesi sulla nuova qualifica.

Ovvero, come risulta dalla pronuncia del T.A.R., detta sospensione non era stata comunicata dalla Questura (!), che pure aveva avuto modo di interloquire con il Ministero, ed allora il successivo decreto ministeriale di revoca della promozione, sollecitato proprio da quella Questura e adottato il 6 febbraio 2002, quindi dopo due anni, avrebbe dovuto, in sede di autotutela, fornire il provvedimento di un minimum di motivazione circa la ritardata applicazione della sospensione su scrutinio già effettuato, non essendo sufficiente, contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R., il semplice richiamo all’art. 93.

In effetti, lo scrutinio era stato effettuato e l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche non poteva consentire una, per così dire, “sanatoria” a così distanza di tempo, senza neanche procedere semmai a una motivata riapertura del procedimento al fine di far esaminare e coincidere detta sospensione con il procedimento di promozione, a dire del T.A.R., in itinere.

Il Collegio non condivide nemmeno l’asserita irrilevanza della sentenza di proscioglimento con formula piena, affermata dai giudici di prime cure, i quali però l’hanno comunque considerata, riferendosi alla conclusione di eventuale procedimento disciplinare –che peraltro nel caso di specie non risulta nemmeno iniziato- e soggiungendo che l’Amministrazione “è tenuta” ad ammettere l’interessato allo scrutinio per la promozione, da conferirsi anche in soprannumero e con decorrenza ora per allora.

In effetti, l’appellante era stato già scrutinato positivamente a suo tempo e il proscioglimento non poteva non far rivivere quell’esito, precedente per di più alla sospensione, rendendo, anche per motivi di economia e efficienza dell’azione amministrativa, inutile altro scrutinio a così distanza di tempo.

Tale assunto è anche avvalorato dal successivo decreto ministeriale in data 9 febbraio 2007 di revoca, a tutti gli effetti, della sospensione dell’interessato, già riammesso in servizio dal 1° settembre 2004 per decorrenza dei termini della sospensione, alla quale non può non seguire di necessità la riadozione del provvedimento di promozione con la pregressa decorrenza.

L’Amministrazione peraltro non si è costituita in primo grado e in appello si è costituita solo con mero atto formale senza contestare, neanche in udienza, gli elementi e gli argomenti dedotti dall’appellante.

6. Ne consegue che l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado con l’annullamento del provvedimento in primis gravato e di quelli connessi per la parte di interesse dell’appellante.

Il Ministero dell’Interno è tenuto quindi ad adottare, con sollecitudine e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla pubblicazione o comunicazione della presente sentenza, i conseguenti provvedimenti in esecuzione della sentenza stessa, procedendo alla ricostruzione della posizione dell’interessato ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico e previdenziale, con interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti secondo la normativa pro-tempore vigente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Dispone a carico del Ministero dell’Interno gli incombenti di cui in motivazione.

Condanna controparte costituita al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in € 2000,00 (duemila), oltre agli accessori di legge, a favore della parte appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Michele Corradino, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2014