avt8 ha scritto:Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare in date 16 aprile 2014, la quale comunica che a seguito della circolare nr.6 del 16.1.2014 emanata dall'INPS, al personale sospeso dal servizio con diritto ad assegno alimentare, siccome costituisce reddito, esso e sia assoggettabile al pagamento dell'IRPEF, per cui su detto reddito dovranno essere pagati anche i relativi contrbuti previdenziali-
La decorrenza e ottobre 2012,.- Per cui le amministarazioni dovranno provvedere ai relativi conguaglia per il pregresso- Mentre l'INPDAP, provvedere per il personale in pensione-
Cosi cari colleghi in questa situazione a Napoli si dice " Cornuti e mazziati "-
Però una cosa di buono vi e in questa situazione se il dipendente sospeso paga i contributi, per il periodo sospeso,in caso di condanna ed eventuale destituzione , a questo punto dovrà essere calcolato tale periodo ai fini pensionistici.
avt8 spero che non abbia effettivamente lasciato il forum. se per cortesia puoi aiutarmi a scigliere il seguente quesito.
Tramite il sito INPS, essendo sospeso precauzionalmente, ho chiesto a più riprese: "MI è STATO SCRITTO (dall'INPS) CHE " SE IL 50% A CUI LEI SI RIFERISCE è PER ASSEGNO ALIMENTARE, NON è ALLO STATO ATTUALE CONSIDERATO UTILE AI FINI PENSIONISTICI. QUINDI MI SI CONFERMA CHE HO MALE INTERPRETATO LA CIRCOLARE INPS NR. 6 DEL 16.01.2014 DOVE AL PUNTO 8 ALINEA 3 DECRETA: L`ASSEGNO ALIMENTARE: COME CHIARITO DAL MINISTERO DELLE FINANZE AL PUNTO 1.5 DELLA CIRCOLARE N.326/E DEL 23 DICEMBRE 1997, AI SENSI DELL`ART. 6, CO. 2, TUIR L`ASSEGNO ALIMENTARE, CORRISPOSTO AI DIPENDENTI SOSPESI IN VIA CAUTELARE DAL SERVIZIO E PER I QUALI PENDE GIUDIZIO INNANZI ALL'AUTORITà GIUDIZIARIA, COSTITUISCE REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E, COME TALE, è ASSOGGETTATO ALLA RELATIVA TASSAZIONE. DA CIò CONSEGUE LA SUA IMPONIBILITà AI FINI CONTRIBUTIVI AI SENSI DELL`ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 314/97.".
IL DUBBIO è: A) MI VENGONO VERSATI DALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE PRECAUZIONALE, I CONTRIBUTI AL 50%? B) ED IO POSSO VERSARE SIN DA SUBITO IL RESTANTE 50% CON CONTRIBUTI VOLONTARI PER MANTENERE UN'ALIQUOTA AL 100% AI FINI PENSIONISTICI PER FAR SI CHE AL COMPIMENTO DEI 57 ANNI E 3 MESI AVENDO MATURATO ALMENO IL 35° ANNO CONTRIBUTIVO POSSA USUFRUIRE DELLA PENSIONE?"
Questa mattina l'INPS mi risponde: "Le comunichiamo quanto segue:
L'assegno alimentare che Le viene corrisposto , in ragione della natura indennitaria e non retributiva, pur rientrando nella nozione di reddito da lavoro dipendente, non è configurabile come retribuzione non essendo un corrispettivo della prestazione lavorativa e conseguentemente non concorre a determinare l'anzianità contributiva per il trattamento pensionistico.
Per il calcolo e la convenienza del versamento dei contributi volontari la invito a rivolgersi alla sede competente."
Deduco che ciò che l'Arma CC sta pagando in contributi non concorre a determinare l'anzianità contributiva per il trattamento pensionistico.
Sono nel panico totale perchè ho maturato 31 anni e 4 mesi + i 5 di abbuono e pensavo che, anche a metà, si poteva raggiungere i 35 anni + 5.
La domanda è: ma i contributi al 50% versati effettivamente non sono validi?
Grazie in anticipo
NB ho conosciuto l'esistenza della circolare grazie a te. Ciao