Riduzione dotazioni organiche e Trasferimento
Inviato: gio mar 13, 2014 2:01 pm
Riduzione dotazioni organiche e Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni
Art. 2231-bis Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni
1. Sino all’anno 2019 gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti.
Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione.
Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.
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Il ricorrente è maresciallo Capo dell’Esercito Italiano.
concessione di nulla osta per mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001.
IL TAR LAZIO precisa:
1) - Ritenuto che la invocata disposizione - sia pure abrogata dall’art. 9, comma 1, lett. s), n. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 - rimane efficace poiché trasfusa nell’art. 2231/bis del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 in vigore dal 9 febbraio 2013 al 25 febbraio 2014 per effetto della lett. n) del comma 1 dello stesso art. 9 del D.Lgs. n. 248 del 2012, i cui effetti sono stati peraltro prorogati sino all’anno 2019 dal 26 febbraio 2014 in ragione dell’art. 4, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 28 gennaio 2014 n. 8;
2) - Ritenuto pertanto che l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 è applicabile al caso di specie, in virtù delle disposizioni legislative sopra richiamate;
3) - accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Il resto leggetelo qui sotto.
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10/03/2014 201402721 Sentenza Breve 1B
N. 02721/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01922/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2014, proposto da:
A. F., rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Pace, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Tremiti,10;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. M_D GMIL2 VDGM II 5 1 2013/0336042 del 12.12.2013 con cui il Direttore della Divisione del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto - 5^ Divisione - ha dichiarato irricevibile la domanda di concessione di nulla osta per mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il presente mezzo di gravame, notificato il 6 febbraio 2014 e depositato il successivo 17 febbraio, la parte istante - in qualità di maresciallo Capo dell’Esercito Italiano in forza presso il …… di Roma nonché di partecipante a domanda al bando di mobilità esterna per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale presso il Comune di OMISSIS - ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe poiché lesivo del proprio interesse pretensivo al conseguimento del nulla-osta da parte del Ministero della Difesa al predetto trasferimento presso una diversa pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
Ritenuto che le medesime doglianze sono finalizzate a prospettare una violazione dell’art. 4, comma 96, della legge 12 dicembre 2011, n. 183, il quale espressamente dispone che: “Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva”;
Ritenuto che la invocata disposizione - sia pure abrogata dall’art. 9, comma 1, lett. s), n. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 - rimane efficace poiché trasfusa nell’art. 2231/bis del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 in vigore dal 9 febbraio 2013 al 25 febbraio 2014 per effetto della lett. n) del comma 1 dello stesso art. 9 del D.Lgs. n. 248 del 2012, i cui effetti sono stati peraltro prorogati sino all’anno 2019 dal 26 febbraio 2014 in ragione dell’art. 4, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 28 gennaio 2014 n. 8;
Ritenuto pertanto che l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 è applicabile al caso di specie, in virtù delle disposizioni legislative sopra richiamate;
Atteso che l’Amministrazione intimata si è limitata invece ad affermare, a fronte dell’istanza del ricorrente, che la stessa è irricevibile, ritenendo erroneamente non applicabile la disposizione da ultimo indicata;
Ritenuto che, nel caso di specie, vi sono i presupposti per pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono manifestamente fondate nel senso della stessa ammissibilità in via generale della domanda di nulla-osta e, comunque, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a che potrà esternare le eventuali ragioni di interesse generale e di carattere organizzativo ostative al rilascio del suindicato nulla-osta;
Ritenuto, pertanto, che il presente gravame va accolto e conseguentemente annullato il provvedimento impugnato poiché la sua motivazione è in contrasto con il dato normativo sopra riportato;
Considerato, infine, che per la natura delle censure prospettate sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2014
Art. 2231-bis Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni
1. Sino all’anno 2019 gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti.
Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione.
Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.
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Il ricorrente è maresciallo Capo dell’Esercito Italiano.
concessione di nulla osta per mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001.
IL TAR LAZIO precisa:
1) - Ritenuto che la invocata disposizione - sia pure abrogata dall’art. 9, comma 1, lett. s), n. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 - rimane efficace poiché trasfusa nell’art. 2231/bis del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 in vigore dal 9 febbraio 2013 al 25 febbraio 2014 per effetto della lett. n) del comma 1 dello stesso art. 9 del D.Lgs. n. 248 del 2012, i cui effetti sono stati peraltro prorogati sino all’anno 2019 dal 26 febbraio 2014 in ragione dell’art. 4, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 28 gennaio 2014 n. 8;
2) - Ritenuto pertanto che l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 è applicabile al caso di specie, in virtù delle disposizioni legislative sopra richiamate;
3) - accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Il resto leggetelo qui sotto.
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10/03/2014 201402721 Sentenza Breve 1B
N. 02721/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01922/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2014, proposto da:
A. F., rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Pace, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Tremiti,10;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. M_D GMIL2 VDGM II 5 1 2013/0336042 del 12.12.2013 con cui il Direttore della Divisione del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto - 5^ Divisione - ha dichiarato irricevibile la domanda di concessione di nulla osta per mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il presente mezzo di gravame, notificato il 6 febbraio 2014 e depositato il successivo 17 febbraio, la parte istante - in qualità di maresciallo Capo dell’Esercito Italiano in forza presso il …… di Roma nonché di partecipante a domanda al bando di mobilità esterna per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale presso il Comune di OMISSIS - ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe poiché lesivo del proprio interesse pretensivo al conseguimento del nulla-osta da parte del Ministero della Difesa al predetto trasferimento presso una diversa pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
Ritenuto che le medesime doglianze sono finalizzate a prospettare una violazione dell’art. 4, comma 96, della legge 12 dicembre 2011, n. 183, il quale espressamente dispone che: “Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva”;
Ritenuto che la invocata disposizione - sia pure abrogata dall’art. 9, comma 1, lett. s), n. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 - rimane efficace poiché trasfusa nell’art. 2231/bis del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 in vigore dal 9 febbraio 2013 al 25 febbraio 2014 per effetto della lett. n) del comma 1 dello stesso art. 9 del D.Lgs. n. 248 del 2012, i cui effetti sono stati peraltro prorogati sino all’anno 2019 dal 26 febbraio 2014 in ragione dell’art. 4, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 28 gennaio 2014 n. 8;
Ritenuto pertanto che l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 è applicabile al caso di specie, in virtù delle disposizioni legislative sopra richiamate;
Atteso che l’Amministrazione intimata si è limitata invece ad affermare, a fronte dell’istanza del ricorrente, che la stessa è irricevibile, ritenendo erroneamente non applicabile la disposizione da ultimo indicata;
Ritenuto che, nel caso di specie, vi sono i presupposti per pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono manifestamente fondate nel senso della stessa ammissibilità in via generale della domanda di nulla-osta e, comunque, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a che potrà esternare le eventuali ragioni di interesse generale e di carattere organizzativo ostative al rilascio del suindicato nulla-osta;
Ritenuto, pertanto, che il presente gravame va accolto e conseguentemente annullato il provvedimento impugnato poiché la sua motivazione è in contrasto con il dato normativo sopra riportato;
Considerato, infine, che per la natura delle censure prospettate sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2014