franruggi ha scritto:umtambor ha scritto:Buongiorno.
Nel mese di gennaio 2013 mio padre, all'epoca Gen. Brig. CC nella riserva, presentò istanza per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in relazione ad alcuni eventi traumatici da lui subiti quando era in servizio attivo.
Purtroppo papà è venuto a mancare il 28 marzo 2013.
Volevo sapere se qualcuno è in grado di dirmi che fine farà la sua istanza, se sarà archiviata o andrà avanti nonostante il suo decesso.
Grazie
ciao umbi, rinnovo il mio dispiacere per la perdita del caro papa'.
non esiste limite di tempo per presentare istanza semprechè gli eventi traumatici avvengano dopo il 1961 (vedi gradiatoria)
inoltre per le spettanze di doppia annualità nonchè la reversbilita degli assegi vitalizi, bisogna dimostrare che il decesso sia avvenuto per l'aggravarsi delle patologie che hanno determinato lo status di "Vittima del dovere".
VITTIME DEL DOVERE
Art. 1, commi 563 e 564 della legge n. 266 del 23.12.2005
Ambito di applicazione:
Personale della Polizia di Stato deceduto o che abbia subìto un'invalidità permanente nell'espletamento delle funzioni d'istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatesi:
Nel contrasto ad ogni tipo di criminalità,
Nello svolgimento di servizi di ordine pubblico,
Nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari,
In operazioni di soccorso,
In attività di tutela della pubblica incolumità,
A causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Personale della Polizia di Stato che abbia contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso,in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
BENEFICI
· Doppia annualità: Attribuzione, ai superstiti del personale con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa aventi diritto alla pensione di reversibilità, delle "due annualità" comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori ed ai collaterali se conviventi ed a carico. (art. 5 c.3 Legge n.206/04)
COMPETENZA: I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici (legge n. 106/2011)
COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE:
Gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza, con le modalità di cui alla circolare n.71 del 30/4/2013 dell'I.N.P.S. (invio telematico)
Per il personale deceduto dal 14.05.2011: alla sede I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici che eroga la pensione di reversibilità;
Per il personale deceduto prima del 14.05.2011: alla sede I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici di ROMA 2 e al Dipartimento di P.S. - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento Pensione e Previdenza - Divisione Prima - Via A. Depretis, 45/A, Roma
Ai superstiti aventi diritto del personale della Polizia di Stato vittime della in servizio d'ordine pubblico,di vigilanza a infrastrutture civili e militari e in operazioni di soccorso decedute in attività di servizio, spetta il trattamento pensionistico speciale di cui agli artt. 1897 e 2183 del D.L.vo n. 66/2010)
Alle domande di attribuzione dei benefici previsti dalla legge n. 407/98, dall'art. 82 della legge n.388/2000 e della legge n. 244/07 dovrà essere allegata la certificazione rilasciata dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza del richiedente, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 510 del 28.07.1999, attestante che il soggetto è vittima del dovere o superstite di vittima del dovere
saluti