La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mutuo
Inviato: ven mag 21, 2010 8:05 pm
Penso che questa sentenza possa interessare qualche lettore del forum.
BANCHE. Tar Lazio: la banca che non estingue l'ipoteca alla chiusura del mutuo è sanzionabile.
La banca che tarda ad estinguere l'ipoteca di garanzia sull'immobile alla chiusura del mutuo può essere sanzionata dall'Antitrust per pratica commerciale scorretta. Lo ha deciso il Tar del Lazio nella sentenza n. 12283 del 19 maggio 2010, respingendo il ricorso della BNL contro la multa di 180.000 euro erogata dall'Autorità il 26 agosto 2009. L'Autorità ha ritenuto che la pratica messa in atto dalla banca fosse scorretta poiché ha comportato una notevole dilatazione dei tempi per il rilascio della quietanza al debitore e per la trasmissione al conservatore della relativa comunicazione, tanto da costituire un ostacolo non contrattuale imposto al consumatore in relazione all'esercizio di un diritto". Poiché la BNL ha poi migliorato le sue performance, secondo il Tar la sanzione risulta sproporzionata e l'Autorità dovrà rivederla.
Ecco qui sotto la sentenza:
N. 12283/2010 REG.SEN.
N. 09333/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9333 del 2009, proposto da:
Bnl S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Carbonetti e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Principessa Clotilde, 2
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'annullamento
della delibera n. 20232 della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 26 agosto 2009 di chiusura dell’istruttoria avviata con procedimento PS1481 “BNL-CANCELLAZIONE IPOTECA”;
del provvedimento della adunanza della AGCM del 25 giugno 2009 di rigetto degli impegni presentati da BNL;
di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 26 agosto 2009, ha deliberato che:
la pratica commerciale descritta al punto II del provvedimento, posta in essere dalla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, co. 1, lett. d), del Codice del Consumo e ne ha vietato l’ulteriore diffusione;
alla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 180.000 (centottantamila/00).
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
Violazione degli artt. 18, 20, 24, 25, 27 d.lg. 206/2005. Eccesso di potere sotto tutti i profili e, segnatamente, il difetto dei presupposti, il travisamento o l’erronea valutazione dei fatti, il difetto di istruttoria e il difetto o l’insufficienza della motivazione. Insussistenza di una pratica commerciale. Mancanza di contrarietà della pratica alla diligenza professionale.
Il comportamento di BNL, anche se posto in essere nei termini descritti dall’Autorità, non configurerebbe una pratica commerciale, tantomeno scorretta ed aggressiva, ai sensi del Codice del Consumo; i comportamenti contestati, infatti, non potrebbero essere ricondotti alla ipotesi di “promozione, vendita o fornitura di un prodotto”.
Nel caso di specie, nessuna relazione sarebbe stata riscontrata tra il comportamento della BNL e l’offerta, fornitura o promozione di un prodotto (rinvenibile nel contratto di mutuo) e non si comprenderebbe come l’Autorità possa affermare che “la banca ha falsato in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione al prodotto”.
Dovrebbe sussistere un nesso funzionale, almeno sotto il profilo economico, tra il comportamento tenuto dal professionista, il suo interesse economico ad agire in tal senso ed il prodotto cui il comportamento si riferisce e, soprattutto che derivi un pregiudizio alla libertà economica del consumatore o nel senso di ostacolarne l’interesse all’interruzione di un determinato rapporto contrattuale o la possibilità di rivolgersi ad un altro professionista o l’esercizio di diritti contrattuali, elementi che nella fattispecie non sarebbero sussistenti.
Ad ogni buon conto, il provvedimento sarebbe viziato da erronea ricostruzione e travisamento dei fatti nella misura in cui ha ravvisato il difetto di diligenza della ricorrente senza tenere conto di vari elementi in senso contrario emersi all’esito dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio.
BNL si sarebbe sempre adoperata per la corretta applicazione del procedimento di semplificazione della cancellazione di ipoteca, avendo provveduto, già alla data di avvio del procedimento, alla cancellazione di circa 44.000 ipoteche; avrebbe proceduto alla modifica di tutte le sue procedure interne al fine di garantire l’esatta osservanza del dettato legislativo ed avrebbe adottato atti interni, tra cui la circolare del 10 maggio 2007 e la comunicazione di servizio del 3 agosto 2007, ponendo anche in essere un’attività di tipo formativo ai propri dipendenti.
Non potrebbe condividersi, in definitiva, che a BNL sia contestato un difetto di diligenza nel dare attuazione, nei rapporti con la clientela, alla disciplina introdotta dalla l. 40/2007 dovendo la commisurazione dell’obbligo di diligenza essere necessariamente parametrata con la condotta concretamente esigibile nella particolare fattispecie in considerazione.
I maggiori tempi di trasmissione dei dati alle conservatorie non sarebbero imputabili a responsabilità della ricorrente, ma alle difficoltà nell’applicazione della legge riconducibili ai ritardi con cui l’ATER ha proceduto al recepimento della normativa.
Insufficienza della motivazione con riguardo all’asserita aggressività della pratica contestata.
Non sussisterebbe la necessaria relazione tra l’ipotetico comportamento “aggressivo” di BNL ed un prodotto o servizio. La ricorrente non avrebbe frapposto alcun ostacolo non contrattuale all’esercizio da parte dei propri clienti dei diritti rivenienti dal contratto di mutuo.
Sulla sanzione pecuniaria. Violazione dell’art. 27 d.lg. 206/2005 e dell’art. 11 l. 689/1981. Violazione dell’obbligo di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità tra lesione e sanzione inflitta, sotto il profilo della scorretta valutazione della durata, gravità ed offensività della fattispecie. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà.
Il riferimento operato alle dimensioni economiche della BNL, per quanto concerne la gravità, non potrebbe assumere rilievo.
L’Autorità non avrebbe tenuto in alcun conto la carenza di responsabilità della ricorrente sia sotto il profilo psicologico sia, e soprattutto, sotto il profilo della concreta ascrivibilità dell’evento; BNL avrebbe persino attivato una procedura interna, ad integrazione di quelle esistenti, al fine di garantire che tutti gli uffici interessati alla cancellazione delle ipoteche, sia di rete sia centrali, provvedano con il sistema della cancellazione semplificata di cui all’art. 13 l. 40/2007, alle condizioni e nei casi previsti dalla legge, con l’unica eccezione dell’espressa e motivata richiesta del cliente.
Per effetto del decreto c.d. Bersani bis, l’estinzione a tutti gli effetti dell’ipoteca avviene ex lege, a seguito dell’estinzione dell’obbligazione garantita, non essendo più richiesto il consenso del creditore, sicché la banca creditrice non potrebbe ostacolare il consumatore “che intende liberare l’immobile dal gravame” essendo l’immobile già libero dal momento in cui l’obbligazione principale è estinta.
Non sarebbero comunque comprensibili le ragioni per le quali è fissata al 21 settembre 2007 la data di inizio della violazione.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 14 aprile 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio rileva in primo luogo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 25 giugno 2009, ha deliberato di non accogliere gli impegni presentati dalla Banca Nazionale del Lavoro in quanto “relativi a condotte che, ove accertate, potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali ‘manifestamente scorrette e gravi’, per le quali l’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione”.
Specificate le ragioni di gravità che caratterizzerebbero le condotte contestate, l’AGCM, pertanto, ha ritenuto sussistere l’interesse a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione.
L’art. 27, co. 7, d.lg. 206/2005 stabilisce che, ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno a porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità; in tali ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.
Nel caso di specie, la valutazione compiuta dall’Autorità deve ritenersi pienamente conforme alla indicata norma di legge in quanto la percezione della gravità dell’infrazione, ed il conseguente interesse a procedere al suo accertamento, costituisce un parametro che, se individuato, inibisce l’accettazione degli impegni vincolando la decisione dell’amministrazione, né tale prognosi può costituire vizio dell’atto di diniego in quanto, se il procedimento si conclude senza che sia accertata alcuna violazione o comunque senza l’irrogazione di alcuna sanzione, nulla quaestio, mentre, se il procedimento si conclude con l’accertamento di un’infrazione, cui segue l’irrogazione di una sanzione, le eventuali censure relative alla sussistenza dell’illecito ed al giudizio di gravità possono essere utilmente proposte avverso tale provvedimento ma non refluiscono in un vizio di legittimità dell’atto di rigetto degli impegni che, al momento della sua adozione, è stato logicamente adottato e congruamente motivato.
2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 26 agosto 2009, ha deliberato che:
a) la pratica commerciale descritta al punto II del provvedimento, posta in essere dalla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, co. 1, lett. d), del Codice del Consumo e ne ha vietato l’ulteriore diffusione;
b) alla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 180.000 (centottantamila/00).
La pratica commerciale in discorso è stata posta in essere dalla ricorrente, nella qualità di professionista, con riferimento all’applicazione della disciplina in materia di cancellazione semplificata dell’ipoteca introdotta dall’art. 13, commi da 8 xxxxxxxxxxxx a 8 quaterdecies, del d.l. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla l. 40/2007.
Il Collegio – premesso che, ai sensi dell’art. 13, co. 8 xxxxxxxxxxxx, del d.l. 7/2007, c.d. “decreto Bersani”, ai fini di cui all’art. 2878 cod. civ. ed in deroga all’art. 2847 cod. civ., se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita - rileva che l’Autorità ha contestato alla Società ricorrente la violazione della normativa introdotta dal successivo comma 8 septies, secondo cui il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8 octies e senza alcun onere per il debitore.
La norma di cui al comma 8 septies, in sostanza, ha previsto la integrazione eteronoma dei contratti di mutuo stipulati dai soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ponendo a carico di questi ultimi un’obbligazione accessoria costituita dal rilascio della quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e la trasmissione della relativa comunicazione al conservatore entro un termine di trenta giorni, con correlativo diritto a favore del mutuatario.
Nelle “valutazioni conclusive” del provvedimento, l’Autorità ha posto in rilievo che “le condotte contestate a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. consistono nell’adozione di comportamenti dilatori comportanti ritardi notevoli/significativi rispetto ai trenta giorni stabiliti dalla legge: a) nell’evasione di richieste di rilascio della quietanza a fronte di mutui estinti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 7/07 (per i quali il consumatore è tenuto a presentare formale istanza con raccomandata a/r); b) nell’avvio/conclusione del procedimento di rilascio al debitore della quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e di trasmissione al conservatore della relativa comunicazione, per i mutui estinti in regime ordinario (per i quali è invece previsto un sistema di automatismo della cancellazione stessa senza alcuna incombenza a carico del mutuatario in quanto è il professionista che deve rilasciare al mutuatario la quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni)”.
Per quanto concerne le obbligazioni estinte prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 7/07, “risulta che le procedure informatiche della banca non sono in grado di rilevare la data di presentazione dell’istanza di cancellazione da parte del mutuatario”, per cui “la banca, non avendo la disponibilità della data di ricezione della richiesta di cancellazione dell’ipoteca inviata dal cliente, non è in grado di monitorare l’iter di lavorazione delle pratiche in questione e quindi il rispetto della tempistica dettata dal legislatore con riferimento agli adempimenti connessi alla procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca. Ne consegue una violazione potenzialmente generalizzata dei tempi fissati dal legislatore per l’espletamento della pratica, tale da creare ostacoli e ritardi di carattere sproporzionato in caso di richiesta di rilascio di quietanza attestante la cancellazione del gravame. Peraltro, anche dai dati forniti a seguito dell’esame manuale dei documenti cartacei effettuato dalla banca in relazione ad un arco temporale ridotto, si evince che la tempistica dettata dal legislatore è stata rispettata in meno del 20% dei casi piuttosto che nella quasi totalità dei casi come asserito dal professionista … e che i ritardi per il rilascio della quietanza al debitore e per la trasmissione al conservatore della relativa comunicazione sono notevoli (anche di alcuni mesi)”.
Parimenti, per le obbligazioni principali estinte dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 7/07, “per i mutui estinti i cui dati sono stati inviati al conservatore mediante supporto informatico su un totale di circa 7.500 finanziamenti lavorati, in circa n. 3.500 casi i tempi di lavorazione sono stati superiori a trenta giorni (di cui 139 oltre i settanta giorni)”, mentre “per i mutui estinti i cui dati sono stati inviati al conservatore mediante canale telematico sister su un totale di circa n. 27.000 finanziamenti lavorati, in circa n. 14.000 casi la lavorazione della pratica è avvenuta in un tempo superiore a trenta giorni (di cui 3.933 oltre i settanta giorni)”.
Pertanto, l’Autorità ha ritenuto censurabile “la condotta tenuta dal professionista che ha comportato una notevole dilatazione dei tempi per il rilascio della quietanza al debitore e per la trasmissione al conservatore della relativa comunicazione, tanto da costituire un ostacolo non contrattuale imposto al consumatore in relazione all’esercizio di un diritto”, atteso che “la puntuale applicazione della procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca consente al consumatore di entrare in possesso della lettera di quietanza in tempi brevi, così da poterla utilizzare o presentare per tutte le necessità connesse al suo interesse a vedere riconosciuta l’estinzione dell’obbligazione, e abilita il conservatore a procedere alla cancellazione dell’ipoteca restituendo al mutuatario la disponibilità dell’immobile ormai libero da gravame”.
L’AGCM ha peraltro specificato, con riferimento alla conclamata assenza di danno per i consumatori in ragione del fatto che gli adempimenti formali previsti dalla procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca verrebbero eseguiti dalla banca in ottemperanza di un obbligo di legge volto a dare semplice veste formale ad un fatto sostanziale già verificatosi autonomamente, che “l’espletamento dei predetti ‘adempimenti formali’ attraverso i quali viene resa conoscibile ai terzi l’avvenuta perenzione speciale, consente proprio di evitare che il permanere dell’ipoteca – sebbene non più afflittiva – rappresenti comunque un elemento di disturbo per la corretta circolazione dei beni immobili”.
3. Il punto centrale della controversia è costituito dall’esame della doglianza con cui la ricorrente ha sostenuto che il comportamento di BNL, anche se posto in essere nei termini descritti dall’Autorità, non configurerebbe una pratica commerciale, tantomeno scorretta ed aggressiva, ai sensi del Codice del Consumo, atteso che i comportamenti contestati non potrebbero essere ricondotti alla ipotesi di “promozione, vendita o fornitura di un prodotto”; in particolare, la BNL ha prospettato che nessuna relazione sarebbe stata riscontrata tra il suo comportamento e l’offerta, fornitura o promozione di un prodotto (rinvenibile nel contratto di mutuo) e che non si comprenderebbe come l’Autorità possa affermare che “la banca ha falsato in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione al prodotto”.
La tesi, sebbene suggestiva e molto ben articolata, non può essere condivisa.
Una pratica commerciale, ai sensi dell’art. 20 d.lg. 206/2005, è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, e falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta ad un determinato gruppo di consumatori.
Il precedente art. 19, peraltro, fa presente che il titolo III del Codice del Consumo, pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali, si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.
Di talché, la legge ammette che una pratica commerciale scorretta può essere posta in essere, come nel caso di specie, anche dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto.
La norma di cui al d.l. 7/2007 costituisce una fonte eteronoma di integrazione dei contratti di mutuo immobiliare, introducendo un’obbligazione accessoria a carico del soggetto mutuante, da adempiere una volta che il mutuatario abbia estinto l’obbligazione principale.
L’obbligo di rilascio al debitore della “quietanza” attestante la data di estinzione dell’obbligazione e l’obbligo di trasmettere la relativa comunicazione entro un certo termine al conservatore viene ad integrare, ex art. 1374 cod. civ., il contenuto del contratto di mutuo immobiliare erogato dal soggetto bancario al consumatore; il prodotto al quale si riferisce l’operazione commerciale in questione, quindi, è costituito dal mutuo erogato.
In sostanza - ribadito che la norma di cui al d.l. 7/2007 costituisce una fonte eteronoma di integrazione dei contratti di mutuo immobiliare, introducendo un’obbligazione accessoria a carico del soggetto mutuante - quest’ultimo, nell’ambito della propria organizzazione aziendale, dovrebbe prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a consentire il puntuale adempimento del dettato legislativo, ed il beneficio economico derivante all’impresa dalla condotta scorretta è conseguentemente ravvisabile nel non sopportare i costi, o ne procrastinare gli stessi, derivanti dalla dotazione del predetto sistema.
La condotta del soggetto mutuante che differisce gli adempimenti di cui alla norma di legge in discorso, attraverso i quali è resa riconoscibile ai terzi l’avvenuta cancellazione dell’ipoteca (c.d. pubblicità notizia), costituisce pertanto un elemento di disturbo nella corretta circolazione dei beni immobili, atteso che non consente di rendere edotti tempestivamente i terzi dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione e della conseguente cancellazione dell’ipoteca.
In tal senso è altresì idonea a falsare in modo apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio il quale può essere indotto a preferire un soggetto erogante un mutuo piuttosto che un altro anche sulla base dell’affidabilità nel tempestivo adempimento delle obbligazioni accessorie al contratto.
In conclusione, il Collegio rileva che, diversamente da quanto prospettato in sede di ricorso, sussiste un nesso funzionale, di carattere economico, tra il comportamento tenuto dal professionista, il suo interesse ad agire in tal senso ed il prodotto cui il comportamento si riferisce nonché un conseguente pregiudizio alla libertà economica del consumatore in quanto il mutuante, nel non adempiere tempestivamente all’obbligo di legge, se non consegue un beneficio economico diretto, può comunque omettere di sostenere i costi relativi al sistema di monitoraggio di cui dovrebbe dotarsi per assicurare il puntuale adempimento e tale condotta è idonea ad ostacolare l’interesse del consumatore a che l’estinzione dell’ipoteca, già avvenuta in diritto, risulti anche sotto il profilo fattuale e, quindi, probatorio.
Di qui, l’infondatezza delle censure che mirano a contestare in radice la configurabilità della condotta della ricorrente come pratica commerciale.
4. Per le stesse ragioni, non può ritenersi fondata la censura con cui è stata dedotta l’insussistenza della relazione tra l’ipotetico comportamento “aggressivo” di BNL ed un prodotto o servizio ed è stato prospettato che la ricorrente non avrebbe frapposto alcun ostacolo non contrattuale all’esercizio da parte dei propri clienti dei diritti rivenienti dal contratto di mutuo.
Infatti, da un lato, il prodotto, come detto, è individuabile nel mutuo erogato, dall’altro, il diritto riveniente al consumatore dal contratto di mutuo è individuabile nel diritto al tempestivo rilascio della “quietanza” attestante la data di estinzione dell’obbligazione e alla tempestiva trasmissione della relativa comunicazione al conservatore.
5. Le doglianze con cui la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’azione amministrativa dal fatto che il difetto di diligenza sarebbe stato ravvisato senza tenere conto di vari elementi in senso contrario emersi all’esito dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio, essendosi BNL sempre adoperata per la corretta applicazione del procedimento di semplificazione della cancellazione di ipoteca, non sono persuasive.
Il Collegio ritiene che - a fronte dei dati riportati nelle valutazioni conclusive del provvedimento, che forniscono oggettivamente conto di un reiterato inadempimento all’obbligo di legge, anche volendo attribuire rilievo alle difficoltà concrete incontrate dal professionista nell’applicazione della procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca – si rivela ragionevole la valutazione dell’Autorità procedente secondo cui, premesso che “le anomalie emerse con riferimento all’iter di lavorazione delle pratiche in questione - almeno fino a tutto il mese di dicembre 2008 dopo il quale si è riscontrato un significativo miglioramento delle performance relative all’estrazione e all’elaborazione dei dati interni - costituiscono effetto della organizzazione della banca e rientrano, dunque, in un ambito sottoposto alla sfera di controllo del professionista”, il comportamento tenuto dalla Banca Nazionale del Lavoro “è contrario al canone della diligenza professionale”, ponendosi “in contrasto con ‘il normale grado di specifica competenza ed attenzione’ che è tenuto ad osservare un operatore dello specifico settore di attività in quanto la banca non si è dotata di un sistema in grado di monitorare l’attività oggetto del procedimento, con la conseguente capillare violazione della procedura prevista dalla legge per l’espletamento della pratica”.
In altri termini - ribadito che la norma di cui al d.l. 7/2007 costituisce una fonte eteronoma di integrazione dei contratti di mutuo immobiliare, introducendo un’obbligazione accessoria a carico del soggetto mutuante - quest’ultimo, nell’ambito della propria organizzazione aziendale, avrebbe dovuto prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a consentire il puntuale adempimento del dettato legislativo, sicché, in assenza di una effettiva dimostrazione in ordine alle attività compiute per dotarsi di un meccanismo adeguato a consentire il tempestivo adempimento di tale obbligazione accessoria, non è sufficiente ad escludere l’ascrizione di una diretta ed autonoma responsabilità al professionista la considerazione che gli adempimenti previsti dalla legge pongono consistenti difficoltà applicative o talune complessità interprative.
Il dovere di diligenza, insomma, avrebbe richiesto lo sviluppo da parte del professionista di un sistema operativo idoneo sin da subito a consentire il tempestivo adempimento dell’obbligo accessorio ex lege, solo in presenza del quale la responsabilità dell’inadempimento può essere esclusa, o almeno mitigata, essendosi l’operatore economico diligentemente attivato.
Nella fattispecie in esame, di contro, non avendo la ricorrente fornito dimostrazione di avere predisposto, almeno sino al dicembre 2008, un sistema idoneo, nei limiti della ordinaria diligenza esigibile, a consentire il puntuale assolvimento dell’obbligo di cui alla normativa in discorso, deve ritenersi integrata, sussistendo un comportamento rilevante sul piano soggettivo, la responsabilità per pratica commerciale scorretta della Banca Nazionale del Lavoro.
6. Diversamente è fondata e va accolta la censura relativa alla quantificazione della sanzione.
In proposito, è sufficiente osservare che l’Autorità ha irrogato una consistente sanzione amministrativa pecuniaria, di importo pari ad € 180.000 (centottantamila/00), senza attribuire il dovuto rilievo, se non considerandolo come dies ad quem della violazione, al fatto che, come peraltro espressamente indicato nella valutazioni conclusive, dopo il dicembre 2008 è stato riscontrato un significativo miglioramento delle performance relative all’estrazione e all’elaborazione dei dati interni.
Tale miglioramento delle performance, da considerare sostanzialmente come un ravvedimento operoso, fornisce evidenza di un comportamento attivo dell’operatore economico, volto verosimilmente ad agire nell’ambito della propria organizzazione interna al fine di poter adempiere esaustivamente all’obbligo di legge.
La sanzione, pertanto, si rivela sproporzionata nel quantum atteso che tale circostanza, se non è idonea ad eliminare l’infrazione, è certamente idonea a ridurre l’intensità della gravità della stessa.
7. In definitiva, il ricorso va accolto in parte, con esclusivo riferimento alle censure relative alla quantificazione della sanzione e, per l’effetto, l’impugnata delibera del 26 agosto 2009 va annulla in parte qua, vale a dire nel punto b) della stessa.
Il Collegio rileva peraltro che la giurisdizione del giudice amministrativo sul profilo sanzionatorio inerente all’accertamento di pratiche commerciali scorrette, a differenza che nella materia antitrust, non si estende al merito, sicché il Tribunale può solo annullare in tutto o in parte l’atto, ma non anche modificare lo stesso relativamente all’entità della sanzione dovuta.
Infatti, mentre l’art. 23 l. 689/1981 (il cui undicesimo comma attribuisce al giudice il potere di modificare l’atto impugnato anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta) è applicabile ai procedimenti antitrust in virtù del richiamo contenuto nell’art. 31 l. 287/1990, l’art. 27, co. 13, d.lg. 206/2005, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità, stabilisce che per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del decreto si osservano, in quanto applicabili, alcune norme della l. 689/1981, ma tra queste non indica il citato art. 23.
La misura della sanzione da irrogare alla ricorrente, pertanto, dovrà essere rideterminata dalla stessa Autorità in esecuzione della presente sentenza.
8. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie e tenuto conto dell’esito complessivo della controversia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua la impugnata delibera del 26 agosto 2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2010
BANCHE. Tar Lazio: la banca che non estingue l'ipoteca alla chiusura del mutuo è sanzionabile.
La banca che tarda ad estinguere l'ipoteca di garanzia sull'immobile alla chiusura del mutuo può essere sanzionata dall'Antitrust per pratica commerciale scorretta. Lo ha deciso il Tar del Lazio nella sentenza n. 12283 del 19 maggio 2010, respingendo il ricorso della BNL contro la multa di 180.000 euro erogata dall'Autorità il 26 agosto 2009. L'Autorità ha ritenuto che la pratica messa in atto dalla banca fosse scorretta poiché ha comportato una notevole dilatazione dei tempi per il rilascio della quietanza al debitore e per la trasmissione al conservatore della relativa comunicazione, tanto da costituire un ostacolo non contrattuale imposto al consumatore in relazione all'esercizio di un diritto". Poiché la BNL ha poi migliorato le sue performance, secondo il Tar la sanzione risulta sproporzionata e l'Autorità dovrà rivederla.
Ecco qui sotto la sentenza:
N. 12283/2010 REG.SEN.
N. 09333/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9333 del 2009, proposto da:
Bnl S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Carbonetti e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Principessa Clotilde, 2
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'annullamento
della delibera n. 20232 della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 26 agosto 2009 di chiusura dell’istruttoria avviata con procedimento PS1481 “BNL-CANCELLAZIONE IPOTECA”;
del provvedimento della adunanza della AGCM del 25 giugno 2009 di rigetto degli impegni presentati da BNL;
di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 26 agosto 2009, ha deliberato che:
la pratica commerciale descritta al punto II del provvedimento, posta in essere dalla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, co. 1, lett. d), del Codice del Consumo e ne ha vietato l’ulteriore diffusione;
alla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 180.000 (centottantamila/00).
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
Violazione degli artt. 18, 20, 24, 25, 27 d.lg. 206/2005. Eccesso di potere sotto tutti i profili e, segnatamente, il difetto dei presupposti, il travisamento o l’erronea valutazione dei fatti, il difetto di istruttoria e il difetto o l’insufficienza della motivazione. Insussistenza di una pratica commerciale. Mancanza di contrarietà della pratica alla diligenza professionale.
Il comportamento di BNL, anche se posto in essere nei termini descritti dall’Autorità, non configurerebbe una pratica commerciale, tantomeno scorretta ed aggressiva, ai sensi del Codice del Consumo; i comportamenti contestati, infatti, non potrebbero essere ricondotti alla ipotesi di “promozione, vendita o fornitura di un prodotto”.
Nel caso di specie, nessuna relazione sarebbe stata riscontrata tra il comportamento della BNL e l’offerta, fornitura o promozione di un prodotto (rinvenibile nel contratto di mutuo) e non si comprenderebbe come l’Autorità possa affermare che “la banca ha falsato in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione al prodotto”.
Dovrebbe sussistere un nesso funzionale, almeno sotto il profilo economico, tra il comportamento tenuto dal professionista, il suo interesse economico ad agire in tal senso ed il prodotto cui il comportamento si riferisce e, soprattutto che derivi un pregiudizio alla libertà economica del consumatore o nel senso di ostacolarne l’interesse all’interruzione di un determinato rapporto contrattuale o la possibilità di rivolgersi ad un altro professionista o l’esercizio di diritti contrattuali, elementi che nella fattispecie non sarebbero sussistenti.
Ad ogni buon conto, il provvedimento sarebbe viziato da erronea ricostruzione e travisamento dei fatti nella misura in cui ha ravvisato il difetto di diligenza della ricorrente senza tenere conto di vari elementi in senso contrario emersi all’esito dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio.
BNL si sarebbe sempre adoperata per la corretta applicazione del procedimento di semplificazione della cancellazione di ipoteca, avendo provveduto, già alla data di avvio del procedimento, alla cancellazione di circa 44.000 ipoteche; avrebbe proceduto alla modifica di tutte le sue procedure interne al fine di garantire l’esatta osservanza del dettato legislativo ed avrebbe adottato atti interni, tra cui la circolare del 10 maggio 2007 e la comunicazione di servizio del 3 agosto 2007, ponendo anche in essere un’attività di tipo formativo ai propri dipendenti.
Non potrebbe condividersi, in definitiva, che a BNL sia contestato un difetto di diligenza nel dare attuazione, nei rapporti con la clientela, alla disciplina introdotta dalla l. 40/2007 dovendo la commisurazione dell’obbligo di diligenza essere necessariamente parametrata con la condotta concretamente esigibile nella particolare fattispecie in considerazione.
I maggiori tempi di trasmissione dei dati alle conservatorie non sarebbero imputabili a responsabilità della ricorrente, ma alle difficoltà nell’applicazione della legge riconducibili ai ritardi con cui l’ATER ha proceduto al recepimento della normativa.
Insufficienza della motivazione con riguardo all’asserita aggressività della pratica contestata.
Non sussisterebbe la necessaria relazione tra l’ipotetico comportamento “aggressivo” di BNL ed un prodotto o servizio. La ricorrente non avrebbe frapposto alcun ostacolo non contrattuale all’esercizio da parte dei propri clienti dei diritti rivenienti dal contratto di mutuo.
Sulla sanzione pecuniaria. Violazione dell’art. 27 d.lg. 206/2005 e dell’art. 11 l. 689/1981. Violazione dell’obbligo di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità tra lesione e sanzione inflitta, sotto il profilo della scorretta valutazione della durata, gravità ed offensività della fattispecie. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà.
Il riferimento operato alle dimensioni economiche della BNL, per quanto concerne la gravità, non potrebbe assumere rilievo.
L’Autorità non avrebbe tenuto in alcun conto la carenza di responsabilità della ricorrente sia sotto il profilo psicologico sia, e soprattutto, sotto il profilo della concreta ascrivibilità dell’evento; BNL avrebbe persino attivato una procedura interna, ad integrazione di quelle esistenti, al fine di garantire che tutti gli uffici interessati alla cancellazione delle ipoteche, sia di rete sia centrali, provvedano con il sistema della cancellazione semplificata di cui all’art. 13 l. 40/2007, alle condizioni e nei casi previsti dalla legge, con l’unica eccezione dell’espressa e motivata richiesta del cliente.
Per effetto del decreto c.d. Bersani bis, l’estinzione a tutti gli effetti dell’ipoteca avviene ex lege, a seguito dell’estinzione dell’obbligazione garantita, non essendo più richiesto il consenso del creditore, sicché la banca creditrice non potrebbe ostacolare il consumatore “che intende liberare l’immobile dal gravame” essendo l’immobile già libero dal momento in cui l’obbligazione principale è estinta.
Non sarebbero comunque comprensibili le ragioni per le quali è fissata al 21 settembre 2007 la data di inizio della violazione.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 14 aprile 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio rileva in primo luogo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 25 giugno 2009, ha deliberato di non accogliere gli impegni presentati dalla Banca Nazionale del Lavoro in quanto “relativi a condotte che, ove accertate, potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali ‘manifestamente scorrette e gravi’, per le quali l’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione”.
Specificate le ragioni di gravità che caratterizzerebbero le condotte contestate, l’AGCM, pertanto, ha ritenuto sussistere l’interesse a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione.
L’art. 27, co. 7, d.lg. 206/2005 stabilisce che, ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno a porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità; in tali ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.
Nel caso di specie, la valutazione compiuta dall’Autorità deve ritenersi pienamente conforme alla indicata norma di legge in quanto la percezione della gravità dell’infrazione, ed il conseguente interesse a procedere al suo accertamento, costituisce un parametro che, se individuato, inibisce l’accettazione degli impegni vincolando la decisione dell’amministrazione, né tale prognosi può costituire vizio dell’atto di diniego in quanto, se il procedimento si conclude senza che sia accertata alcuna violazione o comunque senza l’irrogazione di alcuna sanzione, nulla quaestio, mentre, se il procedimento si conclude con l’accertamento di un’infrazione, cui segue l’irrogazione di una sanzione, le eventuali censure relative alla sussistenza dell’illecito ed al giudizio di gravità possono essere utilmente proposte avverso tale provvedimento ma non refluiscono in un vizio di legittimità dell’atto di rigetto degli impegni che, al momento della sua adozione, è stato logicamente adottato e congruamente motivato.
2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 26 agosto 2009, ha deliberato che:
a) la pratica commerciale descritta al punto II del provvedimento, posta in essere dalla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, co. 1, lett. d), del Codice del Consumo e ne ha vietato l’ulteriore diffusione;
b) alla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 180.000 (centottantamila/00).
La pratica commerciale in discorso è stata posta in essere dalla ricorrente, nella qualità di professionista, con riferimento all’applicazione della disciplina in materia di cancellazione semplificata dell’ipoteca introdotta dall’art. 13, commi da 8 xxxxxxxxxxxx a 8 quaterdecies, del d.l. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla l. 40/2007.
Il Collegio – premesso che, ai sensi dell’art. 13, co. 8 xxxxxxxxxxxx, del d.l. 7/2007, c.d. “decreto Bersani”, ai fini di cui all’art. 2878 cod. civ. ed in deroga all’art. 2847 cod. civ., se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita - rileva che l’Autorità ha contestato alla Società ricorrente la violazione della normativa introdotta dal successivo comma 8 septies, secondo cui il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8 octies e senza alcun onere per il debitore.
La norma di cui al comma 8 septies, in sostanza, ha previsto la integrazione eteronoma dei contratti di mutuo stipulati dai soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ponendo a carico di questi ultimi un’obbligazione accessoria costituita dal rilascio della quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e la trasmissione della relativa comunicazione al conservatore entro un termine di trenta giorni, con correlativo diritto a favore del mutuatario.
Nelle “valutazioni conclusive” del provvedimento, l’Autorità ha posto in rilievo che “le condotte contestate a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. consistono nell’adozione di comportamenti dilatori comportanti ritardi notevoli/significativi rispetto ai trenta giorni stabiliti dalla legge: a) nell’evasione di richieste di rilascio della quietanza a fronte di mutui estinti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 7/07 (per i quali il consumatore è tenuto a presentare formale istanza con raccomandata a/r); b) nell’avvio/conclusione del procedimento di rilascio al debitore della quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e di trasmissione al conservatore della relativa comunicazione, per i mutui estinti in regime ordinario (per i quali è invece previsto un sistema di automatismo della cancellazione stessa senza alcuna incombenza a carico del mutuatario in quanto è il professionista che deve rilasciare al mutuatario la quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni)”.
Per quanto concerne le obbligazioni estinte prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 7/07, “risulta che le procedure informatiche della banca non sono in grado di rilevare la data di presentazione dell’istanza di cancellazione da parte del mutuatario”, per cui “la banca, non avendo la disponibilità della data di ricezione della richiesta di cancellazione dell’ipoteca inviata dal cliente, non è in grado di monitorare l’iter di lavorazione delle pratiche in questione e quindi il rispetto della tempistica dettata dal legislatore con riferimento agli adempimenti connessi alla procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca. Ne consegue una violazione potenzialmente generalizzata dei tempi fissati dal legislatore per l’espletamento della pratica, tale da creare ostacoli e ritardi di carattere sproporzionato in caso di richiesta di rilascio di quietanza attestante la cancellazione del gravame. Peraltro, anche dai dati forniti a seguito dell’esame manuale dei documenti cartacei effettuato dalla banca in relazione ad un arco temporale ridotto, si evince che la tempistica dettata dal legislatore è stata rispettata in meno del 20% dei casi piuttosto che nella quasi totalità dei casi come asserito dal professionista … e che i ritardi per il rilascio della quietanza al debitore e per la trasmissione al conservatore della relativa comunicazione sono notevoli (anche di alcuni mesi)”.
Parimenti, per le obbligazioni principali estinte dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 7/07, “per i mutui estinti i cui dati sono stati inviati al conservatore mediante supporto informatico su un totale di circa 7.500 finanziamenti lavorati, in circa n. 3.500 casi i tempi di lavorazione sono stati superiori a trenta giorni (di cui 139 oltre i settanta giorni)”, mentre “per i mutui estinti i cui dati sono stati inviati al conservatore mediante canale telematico sister su un totale di circa n. 27.000 finanziamenti lavorati, in circa n. 14.000 casi la lavorazione della pratica è avvenuta in un tempo superiore a trenta giorni (di cui 3.933 oltre i settanta giorni)”.
Pertanto, l’Autorità ha ritenuto censurabile “la condotta tenuta dal professionista che ha comportato una notevole dilatazione dei tempi per il rilascio della quietanza al debitore e per la trasmissione al conservatore della relativa comunicazione, tanto da costituire un ostacolo non contrattuale imposto al consumatore in relazione all’esercizio di un diritto”, atteso che “la puntuale applicazione della procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca consente al consumatore di entrare in possesso della lettera di quietanza in tempi brevi, così da poterla utilizzare o presentare per tutte le necessità connesse al suo interesse a vedere riconosciuta l’estinzione dell’obbligazione, e abilita il conservatore a procedere alla cancellazione dell’ipoteca restituendo al mutuatario la disponibilità dell’immobile ormai libero da gravame”.
L’AGCM ha peraltro specificato, con riferimento alla conclamata assenza di danno per i consumatori in ragione del fatto che gli adempimenti formali previsti dalla procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca verrebbero eseguiti dalla banca in ottemperanza di un obbligo di legge volto a dare semplice veste formale ad un fatto sostanziale già verificatosi autonomamente, che “l’espletamento dei predetti ‘adempimenti formali’ attraverso i quali viene resa conoscibile ai terzi l’avvenuta perenzione speciale, consente proprio di evitare che il permanere dell’ipoteca – sebbene non più afflittiva – rappresenti comunque un elemento di disturbo per la corretta circolazione dei beni immobili”.
3. Il punto centrale della controversia è costituito dall’esame della doglianza con cui la ricorrente ha sostenuto che il comportamento di BNL, anche se posto in essere nei termini descritti dall’Autorità, non configurerebbe una pratica commerciale, tantomeno scorretta ed aggressiva, ai sensi del Codice del Consumo, atteso che i comportamenti contestati non potrebbero essere ricondotti alla ipotesi di “promozione, vendita o fornitura di un prodotto”; in particolare, la BNL ha prospettato che nessuna relazione sarebbe stata riscontrata tra il suo comportamento e l’offerta, fornitura o promozione di un prodotto (rinvenibile nel contratto di mutuo) e che non si comprenderebbe come l’Autorità possa affermare che “la banca ha falsato in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione al prodotto”.
La tesi, sebbene suggestiva e molto ben articolata, non può essere condivisa.
Una pratica commerciale, ai sensi dell’art. 20 d.lg. 206/2005, è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, e falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta ad un determinato gruppo di consumatori.
Il precedente art. 19, peraltro, fa presente che il titolo III del Codice del Consumo, pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali, si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.
Di talché, la legge ammette che una pratica commerciale scorretta può essere posta in essere, come nel caso di specie, anche dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto.
La norma di cui al d.l. 7/2007 costituisce una fonte eteronoma di integrazione dei contratti di mutuo immobiliare, introducendo un’obbligazione accessoria a carico del soggetto mutuante, da adempiere una volta che il mutuatario abbia estinto l’obbligazione principale.
L’obbligo di rilascio al debitore della “quietanza” attestante la data di estinzione dell’obbligazione e l’obbligo di trasmettere la relativa comunicazione entro un certo termine al conservatore viene ad integrare, ex art. 1374 cod. civ., il contenuto del contratto di mutuo immobiliare erogato dal soggetto bancario al consumatore; il prodotto al quale si riferisce l’operazione commerciale in questione, quindi, è costituito dal mutuo erogato.
In sostanza - ribadito che la norma di cui al d.l. 7/2007 costituisce una fonte eteronoma di integrazione dei contratti di mutuo immobiliare, introducendo un’obbligazione accessoria a carico del soggetto mutuante - quest’ultimo, nell’ambito della propria organizzazione aziendale, dovrebbe prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a consentire il puntuale adempimento del dettato legislativo, ed il beneficio economico derivante all’impresa dalla condotta scorretta è conseguentemente ravvisabile nel non sopportare i costi, o ne procrastinare gli stessi, derivanti dalla dotazione del predetto sistema.
La condotta del soggetto mutuante che differisce gli adempimenti di cui alla norma di legge in discorso, attraverso i quali è resa riconoscibile ai terzi l’avvenuta cancellazione dell’ipoteca (c.d. pubblicità notizia), costituisce pertanto un elemento di disturbo nella corretta circolazione dei beni immobili, atteso che non consente di rendere edotti tempestivamente i terzi dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione e della conseguente cancellazione dell’ipoteca.
In tal senso è altresì idonea a falsare in modo apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio il quale può essere indotto a preferire un soggetto erogante un mutuo piuttosto che un altro anche sulla base dell’affidabilità nel tempestivo adempimento delle obbligazioni accessorie al contratto.
In conclusione, il Collegio rileva che, diversamente da quanto prospettato in sede di ricorso, sussiste un nesso funzionale, di carattere economico, tra il comportamento tenuto dal professionista, il suo interesse ad agire in tal senso ed il prodotto cui il comportamento si riferisce nonché un conseguente pregiudizio alla libertà economica del consumatore in quanto il mutuante, nel non adempiere tempestivamente all’obbligo di legge, se non consegue un beneficio economico diretto, può comunque omettere di sostenere i costi relativi al sistema di monitoraggio di cui dovrebbe dotarsi per assicurare il puntuale adempimento e tale condotta è idonea ad ostacolare l’interesse del consumatore a che l’estinzione dell’ipoteca, già avvenuta in diritto, risulti anche sotto il profilo fattuale e, quindi, probatorio.
Di qui, l’infondatezza delle censure che mirano a contestare in radice la configurabilità della condotta della ricorrente come pratica commerciale.
4. Per le stesse ragioni, non può ritenersi fondata la censura con cui è stata dedotta l’insussistenza della relazione tra l’ipotetico comportamento “aggressivo” di BNL ed un prodotto o servizio ed è stato prospettato che la ricorrente non avrebbe frapposto alcun ostacolo non contrattuale all’esercizio da parte dei propri clienti dei diritti rivenienti dal contratto di mutuo.
Infatti, da un lato, il prodotto, come detto, è individuabile nel mutuo erogato, dall’altro, il diritto riveniente al consumatore dal contratto di mutuo è individuabile nel diritto al tempestivo rilascio della “quietanza” attestante la data di estinzione dell’obbligazione e alla tempestiva trasmissione della relativa comunicazione al conservatore.
5. Le doglianze con cui la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’azione amministrativa dal fatto che il difetto di diligenza sarebbe stato ravvisato senza tenere conto di vari elementi in senso contrario emersi all’esito dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio, essendosi BNL sempre adoperata per la corretta applicazione del procedimento di semplificazione della cancellazione di ipoteca, non sono persuasive.
Il Collegio ritiene che - a fronte dei dati riportati nelle valutazioni conclusive del provvedimento, che forniscono oggettivamente conto di un reiterato inadempimento all’obbligo di legge, anche volendo attribuire rilievo alle difficoltà concrete incontrate dal professionista nell’applicazione della procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca – si rivela ragionevole la valutazione dell’Autorità procedente secondo cui, premesso che “le anomalie emerse con riferimento all’iter di lavorazione delle pratiche in questione - almeno fino a tutto il mese di dicembre 2008 dopo il quale si è riscontrato un significativo miglioramento delle performance relative all’estrazione e all’elaborazione dei dati interni - costituiscono effetto della organizzazione della banca e rientrano, dunque, in un ambito sottoposto alla sfera di controllo del professionista”, il comportamento tenuto dalla Banca Nazionale del Lavoro “è contrario al canone della diligenza professionale”, ponendosi “in contrasto con ‘il normale grado di specifica competenza ed attenzione’ che è tenuto ad osservare un operatore dello specifico settore di attività in quanto la banca non si è dotata di un sistema in grado di monitorare l’attività oggetto del procedimento, con la conseguente capillare violazione della procedura prevista dalla legge per l’espletamento della pratica”.
In altri termini - ribadito che la norma di cui al d.l. 7/2007 costituisce una fonte eteronoma di integrazione dei contratti di mutuo immobiliare, introducendo un’obbligazione accessoria a carico del soggetto mutuante - quest’ultimo, nell’ambito della propria organizzazione aziendale, avrebbe dovuto prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a consentire il puntuale adempimento del dettato legislativo, sicché, in assenza di una effettiva dimostrazione in ordine alle attività compiute per dotarsi di un meccanismo adeguato a consentire il tempestivo adempimento di tale obbligazione accessoria, non è sufficiente ad escludere l’ascrizione di una diretta ed autonoma responsabilità al professionista la considerazione che gli adempimenti previsti dalla legge pongono consistenti difficoltà applicative o talune complessità interprative.
Il dovere di diligenza, insomma, avrebbe richiesto lo sviluppo da parte del professionista di un sistema operativo idoneo sin da subito a consentire il tempestivo adempimento dell’obbligo accessorio ex lege, solo in presenza del quale la responsabilità dell’inadempimento può essere esclusa, o almeno mitigata, essendosi l’operatore economico diligentemente attivato.
Nella fattispecie in esame, di contro, non avendo la ricorrente fornito dimostrazione di avere predisposto, almeno sino al dicembre 2008, un sistema idoneo, nei limiti della ordinaria diligenza esigibile, a consentire il puntuale assolvimento dell’obbligo di cui alla normativa in discorso, deve ritenersi integrata, sussistendo un comportamento rilevante sul piano soggettivo, la responsabilità per pratica commerciale scorretta della Banca Nazionale del Lavoro.
6. Diversamente è fondata e va accolta la censura relativa alla quantificazione della sanzione.
In proposito, è sufficiente osservare che l’Autorità ha irrogato una consistente sanzione amministrativa pecuniaria, di importo pari ad € 180.000 (centottantamila/00), senza attribuire il dovuto rilievo, se non considerandolo come dies ad quem della violazione, al fatto che, come peraltro espressamente indicato nella valutazioni conclusive, dopo il dicembre 2008 è stato riscontrato un significativo miglioramento delle performance relative all’estrazione e all’elaborazione dei dati interni.
Tale miglioramento delle performance, da considerare sostanzialmente come un ravvedimento operoso, fornisce evidenza di un comportamento attivo dell’operatore economico, volto verosimilmente ad agire nell’ambito della propria organizzazione interna al fine di poter adempiere esaustivamente all’obbligo di legge.
La sanzione, pertanto, si rivela sproporzionata nel quantum atteso che tale circostanza, se non è idonea ad eliminare l’infrazione, è certamente idonea a ridurre l’intensità della gravità della stessa.
7. In definitiva, il ricorso va accolto in parte, con esclusivo riferimento alle censure relative alla quantificazione della sanzione e, per l’effetto, l’impugnata delibera del 26 agosto 2009 va annulla in parte qua, vale a dire nel punto b) della stessa.
Il Collegio rileva peraltro che la giurisdizione del giudice amministrativo sul profilo sanzionatorio inerente all’accertamento di pratiche commerciali scorrette, a differenza che nella materia antitrust, non si estende al merito, sicché il Tribunale può solo annullare in tutto o in parte l’atto, ma non anche modificare lo stesso relativamente all’entità della sanzione dovuta.
Infatti, mentre l’art. 23 l. 689/1981 (il cui undicesimo comma attribuisce al giudice il potere di modificare l’atto impugnato anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta) è applicabile ai procedimenti antitrust in virtù del richiamo contenuto nell’art. 31 l. 287/1990, l’art. 27, co. 13, d.lg. 206/2005, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità, stabilisce che per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del decreto si osservano, in quanto applicabili, alcune norme della l. 689/1981, ma tra queste non indica il citato art. 23.
La misura della sanzione da irrogare alla ricorrente, pertanto, dovrà essere rideterminata dalla stessa Autorità in esecuzione della presente sentenza.
8. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie e tenuto conto dell’esito complessivo della controversia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua la impugnata delibera del 26 agosto 2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2010