Matteo123 ha scritto:Matteo123 ha scritto:Salve, sono stato giudicato non Idoneo permanentemente al S.M.i. con congedo assoluto per causa di servizio, ed ho optato per la pensione, adesso però nessuno mi sa dire quanto riceverò economicamente mensilmente. Possiedo 15 anni e 10 mesi di servizio ed essendo la motivazione per causa di servizio dovrei far valere ben 40 anni di contributi così come mi hanno ascritto alla cat/tab A6 e quindi con la legge 335/95 mi hanno detto che dovrebbe essere abbastanza sostanziosa coma mi dite in merito? grazie.
===L'Ordinamento previdenziale dell'INPDAP prevede tre categorie di pensioni di inabilità:
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 12,Legge 335/95)
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (artt. 35 RDL 680/1938, 7 L. 11.4.1955, n. 379 e 13 L. 274/91);
. inabilità alle mansioni o inabilità relativa (artt. 32 e 33 RDL 680/1938 e 13 L.274/91).
Requisiti contributivi
Per aver diritto alla pensione di inabilità a carico dell'INPDAP, il lavoratore dispensato dal Servizio a seguito di inabilità accertata con visita medica da parte della Commissione medica dell'Ospedale militare, deve aver maturato la seguente anzianità contributiva a prescindere dall'età:
- almeno 5 anni completi di.anzianità contributiva dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio antecedente la cessazione dal servizio, per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2,c. 12, L. 335/95);
- almeno 15 anni di anzianità contributiva (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) per inabilità alle mansioni o inabilità relativa.
L'inabilità'assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa prevista dalla legge 335/95 é accertata dalla Commissione medica presso l'Ospedale militare e dà diritto ad una pensione pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo con le seguenti limitazioni:
non può superare i 40 anni di anzianità contributiva
non può superare l'80% della retribuzione pensionabile
non può essere superiore all'ammontare del trattamento privilegiato (66 %).
La pensione di inabilità prevista dall'art 2 L. 335/95 é totalmente incumulabile con qualsiasi altro reddito di lavoro sia autonomo che dipendente. Per aver diritto a pensione il lavoratore dichiarato inabile, deve possedere almeno 5 anni completi di contribuzione dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio antecedente la cessazione dal servizio. La visita medica può essere richiesta:
dal lavoratore in attività di servizio e comunque non oltre il 18° mese di assenza per malattia;
dal datore di lavoro, scaduto il complessivo periodo di aspettativa per malattia di 18 mesi usufruito dal lavoratore, sempreché lo stesso abbia chiesto l'ulteriore periodo di aspettativa per malattia; in caso contrario l'Ente, procede al licenziamento del dipendente.
Nel caso in cui sia il lavoratore a chiedere la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge 335/95, lo stesso é tenuto ad inoltrare al datore di lavoro la domanda di pensione di inabilità corredata con il certificato medico redatti entrambi sulla modulìstica predisposta dall’INPDAP secondo le modalità indicate nella Circolare n. 57 del 24/10/1097.
Il datore di lavoro, ricevuta lo domanda, procede a far sottoporre il lavoratore a visita medica presso l'Ospedale militare. Ricevuto il verbale il datore di lavoro procederà al suo immediato inoltro alla locale sede INPDAP la quale è competente ad accogliere o a rigettare la domanda di pensione di inabilità. In caso di accoglimento la sede provvede con precedenza assoluta a liquidare il trattamento di pensione nella misura prevista dall'art. 2
della legge 335/1995.
L'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro é accertata dalla Commissione medica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale. Dal 1° gennaio 1998 per avere diritto a pensione il lavoratore dispensato deve possedere un'anzianità contributiva pari almeno a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni a prescindere dall'età. La pensione é cumulabile con altri redditi nelle stesse misure previste per la pensione di anzianità.
L'inabilità alle mansioni o relativa può essere accertata dalla Commissione medica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale o da quella dell'Ospedale militare. Dal 1° gennaio 1998 per aver diritto a pensione il lavoratore dispensato deve possedere una anzianità contributiva pari almeno a 19 anni, 11 mesi e 16 giorni a prescindere dall'età. La pensione é cumulabile con altri redditi nelle stesse misure previste per la pensione di anzianità.
La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo a quello della dispensa dal servizio del lavoratore.
Attenzione
La Commissione medica presso l'Ospedale militare oltre all'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa richiesta dalla legge 335/95, è competente ad accertare anche l'inabilità alle mansioni. Diversamente la Commissione medica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale é competente ad accertare solo l'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro o quella alle mansioni, ma non l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa che per legge é di competenza della Commissione medica militare in quanto dà diritto ad un trattamento privilegiato rispetto a quello riconosciuto alle altre due categorie di inabilità.
I requisiti contributivi per il diritto alla pensione di inabilità sono fìssati dal 1° gennaio 1998, a prescindere dall'età, in 5 anni per l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa, 15 anni (14 anni. 11 mesi e 16 giorni) per l'inabilità a proficuo lavoro e 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) per l'inabilità alle mansioni.
Quindi poiché la Commissione medica presso l'ospedale militare è competente ad accertare anche l'inabilità alle mansioni, il lavoratore intenzionato a chiedere la pensione di inabilità di cui alla legge 335/95 che ha un'anzianità contributiva inferiore ai 20 anni, non deve escludere il rischio di vedersi eventualmente riconosciuta l'inabilità alle mansioni anziché quella a qualsiasi attività, e quindi potrebbe ritrovarsi involontariamente dispensato dal servizio senza diritto a pensione non avendo maturato il requisito contributivo dei 20 anni previsto per il rispettivo trattamento.