Transito dal ruolo dei V.S.P. dell’E.I. all'Arma dei CC.
Inviato: gio gen 30, 2014 4:53 pm
- Transito dal ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito Italiano
- (il ricorrente G. Z. in servizio in Aeronautica il grado di primo aviere, 5° livello).
e riconoscimento
- del servizio prestato nelle forze armate antecedentemente all'inquadramento nell'Arma dei Carabinieri
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cancellazione dal ruolo di appartenenza, ex art. 21 del d.lgs. n. 82/2001
IL TAR LAZIO precisa:
1) - Il principio della conservazione del trattamento economico e dell’anzianità pregressa nel passaggio da un ruolo ad un altro non può infatti trovare applicazione in ragione del fatto che i ricorrenti, per loro stessa ammissione, sono stati cancellati dal ruolo precedente. Pertanto, il loro inserimento nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri riveste carattere novativo, essendo mutato peraltro l’ambito di appartenenza (cfr ex multis Consiglio di Stato, IV, n. 115/1982).
Ricorso RESPINTO
Il resto leggetelo qui sotto.
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27/01/2014 201400958 Sentenza 1B
N. 00958/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451/2006, proposto da:
E. C., B. A., C. P., F. P., I. V., M. S., M. N., O. M., O. D., P. G., R. L., R. P., R. G., S. L., S. L., Z. G., Z. G., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma Dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale i ricorrenti sono stati inquadrati nell’Arma dei Carabinieri a seguito di transito dal ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito Italiano;
nonché per il riconoscimento
del servizio prestato nelle forze armate antecedentemente all'inquadramento nell'Arma dei Carabinieri e per la condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2013 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, in periodi diversi, hanno prestato servizio nell’Esercito come volontari in ferma breve, conseguendo il grado di caporal maggiore ed il 5° livello retributivo (il ricorrente G. Z. in servizio in Aeronautica il grado di primo aviere, 5° livello).
Dopo aver partecipato al concorso per l’arruolamento come allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale venivano inviati al corso addestrativo con cancellazione dal ruolo di appartenenza, ex art. 21 del d.lgs. n. 82/2001, e con attribuzione del 5° livello retributivo e anzianità dalla data di incorporazione nell’Arma dei Carabinieri.
Con il presente ricorso chiedono il riconoscimento dell’anzianità di servizio e del migliore trattamento economico goduto nel ruolo di precedente appartenenza.
In particolare, deducono i seguenti motivi di gravame:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2001 - eccesso di potere - violazione e falsa applicazione dell’art. 138 della legge n. 312/1980 – violazione e falsa applicazione dell’art. 77, commi 7 e 8, del DPR n. 237/1964 e dell’art. 20 della legge n. 958/1986 – violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, del bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 66 del 20.8.2002 – vizio di logicità e ragionevolezza;
2. violazione degli artt. 1, 35, 36, 38 e 97 della Costituzione – violazione dell’art. 17 del DL n. 283/1981, come convertito nella legge n. 432/1981 – disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Cost. – violazione dei principi di omogeneità ed equiordinazione come enunciati dal legislatore nella legge delega n. 216/1992.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 23.9.2013.
Con ordinanza collegiale n. 363/2012 del 17.1.2012 questo Tribunale ha accolto l’istanza di revoca della perenzione del ricorso in precedenza dichiarata.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 2.10.2013.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedono sostanzialmente l’applicazione del principio del divieto di reformatio in pejus nel loro inquadramento nell’Arma dei Carabinieri rispetto al livello anche economico goduto nel precedente servizio come volontari in ferma breve. Affermano, inoltre, la tempestività del ricorso in ragione del fatto che gli atti relativi al loro inquadramento non gli sono mai stati notificati.
Il Collegio ritiene il ricorso non fondato.
A prescindere dalla tempestività della proposizione del ricorso, le norme richiamate nei motivi di ricorso (in particolare l’art. 138, comma 4, della legge n. 312/1980 e l’art. 20 della legge n. 958/1986) nel caso di specie non possono trovare applicazione.
Il principio della conservazione del trattamento economico e dell’anzianità pregressa nel passaggio da un ruolo ad un altro non può infatti trovare applicazione in ragione del fatto che i ricorrenti, per loro stessa ammissione, sono stati cancellati dal ruolo precedente. Pertanto, il loro inserimento nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri riveste carattere novativo, essendo mutato peraltro l’ambito di appartenenza (cfr ex multis Consiglio di Stato, IV, n. 115/1982).
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2014
- (il ricorrente G. Z. in servizio in Aeronautica il grado di primo aviere, 5° livello).
e riconoscimento
- del servizio prestato nelle forze armate antecedentemente all'inquadramento nell'Arma dei Carabinieri
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Cancellazione dal ruolo di appartenenza, ex art. 21 del d.lgs. n. 82/2001
IL TAR LAZIO precisa:
1) - Il principio della conservazione del trattamento economico e dell’anzianità pregressa nel passaggio da un ruolo ad un altro non può infatti trovare applicazione in ragione del fatto che i ricorrenti, per loro stessa ammissione, sono stati cancellati dal ruolo precedente. Pertanto, il loro inserimento nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri riveste carattere novativo, essendo mutato peraltro l’ambito di appartenenza (cfr ex multis Consiglio di Stato, IV, n. 115/1982).
Ricorso RESPINTO
Il resto leggetelo qui sotto.
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27/01/2014 201400958 Sentenza 1B
N. 00958/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451/2006, proposto da:
E. C., B. A., C. P., F. P., I. V., M. S., M. N., O. M., O. D., P. G., R. L., R. P., R. G., S. L., S. L., Z. G., Z. G., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma Dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale i ricorrenti sono stati inquadrati nell’Arma dei Carabinieri a seguito di transito dal ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito Italiano;
nonché per il riconoscimento
del servizio prestato nelle forze armate antecedentemente all'inquadramento nell'Arma dei Carabinieri e per la condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2013 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, in periodi diversi, hanno prestato servizio nell’Esercito come volontari in ferma breve, conseguendo il grado di caporal maggiore ed il 5° livello retributivo (il ricorrente G. Z. in servizio in Aeronautica il grado di primo aviere, 5° livello).
Dopo aver partecipato al concorso per l’arruolamento come allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale venivano inviati al corso addestrativo con cancellazione dal ruolo di appartenenza, ex art. 21 del d.lgs. n. 82/2001, e con attribuzione del 5° livello retributivo e anzianità dalla data di incorporazione nell’Arma dei Carabinieri.
Con il presente ricorso chiedono il riconoscimento dell’anzianità di servizio e del migliore trattamento economico goduto nel ruolo di precedente appartenenza.
In particolare, deducono i seguenti motivi di gravame:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2001 - eccesso di potere - violazione e falsa applicazione dell’art. 138 della legge n. 312/1980 – violazione e falsa applicazione dell’art. 77, commi 7 e 8, del DPR n. 237/1964 e dell’art. 20 della legge n. 958/1986 – violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, del bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 66 del 20.8.2002 – vizio di logicità e ragionevolezza;
2. violazione degli artt. 1, 35, 36, 38 e 97 della Costituzione – violazione dell’art. 17 del DL n. 283/1981, come convertito nella legge n. 432/1981 – disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Cost. – violazione dei principi di omogeneità ed equiordinazione come enunciati dal legislatore nella legge delega n. 216/1992.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 23.9.2013.
Con ordinanza collegiale n. 363/2012 del 17.1.2012 questo Tribunale ha accolto l’istanza di revoca della perenzione del ricorso in precedenza dichiarata.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 2.10.2013.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedono sostanzialmente l’applicazione del principio del divieto di reformatio in pejus nel loro inquadramento nell’Arma dei Carabinieri rispetto al livello anche economico goduto nel precedente servizio come volontari in ferma breve. Affermano, inoltre, la tempestività del ricorso in ragione del fatto che gli atti relativi al loro inquadramento non gli sono mai stati notificati.
Il Collegio ritiene il ricorso non fondato.
A prescindere dalla tempestività della proposizione del ricorso, le norme richiamate nei motivi di ricorso (in particolare l’art. 138, comma 4, della legge n. 312/1980 e l’art. 20 della legge n. 958/1986) nel caso di specie non possono trovare applicazione.
Il principio della conservazione del trattamento economico e dell’anzianità pregressa nel passaggio da un ruolo ad un altro non può infatti trovare applicazione in ragione del fatto che i ricorrenti, per loro stessa ammissione, sono stati cancellati dal ruolo precedente. Pertanto, il loro inserimento nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri riveste carattere novativo, essendo mutato peraltro l’ambito di appartenenza (cfr ex multis Consiglio di Stato, IV, n. 115/1982).
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2014