Indennità di operatore subacqueo e di imbarco. Cumulabilità
Inviato: mer gen 29, 2014 11:39 am
Indennità di operatore subacqueo e di imbarco. Cumulabilità, passaggio al grado superiore ed altro.
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Il Tar precisa:
1) - Appare opportuno ribadire che l’intera questione ruota intorno al diritto alla percezione congiunta della indennità di imbarco e di quella di operatore subacqueo, entrambe previste dalla l. 78/83, e alla misura e decorrenza delle stesse.
2) - A tale scopo, è opportuno trattare dapprima il secondo e il terzo motivo di ricorso, cui è connesso anche il quarto, in quanto logicamente antecedenti al primo (che ha riguardo alla sola misura della indennità, laddove gli altri motivi concernono spettanza e decorrenza della stessa).
3) - Dal momento che la normativa di riferimento è complessa e articolata, appare opportuno riepilogarla per comodità:
OMISSIS (vds. direttamente in sentenza)
4) - Ciò detto, quanto alla legittimità del cumulo tra l’indennità di imbarco (art. 4, cit.) e quella di operatore subacqueo (art. 9, co.2), che invece è stata ritenuta non possibile dal provvedimento del Comando Carabinieri Regione Campania n. 2119/2 P del 12.11.1999, il collegio ritiene che la censura sia fondata per quanto di ragione.
5) - Come sopra illustrato, la disposizione sul divieto di cumulo (art. 17, co.1 della l. 78/83) elenca espressamente quali indennità sono escluse dal cumulo, e fa riferimento a quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ma non a quella di cui all’art. 9.
6) - Non si riscontrano, infatti, precedenti specifici sull’indennità di operatore subacqueo, che è indennità diversa da tutte le altre perché attinente a una specifica professionalità che non ha equipollenti nel panorama delle professionalità militari.
7) - Inoltre l’argomento letterale alla base della presente decisione non sembra sia stato mai oggetto di specifica indagine.
Ricorso ACCOLTO.
Il resto potete leggerlo qui sotto, oltre ai vantaggi per il collega.
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27/01/2014 201400984 Sentenza 1B
N. 00984/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04540/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4540 del 2002, proposto da M. G., rappresentato e difeso dagli avv. Luciana Selmi e Renato Lioi, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Paolo Emilio n. 57,
contro
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Regione Carabinieri Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a:
1) percepire l’indennità di operatore subacqueo con decorrenza dal 1/1/1994 e dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
2) ottenere la corresponsione delle indennità di imbarco e di operatore subacqueo prendendo a base di computo l’indennità di impiego operativo prevista per il grado di appuntato scelto, rivestito dal ricorrente prima dell’avanzamento al grado di vice Brigadiere nonché ottenere le maggiorazioni conseguenti al passaggio al grado superiore, con corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto;
3) ottenere la corresponsione dell’indennità di operatore subacqueo in misura integrale senza limiti di cumulabilità, con conseguente corresponsione delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto;
4) per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti a tali ostativi ivi compresa la nota del Comando Regione Carabinieri Campania n. 258/72-17-1975 ed allegati prospetti di pagamento predisposti per il personale del nucleo sommozzatori Carabinieri di Napoli; il provv. Prot. N. 2119/2 1 del Comando Regione Carabinieri Campania al personale del Nucleo Subacqueo Carabinieri di Napoli l’indennità di operatore subacqueo; il d.P.R. 16.3.1999 n. 254 lesivo in parte qua; il d.P.R. 10.5.1996 n. 359, lesivo in parte qua; il d.P.R. 31.7.1995 n. 394 ove ritenuto lesivo in parte qua; ogni atto comunque connesso, consequenziale, anteriore e/o successivo ivi compresi i decreti e provvedimenti tutti di determinazione del trattamento economico del ricorrente, e specificamente delle indennità di imbarco e di operatore subacqueo, nonché i singoli atti di pagamento dello stipendio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato per conto delle Amministrazioni intimate;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il Primo Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. G. M. è un vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, con una anzianità di servizio di oltre venti anni ed è effettivo presso il Nucleo sommozzatori di Napoli, in possesso del brevetto di Operatore Subacqueo e di Demolitore di ostacoli antisbarco.
In ragione dell’attività svolta, egli percepisce l’indennità di imbarco (art. 4 della l. 78/83) e dal 1 gennaio 1999 l’indennità di operatore subacqueo.
Il ricorrente sostiene che il pagamento delle indennità in questione è stato effettuato in modo erroneo sotto vari profili, e quindi ha proposto ricorso articolato nelle seguenti censure:
A) violazione e falsa applicazione della l. 78/83, del d.P.R. 254/99; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà e illogicità manifesta, disparità di trattamento.
Il ricorrente, già Appuntato scelto, è diventato Vicebrigadiere dal 1.1.1997, e già all’epoca percepiva l’indennità di imbarco per via delle funzioni svolte; dal 1999, con l’entrata in vigore del d.P.R. 254/99, ha cominciato a percepire anche l’indennità di operatore subacqueo; trattasi di indennità previste dalle l. 78/83, estese al personale dell’Arma dalla disposizione in questione, che però a detta del ricorrente, sono state calcolate in misura inferiore al dovuto perché non si è tenuto conto dell’anzianità maturata nei gradi di provenienza (col risultato che l’indennità di imbarco percepita come vicebrigadiere è inferiore a quella che il ricorrente percepiva nei gradi di provenienza).
B) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della l. 78/83; violazione delle norme e dei principi in materia di cumulabilità delle indennità di impiego operativo e relative indennità supplementari; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto, disparità di trattamento, illogicità manifesta.
L’Amministrazione ha ritenuto che l’indennità di operatore subacqueo, di cui all’art. 9, co. 2 della l. 78/83, non sia cumulabile con quella di imbarco, laddove, a parere del ricorrente, il divieto di cumulo previsto dall’art. 17 della stessa legge non riguarda l’indennità in questione.
C) violazione e falsa applicazione del d.P.R. 394/95; violazione e falsa applicazione del d.P.R. 359/96; violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. 254/99; violazione della legge 78/83; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento ed illogicità manifesta.
L’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99 ha esteso l’indennità di Operatore Subacqueo al personale dell’Arma dei Carabinieri con decorrenza dal 1 gennaio 1999, laddove, a parere del ricorrente, la decorrenza dovrebbe essere perlomeno dal 1 gennaio 1994, posto che l’art. 34, co. 1, del d.P.R. 359/95 aveva riconosciuto tale indennità al personale dell’Arma già da tale data, così come successivamente il d.P.R. 359/96.
D) violazione e falsa applicazione della l. 78/83; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per palese disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta.
L’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99 ha stabilito che l’emolumento di cui all’art. 9 della l. 78/93 sarebbe cumulabile solo al 50% con ogni altra indennità ivi compresa quella pensionabile, laddove l’art. 17 non prevede tale limite con riferimento alle altre Forze Armate.
2. Alla udienza del 26 novembre 2013, il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Le prospettazioni e richieste del ricorrente, come illustrate nella parte in fatto, si prestano ad un parziale accoglimento.
Appare opportuno ribadire che l’intera questione ruota intorno al diritto alla percezione congiunta della indennità di imbarco e di quella di operatore subacqueo, entrambe previste dalla l. 78/83, e alla misura e decorrenza delle stesse.
A tale scopo, è opportuno trattare dapprima il secondo e il terzo motivo di ricorso, cui è connesso anche il quarto, in quanto logicamente antecedenti al primo (che ha riguardo alla sola misura della indennità, laddove gli altri motivi concernono spettanza e decorrenza della stessa).
Dal momento che la normativa di riferimento è complessa e articolata, appare opportuno riepilogarla per comodità:
- l’art. 4 della l. 78/83 (“Indennità di imbarco”) stabilisce che “agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I.”
- l’art. 9 della medesima legge (“ Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei”) stabilisce che: 1. “Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica in servizio presso unità da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. (…)”;
- l’art. 17 della medesima legge (“ Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità”) prevede che “le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.
Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza. (…)
Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.
L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 8 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13. (….)”.
- l’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99 stabilisce” Le indennità di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'art. 41, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo art. 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile.”
1.1. Ciò detto, quanto alla legittimità del cumulo tra l’indennità di imbarco (art. 4, cit.) e quella di operatore subacqueo (art. 9, co.2), che invece è stata ritenuta non possibile dal provvedimento del Comando Carabinieri Regione Campania n. 2119/2 P del 12.11.1999, il collegio ritiene che la censura sia fondata per quanto di ragione.
Come sopra illustrato, la disposizione sul divieto di cumulo (art. 17, co.1 della l. 78/83) elenca espressamente quali indennità sono escluse dal cumulo, e fa riferimento a quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ma non a quella di cui all’art. 9.
Il riferimento esplicito all’art. 9 (e quindi alla indennità di operatore subacqueo) si ha solamente nel prosieguo del comma in questione quando si esclude che “le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge” siano cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.
È pertanto evidente che il riferimento esplicito all’articolo 9, nel corpo delle medesima disposizione, valga a ritenere che il legislatore abbia voluto espressamente escluderlo laddove non l’ha menzionato, e, quindi, con riguardo al divieto di cumulo con l’indennità di cui all’art. 4.
Per ragioni probabilmente legate alla natura dell’attività svolta, il legislatore ha dunque pensato che l’indennità di operatore subacqueo sia caratterizzata da elementi di specialità tali da rendere iniqua l’equiparazione (e, di conseguenza, il divieto di cumulo) alle altre indennità, tra cui quella di imbarco (in argomento, circa la specialità della indennità ex art. 9, poiché essa richiede una specialità ulteriore cfr. T.A.R. Veneto sez. I, Sent., 8 gennaio 2010, n. 5).
Questa circostanza non è smentita da pronunce giurisdizionali contrarie al divieto di cumulo (es. Cons. St. 1006/2006) , che riguardano specificamente la cumulabilità della indennità di aerosoccorso con altre indennità similari.
Non si riscontrano, infatti, precedenti specifici sull’indennità di operatore subacqueo, che è indennità diversa da tutte le altre perché attinente a una specifica professionalità che non ha equipollenti nel panorama delle professionalità militari.
Inoltre l’argomento letterale alla base della presente decisione non sembra sia stato mai oggetto di specifica indagine.
C’è poi un ulteriore argomento: l’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99 stabilisce espressamente che le indennità di cui all'art. 9 della legge 78/83 competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'art. 41, comma 1 (personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza) che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo art. 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile.”
Ne discende, sul punto, l’accoglimento delle doglianze del ricorrente e l’annullamento dei provvedimenti a ciò ostativi, tra cui quello del Comando Carabinieri Regione Campania n. 2119/2 P del 12.11.1999.
Va però precisato che, stante il chiaro tenore della disposizione, a decorrere dal 1 gennaio 1999 la cumulabilità è limitata al 50% rispetto alle altre indennità (nella specie, quella ex art. 4) percepite già dal ricorrente, come si evince dal prosieguo della motivazione relativa all’esame del terzo motivo.
1.2. Con riferimento a questo specifico aspetto, il ricorrente, nel quarto motivo, ha sollevato una censura di disparità di trattamento, in quanto la cumulabilità della indennità di cui all’art. 9 della l. 78/83, a partire dal 1 gennaio 1999, riguarderebbe i soli Carabinieri e non le altre forze armate.
Il motivo non merita accoglimento, tenuto conto dell'amplissima discrezionalità di cui gode il legislatore nella determinazione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti, della diversità delle posizioni soggettive prese a raffronto per dedurne la disparità di trattamento e della complessiva ragionevolezza della previsione e del sistema che ne deriva.
2. Con il terzo motivo è stata contestata la decorrenza nell’attribuzione della indennità di operatore subacqueo.
L’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99, come detto, ha esteso l’indennità di Operatore Subacqueo al personale dell’Arma dei Carabinieri con decorrenza dal 1 gennaio 1999, laddove, a parere del ricorrente, la decorrenza dovrebbe essere perlomeno dal 1 gennaio 1994, ai sensi dell’art. 34, co. 1, del d.P.R. 359/95 e del successivo d.P.R. 359/96, in quanto le disposizioni da ultimo citate danno atto dell’attribuzione al personale dell’Arma delle indennità supplementari già da qualche anno prima, mentre l’art. 52 comma 2 del DPR 254/99 andrebbe interpretato non nel senso che la legge ha introdotto per la prima volta nel 1999 tale indennità per i Carabinieri, ma nel senso che da tale data è previsto un cumulo al 50% (limite che prima non era stabilito.)
A ragionare diversamente vi sarebbe una ingiustificata differenza tra Carabinieri e altre forze armate, considerando che comunque le indennità diverse da quella di imbarco sono attribuite almeno dal 1983 e che quindi questa differenza vi sarebbe solo per quella dell’art. 9 l. 78/83.
2.1. La censura merita accoglimento.
L’art. 9 del d.P.R. 359/96 (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari) stabilisce:
- comma 1: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18- bis e 18- quater , del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
- comma 2: “ A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice sovrintendente, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli agenti e assistenti. “
L’art. 10 del medesimo d.P.R., specificamente applicabile alle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Guardia di finanza e carabinieri), rubricato “ Area di applicazione e durata” ha stabilito:
- comma 1: “Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B) , del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva”.
- comma 2: “Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997”.
A parere del collegio appare chiaro che le indennità richiamate dall’art. 9 del d.P.R. 359/96 (che sono quelle della legge 78/83, coi limiti di cumulo che si sono chiariti nell’esame della seconda censura) erano applicabili al personale dell’Arma dei Carabinieri sin dal biennio 1994-1995, e poi nei bienni successivi (si sono susseguiti una serie di decreti che hanno recepito le suddette disposizioni a livello di trattamento economico).
Tutto questo sino al 1998, posto che dal 1 gennaio 1999 l’art. 52 comma 2 del DPR 254/99 ha previsto per i Carabinieri un limite di cumulo al 50% della indennità d’operatore subacqueo rispetto alle altre indennità (limite che il collegio ha ritenuto legittimo).
Il che però non vuol dire che ha riconosciuto tale indennità per la prima volta, posto che, come visto, essa era contemplata dalla legislazione previgente, applicabile anche all’Arma.
Pertanto, in accoglimento del motivo in esame, la decorrenza dell’indennità va spostata al 1 gennaio 1994, fino al 31 dicembre 1998, applicandosi, dal 1 gennaio 1999, il diverso regime di cui all’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99.
3. Ciò chiarito, si può passare all’esame del primo motivo di ricorso, che viene tratto per ultimo in quanto esso ha riguardo alla parametrazione dell’indennità di operatore subacqueo e, in finale, al suo definitivo ammontare.
Il ricorrente, già Appuntato Scelto, è diventato vice brigadiere dal 1/1/1997. Già percepiva l’indennità di imbarco, successivamente, dal 1999, gli è stata riconosciuta (con le illegittimità che il collegio ha evidenziato esaminando il secondo e terzo motivo di ricorso) l’indennità di operatore subacqueo (art. 9, co. 1, l. 78/83).
In ogni caso, tutte e due le indennità vengono calcolate avendo come riferimento l’indennità di impiego operativo di cui alla tabella I della l. 78/83, quantificata in relazione al grado.
In base all’art. 4 della l. 78/83, l’indennità di imbarco è pari al 170% della indennità di impiego operativo; in base all’art. 9 della l. 78/83, l’indennità di operatore subacqueo è il 180% della indennità di impiego operativo.
L’indennità di impiego operativo, sulla cui base vengono calcolate le restanti indennità, per un Sergente dell’Esercito, cui corrisponde il grado di Vice Brigadiere, è pari a 220.000 lire al mese.
Tuttavia, a parere del ricorrente, nel calcolare le indennità spettantigli, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’anzianità di servizio già maturata, omettendo di considerare che aveva ricoperto il grado di Appuntato Scelto per 15 anni (grado cui corrisponde una indennità di 445.000 lire).
Questo principio sarebbe espresso dall’art. 18 co. 2 del DPR 359/96 in base al quale “a decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice brigadiere, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri. “
L’art. 5 citato (Indennità di impiego operativo), a sua volta, dispone: “A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianità di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato. “
Con riferimento alla suddetta tabella, al grado di Appuntato Scelto corrisponde quello di Caporal Maggiore Scelto (fascia IX della tabella), che percepisce una indennità di 445.000 lire a fronte dell’indennità attribuita al Sergente (fascia XV) (cui corrisponde il Vice Brigadiere) che percepisce una indennità di lire 220.000.
Pertanto, il ricorrente lamenta l’attribuzione di una errata fascia di riferimento per il calcolo della indennità di impiego operativo (base di calcolo delle altre indennità).
3.1. La censura è fondata.
Il disposto della norma citata è chiaro, e non appare logico che una indennità attribuita per una particolare specializzazione (e che come tale non è una componente strutturale della retribuzione, potendo venir meno qualora il soggetto venga destinato ad attività di tipo diverso) diminuisca in ragione del passaggio di grado.
Ciò è stato ribadito anche dal comma 1 dell’art. 52 del d.P.R. 254/99, in base al quale “Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento. “
Considerando quanto detto a proposito della decorrenza dal 1994, il M…… da tale data avrebbe percepito l’indennità in questione parametrata al grado di Appuntato Scelto (fascia IX), e tale indennità avrebbe conservato nel passaggio, nel 1997, al grado superiore di Vice Brigadiere, che, data la sua equiparazione al grado di sergente (fasci XV) era certamente meno conveniente, data la misura dimezzata della indennità.
Inoltre, secondo il ricorrente, quanto detto sarebbe stato sancito anche dalla circolare dell’Arma n. 6/88-K-23-1 del 12 luglio 1996: il vicebrigadiere è destinatario della misura delle indennità operative indicate in titolo corrispondente a quella dovuta per il grado rivestito nel ruolo di provenienza (quindi, fascia di provenienza IX, fascia da attribuire sempre la IX, non la XV).
Tale affermazione non è stata smentita e contestata (come del resto l’intero impianto del ricorso) dalla difesa erariale.
4. In conclusione, con l’eccezione del quarto motivo, il ricorso può essere accolto.
Al Vice brigadiere G. M. andranno corrisposte le differenze retributive come da motivazione, a precisamente:
- consentendo il cumulo dell’indennità di operatore subacqueo (art. 9, co. 1 l. 78/83) con quella di imbarco (art. 4 l. 78/83);
- facendo decorrere l’indennità di operatore subacqueo dal 1 gennaio 1994, con la precisazione che fino al 31 dicembre 1998 l’indennità deve essere corrisposta nella misura integrale, mentre dal 1 gennaio 1999 (fino a quando essa è stata percepita dal ricorrente) essa segue il diverso regime di cui all’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99;
- calcolando l’indennità di operatore subacqueo e quella di imbarco avendo come base di calcolo l’importo della fascia IX della Tabella I dell'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394.
5. Data la novità della questione e il rigetto, seppur parziale e minimo, del ricorso, le spese possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione delle differenze retributive di cui alla motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle suddette differenze, che dovranno essere calcolate tenuto conto dei criteri illustrati nella presente decisione.
Per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui essi sono ostativi a quanto sopra disposto.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Massimo Santini, Primo Referendario
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2014
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Il Tar precisa:
1) - Appare opportuno ribadire che l’intera questione ruota intorno al diritto alla percezione congiunta della indennità di imbarco e di quella di operatore subacqueo, entrambe previste dalla l. 78/83, e alla misura e decorrenza delle stesse.
2) - A tale scopo, è opportuno trattare dapprima il secondo e il terzo motivo di ricorso, cui è connesso anche il quarto, in quanto logicamente antecedenti al primo (che ha riguardo alla sola misura della indennità, laddove gli altri motivi concernono spettanza e decorrenza della stessa).
3) - Dal momento che la normativa di riferimento è complessa e articolata, appare opportuno riepilogarla per comodità:
OMISSIS (vds. direttamente in sentenza)
4) - Ciò detto, quanto alla legittimità del cumulo tra l’indennità di imbarco (art. 4, cit.) e quella di operatore subacqueo (art. 9, co.2), che invece è stata ritenuta non possibile dal provvedimento del Comando Carabinieri Regione Campania n. 2119/2 P del 12.11.1999, il collegio ritiene che la censura sia fondata per quanto di ragione.
5) - Come sopra illustrato, la disposizione sul divieto di cumulo (art. 17, co.1 della l. 78/83) elenca espressamente quali indennità sono escluse dal cumulo, e fa riferimento a quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ma non a quella di cui all’art. 9.
6) - Non si riscontrano, infatti, precedenti specifici sull’indennità di operatore subacqueo, che è indennità diversa da tutte le altre perché attinente a una specifica professionalità che non ha equipollenti nel panorama delle professionalità militari.
7) - Inoltre l’argomento letterale alla base della presente decisione non sembra sia stato mai oggetto di specifica indagine.
Ricorso ACCOLTO.
Il resto potete leggerlo qui sotto, oltre ai vantaggi per il collega.
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27/01/2014 201400984 Sentenza 1B
N. 00984/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04540/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4540 del 2002, proposto da M. G., rappresentato e difeso dagli avv. Luciana Selmi e Renato Lioi, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Paolo Emilio n. 57,
contro
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Regione Carabinieri Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a:
1) percepire l’indennità di operatore subacqueo con decorrenza dal 1/1/1994 e dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
2) ottenere la corresponsione delle indennità di imbarco e di operatore subacqueo prendendo a base di computo l’indennità di impiego operativo prevista per il grado di appuntato scelto, rivestito dal ricorrente prima dell’avanzamento al grado di vice Brigadiere nonché ottenere le maggiorazioni conseguenti al passaggio al grado superiore, con corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto;
3) ottenere la corresponsione dell’indennità di operatore subacqueo in misura integrale senza limiti di cumulabilità, con conseguente corresponsione delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto;
4) per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti a tali ostativi ivi compresa la nota del Comando Regione Carabinieri Campania n. 258/72-17-1975 ed allegati prospetti di pagamento predisposti per il personale del nucleo sommozzatori Carabinieri di Napoli; il provv. Prot. N. 2119/2 1 del Comando Regione Carabinieri Campania al personale del Nucleo Subacqueo Carabinieri di Napoli l’indennità di operatore subacqueo; il d.P.R. 16.3.1999 n. 254 lesivo in parte qua; il d.P.R. 10.5.1996 n. 359, lesivo in parte qua; il d.P.R. 31.7.1995 n. 394 ove ritenuto lesivo in parte qua; ogni atto comunque connesso, consequenziale, anteriore e/o successivo ivi compresi i decreti e provvedimenti tutti di determinazione del trattamento economico del ricorrente, e specificamente delle indennità di imbarco e di operatore subacqueo, nonché i singoli atti di pagamento dello stipendio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato per conto delle Amministrazioni intimate;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il Primo Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. G. M. è un vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, con una anzianità di servizio di oltre venti anni ed è effettivo presso il Nucleo sommozzatori di Napoli, in possesso del brevetto di Operatore Subacqueo e di Demolitore di ostacoli antisbarco.
In ragione dell’attività svolta, egli percepisce l’indennità di imbarco (art. 4 della l. 78/83) e dal 1 gennaio 1999 l’indennità di operatore subacqueo.
Il ricorrente sostiene che il pagamento delle indennità in questione è stato effettuato in modo erroneo sotto vari profili, e quindi ha proposto ricorso articolato nelle seguenti censure:
A) violazione e falsa applicazione della l. 78/83, del d.P.R. 254/99; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà e illogicità manifesta, disparità di trattamento.
Il ricorrente, già Appuntato scelto, è diventato Vicebrigadiere dal 1.1.1997, e già all’epoca percepiva l’indennità di imbarco per via delle funzioni svolte; dal 1999, con l’entrata in vigore del d.P.R. 254/99, ha cominciato a percepire anche l’indennità di operatore subacqueo; trattasi di indennità previste dalle l. 78/83, estese al personale dell’Arma dalla disposizione in questione, che però a detta del ricorrente, sono state calcolate in misura inferiore al dovuto perché non si è tenuto conto dell’anzianità maturata nei gradi di provenienza (col risultato che l’indennità di imbarco percepita come vicebrigadiere è inferiore a quella che il ricorrente percepiva nei gradi di provenienza).
B) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della l. 78/83; violazione delle norme e dei principi in materia di cumulabilità delle indennità di impiego operativo e relative indennità supplementari; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto, disparità di trattamento, illogicità manifesta.
L’Amministrazione ha ritenuto che l’indennità di operatore subacqueo, di cui all’art. 9, co. 2 della l. 78/83, non sia cumulabile con quella di imbarco, laddove, a parere del ricorrente, il divieto di cumulo previsto dall’art. 17 della stessa legge non riguarda l’indennità in questione.
C) violazione e falsa applicazione del d.P.R. 394/95; violazione e falsa applicazione del d.P.R. 359/96; violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. 254/99; violazione della legge 78/83; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento ed illogicità manifesta.
L’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99 ha esteso l’indennità di Operatore Subacqueo al personale dell’Arma dei Carabinieri con decorrenza dal 1 gennaio 1999, laddove, a parere del ricorrente, la decorrenza dovrebbe essere perlomeno dal 1 gennaio 1994, posto che l’art. 34, co. 1, del d.P.R. 359/95 aveva riconosciuto tale indennità al personale dell’Arma già da tale data, così come successivamente il d.P.R. 359/96.
D) violazione e falsa applicazione della l. 78/83; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per palese disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta.
L’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99 ha stabilito che l’emolumento di cui all’art. 9 della l. 78/93 sarebbe cumulabile solo al 50% con ogni altra indennità ivi compresa quella pensionabile, laddove l’art. 17 non prevede tale limite con riferimento alle altre Forze Armate.
2. Alla udienza del 26 novembre 2013, il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Le prospettazioni e richieste del ricorrente, come illustrate nella parte in fatto, si prestano ad un parziale accoglimento.
Appare opportuno ribadire che l’intera questione ruota intorno al diritto alla percezione congiunta della indennità di imbarco e di quella di operatore subacqueo, entrambe previste dalla l. 78/83, e alla misura e decorrenza delle stesse.
A tale scopo, è opportuno trattare dapprima il secondo e il terzo motivo di ricorso, cui è connesso anche il quarto, in quanto logicamente antecedenti al primo (che ha riguardo alla sola misura della indennità, laddove gli altri motivi concernono spettanza e decorrenza della stessa).
Dal momento che la normativa di riferimento è complessa e articolata, appare opportuno riepilogarla per comodità:
- l’art. 4 della l. 78/83 (“Indennità di imbarco”) stabilisce che “agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I.”
- l’art. 9 della medesima legge (“ Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei”) stabilisce che: 1. “Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica in servizio presso unità da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. (…)”;
- l’art. 17 della medesima legge (“ Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità”) prevede che “le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.
Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza. (…)
Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.
L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 8 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13. (….)”.
- l’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99 stabilisce” Le indennità di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'art. 41, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo art. 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile.”
1.1. Ciò detto, quanto alla legittimità del cumulo tra l’indennità di imbarco (art. 4, cit.) e quella di operatore subacqueo (art. 9, co.2), che invece è stata ritenuta non possibile dal provvedimento del Comando Carabinieri Regione Campania n. 2119/2 P del 12.11.1999, il collegio ritiene che la censura sia fondata per quanto di ragione.
Come sopra illustrato, la disposizione sul divieto di cumulo (art. 17, co.1 della l. 78/83) elenca espressamente quali indennità sono escluse dal cumulo, e fa riferimento a quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ma non a quella di cui all’art. 9.
Il riferimento esplicito all’art. 9 (e quindi alla indennità di operatore subacqueo) si ha solamente nel prosieguo del comma in questione quando si esclude che “le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge” siano cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.
È pertanto evidente che il riferimento esplicito all’articolo 9, nel corpo delle medesima disposizione, valga a ritenere che il legislatore abbia voluto espressamente escluderlo laddove non l’ha menzionato, e, quindi, con riguardo al divieto di cumulo con l’indennità di cui all’art. 4.
Per ragioni probabilmente legate alla natura dell’attività svolta, il legislatore ha dunque pensato che l’indennità di operatore subacqueo sia caratterizzata da elementi di specialità tali da rendere iniqua l’equiparazione (e, di conseguenza, il divieto di cumulo) alle altre indennità, tra cui quella di imbarco (in argomento, circa la specialità della indennità ex art. 9, poiché essa richiede una specialità ulteriore cfr. T.A.R. Veneto sez. I, Sent., 8 gennaio 2010, n. 5).
Questa circostanza non è smentita da pronunce giurisdizionali contrarie al divieto di cumulo (es. Cons. St. 1006/2006) , che riguardano specificamente la cumulabilità della indennità di aerosoccorso con altre indennità similari.
Non si riscontrano, infatti, precedenti specifici sull’indennità di operatore subacqueo, che è indennità diversa da tutte le altre perché attinente a una specifica professionalità che non ha equipollenti nel panorama delle professionalità militari.
Inoltre l’argomento letterale alla base della presente decisione non sembra sia stato mai oggetto di specifica indagine.
C’è poi un ulteriore argomento: l’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99 stabilisce espressamente che le indennità di cui all'art. 9 della legge 78/83 competono dal 1° gennaio 1999 anche al personale di cui all'art. 41, comma 1 (personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza) che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo art. 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa l'indennità pensionabile.”
Ne discende, sul punto, l’accoglimento delle doglianze del ricorrente e l’annullamento dei provvedimenti a ciò ostativi, tra cui quello del Comando Carabinieri Regione Campania n. 2119/2 P del 12.11.1999.
Va però precisato che, stante il chiaro tenore della disposizione, a decorrere dal 1 gennaio 1999 la cumulabilità è limitata al 50% rispetto alle altre indennità (nella specie, quella ex art. 4) percepite già dal ricorrente, come si evince dal prosieguo della motivazione relativa all’esame del terzo motivo.
1.2. Con riferimento a questo specifico aspetto, il ricorrente, nel quarto motivo, ha sollevato una censura di disparità di trattamento, in quanto la cumulabilità della indennità di cui all’art. 9 della l. 78/83, a partire dal 1 gennaio 1999, riguarderebbe i soli Carabinieri e non le altre forze armate.
Il motivo non merita accoglimento, tenuto conto dell'amplissima discrezionalità di cui gode il legislatore nella determinazione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti, della diversità delle posizioni soggettive prese a raffronto per dedurne la disparità di trattamento e della complessiva ragionevolezza della previsione e del sistema che ne deriva.
2. Con il terzo motivo è stata contestata la decorrenza nell’attribuzione della indennità di operatore subacqueo.
L’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99, come detto, ha esteso l’indennità di Operatore Subacqueo al personale dell’Arma dei Carabinieri con decorrenza dal 1 gennaio 1999, laddove, a parere del ricorrente, la decorrenza dovrebbe essere perlomeno dal 1 gennaio 1994, ai sensi dell’art. 34, co. 1, del d.P.R. 359/95 e del successivo d.P.R. 359/96, in quanto le disposizioni da ultimo citate danno atto dell’attribuzione al personale dell’Arma delle indennità supplementari già da qualche anno prima, mentre l’art. 52 comma 2 del DPR 254/99 andrebbe interpretato non nel senso che la legge ha introdotto per la prima volta nel 1999 tale indennità per i Carabinieri, ma nel senso che da tale data è previsto un cumulo al 50% (limite che prima non era stabilito.)
A ragionare diversamente vi sarebbe una ingiustificata differenza tra Carabinieri e altre forze armate, considerando che comunque le indennità diverse da quella di imbarco sono attribuite almeno dal 1983 e che quindi questa differenza vi sarebbe solo per quella dell’art. 9 l. 78/83.
2.1. La censura merita accoglimento.
L’art. 9 del d.P.R. 359/96 (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari) stabilisce:
- comma 1: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18- bis e 18- quater , del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
- comma 2: “ A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice sovrintendente, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli agenti e assistenti. “
L’art. 10 del medesimo d.P.R., specificamente applicabile alle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Guardia di finanza e carabinieri), rubricato “ Area di applicazione e durata” ha stabilito:
- comma 1: “Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B) , del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva”.
- comma 2: “Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997”.
A parere del collegio appare chiaro che le indennità richiamate dall’art. 9 del d.P.R. 359/96 (che sono quelle della legge 78/83, coi limiti di cumulo che si sono chiariti nell’esame della seconda censura) erano applicabili al personale dell’Arma dei Carabinieri sin dal biennio 1994-1995, e poi nei bienni successivi (si sono susseguiti una serie di decreti che hanno recepito le suddette disposizioni a livello di trattamento economico).
Tutto questo sino al 1998, posto che dal 1 gennaio 1999 l’art. 52 comma 2 del DPR 254/99 ha previsto per i Carabinieri un limite di cumulo al 50% della indennità d’operatore subacqueo rispetto alle altre indennità (limite che il collegio ha ritenuto legittimo).
Il che però non vuol dire che ha riconosciuto tale indennità per la prima volta, posto che, come visto, essa era contemplata dalla legislazione previgente, applicabile anche all’Arma.
Pertanto, in accoglimento del motivo in esame, la decorrenza dell’indennità va spostata al 1 gennaio 1994, fino al 31 dicembre 1998, applicandosi, dal 1 gennaio 1999, il diverso regime di cui all’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99.
3. Ciò chiarito, si può passare all’esame del primo motivo di ricorso, che viene tratto per ultimo in quanto esso ha riguardo alla parametrazione dell’indennità di operatore subacqueo e, in finale, al suo definitivo ammontare.
Il ricorrente, già Appuntato Scelto, è diventato vice brigadiere dal 1/1/1997. Già percepiva l’indennità di imbarco, successivamente, dal 1999, gli è stata riconosciuta (con le illegittimità che il collegio ha evidenziato esaminando il secondo e terzo motivo di ricorso) l’indennità di operatore subacqueo (art. 9, co. 1, l. 78/83).
In ogni caso, tutte e due le indennità vengono calcolate avendo come riferimento l’indennità di impiego operativo di cui alla tabella I della l. 78/83, quantificata in relazione al grado.
In base all’art. 4 della l. 78/83, l’indennità di imbarco è pari al 170% della indennità di impiego operativo; in base all’art. 9 della l. 78/83, l’indennità di operatore subacqueo è il 180% della indennità di impiego operativo.
L’indennità di impiego operativo, sulla cui base vengono calcolate le restanti indennità, per un Sergente dell’Esercito, cui corrisponde il grado di Vice Brigadiere, è pari a 220.000 lire al mese.
Tuttavia, a parere del ricorrente, nel calcolare le indennità spettantigli, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’anzianità di servizio già maturata, omettendo di considerare che aveva ricoperto il grado di Appuntato Scelto per 15 anni (grado cui corrisponde una indennità di 445.000 lire).
Questo principio sarebbe espresso dall’art. 18 co. 2 del DPR 359/96 in base al quale “a decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice brigadiere, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri. “
L’art. 5 citato (Indennità di impiego operativo), a sua volta, dispone: “A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianità di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato. “
Con riferimento alla suddetta tabella, al grado di Appuntato Scelto corrisponde quello di Caporal Maggiore Scelto (fascia IX della tabella), che percepisce una indennità di 445.000 lire a fronte dell’indennità attribuita al Sergente (fascia XV) (cui corrisponde il Vice Brigadiere) che percepisce una indennità di lire 220.000.
Pertanto, il ricorrente lamenta l’attribuzione di una errata fascia di riferimento per il calcolo della indennità di impiego operativo (base di calcolo delle altre indennità).
3.1. La censura è fondata.
Il disposto della norma citata è chiaro, e non appare logico che una indennità attribuita per una particolare specializzazione (e che come tale non è una componente strutturale della retribuzione, potendo venir meno qualora il soggetto venga destinato ad attività di tipo diverso) diminuisca in ragione del passaggio di grado.
Ciò è stato ribadito anche dal comma 1 dell’art. 52 del d.P.R. 254/99, in base al quale “Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento. “
Considerando quanto detto a proposito della decorrenza dal 1994, il M…… da tale data avrebbe percepito l’indennità in questione parametrata al grado di Appuntato Scelto (fascia IX), e tale indennità avrebbe conservato nel passaggio, nel 1997, al grado superiore di Vice Brigadiere, che, data la sua equiparazione al grado di sergente (fasci XV) era certamente meno conveniente, data la misura dimezzata della indennità.
Inoltre, secondo il ricorrente, quanto detto sarebbe stato sancito anche dalla circolare dell’Arma n. 6/88-K-23-1 del 12 luglio 1996: il vicebrigadiere è destinatario della misura delle indennità operative indicate in titolo corrispondente a quella dovuta per il grado rivestito nel ruolo di provenienza (quindi, fascia di provenienza IX, fascia da attribuire sempre la IX, non la XV).
Tale affermazione non è stata smentita e contestata (come del resto l’intero impianto del ricorso) dalla difesa erariale.
4. In conclusione, con l’eccezione del quarto motivo, il ricorso può essere accolto.
Al Vice brigadiere G. M. andranno corrisposte le differenze retributive come da motivazione, a precisamente:
- consentendo il cumulo dell’indennità di operatore subacqueo (art. 9, co. 1 l. 78/83) con quella di imbarco (art. 4 l. 78/83);
- facendo decorrere l’indennità di operatore subacqueo dal 1 gennaio 1994, con la precisazione che fino al 31 dicembre 1998 l’indennità deve essere corrisposta nella misura integrale, mentre dal 1 gennaio 1999 (fino a quando essa è stata percepita dal ricorrente) essa segue il diverso regime di cui all’art. 52, co. 2 del d.P.R. 254/99;
- calcolando l’indennità di operatore subacqueo e quella di imbarco avendo come base di calcolo l’importo della fascia IX della Tabella I dell'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394.
5. Data la novità della questione e il rigetto, seppur parziale e minimo, del ricorso, le spese possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione delle differenze retributive di cui alla motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle suddette differenze, che dovranno essere calcolate tenuto conto dei criteri illustrati nella presente decisione.
Per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui essi sono ostativi a quanto sopra disposto.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Massimo Santini, Primo Referendario
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2014