Indennità di volo o di aeronavigazione e di polizia

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Indennità di volo o di aeronavigazione e di polizia

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Per notizia ai ricorrenti se si riconoscono.
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22/01/2014 201400789 Sentenza 1B


N. 00789/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00964/2000 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2000, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti – OMISSIS - per questioni di spazio), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Carlo Mimola con domicilio eletto presso l’Avv. Giulio Prosperetti in Roma in via Gerolamo Belloni n. 88;

A. N., D. R. A., D. S. M., D. N. F., M. B., P. G., P. C., R. M., S. G., T. M., Z. M., con domicilio eletto presso l’Avv. Mario Bacci in Roma, via L. Capuana, 207;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri;

per la condanna,
del Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al versamento, in favore dei ricorrenti, delle indennità di volo, di aeronavigazione e di polizia nella loro misura intera anche se cumulate tra loro, dichiarando illegittima l’applicazione del divieto parziale di cumulo (50% dell’indennità meno favorevole) di cui alla ormai cessata normativa contenuta all’art. 1 della L. 505/78.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti hanno proposto il presente ricorso per ottenere la condanna del Ministero della Difesa, unitamente al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, affinchè provvedessero al versamento delle indennità di volo o di aeronavigazione e di polizia nella misura intera, anche se cumulate tra loro, dichiarando illegittima l’applicazione del divieto parziale di cumulo (50% dell’indennità meno favorevole) di cui all’art. 1 della L. 505/78.

A tal fine si è rilevato che:

- Gli attuali ricorrenti, tutti in servizio ed impiegati in diversi Nuclei Aeronaviganti dell’Arma dei Carabinieri, hanno diritto alla percezione delle indennità operative (di volo o di aeronavigazione a seconda della specializzazione acquisita) ex legge 23/03/83 n. 78;

- oltre a dette indennità i Carabinieri impiegati in funzione di volo hanno diritto alla percezione della “indennità mensile pensionabile”, istituita in data 27/03/1984 con legge n. 69 che costituisce una voce retributiva dello stipendio;

- le indennità operative in generale hanno perso, con l’avvento della L. 78/83, la funzione di “indennizzo risarcimento”, ma hanno acquisito il valore di vere e proprie voci stipendiali (Consiglio di Stato Ad Pl. 25/03/-21/05 1996);

- detta cumulabilità è operata dall’Arma dei Carabinieri con riferimento al combinato disposto degli art. 1 della L. n. 505/78 e art. 3, 3° comma L. 34/84 nella parte in cui prevede il versamento in favore del personale aeronavigante di un’indennità (la più favorevole) per intero e, l’altra (la meno favorevole), in misura pari al 50%.

A parere dei ricorrenti l’interpretazione della normativa sarebbe erronea, nella parte in cui equipara il regime del cumulo tra l’indennità di volo o di aeronavigazione e la oramai soppressa indennità mensile per il servizio di istituto e, ciò, considerando come l’indennità pensionabile di polizia sia stata istituita per adempiere ad un diverso scopo da quello svolto dall’indennità di istituto.

Per il ricorrente l’intento del Legislatore sarebbe stato quello di sopprimere l’indennità di istituto, prevedendo l’indennità pensionabile che, a differenza della prima, si applicherebbe a prescindere dal fatto che i Carabinieri siano impiegati in funzioni di ufficio o operative in senso stretto.

Sempre a parere del ricorrente il co. 2 dell’art. 1 della L. n. 505/78 non sarebbe più in vigore in quanto la validità della stessa norma doveva considerarsi circoscritta ad un periodo di tempo in cui non erano ancora state ristrutturate le retribuzioni, circostanza quest’ultima successivamente verificatasi.

Il ricorso, dopo la revoca del decreto di perenzione in precedenza pronunciato, veniva riassunto nei soli confronti dei Sig.ri A. N., D. R. A., D. S. M., D. N. F., M. B., P. G., P. C., R. M., S. G., T. M., Z. M., in quanto solo questi ultimi soggetti manifestavano di aver interesse alla decisione dello stesso ricorso in origine proposto da un numero ben più ampio di ricorrenti.

All’Udienza del 25 Novembre 2013, lo stesso ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.

2. Va in primo luogo rilevato come il decreto di perenzione è stato revocato solo limitatamente ai sopra citati ricorrenti, in relazione ai quali risultano evidentemente applicabili gli effetti della presente pronuncia.

3. Ciò premesso le argomentazioni delle parti attrici partono dal presupposto che risulterebbe errata l’interpretazione dell’Amministrazione, nella parte in cui sostiene che l’art. 1 della L. 505/78 - che si riferisce al cumulo tra le indennità di volo o di aeronavigazione e la ormai soppressa “indennità mensile per il servizio di istituto” -, possa essere applicato anche al cumulo tra le sopracitate indennità operative e l’indennità pensionabile di polizia.

4. Sul punto va premesso che l’art. 1 L. 5-8-1978 n. 505 prevede che il regime di cumulo tra le indennità di aeronavigazione e di volo e l'indennità mensile per il servizio di istituto siano cumulabili nei limiti in cui l’indennità più favorevole venga calcolata nella misura intera, mentre l'altra in misura limitata al 50 per cento (art. 3 della L. 20-3-1984 n. 34).

A parere della ricorrente detto regime risulterebbe inapplicabile a seguito della successiva modifica legislativa, in considerazione del fatto che l’indennità pensionabile non avrebbe sostituito l’indennità di istituto, ma quest’ultima sarebbe stata soppressa dal Legislatore con la previsione di una nuova indennità con caratteristiche del tutto differenti.

5. Tali tesi sono infondate e vanno respinte.

6. In primo luogo va rilevato come detta presunta abrogazione, così come l’asserita nuova funzione attribuita dal Legislatore all’indennità di pensione, costituiscono affermazioni di mero principio che non trovano conforto né, in un dato normativo né, in precedenti giurisprudenziali.

6.1 Non solo non è possibile individuare la discontinuità tra le due indennità, ma l’intera ricostruzione è contraddetta dall’espresso disposto contenuto nell’art. 3 comma 4 della L. 20-3-1984 n. 34 nella parte in cui si è sancito che “Nell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , l'indennità pensionabile sostituisce la soppressa indennità mensile per servizio di istituto”.

6.2 E’ del tutto evidente che si è in presenza di un dato normativo inequivocabile che ha inteso sancire il superamento dell’indennità di istituto, sostituendola con l’indennità di pensione, circostanza che non può non far rilevare l’intento del Legislatore di conservare l’applicazione alla nuova indennità di tutti i rapporti giuridici riconducibili alla precedente.

6.3 Sempre l’analisi del dato normativo sopra citato consente di ritenere applicabile il regime di cui al 3° comma dell’art. 3 della L. 34/1984 nella parte in cui prevede, ancora una volta espressamente, che, l'indennità mensile pensionabile sia cumulabile con l'indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e che, nel contempo, detto regime di cumulabilità deve essere applicato nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505 e, quindi, con un calcolo in cui l'indennità meno favorevole deve essere computata solo nei limiti del 50 per cento.

6.4 Nè è possibile condividere quell’argomentazione che evidenzia come vi siano casi in cui al personale in quiescenza sia stato riconosciuto un trattamento pensionistico comprensivo del cumulo per intero delle indennità di volo o di aeronavigazione con l’indennità pensionabile.

Non solo detta circostanza non è stata adeguatamente provata, ma risulta in contrasto con il dato normativo sopracitato.

7. Altrettanto infondata è, altresì, l’argomentazione in base alla quale l’art. 1 della L. 05/08/1978 n. 505 costituirebbe una norma non più in vigore, in quanto abrogata dall’applicazione di un suo stesso inciso, nella parte in cui quest’ultimo ne circoscriverebbe l’efficacia sino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, ristrutturazione poi in concreto posta in essere.

7.1 L’esame del testo della norma consente di evincere come il disposto in questione, più che integrare una disciplina a carattere temporaneo, deve al contrario ritenersi diretto a sancire un onere a carico del Legislatore, affinchè quest’ultimo proceda ad una rivisitazione della disciplina delle indennità sulla base di una diversa normativa.

7.2 E’ inoltre del tutto evidente che, in applicazione dei principi generali, l’abrogazione di una disposizione di legge può essere espressa (mediante una disposizione che sancisce la caducazione di una norma) o, ancora, implicita laddove una disposizione introduce una nuova disciplina del tutto incompatibile con la precedente.

Nessuno di detti presupposti può essere individuato nel caso di specie, circostanza quest’ultima che fa ritenere pienamente vigenti le disposizioni sopra richiamate.

7.3 Si consideri ancora, come la stessa parte ricorrente ha rilevato come “sarebbe auspicabile un intervento da parte del Legislatore teso a dirimere la questione annosa della valenza delle indennità operative e della loro cumulabilità con l’indennità pensionabile di polizia”.

Ne consegue che in conseguenza del rigetto dei motivi sopra precisati, il ricorso nel suo complesso possa essere respinto.

La mancata costituzione dell’Amministrazione intimata consente di nulla disporre per quanto riguarda le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge così come precisato in parte motiva.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Proietti, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2014


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