gino59 ha scritto:angri62 ha scritto:chiappiniello ha scritto:Scusami ancora una volta angri62 ,mi sono dimenticato di farti presente che percepisco l'identità di bilinguismo circa 130,00 mensili, ci può essere ancora qualche variazione ? Grazie di tutto per il contributo che dai !
===sicuramente qualcosina in +, non aspettarti grandi cambiamenti, sinceramente non ti sò quantificare la ciofra esatta, magari qualcuno + informato ti darà una mano.
ciao
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....All'incirca il 30%...!!!
ciao Gino
non sò se questa legge è ancora in vigore;
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1961, n. 1165, recante «Indennita' speciale di 2ª lingua ai
magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi
quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed
agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati
militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o
presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza
regionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre
1961, n. 284:
«Art. 1. - Ferme restando le disposizioni dello statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di
attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della
lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di
ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello
Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con
ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario
e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva,
alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in
servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in
Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato
l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della
presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di
seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita',
nelle seguenti misure:
a) per il personale delle carriere direttive, i
magistrati e gli ufficiali. L. 30.000;
b) per il personale delle carriere di concetto e
equiparate. L. 25.000;
c) per il personale delle carriere esecutive ed
equiparate ed i sottufficiali. L. 20.000;
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed
equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e
giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente
personale militare. L. 18.000.
Detta indennita', da corrispondersi mensilmente,
[b] non e'
computabile agli ... scenza[/b] e
non viene corrisposta durante i periodi di destinazione,
anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli
indicati nel primo comma del presente articolo.».