VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
Buonasera a tutti!
Nel mese di luglio 2012 ho presentato la domanda per il riconoscimento vittime del dovere, tutti hanno espresso parere favorevole, Comando di appartenenza, Prefettura e C.M.O. con una invalidita' del 3%.
Verso la meta di settembre 2013 ho chiamato il call center di Roma, mi veniva richiesto coordinate bancarie, una dichiarazione, codice fiscale ecc.......... ho inviato il tutto lo stesso giorno.
Inoltre mi veniva riferito che la pratica era andata a buon fine ai sensi della legge 388 e che entro 4-5 mesi venivo liquidato e la Prefettura di appartenenza mi notificava il decreto di vittima del dovere.
Oggi venivo contattato dal mio Comando, dove mi riferiva che aveva scritto il Ministero dell'Interno tramite gerarchico con esito NEGATIVO.
Cosa posso a fare?
Nel mese di luglio 2012 ho presentato la domanda per il riconoscimento vittime del dovere, tutti hanno espresso parere favorevole, Comando di appartenenza, Prefettura e C.M.O. con una invalidita' del 3%.
Verso la meta di settembre 2013 ho chiamato il call center di Roma, mi veniva richiesto coordinate bancarie, una dichiarazione, codice fiscale ecc.......... ho inviato il tutto lo stesso giorno.
Inoltre mi veniva riferito che la pratica era andata a buon fine ai sensi della legge 388 e che entro 4-5 mesi venivo liquidato e la Prefettura di appartenenza mi notificava il decreto di vittima del dovere.
Oggi venivo contattato dal mio Comando, dove mi riferiva che aveva scritto il Ministero dell'Interno tramite gerarchico con esito NEGATIVO.
Cosa posso a fare?
Re: VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
Premesso che mi dispiace, personalmente non ho esperienza in merito ho letto in questo forum anche di percentuali del 5% che comunque sono andate a buon fine, di fatto quello che puoi fare è un ricorso ovviamente basato su esiti notificati e non riferiti.
Cordialmente salvo 63
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Re: VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
Messaggio da christian71 »
Mi dispiace davvero.....comunque da quello che ho capito non hai ancora preso visione delle carte, generalmente in fondo ad una nota di diniego (a me è accaduto per altre situazioni), negli ultimi capoversi ti viene indicato che avrai facoltà di ricorrere, per esempio al TAR entro 90 giorni dalla notifica o, se ricordo bene, al Presidente della Repubblica entro 60 giorni... comunque roba del genere.....Jamel ha scritto:Buonasera a tutti!
Nel mese di luglio 2012 ho presentato la domanda per il riconoscimento vittime del dovere, tutti hanno espresso parere favorevole, Comando di appartenenza, Prefettura e C.M.O. con una invalidita' del 3%.
Verso la meta di settembre 2013 ho chiamato il call center di Roma, mi veniva richiesto coordinate bancarie, una dichiarazione, codice fiscale ecc.......... ho inviato il tutto lo stesso giorno.
Inoltre mi veniva riferito che la pratica era andata a buon fine ai sensi della legge 388 e che entro 4-5 mesi venivo liquidato e la Prefettura di appartenenza mi notificava il decreto di vittima del dovere.
Oggi venivo contattato dal mio Comando, dove mi riferiva che aveva scritto il Ministero dell'Interno tramite gerarchico con esito NEGATIVO.
Cosa posso a fare?
E hai già provato a contattare nuovamente il Call Center e chiedere spiegazioni???.....
Re: VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
Contro il decreto di diniego si presenta ricorso al tribunale della tua residenza - sez. Lavoro. Il TAR non è più competente. Scusa se ti ho corretto.
Domattina ti chiamo.
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Re: VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
Messaggio da christian71 »
Posso chiederti anche qualche dettaglio sulla dinamica dell'evento per la quale hai chiesto il riconoscimento di vittima??? Tanto per capire meglio....
Saluti
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Re: VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
Messaggio da christian71 »
Hai fatto benissimo figurati.... e sai anche se lo troverà indicato sul decreto di diniego???...penso di si....pietro17 ha scritto:Contro il decreto di diniego si presenta ricorso al tribunale della tua residenza - sez. Lavoro. Il TAR non è più competente. Scusa se ti ho corretto.
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Re: VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
Messaggio da antoniomlg »
>Nei decreti viene sempre citato la possibilità di fare ricorso al Tar o in alternativa al Presidente della Republica "Consiglio di Stato".christian71 ha scritto:Hai fatto benissimo figurati.... e sai anche se lo troverà indicato sul decreto di diniego???...penso di si....pietro17 ha scritto:Contro il decreto di diniego si presenta ricorso al tribunale della tua residenza - sez. Lavoro. Il TAR non è più competente. Scusa se ti ho corretto.
Domattina ti chiamo.
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>mentre nei provvedimenti di diniego (non decreti) non viene fatto nessun riferimento a qualsisivoglia possibilità di riccorrere avvere il diniego, (almeno per quanto riguarda i provvedimenti emessi da parte di PREVIMIL area SBA.
ciao
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Re: VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
Messaggio da christian71 »
E' proprio vero che non si finisce mai di imparare....questa cosa non la sapevo.....
grazie
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Re: VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
Buongiorno e grazie per le vostre risposte a tutti.
Cerco di rispondere a tutti.
Ho chiamato il call center del Ministero, mi hanno risposto che sono cose che possono succedere fino a quando non arriva il decreto.
Descrivo l'evento mentre controllavo un automobilista con patente di guida ritirata, la moglie venuta a conoscenza del fermo amministrativo del mezzo con partenza improvvisa e volontariamente mi strattonava dandosi alla fuga.
Non ho preso ancora visione della risposta inviata dal Ministero, in quanto sono in convalescenza.
Un eventuale ricorso a chi va presentato al T.A.R., presidente della Repubblica oppure al tribunale della mia residenza - sez. Lavoro?
Grazie nuovamente e buona giornata a tutti
Cerco di rispondere a tutti.
Ho chiamato il call center del Ministero, mi hanno risposto che sono cose che possono succedere fino a quando non arriva il decreto.
Descrivo l'evento mentre controllavo un automobilista con patente di guida ritirata, la moglie venuta a conoscenza del fermo amministrativo del mezzo con partenza improvvisa e volontariamente mi strattonava dandosi alla fuga.
Non ho preso ancora visione della risposta inviata dal Ministero, in quanto sono in convalescenza.
Un eventuale ricorso a chi va presentato al T.A.R., presidente della Repubblica oppure al tribunale della mia residenza - sez. Lavoro?
Grazie nuovamente e buona giornata a tutti
Re: VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
Al provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di vittima del dovere, secondo quanto mi ha riferito il mio Legale, il ricorso deve essere presentato al Tribunale - Sez. Lavoro della provincia di residenza. Il TAR, dopo anni, dichiarerebbe la sua incompetenza.
Se mi lasci un tuo recapito in mp ti contatto e, se riesco, ti spiego meglio.
Saluti.
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Saluti.
- antoniomlg
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Re: VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
Messaggio da antoniomlg »
scusa e quale sono le cose che ti hanno riferito che possono succedere fino a che non arriva il decreto??????
il ricorso avvero un provvedimento di diniego:
è di competenza del Giudice Ordinario "G.O." Sezione lavoro e previdenza del tribunale
della tua residenza.
cosi anche sancito dalla sentenza del T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-01-2011, n. 550
che così sentenza:
"Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo."
se non la trovi ti mando la sentenza o publico
ciao
il ricorso avvero un provvedimento di diniego:
è di competenza del Giudice Ordinario "G.O." Sezione lavoro e previdenza del tribunale
della tua residenza.
cosi anche sancito dalla sentenza del T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-01-2011, n. 550
che così sentenza:
"Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo."
se non la trovi ti mando la sentenza o publico
ciao
- antoniomlg
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Re: VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
Messaggio da antoniomlg »
a completezza di quanto affermato sopra:
Sulla questione in esame, infatti, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è ripetutamente pronunciata nel senso che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla citata normativa, essendo la Pubblica amministrazione priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell'evento criminoso come riconducibile ad atti di terrorismo o di criminalità organizzata (Cass., Sezioni Unite, 21 luglio 2003, n. 11337, 11 febbraio 1998 n. 1442, riferite alla L 13 agosto 1980 n. 466).
Più particolarmente, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che l'attività diretta all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge, anche ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa; dal che consegue che l'indennità in questione, in applicazione di tali principi, è "oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto in ordine alla sua corresponsione, non residua alcun margine di discrezionalità, una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l'istruttoria" (cfr., in tale senso, Cass., Sezioni Unite, n. 11337/2003).
Il principio affermato nella pronuncia anzidetta, anche se riferito alla L. 23 agosto 1980, n. 466, è stato ritenuto dalla medesima Corte regolatrice pure pertinente alla successiva L. n. 302/1990 ed è stato ribadito di recente dalla stessa Corte di Cassazione con le decisioni nn. 26626 e 26627 del 18 dicembre 2007. Il principio inoltre è stato da tempo risalente recepito anche dalla giurisdizione amministrativa (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 23 settembre 2003 n. 772,; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 4 febbraio 2004, n. 63; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 26 marzo 2007, n. 2823; Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2006, n. 1338; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 10 luglio 2008, n. 6619)
Sulla questione in esame, infatti, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è ripetutamente pronunciata nel senso che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla citata normativa, essendo la Pubblica amministrazione priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell'evento criminoso come riconducibile ad atti di terrorismo o di criminalità organizzata (Cass., Sezioni Unite, 21 luglio 2003, n. 11337, 11 febbraio 1998 n. 1442, riferite alla L 13 agosto 1980 n. 466).
Più particolarmente, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che l'attività diretta all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge, anche ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa; dal che consegue che l'indennità in questione, in applicazione di tali principi, è "oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto in ordine alla sua corresponsione, non residua alcun margine di discrezionalità, una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l'istruttoria" (cfr., in tale senso, Cass., Sezioni Unite, n. 11337/2003).
Il principio affermato nella pronuncia anzidetta, anche se riferito alla L. 23 agosto 1980, n. 466, è stato ritenuto dalla medesima Corte regolatrice pure pertinente alla successiva L. n. 302/1990 ed è stato ribadito di recente dalla stessa Corte di Cassazione con le decisioni nn. 26626 e 26627 del 18 dicembre 2007. Il principio inoltre è stato da tempo risalente recepito anche dalla giurisdizione amministrativa (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 23 settembre 2003 n. 772,; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 4 febbraio 2004, n. 63; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 26 marzo 2007, n. 2823; Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2006, n. 1338; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 10 luglio 2008, n. 6619)
Re: VITTIME DEL DOVERE E' SUCCESSO ANCHE A QUALCUNO DI VOI?
Quesito.
Giusto per notizia, per ora questo Parere del CdS è stato sospeso in modo che il ministero dell’interno acquisisca il parere degli altri ministeri direttamente competenti sulla specifica materia e li faccia pervenire alla Sezione con eventuali osservazioni e poi darà un giudizio definitivo.
Pertanto ve lo posto ugualmente in attesa di giudizio finale, in modo da poter prendere atto della problematica.
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19/11/2013 201303105 Interlocutorio 1 Adunanza di Sezione 25/09/2013
Numero 04615/2013 e data 19/11/2013 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 25 settembre 2013
NUMERO AFFARE 03105/2013
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Quesito in materia di valutazioni medico-legali effettuate dalle commissioni medico-ospedaliere in applicazione della normativa riguardante le vittime del dovere, del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché della criminalità organizzata, delle estorsioni e dell’usura.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 559/C/E/11 del 13 agosto 2013, con la quale il ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito sopra indicato;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.
Premesso.
L’ Amministrazione riferente premette che l’art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), in un’ottica gradualmente perequativa, ha previsto la progressiva estensione dei benefici già riconosciuti alle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere e ai soggetti equiparati, come individuati nei successivi commi 563 e 564 dell’art. 1 anzidetto, demandando a successivo regolamento, poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, la definizione dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
In particolare, l’art. 4, comma 1, lettera c), n. 1 del d.P.R. n. 243 del 2006 ha esteso anche alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati la possibilità di rivalutazione delle percentuali d’invalidità già riconosciute, secondo il disposto dell’art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206 che aveva già previsto analoga rivalutazione per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. La norma stabilisce che “le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale”.
Il quadro normativo è stato poi, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009 n. 181, intitolato “Regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’art. 6 della legge 3 agosto 2006, n. 206”. Detto regolamento, confermando una scelta già espressa in analogo provvedimento applicabile ai militari, ha previsto che “la valutazione della percentuale unica di invalidità, di cui all’art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è espressa in una percentuale unica d’invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale” (art. 2, comma 1).
Riassunto il quadro normativo di riferimento, il ministero dell’interno rappresenta che, nell’applicazione dei criteri sanciti dal d.P.R. n. 181 del 2009, sono emerse talune disomogeneità interpretative circa gli adempimenti delle diverse unità organizzative, titolari dei procedimenti di riconoscimento dello status di vittima del dovere, e degli organi della sanità militare coinvolti nelle valutazioni-medico legali.
Nonostante i tentativi congiunti delle amministrazioni interessate per pervenire a soluzioni applicative uniformi e condivise, a parere del ministero riferente residuano alcune criticità non coerenti con l’intendimento del legislatore di equiparare, quanto ai benefìci previsti, le vittime del dovere ai vittime del terrorismo.
Al riguardo, si osserva nella relazione che talune commissioni medico-ospedaliere, attenendosi in termini letterali al disposto dell’art. 5 del d.P.R. n 243 del 2006, indicano separatamente i valori relativi al grado di invalidità permanente e alla percentuale del danno biologico, anziché fornire un dato percentuale unico, che conglobi entrambi gli anzidetti parametri ed eviti, quindi, che l’Amministrazione sia costretta ad effettuare scelte di natura tecnico-discrezionale per procedere alla liquidazione della speciale elargizione.
Il ministero sottolinea che la prassi seguita dalle commissioni medico ospedaliere, nei termini appena esposti, contrasta con il parere del Consiglio di Stato (sez. I, n. 565/2006), che, sia pure a proposito dell’applicazione dell’art. 6 della legge n. 206/2004 e con specifico riferimento alle vittime del terrorismo, si è espresso nel senso che la condizione globale della salute della vittima deve tener conto del complessivo danno subìto dalla stessa, da esprimere in un unico valore percentuale d’invalidità permanente. Detto orientamento è confermato dall’art. 2, comma 1 del d.P.R. n. 181 del 2009, che, pur riferendosi alle vittime del terrorismo, stabilisce in via di principio generale che “la valutazione della percentuale d’invalidità di cui all’art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è espressa in una percentuale unica d’invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”.
Un ulteriore ostacolo all’equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo è costituito dal fatto che le commissioni medico-ospedaliere, insistendo sull’interpretazione letterale dell’art. 5 del d.P.R. n. 243 del 2006 e respingendo qualsiasi interpretazione logico - sistematica, in sede di valutazione correlata al riconoscimento dello status di vittime del dovere non si esprimono sul danno morale, ma procedono al computo dello stesso in sede di successiva visita, limitatamente alle invalidità già riconosciute e indennizzate (in altri termini il danno morale viene preso in considerazione soltanto nel corso della procedimento di rivalutazione delle invalidità, attivato a domanda dagli interessati).
In conseguenza di quanto esposto, i quesiti posti dal ministero dell’interno postulano un’interpretazione normativa orientata acchè le commissioni mediche ospedaliere, per tutte le categorie equiparate alle vittime del terrorismo, esprimano le valutazioni medico- legali dell’invalidità permanente con un solo dato percentuale e computino il danno morale anche in sede di primo riconoscimento.
Considerato.
La Sezione osserva che, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 28 luglio 1999 n. 510, per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” provvedono, in relazione alla qualità dei soggetti interessati, il ministero dell’interno, il ministero della difesa e il ministero della giustizia. Inoltre, secondo quanto già emerso in narrativa, la sanità militare ha un ruolo centrale nell’apprezzamento del nesso causale e della percentuale di invalidità, mentre il ministero dell’economia e delle finanze provvede all’allocazione delle risorse finanziarie annualmente spendibili per l’attribuzione dei benefìci.
Data la delicatezza degli interessi coinvolti e ai fini di un compiuto esame delle differenti posizioni, il Collegio ritiene opportuno che il ministero dell’interno acquisisca il parere degli altri ministeri direttamente competenti sulla specifica materia e li faccia pervenire alla Sezione con eventuali osservazioni.
P.Q.M.
in attesa dell’adempimento richiesto, sospende l’emanazione del parere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
Giusto per notizia, per ora questo Parere del CdS è stato sospeso in modo che il ministero dell’interno acquisisca il parere degli altri ministeri direttamente competenti sulla specifica materia e li faccia pervenire alla Sezione con eventuali osservazioni e poi darà un giudizio definitivo.
Pertanto ve lo posto ugualmente in attesa di giudizio finale, in modo da poter prendere atto della problematica.
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19/11/2013 201303105 Interlocutorio 1 Adunanza di Sezione 25/09/2013
Numero 04615/2013 e data 19/11/2013 Spedizione
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Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 25 settembre 2013
NUMERO AFFARE 03105/2013
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Quesito in materia di valutazioni medico-legali effettuate dalle commissioni medico-ospedaliere in applicazione della normativa riguardante le vittime del dovere, del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché della criminalità organizzata, delle estorsioni e dell’usura.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 559/C/E/11 del 13 agosto 2013, con la quale il ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito sopra indicato;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.
Premesso.
L’ Amministrazione riferente premette che l’art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), in un’ottica gradualmente perequativa, ha previsto la progressiva estensione dei benefici già riconosciuti alle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere e ai soggetti equiparati, come individuati nei successivi commi 563 e 564 dell’art. 1 anzidetto, demandando a successivo regolamento, poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, la definizione dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
In particolare, l’art. 4, comma 1, lettera c), n. 1 del d.P.R. n. 243 del 2006 ha esteso anche alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati la possibilità di rivalutazione delle percentuali d’invalidità già riconosciute, secondo il disposto dell’art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206 che aveva già previsto analoga rivalutazione per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. La norma stabilisce che “le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale”.
Il quadro normativo è stato poi, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009 n. 181, intitolato “Regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’art. 6 della legge 3 agosto 2006, n. 206”. Detto regolamento, confermando una scelta già espressa in analogo provvedimento applicabile ai militari, ha previsto che “la valutazione della percentuale unica di invalidità, di cui all’art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è espressa in una percentuale unica d’invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale” (art. 2, comma 1).
Riassunto il quadro normativo di riferimento, il ministero dell’interno rappresenta che, nell’applicazione dei criteri sanciti dal d.P.R. n. 181 del 2009, sono emerse talune disomogeneità interpretative circa gli adempimenti delle diverse unità organizzative, titolari dei procedimenti di riconoscimento dello status di vittima del dovere, e degli organi della sanità militare coinvolti nelle valutazioni-medico legali.
Nonostante i tentativi congiunti delle amministrazioni interessate per pervenire a soluzioni applicative uniformi e condivise, a parere del ministero riferente residuano alcune criticità non coerenti con l’intendimento del legislatore di equiparare, quanto ai benefìci previsti, le vittime del dovere ai vittime del terrorismo.
Al riguardo, si osserva nella relazione che talune commissioni medico-ospedaliere, attenendosi in termini letterali al disposto dell’art. 5 del d.P.R. n 243 del 2006, indicano separatamente i valori relativi al grado di invalidità permanente e alla percentuale del danno biologico, anziché fornire un dato percentuale unico, che conglobi entrambi gli anzidetti parametri ed eviti, quindi, che l’Amministrazione sia costretta ad effettuare scelte di natura tecnico-discrezionale per procedere alla liquidazione della speciale elargizione.
Il ministero sottolinea che la prassi seguita dalle commissioni medico ospedaliere, nei termini appena esposti, contrasta con il parere del Consiglio di Stato (sez. I, n. 565/2006), che, sia pure a proposito dell’applicazione dell’art. 6 della legge n. 206/2004 e con specifico riferimento alle vittime del terrorismo, si è espresso nel senso che la condizione globale della salute della vittima deve tener conto del complessivo danno subìto dalla stessa, da esprimere in un unico valore percentuale d’invalidità permanente. Detto orientamento è confermato dall’art. 2, comma 1 del d.P.R. n. 181 del 2009, che, pur riferendosi alle vittime del terrorismo, stabilisce in via di principio generale che “la valutazione della percentuale d’invalidità di cui all’art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è espressa in una percentuale unica d’invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”.
Un ulteriore ostacolo all’equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo è costituito dal fatto che le commissioni medico-ospedaliere, insistendo sull’interpretazione letterale dell’art. 5 del d.P.R. n. 243 del 2006 e respingendo qualsiasi interpretazione logico - sistematica, in sede di valutazione correlata al riconoscimento dello status di vittime del dovere non si esprimono sul danno morale, ma procedono al computo dello stesso in sede di successiva visita, limitatamente alle invalidità già riconosciute e indennizzate (in altri termini il danno morale viene preso in considerazione soltanto nel corso della procedimento di rivalutazione delle invalidità, attivato a domanda dagli interessati).
In conseguenza di quanto esposto, i quesiti posti dal ministero dell’interno postulano un’interpretazione normativa orientata acchè le commissioni mediche ospedaliere, per tutte le categorie equiparate alle vittime del terrorismo, esprimano le valutazioni medico- legali dell’invalidità permanente con un solo dato percentuale e computino il danno morale anche in sede di primo riconoscimento.
Considerato.
La Sezione osserva che, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 28 luglio 1999 n. 510, per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” provvedono, in relazione alla qualità dei soggetti interessati, il ministero dell’interno, il ministero della difesa e il ministero della giustizia. Inoltre, secondo quanto già emerso in narrativa, la sanità militare ha un ruolo centrale nell’apprezzamento del nesso causale e della percentuale di invalidità, mentre il ministero dell’economia e delle finanze provvede all’allocazione delle risorse finanziarie annualmente spendibili per l’attribuzione dei benefìci.
Data la delicatezza degli interessi coinvolti e ai fini di un compiuto esame delle differenti posizioni, il Collegio ritiene opportuno che il ministero dell’interno acquisisca il parere degli altri ministeri direttamente competenti sulla specifica materia e li faccia pervenire alla Sezione con eventuali osservazioni.
P.Q.M.
in attesa dell’adempimento richiesto, sospende l’emanazione del parere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
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