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trasferimento
Inviato: mer ott 09, 2013 11:57 am
da ciccillovenezia
Salve, come ex militare ora dip. civile dal 2010 sono stato sottoposto dalla C.M.O. a vidita di idoneità, in quanto superato i 180 giorni di malattia nei tre anni. La commissione scrive che avendo problemi nella deambulazione e all'apparato locomotore, è si idoneo al lavoro, ma sconsigliato appunto la deambulazione, la postura eretta o seduta x tempi prolungati e gli spostamenti frequenti. In base a questo ho fatto domanda di trasferimento anche per altre amministrazioni, in quanto nel mio paese non sono presenti amministrazioni della Difesa e la sede piu' vicina dove lavoro è a 35 kilometri. La mia domanda è: puo' il Ministero trasferirmi in altre amministrazioni presenti nel mio Comune di residenza? Grazie anticipatamente per la risposta
Re: trasferimento
Inviato: gio ott 17, 2013 6:19 pm
da panorama
Giusto x notizia nel caso c'è qualche ex collega che intende fare domanda di trasferimento una volta passato nei ruoli civili.
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transitato nel settembre 2011 dall’Arma dei Carabinieri al personale civile dell’Amministrazione della Difesa
Ha quindi presentato in data 19 giugno 2012 istanza di trasferimento alla città di Pescara, motivando tale richiesta con esigenze di tipo terapeutico in relazione all’infermità sofferta.
la domanda non veniva accolta
Il personale civile dell’Amministrazione della Difesa è stato coinvolto nel processo di privatizzazione del pubblico impiego seguito al d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che le controversie relative ai diritti nascenti dal rapporto di lavoro sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
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09/10/2013 201302504 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 24/07/2013
Numero 04185/2013 e data 09/10/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 24 luglio 2013
NUMERO AFFARE 02504/2013
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione personale civile.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. M. I. avverso la reiezione della domanda di trasferimento dal Comando Militare Esercito Abruzzo de L’Aquila ad altra sede del lavoro in Pescara.
Istanza di sospensiva.
LA SEZIONE
Vista la relazione senza numero del 21 maggio 2013, trasmessa con nota n. M-D GCIV 0031374 del 30 maggio 2013 e pervenuta in Segreteria il 4 giugno 2013, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione generale per il personale civile) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;
PREMESSO
Il sig. M. I. è transitato nel settembre 2011 dall’Arma dei Carabinieri al personale civile dell’Amministrazione della Difesa ed è attualmente assegnato al Comando Militare Esercito Abruzzo de L’Aquila.
Ha quindi presentato in data 19 giugno 2012 istanza di trasferimento alla città di Pescara, motivando tale richiesta con esigenze di tipo terapeutico in relazione all’infermità sofferta.
Con provvedimento n. M-D GCIV 0022411 del 13 settembre 2009, notificato il 16 successivo, la domanda non veniva accolta.
Contro tale provvedimento l’interessato proponeva, il 6 gennaio 2013, ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria e violazione del diritto alla salute del ricorrente.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO
Deve essere accolta l’eccezione avanzata dall’Amministrazione.
Il personale civile dell’Amministrazione della Difesa è stato coinvolto nel processo di privatizzazione del pubblico impiego seguito al d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che le controversie relative ai diritti nascenti dal rapporto di lavoro sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Senonchè, il codice del processo amministrativo, all’u.c. dell’art. 7, stabilisce che il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Essendo il ricorso del 6 gennaio 2013, e quindi, successivo all’entrata in vigore della suddetta disposizione, esso appare inammissibile e l’istanza di sospensiva che l’accompagna deve ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con assorbimento dell’istanza di sospensiva.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Pier Giorgio Trovato
IL SEGRETARIO
Marisa Allega