Abbassamento Note Caratteristiche
Inviato: gio mag 06, 2010 3:09 pm

Per par condicio la stima e il giudizio dovrebbe essere reciproco, ossia che il comandante diritto fa le Note ai sottoposti e a loro volta si dovrebbe raccogliere anche i giudizi dei sottoposti sui comportamenti tenuti proprio da quel Comandante di Stazione, ciò servirà anche a far capire agli ufficiali se quel comandante di stazione ha oggettivamente le qualità per cui gli viene affidato quel particolare comando. Si sono visti che spesso i comandanti titolare non sono altro che già persone in sottordine a quel determinato comando e che per praticità ed economicità si viene interpellati se si gradisce quel incarico o meno, altrimenti, si passa al più raccomandato in ambito Regione oggi Legione. Penso che anche voi del forum conosciate analoghe vicende.
Qui sotto metto questa sentenza.
N. 09394/2010 REG.SEN.
N. 04482/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4482 del 2001, proposto da:
C.. G., rappresentato e difeso dall'avv. A. G., con domicilio eletto presso A. G. in Roma, via …;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
delle note caratteristiche con la qualifica finale di "nella media" e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv. A. G. e l'avv. dello Stato Beatrice Fiduccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il maresciallo ordinario C.. impugna le note caratteristiche della scheda valutativa per sottufficiali rese dalla Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, Comando provinciale di Novara, relativamente al periodo 1/1/2000 - 31/12/2000, recanti la qualifica finale “nella media”.
In punto di fatto, l’interessato espone che:
a)è giunto a …. con un ottimo curriculum, legittimamente aspirando alla qualifica di “eccellente”;
b)è stato impiegato per circa sei mesi alla sala intercettazioni, eseguendo in talune circostanze servizi d’osservazione, controllo e pedinamento, ha partecipato ad arresti e rinvenimento di sostanze stupefacenti;
c)non gli è stato mosso alcun rilievo né inflitta alcuna sanzione;
d)a causa del declassamento subito gli è stato suggerito di chiedere il trasferimento alla locale stazione;
e)del tutto ingiustificato ed umiliante è apparso l’abbassamento del giudizio, con aggettivazioni allo stato ignote.
In punto di diritto, egli deduce:
1) eccesso di potere sotto vari profili nonché violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 1695/1962, degli artt. 15-18 della L. n. 1431/1965 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990:
1.1) l’interessato, nel periodo considerato, non ha peggiorato la sua complessiva posizione rispetto ai periodi precedenti caratterizzati da più lusinghiere valutazioni;
1.2) non ha riportato sanzioni disciplinari, richiamo e/o riservate personali;
1.3) i precedenti di carriera sono ottimali;
1.4) sono stati travisati dolosamente ed intenzionalmente i fatti sui quali è stato reso il giudizio;
1.5) l’abbassamento della valutazione è in contrasto con il rendimento effettivo del servizio prestato dal sottufficiale;
2) eccesso di potere sotto altri profili:
2.1) durante il periodo di valutazione, il ricorrente non ha subito richiami, rimproveri, sanzioni disciplinari o qualsiasi altra valutazione negativa;
2.2) non sono state indicate le ragioni concrete e specifiche del cambiamento d’opinione sulla personalità del subordinato.
Con ordinanza istruttoria n. 395/2001, la sezione ha invitato l’amministrazione a depositare in giudizio la documentazione caratteristica del ricorrente.
L’incombente è stato assolto.
Con memorie depositate il 9 e 19 marzo 2010, le parti insistono nelle rispettive tesi difensive e richieste.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio non condivide la deduzione, in fatto ed in diritto, secondo cui l’impugnato giudizio è da ritenersi illogico, travisato, contraddittorio ed immotivato; al contrario, dalla scheda valutativa ben si evincono, in punto di fatto, le ragioni a supporto della valutazione operata dal superiore nei confronti del ricorrente.
Le istruzioni sui documenti caratteristici del personale chiariscono che la qualifica di “eccellente – cui dichiaratamente aspirava il ricorrente - è attribuita al militare che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire al militare le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono; la qualifica di “superiore alla media” (che il ricorrente aveva conseguito tra il 1996 ed il 1999) è attribuita al militare che emerge sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento, mentre la qualifica “nella media” (che il ricorrente ha costantemente riportato dal 1986 al 1996) è attribuita al militare che possiede un normale complesso di qualità e rende in misura adeguata ad esso.
Appare evidente, alla luce delle istruzioni appena riportate, che anche la qualifica di “superiore alla media” può essere attribuita solo sulla base di elementi sensibilmente positivi.
Orbene, in considerazione della limitatezza del sindacato giurisdizionale in subiecta materia (C. Stato, IV; 18.10.2002, n. 5741), la valutazione sottesa alla qualifica, in termini di congruenza degli elementi di giudizio, è rimessa (rectius, riservata) all’apprezzamento discrezionale del primo revisore (che, peraltro, ben potrebbe anche discostarsi, ovvero non accogliere, la proposta del compilatore della scheda se ciò è in armonia con la valutazione descrittiva).
Nel caso di specie, il Collegio, in continuità con il proprio orientamento, ritiene, in punto di diritto, che:
-la scheda valutativa relativa alle capacità, alle qualità ed al rendimento in servizio di un militare, per sua natura non deve contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai predenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato;
-l’amministrazione, per ciascun periodo di tempo considerato, tenuto presente il servizio svolto dal dipendente, puo’ pervenire a valutazioni diverse da quelle anteriori in quanto il carattere, le attitudini ed i risultati del lavoro compiuto dal dipendente lungo il corso del tempo, non sono necessariamente costanti.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame il ricorrente ha palesato le attenuazioni di rendimento in occasione dello svolgimento delle mansioni connesse all’incarico ricoperto di “Addetto al Nucleo …. Comando Provinciale di …”: un impegno diverso dai precedenti che - se non può di per sé valere a giustificazione della flessione di rendimento – di certo non consente di operare un raffronto obiettivo con le altre valutazioni, tale da fondare il ragionevole sospetto di una deviazione della funzione amministrativa dal corretto suo esercizio.
Ad ogni modo, e comunque, nelle precedenti valutazioni l’interessato affatto non aveva mai riportato giudizi così lusinghieri da far apparire contraddittorio quello oggi impugnato. Il militare era, infatti, giunto a …. senza alcun particolare curriculum e dal 1986 al 1992 aveva riportato costantemente il giudizio “nella media” (cfr anche relazione n. 299/2001).
Il contrasto con le note immediatamente precedenti l’impugnata valutazione non è, peraltro, illegittimo quando il giudizio sia stato formulato con specifico riferimento a fatti e comportamenti posti in essere nel periodo di riferimento (Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 1970 n.330).
Nel caso di specie, consta (cfr relazione n. 537/2001) che il militare, durante l’attività oggetto di valutazione, non ha mai evidenziato predisposizione ed intuito investigativo, in quanto:
-è incorso nella “mancata, contestuale traduzione investigativa di alcune telefonate il cui contenuto se immediatamente recepito e comunicato al comandante o vicecomandante del nucleo operativo, avrebbero verosimilmente consentito di disporre tempestivi interventi operativi con positivi risultati”;
-è stato esortato e stimolato a miglior rendimento ed a tal fine affiancato a marescialli più anziani e di positivo rendimento operativo nel tentativo di accentuare l’azione di guida e di stimolo;
-contestualmente, sono stati impiegati altri marescialli meno anziani del C.. quali capo servizi.
Venendo alla scheda valutativa, rispetto al documento caratteristico precedente risultano espresse con aggettivazioni di livello inferiore le seguenti voci:
-costanza e perseveranza;
-amor proprio e dignità personale;
-capacità di espressione;
-buon senso;
-preparazione tecnico professionale;
-capacità didattica, educativa e addestrativa;
-governo del personale;
-esecuzione degli ordini;
atteggiamento verso superiori, colleghi e inferiori;
-senso del dovere.
Nel complesso, sulle 33 voci previste dalla scheda valutativa, 18 risultano esprimere aggettivi di livello normale o medio.
Ma anche esaminando la precedente scheda valutativa (recante il giudizio “superiore alla media”) risulta che talune, significative voci (“energia” ed “iniziativa”) sono state aggettivate con espressioni di livello normale o medio. Ebbene, tenuto conto dei fatti (sopra evidenziati) che hanno caratterizzato il rendimento del militare durante il periodo di valutazione, alla luce anche della esperienza ed anzianità del militare, l’abbassamento delle aggettivazioni appare al collegio non implausibile e per niente affetto da travisamento dei fatti.
Ed invero, nel periodo di riferimento il ricorrente, nonostante l’anzianità e l’esperienza maturate:
- non ha evidenziato una specifica attitudine ed impegno;
-è stato destinatario di interventi verbali del diretto superiore e del comandante;
-nei suoi confronti si è reso necessario svolgere una costante azione di stimolo e di indirizzo;
-al fine di rendere più proficua l’opera di guida si è giunti alla determinazione di affiancarlo a marescialli più anziani;
-di conseguenza, si è reso necessario assegnare i compiti di capo servizio addirittura a personale più giovane del C….
L’amministrazione ha anche chiarito che l’azione di guida, indirizzo e monito non è sfociata in provvedimenti disciplinari o riservate personali soltanto per una valutazione di opportunità ritenendosi l’adozione di tali iniziative, ancorché attuabili, poco remunerative e disincentivanti nei confronti del personale in servizio ai reparti speciali dell’Arma.
In punto di fatto, non va sottaciuto che è stato lo stesso ricorrente ad ammettere, sia pure verbalmente, di avere fornito un rendimento non all’altezza. E’ accaduto in occasione della presa visione integrale del documento caratteristico. Il militare, nel fornire giustificazioni al superiore, ha asserito che il proprio operato era conseguente alla minore serenità d’animo per le condizioni di salute della moglie dichiarando che avrebbe subito presentato domanda di trasferimento per la stazione di N…., ciò che effettivamente faceva il 22 febbraio 2001.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, il collegio non coglie, al dunque, alcun sintomatico travisamento dei fatti: sussiste logica e congruente consequenzialità tra la qualifica finale e la valutazione descrittiva che la supporta.
Il divisato giudizio si fa carico di esplicitare le ragioni che possono avere influito sullo stato di cose, individuandole, non già in una perdita di qualità assolutamente irrevocabili ed immodificabili, bensì in attitudini all’impegno che ben possono mutare nel tempo, anche a breve distanza ed in ragione del tipo di mansioni svolte. Un atteggiamento che si è riversato sul rendimento che, seppur complessivamente ritenuto soddisfacente, ha palesato obiettive lacune comportamentali – in connessione alle mansioni specificamente svolte nel periodo in considerazione - che il compilatore esorta a modificare ed il primo revisore a correggere riconoscendogli le potenzialità per farlo. Nessuna sviata, dolosa finalità, dunque, se non quella di un doveroso ed apprezzabile intento dei superiori di spronare il militare a migliorarsi senza sottacere i limiti da lui palesati nel periodo oggetto di valutazione; valutazioni discrezionali, adeguatamente motivate ed ancorate a precisi fatti di diretta percezione dei superiori del ricorrente.
Il ricorrente, con memoria conclusiva, insiste nell’evidenziare la circostanza che durante il periodo trascorso presso il reparto …… del comando provinciale carabinieri di N…. non gli sono mai stati mossi rilievi ed elenca, altresì, le operazioni alle quali egli ha partecipato.
Si tratta,ad avviso del collegio, di circostanze ininfluenti in quanto la scheda valutativa periodica prescinde del tutto dalla esistenza o meno di formali procedimenti o provvedimenti disciplinari avviati e/o adottati nei confronti del militare basandosi, essa, soltanto sulle capacità attitudinali e professionali palesate dal soggetto nel disimpegnare i propri compiti. La presenza di procedimenti e/o provvedimenti disciplinari sarebbe semmai, a tutto concedere, sintomatica di una illogicità del giudizio finale ove aggettivato, questo, con il massimo della valutazione (id est, eccellente); giammai potrebbe valere il contrario.
Quanto alle operazioni alle quali il ricorrente ha partecipato, il collegio non può non rilevare che si tratta proprio ed esattamente degli ordinari e doverosi compiti disimpegnati dal militare nel periodo di valutazione e per i quali egli è stato per l’appunto valutato “nella media”.
In conclusione, la valutazione in esame – espressione di discrezionalità tecnica e sindacabile ab esterno mediante la tecnica dell’eccesso di potere – non evidenzia palesi aberrazioni e resiste, pertanto, alle articolate censure.
Il ricorso non è, pertanto, meritevole di accoglimento e va, perciò, respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2010