Cessazione dal S.P.E. Legge 449/1997
Inviato: gio mag 06, 2010 10:57 am
Non so se possa interessare a qualcuno ma comunque ai fini dell'informazione è giusto che metto questa sentenza su questo forum datata 04/05/2010 del C.d.S.. e sono contento per questo Brigadiere andato in congedo a suo tempo quando c'era il via vai delle domande di pensionamento e poi del ripensamento con revoca della precedente domanda.
N. 02571/2010 REG.DEC.
N. 08933/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8933 del 2001, proposto da:
Ministero delle Finanze - Com. Gen.Le Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
M. Maurizio, rappresentato e difeso dagli avv. G. M., G. R., con domicilio eletto presso L. N. in Roma, via Sicilia …;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI :Sezione I n. 01280/2001, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il cons. Sandro Aureli e udito l’avv.to S. su delega dell’avv.to M. e l’avv.to dello Stato Ferrante ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellato, sottufficiale della Guardia di Finanza, è stato precauzionalmente sospeso dal servizio prima a titolo obbligatorio per essere stato sottoposto a misura cautelare restrittiva in carcere dal 17 marzo 1994 al 15 luglio 1994 , e poi a titolo discrezionale , dopo aver ottenuto la scarcerazione dal 16 luglio 1994 .
Con decorrenza 18 marzo 1999 è stato riammesso in servizio per scadenza della durata massima (5 anni) della misura cautelare ai sensi dell’art.9 della legge n.19/1990..
Nel frattempo, con sentenza del 3 giugno 1998 il Tribunale penale di Napoli assolveva l’appellato per non aver commesso il fatto.
L’Amministrazione ritenendo che tale decisione non fosse stata pienamente assolutoria, sottoponeva l’appellato a procedimento disciplinare che si concludeva con la sanzione della perdita del grado per rimozione.
Nel contempo l’appellato , essendo stato reintegrato in servizio, ha presentato all’amministrazione istanza per ottenere il pagamento degli arretrati dovuti a titolo di retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione dal servizio, oltre interessi legali è rivalutazione monetaria.
L’Amministrazione ha rigettato tale domanda .
L’appellato ha impugnato dinanzi al T.a.r. della Campania sede di Napoli sia il provvedimento disciplinare che il rigetto della richiesta di restituito in integrum.
Il T.a.r adito ha accolto entrambi i ricorsi; il primo con sentenza n.863 del 2001 , il secondo con sentenza in epigrafe; oggetto del presente gravame.
Entrambe tali decisioni sono state impugnate dall’Amministrazione.
Sul primo gravame , relativo all’esito del procedimento disciplinare, è intervenuta la perenzione dichiarata con decreto in data 21 dicembre 2009 n.8568.
Rimane quindi da esaminare il gravame riguardante il diniego di restitutio in integrum, non senza anticipare che detta perenzione non è senza conseguenza su quest’ultimo.
Sostiene fondamentalmente l’appellante Amministrazione che con la sentenza del Tribunale penale di Napoli del 3 giugno 1998, l’appellato non è stato assolto con formula piena , pur recando il dispositivo l’esito dell’assoluzione per non aver commesso il fatto.
In particolare, ad avviso dell’Avvocatura l’assoluzione dell’appellato sarebbe assimilabile alla non più vigente assoluzione “per insufficienza di prove”, oggi refluita nell’ipotesi di assoluzione prevista dal II° comma dell’art.530 c.p.c.
Conseguentemente, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale Amministrativo della Campania con la sentenza in epigrafe, il procedimento disciplinare conclusosi con la perdita del grado per rimozione non viene travolto avuto riguardo al rapporto fra l’art.530 II° comma e l’art.653 c.p.p. e dunque correttamente all’appellato è stata rifiutata la restituito in integrum di cui si discute.
L’appellato attraverso i propri atti difensivi ha chiesto il rigetto del gravame .
L’appello dell’Amministrazione è infondato.
A tale esito si giunge sulla base della stessa premessa fatta propria dalla Amministrazione appellante e dunque ammettendo anche che l’appellato non è stato assolto in sede penale con formula pienamente assolutoria ex art. 530 I° comma c.p.p., ma ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Ciò comporta che l’Amministrazione ai sensi del combinato disposto di cui gli art. 96 e 97 del T.U. n.3 del 1957, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, affinchè possa denegare la restituito in integrum all’impiegato sospeso dal servizio e successivamente assolto in sede penale con formula non pienamente assolutoria, è tenuta ad attivare un procedimento disciplinare concludendolo, se ne ricorrono le condizioni, con l’applicazione di una sanzione disciplinare, non potendo rifiutare la restituito in integrum traendola direttamente dall’esito non integralmente assolutorio del giudizio penale (Cons. Stato Sez. V 28 settembre 2007 n.4982)
Ciò è necessario poichè solo in tal modo l’anteriore sospensione cautelare dal servizio del dipendente si collega funzionalmente con l’esito del successivo procedimento disciplinare, abilitando l’Amministrazione ha denegare la restituito in integrum al dipendente.
Senonchè non può essere sottaciuto, e dunque non se ne possono non trarre le conseguenze, che nel caso in esame il procedimento disciplinare promosso dall’Amministrazione nei confronti dell’appellato, pur iniziato e concluso, è stato successivamente travolto; prima dalla sentenza di primo grado n.8632001 del T.A.R della Campania sede di Napoli che ha annullato il provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione, e successivamente dal decreto n.8568/2009 con il quale questa Sezione ha dichiarato la perenzione dell’appello proposto dalla medesima Amministrazione avverso tale decisione di primo grado.
Per effetto di ciò la citata sentenza del T.A.R Campania è divenuta definitiva.
Ne consegue che il rigetto dell’istanza di restituito in integrum di cui si discute, in base alle citate norme del t.u. n.3/57 e per effetto delle vicende processuali sopra riportate, ha perduto la condizione giuridica essenziale per poter essere ritenuta validamente opposta all’istante.
L’appello deve in conclusione essere respinto.
Le spese del giudizio ben possono compensarsi in relazione alla complessità della vicenda ..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata .
Spese compensate..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Antonino Anastasi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Guido Romano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2010
N. 02571/2010 REG.DEC.
N. 08933/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8933 del 2001, proposto da:
Ministero delle Finanze - Com. Gen.Le Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
M. Maurizio, rappresentato e difeso dagli avv. G. M., G. R., con domicilio eletto presso L. N. in Roma, via Sicilia …;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI :Sezione I n. 01280/2001, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il cons. Sandro Aureli e udito l’avv.to S. su delega dell’avv.to M. e l’avv.to dello Stato Ferrante ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellato, sottufficiale della Guardia di Finanza, è stato precauzionalmente sospeso dal servizio prima a titolo obbligatorio per essere stato sottoposto a misura cautelare restrittiva in carcere dal 17 marzo 1994 al 15 luglio 1994 , e poi a titolo discrezionale , dopo aver ottenuto la scarcerazione dal 16 luglio 1994 .
Con decorrenza 18 marzo 1999 è stato riammesso in servizio per scadenza della durata massima (5 anni) della misura cautelare ai sensi dell’art.9 della legge n.19/1990..
Nel frattempo, con sentenza del 3 giugno 1998 il Tribunale penale di Napoli assolveva l’appellato per non aver commesso il fatto.
L’Amministrazione ritenendo che tale decisione non fosse stata pienamente assolutoria, sottoponeva l’appellato a procedimento disciplinare che si concludeva con la sanzione della perdita del grado per rimozione.
Nel contempo l’appellato , essendo stato reintegrato in servizio, ha presentato all’amministrazione istanza per ottenere il pagamento degli arretrati dovuti a titolo di retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione dal servizio, oltre interessi legali è rivalutazione monetaria.
L’Amministrazione ha rigettato tale domanda .
L’appellato ha impugnato dinanzi al T.a.r. della Campania sede di Napoli sia il provvedimento disciplinare che il rigetto della richiesta di restituito in integrum.
Il T.a.r adito ha accolto entrambi i ricorsi; il primo con sentenza n.863 del 2001 , il secondo con sentenza in epigrafe; oggetto del presente gravame.
Entrambe tali decisioni sono state impugnate dall’Amministrazione.
Sul primo gravame , relativo all’esito del procedimento disciplinare, è intervenuta la perenzione dichiarata con decreto in data 21 dicembre 2009 n.8568.
Rimane quindi da esaminare il gravame riguardante il diniego di restitutio in integrum, non senza anticipare che detta perenzione non è senza conseguenza su quest’ultimo.
Sostiene fondamentalmente l’appellante Amministrazione che con la sentenza del Tribunale penale di Napoli del 3 giugno 1998, l’appellato non è stato assolto con formula piena , pur recando il dispositivo l’esito dell’assoluzione per non aver commesso il fatto.
In particolare, ad avviso dell’Avvocatura l’assoluzione dell’appellato sarebbe assimilabile alla non più vigente assoluzione “per insufficienza di prove”, oggi refluita nell’ipotesi di assoluzione prevista dal II° comma dell’art.530 c.p.c.
Conseguentemente, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale Amministrativo della Campania con la sentenza in epigrafe, il procedimento disciplinare conclusosi con la perdita del grado per rimozione non viene travolto avuto riguardo al rapporto fra l’art.530 II° comma e l’art.653 c.p.p. e dunque correttamente all’appellato è stata rifiutata la restituito in integrum di cui si discute.
L’appellato attraverso i propri atti difensivi ha chiesto il rigetto del gravame .
L’appello dell’Amministrazione è infondato.
A tale esito si giunge sulla base della stessa premessa fatta propria dalla Amministrazione appellante e dunque ammettendo anche che l’appellato non è stato assolto in sede penale con formula pienamente assolutoria ex art. 530 I° comma c.p.p., ma ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Ciò comporta che l’Amministrazione ai sensi del combinato disposto di cui gli art. 96 e 97 del T.U. n.3 del 1957, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, affinchè possa denegare la restituito in integrum all’impiegato sospeso dal servizio e successivamente assolto in sede penale con formula non pienamente assolutoria, è tenuta ad attivare un procedimento disciplinare concludendolo, se ne ricorrono le condizioni, con l’applicazione di una sanzione disciplinare, non potendo rifiutare la restituito in integrum traendola direttamente dall’esito non integralmente assolutorio del giudizio penale (Cons. Stato Sez. V 28 settembre 2007 n.4982)
Ciò è necessario poichè solo in tal modo l’anteriore sospensione cautelare dal servizio del dipendente si collega funzionalmente con l’esito del successivo procedimento disciplinare, abilitando l’Amministrazione ha denegare la restituito in integrum al dipendente.
Senonchè non può essere sottaciuto, e dunque non se ne possono non trarre le conseguenze, che nel caso in esame il procedimento disciplinare promosso dall’Amministrazione nei confronti dell’appellato, pur iniziato e concluso, è stato successivamente travolto; prima dalla sentenza di primo grado n.8632001 del T.A.R della Campania sede di Napoli che ha annullato il provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione, e successivamente dal decreto n.8568/2009 con il quale questa Sezione ha dichiarato la perenzione dell’appello proposto dalla medesima Amministrazione avverso tale decisione di primo grado.
Per effetto di ciò la citata sentenza del T.A.R Campania è divenuta definitiva.
Ne consegue che il rigetto dell’istanza di restituito in integrum di cui si discute, in base alle citate norme del t.u. n.3/57 e per effetto delle vicende processuali sopra riportate, ha perduto la condizione giuridica essenziale per poter essere ritenuta validamente opposta all’istante.
L’appello deve in conclusione essere respinto.
Le spese del giudizio ben possono compensarsi in relazione alla complessità della vicenda ..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata .
Spese compensate..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Antonino Anastasi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Guido Romano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2010