antoniomlg ha scritto:su uno statino mensile esempio mese corrente
quali sono le voci che formano la P.A.L.?????
mi avete fatto venire voglia di farVI fare anche a me una previsione
grazie
ps sempre nel caso mi vada male per i benefici "vittime del dovere"
per avere accesso diretto alla pensione in base all'ultimo stipendio percepito....
grazie
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....Stralcio della C. nr.19 del 18.09.2009:-
4 Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.
Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a, del D.lgs. n.503/1992) la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.
In particolare:
• Stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché altri emolumenti già valutati nella quota A di pensione.
Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull’ultima classe.
• Quote mensili di cui all’articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;
• assegno pensionabile per gli Ufficiali e assegno aggiuntivo pensionabile per i sottufficiali; eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall’art.3, comma 6 del Dlgs n. 193/2003 (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);
• retribuzione individuale di anzianità;
• eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 539/1950;
• assegno funzionale/assegno parziale omogeneizzazione;
• indennità operativa di base di cui alla legge 78/83 comprensiva delle maggiorazioni di cui all’articolo 18 della medesima legge;
• assegno di valorizzazione, viene ripartito per tredici mensilità a decorrere dal1° gennaio 2003 ai tenenti colonnelli e maggiori delle Forze Armate. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale delle Forze Armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.
• S.I.P. (speciale indennità pensionabile), ai sensi dell’art. 65 – comma 4 – del D.lgs. n. 490/97 (Ufficiali Generali ed Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore della Difesa, dell’Esercito, della Marina e dell’Aereonautica ovvero Segretario Generale/Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa).
Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull’assegno personale (art.3, comma 6 del d.lgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell’assegno funzionale, e dell’assegno di valorizzazione.
Si rappresenta che il personale dell’Esercito beneficia dell’indennità operativa di base ai sensi della legge 78/83, comprensiva delle maggiorazioni ivi previste.
La medesima legge 78/83 prevede, inoltre, l’attribuzione di specifiche indennità per i periodi trascorsi in impiego operativo per reparti di campagna (art.3), imbarco (art. 4) aeronavigazione (art. 5), volo (art. 6) e controllo spazio aereo (art. 7). Per la valutazione in sede pensionistica dell’indennità di aeronavigazione e di volo si rinvia a quanto specificato nel paragrafo 8).
L’articolo 18 della citata legge 78/1983, disciplinante gli effetti pensionistici delle diverse indennità operative, stabilisce che per i periodi di impiego operativo per reparti di campagna, di imbarco e di controllo della spazio aereo venga valorizzato in pensione un importo calcolato prendendo a riferimento l’indennità di impiego operativo di base maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di impiego nelle suddette condizioni prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla medesima legge.
In sede di pensione, quindi, al personale dell’Esercito, oltre all’importo corrispondente all’operativa di base, compete una percentuale di maggiorazione di detta indennità operativa per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di servizio di cui agli articoli 3, 4 e 7 della legge 78/83.
L’indennità operativa di base comprensiva della suddetta maggiorazione, da considerarsi come retribuzione fissa e continuativa non soggetta alla maggiorazione del 18%, concorrerà alla determinazione della quota A e per la quota B in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.
Qualora l’interessato venga restituito al servizio ordinario, non ha più titolo al godimento delle suddette particolari indennità ma, ferma restando l’attribuzione dell’indennità operativa con le modalità e gli importi stabiliti dalla legge n. 78/83 e s.m.i., ad una indennità c.d. Di ―trascinamento‖, in virtù dell’art. 13, dell’ultimo comma del D.P.R. 254/1999 di estensione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del DPR n.394 /1995, così come modificato dall’articolo 4, comma 3, del DPR n. 360/1996. L’indennità di ―trascinamento‖, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento. La medesima indennità di trascinamento spetta anche a coloro che abbiano optato ai sensi del DPR n. 255/1999.
Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.
Conseguentemente, nel contesto della base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del l8% di cui al già citato articolo 16 della legge n.177/1976, relativamente all’ indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio parametrato, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 è stato attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un’indennità perequativa ai Colonnelli ed ai Brigadieri Generali delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.
Tale indennità è ripartita per tredici mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto disposto dal citato decreto, nella quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1 lettera a) del D.Igs. n. 503/1992 . Ai Maggiori Generali e ai Tenenti Generali e gradi corrispondenti delle Forze Armate, è attribuita l’indennità di posizione di cui all’articolo 1 della legge n. 334/1997, suscettibile di maggiorazione (30%, 25%, 15%) a seconda del grado e dell’incarico rivestito.
Tali elementi rientrano nella quota A di pensione.
Si fa presente che, in virtù dell’art. 1 della legge 30 dic. 2002, n. 295, e successive modificazioni, è consentita l’attribuzione del trattamento economico (esteso, quindi , alle indennità operative previste dalla legge 78/83 e successive modifiche, nonché all’indennità pensionabile mensile per il personale in servizio presso gli Stabilimenti militari di pena) del Colonnello e del Brigadiere Generale e gradi corrispondenti delle altre FFAA, agli Ufficiali dell’Esercito che hanno maturato, rispettivamente, il requisito dei 15 e 25 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale.
Gli effetti giuridici ed economici della presente disposizione decorrono dal 1° gennaio 2002, in virtù del 3° comma dello stesso articolo 1 della legge n. 295/2002.
L’articolo 1 della suddetta legge, mediante il comma 1 – lettera c) e il comma 2, ha riformulato, inoltre, l’articolo 5 — comma 3 bis, della legge n. 231/90, il quale, nella nuova stesura, stabilisce che ―Fino a quando non ricorrano le condizioni per l’attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3, agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1 aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al Colonnello e al Brigadiere Generale e gradi equiparati‖.