Pagamento del congedo ordinario maturato e non goduto
Inviato: mar set 24, 2013 6:50 pm
Diniego di riconoscimento del diritto al pagamento del congedo ordinario maturato e non goduto.
1) - collocato a riposo a domanda a decorrere dal 31 dicembre 2011.
2) - Il Ministero conclude per il rigetto del ricorso perché dalla documentazione acquisita non risultano ragioni impeditive che non avrebbero consentito di fruire del residuo del congedo ordinario per il quale è stato richiesto il rimborso.
Ricorso perso.
I motivi potete leggerli qui sotto.
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03/09/2013 201300082 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 03/07/2013
Numero 03676/2013 e data 03/09/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 3 luglio 2013
NUMERO AFFARE 00082/2013
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico della difesa civile.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor C. M., nato il OMISSIS ed ivi residente avverso il diniego di riconoscimento del diritto al pagamento del congedo ordinario maturato e non goduto.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 36577 in data 21 dicembre 2012 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso del 6 settembre 2012, depositato presso il Ministero il 13 settembre 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.
Premesso:
Il ricorrente, già Capo squadra esperto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, collocato a riposo a domanda a decorrere dal 31 dicembre 2011, impugna il provvedimento del 27 aprile 2012 prot. n. …. di rigetto della domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato prima della fine del rapporto di lavoro e non fruito entro il periodo del servizio attivo.
Il signor OMISSIS, deducendo le censure avverso il diniego impugnato, ribadisce che la carenza ormai cronica di organico non ha permesso la fruizione delle ferie e che il congedo veniva molto spesso richiesto verbalmente e, quando non vi era la possibilità, l'istanza non veniva presentata.
Il Ministero conclude per il rigetto del ricorso perché dalla documentazione acquisita non risultano ragioni impeditive che non avrebbero consentito di fruire del residuo del congedo ordinario per il quale è stato richiesto il rimborso.
Considerato:
L’art. 2 del D.P.R. 19 luglio 2008, n.168 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) dispone che “fermo restando il disposto di cui al comma 8 (Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 12) in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal personale direttivo e dirigente per documentate esigenze di servizio”.
Quindi, la monetizzazione delle ferie non godute in luogo dei riposi compensativi è ipotesi residuale, subordinata a precisi presupposti, espressivi di comprovate scelte operative, imputabili all'Amministrazione (e non per scelta del dipendente). Per cui, presupposto inderogabile è che sia documentata l’esigenza del servizio a causa della quale il dipendente non ha potuto fruire del congedo ordinario; fatto non provato nel caso in esame. Il richiamo ad una prassi, peraltro non confermata dall’Amministrazione, non fa venir meno il chiaro disposto sopra richiamato, visto anche che il collocamento a riposo era stato disposto a domanda del dipendente.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hans Zelger Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
1) - collocato a riposo a domanda a decorrere dal 31 dicembre 2011.
2) - Il Ministero conclude per il rigetto del ricorso perché dalla documentazione acquisita non risultano ragioni impeditive che non avrebbero consentito di fruire del residuo del congedo ordinario per il quale è stato richiesto il rimborso.
Ricorso perso.
I motivi potete leggerli qui sotto.
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03/09/2013 201300082 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 03/07/2013
Numero 03676/2013 e data 03/09/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 3 luglio 2013
NUMERO AFFARE 00082/2013
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico della difesa civile.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor C. M., nato il OMISSIS ed ivi residente avverso il diniego di riconoscimento del diritto al pagamento del congedo ordinario maturato e non goduto.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 36577 in data 21 dicembre 2012 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso del 6 settembre 2012, depositato presso il Ministero il 13 settembre 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.
Premesso:
Il ricorrente, già Capo squadra esperto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, collocato a riposo a domanda a decorrere dal 31 dicembre 2011, impugna il provvedimento del 27 aprile 2012 prot. n. …. di rigetto della domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato prima della fine del rapporto di lavoro e non fruito entro il periodo del servizio attivo.
Il signor OMISSIS, deducendo le censure avverso il diniego impugnato, ribadisce che la carenza ormai cronica di organico non ha permesso la fruizione delle ferie e che il congedo veniva molto spesso richiesto verbalmente e, quando non vi era la possibilità, l'istanza non veniva presentata.
Il Ministero conclude per il rigetto del ricorso perché dalla documentazione acquisita non risultano ragioni impeditive che non avrebbero consentito di fruire del residuo del congedo ordinario per il quale è stato richiesto il rimborso.
Considerato:
L’art. 2 del D.P.R. 19 luglio 2008, n.168 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) dispone che “fermo restando il disposto di cui al comma 8 (Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 12) in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal personale direttivo e dirigente per documentate esigenze di servizio”.
Quindi, la monetizzazione delle ferie non godute in luogo dei riposi compensativi è ipotesi residuale, subordinata a precisi presupposti, espressivi di comprovate scelte operative, imputabili all'Amministrazione (e non per scelta del dipendente). Per cui, presupposto inderogabile è che sia documentata l’esigenza del servizio a causa della quale il dipendente non ha potuto fruire del congedo ordinario; fatto non provato nel caso in esame. Il richiamo ad una prassi, peraltro non confermata dall’Amministrazione, non fa venir meno il chiaro disposto sopra richiamato, visto anche che il collocamento a riposo era stato disposto a domanda del dipendente.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hans Zelger Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola