Riformato. Biglietto uscita O.M. Conoscenza e Ric.
Inviato: mer mag 05, 2010 5:53 pm
Questa sentenza chiarisce un altro dubbio sulla piena conoscenza del fatto per poter adire le vie per l'impugnazione.
N. 09422/2010 REG.SEN.
N. 11037/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 11037 del 2001, proposto da:
I. P., rappresentato e difeso dall'avv. G. V., con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via ….;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento, mai notificato, con il quale è stata disposta la "riforma" del ricorrente, nonché del "biglietto di uscita dall'ospedale" rilasciato dall'Ospedale Militare di Bari - reparto osservazione militare, in cui si legge "riformato a mente dell'art. 16/C... persistente disturbo da disadattamento", delle cui motivazioni l'istante ha avuto contezza solo in data 23 maggio 2001, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 il dott. Elia Orciuolo,
Udito per il ricorrente il difensore avv.to G. V.;
RITENUTO in fatto:
-con il ricorso in trattazione il ricorrente ha impugnato i provvedimenti meglio specificati in epigrafe, deducendone la illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sul presupposto, nella considerazione che la patologia ritenuta dall’Amministrazione e dalla quale egli sarebbe affetto (e cioè permanente disturbo da disadattamento) in realtà non sussisterebbe, come sarebbe emerso da successivi accertamenti sanitari ai quali egli si è poi sottoposto;
-il ricorrente ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso previa sospensione, con vittoria di spese;
-l’intimato Ministero della Difesa si è costituito ed ha depositato documentazione;
-questo Tribunale, tenuto conto della documentazione sanitaria depositata dal ricorrente, con ordinanza del 22 ottobre 2001 dispose una visita di revisione, effettuata il 30 gennaio 2002 e conclusasi con esito, allo stato, favorevole al ricorrente; dal che, l’accoglimento della domanda incidentale di sospensione, avvenuto con ordinanza dell’8 aprile 2002;
-con istanza, a firma anche del ricorrente, depositata il 23 marzo 2010, è stata sollecitata la definizione del giudizio;
-indi, ritenendosi il ricorso – in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, e non ravvisandosi la necessità di disporre eventuale ulteriore istruttoria – senz’altro definibile nel merito, è stata fissata la odierna camera di consiglio per l’adozione di sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000 n.205;
-il ricorrente ha poi depositato note di udienza con reiterata conclusione di accoglimento del ricorso, tenuto conto dell’esito della sopra citata visita di revisione e del successivo servizio prestato;
-tanto premesso, si procede con sentenza in forma semplificata;
CONSIDERATO in diritto:
-il ricorso è irricevibile, per tardività;
-dagli atti depositati dall’Amministrazione emerge che il ricorrente, quale carabiniere, dopo una serie di licenze straordinarie per problemi ansiosi a partire dal mese di novembre 2000, con biglietto di uscita dell’Ospedale Militare di Bari del 12 marzo 2001 ottenne il giudizio riformato a mente dall’art.16/c per permanente disturbo da disadattamento; il che comportò il suo congedamento;
-non è dubbio che il ricorrente fosse a conoscenza del proprio congedamento sin da un momento compreso fra il predetto 12 marzo 2001 e i giorni che seguivano, come emerge dai seguenti atti:
-messaggio del 13 marzo 2001 con cui il Reparto Comando della Regione Carabinieri Puglia, con riferimento al ricorrente, inviò agli uffici di competenza della stessa Regione il biglietto di uscita dell’Ospedale Militare datato 13 marzo 2001 contenente il giudizio di riforma dello stesso ricorrente, la tessera personale di riconoscimento e la patente militare, precisando inoltre il domicilio eletto dal ricorrente (in …., via ….);
-appunto del Comando Regione Carabinieri Puglia in data 3 aprile 2001, a firma del col. (per quanto è dato capire) …….., in cui si evidenziò che in quel giorno il ricorrente era stato ricevuto dal predetto ufficiale per rappresentare la propria vicenda sfociata nella riforma, ai sensi dell’art.16/C, da parte della C.M.O. dell’Ospedale Militare di Bari e (fra l’altro) per chiedere informazioni sull’organo al quale presentare ricorso avverso il giudizio di non idoneità;
-richiesta indirizzata alla Regione Carabinieri Puglia, a firma dello stesso ricorrente, in data 18 aprile 2001, per ottenere l’accesso e l’eventuale copia degli atti relativi al procedimento di congedo illimitato riguardante il medesimo … al fine dell’impugnativa in sede giurisdizionale del suddetto provvedimento di congedo nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
-orbene, è norma (art.21 legge n.1034 del 1971) in base alla quale il ricorso giurisdizionale deve essere proposto nel noto termine (60 giorni) decorrente dalla notificazione del provvedimento da impugnare o dal giorno in cui l’interessato abbia di tale provvedimento comunque avuto piena conoscenza;
-non è indispensabile pertanto, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, che il provvedimento sia notificato; basta, il che, ai fini della impugnativa, è equivalente, che di tale provvedimento si abbia piena conoscenza; con l’avvertenza che, ove di detto provvedimento si acquisisca in un momento successivo la materiale disponibilità, potranno proporsi motivi aggiunti per quei vizi eventualmente emergenti dal documento e non noti precedentemente;
-la piena conoscenza si ha allorquando l’interessato abbia esatta cognizione del provvedimento amministrativo nei suoi elementi essenziali, e cioè quando si venga a conoscere l’Amministrazione emanante, l’oggetto dell’atto e i suoi effetti essenziali;
-è indubbio, tenuto conto degli atti sopra menzionati, che il ricorrente fosse a conoscenza della propria vicenda sanitaria, del provvedimento conclusivo di essa (e cioè del giudizio di riforma emesso dall’Ospedale Militare) e degli effetti (collocamento in congedo) che quest’ultimo comportava; ciò, nel periodo compreso fra il 12 marzo e il 18 aprile 2001;
-il termine per la impugnativa, pertanto, è iniziato a decorrere, nella ipotesi per il ricorrente più favorevole, il giorno 18 aprile; andando quindi a scadere il 17 giugno 2001;
-ma il ricorso è stato notificato il successivo 12 luglio 2001, e perciò tardivamente;
-irrilevante si presenta l’affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui il ricorrente ha avuto contezza della motivazione di quanto impugnato soltanto il 23 maggio 2001, allorquando esercitò il diritto di accesso agli atti del procedimento (ottenendo il proprio foglio matricolare, sei fogli di licenza rilasciati dall’Ospedale Militare di Bari, una relazione sul suo conto del Comando Compagnia di A…. in data 16 novembre 2000); ciò che è decisivo, invero, è la conoscenza del contenuto degli impugnati atti di congedamento e dei loro effetti sulla posizione di status del ricorrente, conoscenza risalente, come visto, ai mesi di marzo ed aprile 2001; cosicché dalla conosciuta modificazione del predetto status è decorso il termine per la eventuale impugnativa; mentre la successiva conoscenza di particolari motivazioni o di altre circostanze avrebbe potuto formare oggetto, come detto, di motivi aggiunti;
-può aggiungersi a quanto detto, ma con riferimento ad altro aspetto in rito, che la notificazione del ricorso – stante la possibile non inequivoca chiarezza del timbro apposto dall’ufficiale giudiziario notificante (il numero 1 del giorno potrebbe essere confuso con un anodino segno del timbro) – potrebbe apparire essere stata effettuata il 2 luglio 2001 (la consegna dello stesso ricorso all’ufficiale giudiziario, avvenuta il 1’ luglio 2001, sarebbe coerente con tale conclusione); ma se dovesse ritenersi la notifica essere stata effettuata il 2 luglio, e quindi comunque tardivamente (anche se retrodatabile, per il ricorrente, al 1’ luglio, giorno di consegna all’ufficiale giudiziario), il deposito del ricorso, avvenuto il 27 settembre 2001, sarebbe del tutto tardivo di per sé, pur considerando la sospensione dei termini dal 1’ agosto al 15 settembre, per essere avvenuto dopo il decorso di giorni trenta dalla notificazione; inoltre, tale deposito (del 27 settembre 2001) si presenterebbe tardivo anche con riferimento a una notificazione che fosse avvenuta il 12 luglio, dato che, aggiungendo trenta giorni a detta data, e non considerando il periodo feriale, il termine andrebbe a scadere il 26 settembre 2001 (mercoledì).
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato irricevibile.
La particolare vicenda processuale, comprendente anche un provvedimento cautelare di accoglimento, suggerisce la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, definitivamente pronunciando:
-DICHIARA IRRICEVIBILE il ricorso in epigrafe, proposto da I…. P. contro il MINISTERO DELLA DIFESA;
-COMPENSA fra le parti le spese del giudizio;
-ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2010
N. 09422/2010 REG.SEN.
N. 11037/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 11037 del 2001, proposto da:
I. P., rappresentato e difeso dall'avv. G. V., con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via ….;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento, mai notificato, con il quale è stata disposta la "riforma" del ricorrente, nonché del "biglietto di uscita dall'ospedale" rilasciato dall'Ospedale Militare di Bari - reparto osservazione militare, in cui si legge "riformato a mente dell'art. 16/C... persistente disturbo da disadattamento", delle cui motivazioni l'istante ha avuto contezza solo in data 23 maggio 2001, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 il dott. Elia Orciuolo,
Udito per il ricorrente il difensore avv.to G. V.;
RITENUTO in fatto:
-con il ricorso in trattazione il ricorrente ha impugnato i provvedimenti meglio specificati in epigrafe, deducendone la illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sul presupposto, nella considerazione che la patologia ritenuta dall’Amministrazione e dalla quale egli sarebbe affetto (e cioè permanente disturbo da disadattamento) in realtà non sussisterebbe, come sarebbe emerso da successivi accertamenti sanitari ai quali egli si è poi sottoposto;
-il ricorrente ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso previa sospensione, con vittoria di spese;
-l’intimato Ministero della Difesa si è costituito ed ha depositato documentazione;
-questo Tribunale, tenuto conto della documentazione sanitaria depositata dal ricorrente, con ordinanza del 22 ottobre 2001 dispose una visita di revisione, effettuata il 30 gennaio 2002 e conclusasi con esito, allo stato, favorevole al ricorrente; dal che, l’accoglimento della domanda incidentale di sospensione, avvenuto con ordinanza dell’8 aprile 2002;
-con istanza, a firma anche del ricorrente, depositata il 23 marzo 2010, è stata sollecitata la definizione del giudizio;
-indi, ritenendosi il ricorso – in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, e non ravvisandosi la necessità di disporre eventuale ulteriore istruttoria – senz’altro definibile nel merito, è stata fissata la odierna camera di consiglio per l’adozione di sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000 n.205;
-il ricorrente ha poi depositato note di udienza con reiterata conclusione di accoglimento del ricorso, tenuto conto dell’esito della sopra citata visita di revisione e del successivo servizio prestato;
-tanto premesso, si procede con sentenza in forma semplificata;
CONSIDERATO in diritto:
-il ricorso è irricevibile, per tardività;
-dagli atti depositati dall’Amministrazione emerge che il ricorrente, quale carabiniere, dopo una serie di licenze straordinarie per problemi ansiosi a partire dal mese di novembre 2000, con biglietto di uscita dell’Ospedale Militare di Bari del 12 marzo 2001 ottenne il giudizio riformato a mente dall’art.16/c per permanente disturbo da disadattamento; il che comportò il suo congedamento;
-non è dubbio che il ricorrente fosse a conoscenza del proprio congedamento sin da un momento compreso fra il predetto 12 marzo 2001 e i giorni che seguivano, come emerge dai seguenti atti:
-messaggio del 13 marzo 2001 con cui il Reparto Comando della Regione Carabinieri Puglia, con riferimento al ricorrente, inviò agli uffici di competenza della stessa Regione il biglietto di uscita dell’Ospedale Militare datato 13 marzo 2001 contenente il giudizio di riforma dello stesso ricorrente, la tessera personale di riconoscimento e la patente militare, precisando inoltre il domicilio eletto dal ricorrente (in …., via ….);
-appunto del Comando Regione Carabinieri Puglia in data 3 aprile 2001, a firma del col. (per quanto è dato capire) …….., in cui si evidenziò che in quel giorno il ricorrente era stato ricevuto dal predetto ufficiale per rappresentare la propria vicenda sfociata nella riforma, ai sensi dell’art.16/C, da parte della C.M.O. dell’Ospedale Militare di Bari e (fra l’altro) per chiedere informazioni sull’organo al quale presentare ricorso avverso il giudizio di non idoneità;
-richiesta indirizzata alla Regione Carabinieri Puglia, a firma dello stesso ricorrente, in data 18 aprile 2001, per ottenere l’accesso e l’eventuale copia degli atti relativi al procedimento di congedo illimitato riguardante il medesimo … al fine dell’impugnativa in sede giurisdizionale del suddetto provvedimento di congedo nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
-orbene, è norma (art.21 legge n.1034 del 1971) in base alla quale il ricorso giurisdizionale deve essere proposto nel noto termine (60 giorni) decorrente dalla notificazione del provvedimento da impugnare o dal giorno in cui l’interessato abbia di tale provvedimento comunque avuto piena conoscenza;
-non è indispensabile pertanto, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, che il provvedimento sia notificato; basta, il che, ai fini della impugnativa, è equivalente, che di tale provvedimento si abbia piena conoscenza; con l’avvertenza che, ove di detto provvedimento si acquisisca in un momento successivo la materiale disponibilità, potranno proporsi motivi aggiunti per quei vizi eventualmente emergenti dal documento e non noti precedentemente;
-la piena conoscenza si ha allorquando l’interessato abbia esatta cognizione del provvedimento amministrativo nei suoi elementi essenziali, e cioè quando si venga a conoscere l’Amministrazione emanante, l’oggetto dell’atto e i suoi effetti essenziali;
-è indubbio, tenuto conto degli atti sopra menzionati, che il ricorrente fosse a conoscenza della propria vicenda sanitaria, del provvedimento conclusivo di essa (e cioè del giudizio di riforma emesso dall’Ospedale Militare) e degli effetti (collocamento in congedo) che quest’ultimo comportava; ciò, nel periodo compreso fra il 12 marzo e il 18 aprile 2001;
-il termine per la impugnativa, pertanto, è iniziato a decorrere, nella ipotesi per il ricorrente più favorevole, il giorno 18 aprile; andando quindi a scadere il 17 giugno 2001;
-ma il ricorso è stato notificato il successivo 12 luglio 2001, e perciò tardivamente;
-irrilevante si presenta l’affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui il ricorrente ha avuto contezza della motivazione di quanto impugnato soltanto il 23 maggio 2001, allorquando esercitò il diritto di accesso agli atti del procedimento (ottenendo il proprio foglio matricolare, sei fogli di licenza rilasciati dall’Ospedale Militare di Bari, una relazione sul suo conto del Comando Compagnia di A…. in data 16 novembre 2000); ciò che è decisivo, invero, è la conoscenza del contenuto degli impugnati atti di congedamento e dei loro effetti sulla posizione di status del ricorrente, conoscenza risalente, come visto, ai mesi di marzo ed aprile 2001; cosicché dalla conosciuta modificazione del predetto status è decorso il termine per la eventuale impugnativa; mentre la successiva conoscenza di particolari motivazioni o di altre circostanze avrebbe potuto formare oggetto, come detto, di motivi aggiunti;
-può aggiungersi a quanto detto, ma con riferimento ad altro aspetto in rito, che la notificazione del ricorso – stante la possibile non inequivoca chiarezza del timbro apposto dall’ufficiale giudiziario notificante (il numero 1 del giorno potrebbe essere confuso con un anodino segno del timbro) – potrebbe apparire essere stata effettuata il 2 luglio 2001 (la consegna dello stesso ricorso all’ufficiale giudiziario, avvenuta il 1’ luglio 2001, sarebbe coerente con tale conclusione); ma se dovesse ritenersi la notifica essere stata effettuata il 2 luglio, e quindi comunque tardivamente (anche se retrodatabile, per il ricorrente, al 1’ luglio, giorno di consegna all’ufficiale giudiziario), il deposito del ricorso, avvenuto il 27 settembre 2001, sarebbe del tutto tardivo di per sé, pur considerando la sospensione dei termini dal 1’ agosto al 15 settembre, per essere avvenuto dopo il decorso di giorni trenta dalla notificazione; inoltre, tale deposito (del 27 settembre 2001) si presenterebbe tardivo anche con riferimento a una notificazione che fosse avvenuta il 12 luglio, dato che, aggiungendo trenta giorni a detta data, e non considerando il periodo feriale, il termine andrebbe a scadere il 26 settembre 2001 (mercoledì).
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato irricevibile.
La particolare vicenda processuale, comprendente anche un provvedimento cautelare di accoglimento, suggerisce la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, definitivamente pronunciando:
-DICHIARA IRRICEVIBILE il ricorso in epigrafe, proposto da I…. P. contro il MINISTERO DELLA DIFESA;
-COMPENSA fra le parti le spese del giudizio;
-ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2010