Silenzio rifiuto form sulla rich di accesso agli atti
Inviato: mar apr 27, 2010 6:09 pm
A quanti potrà interessare metto su questo forum questa sentenza di ieri 26/04/2010 in modo che ognuno possa regolarsi di conseguenza.
N. 08462/2010 REG.SEN.
N. 01471/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2010, proposto – in proprio – da:
D. Di N., elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 189, presso la Segreteria del Tar Lazio;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
avverso
il silenzio serbato sulla richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo avente ad oggetto:
- la relazione con i relativi allegati, emessa dal Ministero della Difesa,a norma dell'art. 7 comma 1° del d.p.R 461 del 29/12/2001 ed inviata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, il dott. Giuseppe Rotondo e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso in epigrafe, con il quale il ricorrente ha chiesto l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo aventi ad oggetto la relazione, con i relativi allegati, emessa dal Ministero della Difesa, a norma dell’art. 7, c. 1, DPR n. 461/2001 ed inviata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Vista l’istanza di accesso, notificata, al Ministero della Difesa in data 16 dicembre 2009;
Visto che l’intimata Amministrazione non ha dato esito all’istanza nei successivi trenta giorni ed il ricorrente si è visto costretto a notificare il presente ricorso in data 27 gennaio 2010;
Visto che l’Amministrazione ha depositato in giudizio nota del 4 febbraio 2010 con cui comunica di avere riscontrato positivamente l’istanza di accesso;
Visto che lo stesso ricorrente, con nota depositata il 16 marzo 2010 ha fatto presente di aver preso visione del fascicolo in data 23 febbraio 2010 e di ritenere cessata la materia del contendere;
Ritenuto, per l’effetto, improcedibile il ricorso mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale avendo l’intimata Amministrazione tardivamente esitato l’istanza del ricorrente (quando, cioè, il ricorso le era già stato notificato);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma -Sezione Prima bis – dichiara improcedibile, nei sensi in motivazione, il ricorso in epigrafe proposto.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2010
N. 08462/2010 REG.SEN.
N. 01471/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2010, proposto – in proprio – da:
D. Di N., elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 189, presso la Segreteria del Tar Lazio;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
avverso
il silenzio serbato sulla richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo avente ad oggetto:
- la relazione con i relativi allegati, emessa dal Ministero della Difesa,a norma dell'art. 7 comma 1° del d.p.R 461 del 29/12/2001 ed inviata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, il dott. Giuseppe Rotondo e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso in epigrafe, con il quale il ricorrente ha chiesto l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo aventi ad oggetto la relazione, con i relativi allegati, emessa dal Ministero della Difesa, a norma dell’art. 7, c. 1, DPR n. 461/2001 ed inviata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Vista l’istanza di accesso, notificata, al Ministero della Difesa in data 16 dicembre 2009;
Visto che l’intimata Amministrazione non ha dato esito all’istanza nei successivi trenta giorni ed il ricorrente si è visto costretto a notificare il presente ricorso in data 27 gennaio 2010;
Visto che l’Amministrazione ha depositato in giudizio nota del 4 febbraio 2010 con cui comunica di avere riscontrato positivamente l’istanza di accesso;
Visto che lo stesso ricorrente, con nota depositata il 16 marzo 2010 ha fatto presente di aver preso visione del fascicolo in data 23 febbraio 2010 e di ritenere cessata la materia del contendere;
Ritenuto, per l’effetto, improcedibile il ricorso mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale avendo l’intimata Amministrazione tardivamente esitato l’istanza del ricorrente (quando, cioè, il ricorso le era già stato notificato);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma -Sezione Prima bis – dichiara improcedibile, nei sensi in motivazione, il ricorso in epigrafe proposto.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2010