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Pensione privilegiata per varici

Inviato: mar apr 27, 2010 9:23 am
da panorama
Anche se il fatto si riferisce ad una sentenza del 2004 e quando non si sa comunque e un fatto nuovo, per questo ho ritenuto opportuno arricchire questo forum così che ognuno di noi possa trarne benefici qualche giorno.
Dal sito Altalex , 22 febbraio 2005. Nota a cura di Massimo Cassiano)

Pensione privilegiata per varici riconosciuta ad un militare di leva paracadutista
Corte dei Conti , sez. Lombardia, sentenza 09.03.2004 n° 338

Segnaliamo oggi ai nostri lettori la sentenza n. 338/2004 della Sezione Lombardia della Corte dei Conti per tre distinte ed importanti ragioni:
A) riconosce che un militare di leva, con la qualifica di “paracadutista” può aver contratto a causa del particolare servizio prestato l’infermità “varici all’arto inferiore destro”;
B) respinge l’eccezione di “prescrizione quinquennale sui ratei di pensione non riscossi” sollevata dal Ministero della Difesa;
C) riconosce che, pur trattandosi di pensione c.d. “tabellare” avente natura risarcitoria, spetta la rivalutazione monetaria (oltre agli interessi legali) su tutti gli arretrati di pensione dalla data della domanda iniziale.
1) Il ricorrente, appena ventenne, viene chiamato a prestare il servizio di leva nella Scuola Militare di Paracadutismo ove (conseguito il brevetto), dopo circa cinque mesi di attività addestrative nella famosa Brigata “Folgore” di Livorno, gli viene riscontrata l’infermità “varici arto inferiore destro”. Dopo varie incertezze delle autorità sanitarie militari viene operato con “safenectomia totale” e congedato, non più idoneo quale paracadutista. Presentata subito la domanda di pensione privilegiata, il Ministero competente ci pensa per ben otto anni e poi respinge la domanda, con la solita motivazione: le varici, a vent’anni, ti sono venute perché… ti dovevano venire ed il particolare servizio militare non ha influito in alcun modo!
Presentato tempestivamente ricorso alla Corte dei Conti, memorie difensive ed una perizia medico legale, la Sentenza ha riconosciuto, sulla base di un parere del Collegio Medico Legale interpellato dal Giudice che: “si ha modo di ritenere che i fattori esogeni propri del particolare e gravoso tipo di servizio di leva prestato dal ricorrente con la qualifica di “paracadutista” per almeno cinque mesi abbiano potuto svolgere, pur su un terreno diatesico costituzionalmente predisposto, un’azione meccanica concausalmente efficiente e determinante su determinismo della patologia venosa in esame sia sotto il profilo aggravativo che del più rapido decorso, visto anche il ritardato provvedimento di declassificazione effettuato in seguito allo intervento chirurgico (5.1.1990) e non a carattere preventivo già dopo la comparsa dell’iniziale sintomatologia varicosa (27.8.1989)”.
Pertanto “l’infermità ‘varici recidivate arto inferiore dx. con insufficienza venosa in soggetto già safenectomizzato’ sia, nel caso in esame, da riconoscere dipendente da causa di servizio ordinario, sotto il profilo dell’aggravamento e del più rapido decorso”.
2) Peraltro, l’Amministrazione, che, come abbiamo accennato, ha impiegato ben otto anni per istruire (e respingere!) la domanda di pensione, considerato che la causa si discuteva dopo ormai quattordici anni dal congedo, ha eccepito gli effetti della prescrizione quinquennale sui ratei di pensione non riscossi”: in parole povere ha detto che, se il ricorso fosse stato accolto, voleva pagare solo gli ultimi 5 anni di pensione, essendo prescritti quelli precedenti perché il ricorrente… non li aveva riscossi!
Risparmiamo ai nostri lettori il pensiero del ricorrente su tale, diciamo così, suggestiva eccezione e diamo volentieri atto al Giudice che, con grande semplicità e serenità, ha “osservato al riguardo che in assenza di trattamento pensionistico concesso non vi è rateo alcuno che possa essere caduto in prescrizione, né – su piano più generale – è ravvisabile un arco temporale di inerzia del soggetto una volta puntualmente incardinato il gravame contro il rigetto della propria petizione. E’ da escludere, pertanto, la sussistenza della adombrata prescrizione, non accompagnata da alcuna utile specificazione”… “talché il gravame proposto va integralmente accolto anche per tale secondo aspetto in quanto, con la sua attivazione processuale, ha prevenuto l’insorgenza dell’asserita “eventuale” prescrizione (adombrata ma non comprovata), la stessa non essendo affatto venuta a maturazione”.
3) Circa, infine, la rivalutazione monetaria che, secondo l’Amministrazione, non sarebbe attribuibile data la natura risarcitoria del credito, il Giudice ha ricordato la profonda riforma del giudizio pensionistico attuata dalla legge n. 205/2000 con la conseguenza che: “Alla nuova disciplina va, pertanto, riconosciuto un innegabile effetto innovativo rispetto al precedente assetto ordinamentale, sia nel senso della sua operatività sull’intera materia pensionistica attratta nel potere cognitivo della Corte dei Conti, sia nel senso dell’introduzione in subiecta materia, sotto il profilo sostanziale, del generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (a loro eventuale integrazione laddove l’indice di svalutazione li ecceda): “a fortiori” ciò vale per tali crediti accessori nell’ulteriore vano passare del tempo”.
Ancora una volta, in parole povere, se il cittadino deve attendere tanti, troppi anni, per ottenere giustizia contro la Pubblica Amministrazione, ha diritto a vedersi risarcito con gli arretrati della pensione, maturati e non corrisposti, dalla data della domanda, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Sent. 338/2004
N. 5375
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
in composizione monocratica
* * *
Il Consigliere dott. Giacomo Rossano - Magistrato in funzione di Giudice Unico nella materia pensionistica - ha pronunciato, nella pubblica udienza del 17 dicembre 2003, la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al numero 5375 (ex n. 2621/M) del registro di segreteria, sul ricorso proposto dal sig. I.R., nato il 23 maggio 1969 a Woking (Gran Bretagna) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli Avv.ti Massimo Cassiano ed Angela Carriero - dai quali è rappresentato ed assistito - in Roma alla via G. Palumbo 26 avverso la mancata concessione da parte del Ministero della Difesa della pensione privilegiata militare tabellare;
Letto il gravame depositato il 4 febbraio 1999 ed esaminati gli altri atti ed i documenti fascicolati;
Richiamata la determinazione 24 luglio 2003, ritualmente notificata, concernente la fissazione della data di discussione;
Ascoltato, nella pubblica udienza odierna, l'intervento a beneficio del ricorrente svolto dall'Avv. Gualtiero Rueca (“ad hoc” delegato dall'Avv. Cassiano giusta acquisito mandato);
Viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 e, con esso, l'art. 429 del vigente codice di procedura civile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Col ricorso in epigrafe indicato il sig. I. ha impugnato il decreto 5 ottobre 1998, n. 400, col quale la competente Direzione Generale del Dicastero della Difesa, espletata l'istruttoria di rito, ne aveva respinto l'istanza pensionistica per l'addotta infermità “varici recidivate arto inferiore destro con insufficienza venosa in soggetto già safenectomizzato”.
La determinazione ministeriale era sfavorevole per l'interessato in quanto, su conforme parere della Commissione Medica Ospedaliera di Caserta pronunziatasi il 19 settembre 1997, l'accoglimento della domanda di speciale beneficio non era sorretta dalla dipendenza da causa di servizio della patologia fatta valere.
Nel gravame giurisdizionale dapprima e nell'articolata memoria prodotta il 4 novembre 2002 (quest'ultima arricchita da varie e pertinenti citazioni giurisprudenziali) veniva confutato l'avviso espresso dalla C.M.O. costituente il sostegno “in jure” della decisione direttoriale.
Chiamato una prima volta il contenzioso all'udienza del 14.11.2002 questo Giudice, nutrendo dubbi e perplessità sull'impugnato diniego, ravvisava la necessità dell'interpello della propria consulenza onde pervenire ad un più avvisato e corroborato decidere ed all'uopo adottava l'ordinanza - indicata in epigrafe - del seguente tenore:
“Dispone l'invio dell'intera documentazione fascicolata alla Sezione Speciale del C.M.L. presso la Corte dei conti in Roma onde ottenerne, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, motivato avviso in ordine alla dipendenza o meno dall'addotta patologia da causa di servizio nonché - nell'ipotesi affermativa - indicazioni circa il beneficio privilegiato riconoscibile.
Facoltizza l'Organo di consulenza (laddove ne ravvisi l'occorrenza) alla sottoposizione del ricorrente a visita, diretta o per delega, con ausilio di uno specialista nella materia e la partecipazione, se richiesta, di sanitario di fiducia dell'interessato”.
In dipendenza dell'eventualità di visita del Romano l'adìta Sezione Speciale inoltrava il 10 dicembre successivo l'intero incarto al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa dal quale lo scorso 25 giugno è qui pervenuta la pronunzia tecnica. Attesane la pregnanza ai fini del decidere si riporta in appresso la relazione:
“Nella seduta del 19 maggio 2003, questo Collegio Medico Legale ha preso in esame i documenti relativi al Sold. (cong.) I.R., della classe 1969, allo scopo di esprimere parere su quanto esposto in oggetto.
PRECEDENTI DI SERVIZIO, CLINICI E MEDICO-LEGALI
In servizio si leva dal 1.2.1989 al 26.1.1990, data di collocamento in congedo per fine ferma. E' stato incorporato presso la Scuola Militare di Paracadutismo frequentando dal 6.3.1989 al 31.3.1989 regolare corso con conseguimento di brevetto; tale nel 185° Gruppo Artiglieria da Campagna Paracadutisti “Viterbo” presso Livorno. Durante detto periodo il militare ha svolto regolarmente le attività addestrative previste nella Batteria di appartenenza (cfr. rapporto informativo del 8.11.1991).
In data 27.8.1989 dallo stralcio dei chiedenti visita all'interessato risultano essere state riscontrate presso l'infermeria del Corpo “varici arto inferiore dx” e conseguente p.m.l. di “invio in servizio”; successivamente, in data 9.9.1989, per la stessa patologia il ricorrente veniva ricoverato presso l'H.C. di Campobasso, venendo dimesso dal suddetto luogo di cura il 20.9.1989 dopo essere stato sottoposto ad intervento di “safenectomia totale con escissione di gavoccioli multipli”.
Per gli esisti della safenectomia arto inferiore dx il nominato in argomento ha fruito di complessivi gg. 100 di l.c. concessi dall'H.M. di Caserta, a termine in data 5.10.1990 rientrava idoneo al Corpo con coefficiente AVVP4, quindi non più idoneo quale paracadutista.
In occasione del p.v. mod. AB n. 1446 del 19.9.1997 la C.M.O. di Caserta riconobbe non dipendente da c.s.o. l'infermità indicata in oggetto ascrivendola, comunque, alla 8^ ctg. Tab. A mis. max. ai fini dell'equo indennizzo.
PARERE MEDICO-LEGALE
Attraverso la visione della documentazione sanitaria, con particolare riferimento al p.v. datato 19.9.1997, si rileva che il nominato in oggetto è stato riconosciuto affetto da “varici recidivate arto inferiore dx. con insufficienza venosa in soggetto già safenectomizzato”, patologia emersa e riscontrata per la prima volta nell'agosto del 1989 durante il periodo di servizio militare di leva prestato dall'interessato come “paracadutista” presso il 185° Gruppo Artiglieria da Campagna Paracadutisti “Viterbo” di Livorno.
E' indubbio che l'etiopatogenesi della patologia in esame, rilevata nella fattispecie nel 1989 all'età di circa 20 anni, sia dovuta a fattori endogeni di tipo dismetabolico che alterano la componente connettivale e la componente elastica del tessuto venoso sia a livello delle pareti che del sistema valvolare, con risultati patologici più evidenti in quei distretti maggiormente sottoposti a carichi pressori quali per l'appunto gli arti inferiori; in alternativi fattori meccanici sempre su base costituzionale possono condizionare negativamente insorgenza e/o decorso della patologia in oggetto, realizzando un'azione complessiva esterna alle pareti venose a monte del distretto interessato, comportando nei territori periferici maggiori indici pressori rispetto a quelli normalmente sopportabili delle pareti venose stesse.
Nella fattispecie, si deve osservare che dai rapporti informativi allegati (cfr. relazioni del Comandante della 2^ Batteria e dal Dirigente del Servizio Sanitario della Brigata Paracadutisti “Folgore”, rispettivamente datate 8.11.1991 e 2.5.1991) si evince che durante il periodo svolto come “paracadutista” (per circa cinque mesi dall'aprile 1989 all'agosto 1989 compreso) il militare in argomento “ha svolto regolarmente le attività addestrative previste nella Batteria di appartenenza” e che, a seguito di oggettivo riscontro per la prima volta di “varici all'arto inferiore dx.” (presso la locale infermeria in data 27.8.1989), lo stesso venne inviato in servizio, continuando a svolgere tutte le attività addestrative previste dal programma; soltanto dopo l'intervento chirurgico del settembre 1989 e del conseguente periodo di convalescenza di complessivi gg. 100, persistendo la presenza degli esiti della safenectomia totale all'arto inferiore dx., l'interessato rientrò al Corpo d'appartenenza con profilo AVVP4, non venendo quindi più sottoposto a quegli straordinari fattori bio-meccanici di sovraccarico gravativo sugli arti inferiori agenti per la maggior parte del tempo di addestramento come paracadutista.
Sulla base delle suesposte considerazioni si ha, pertanto, modo di ritenere che i fattori esogeni propri del particolare e gravoso tipo di servizio di leva prestato dal ricorrente con la qualifica di “paracadutista” per almeno cinque mesi abbiano potuto svolgere, pur su un terreno diatesico costituzionalmente predisposto, un'azione meccanica concausalmente efficiente e determinante su determinismo della patologia venosa in esame sia sotto il profilo aggravativo che del più rapido decorso, visto anche il ritardato provvedimento di de-classificazione effettuato in seguito allo intervento chirurgico (5.1.1990) e non a carattere preventivo già dopo la comparsa dell'iniziale sintomatologia varicosa (27.8.1989).
Questo C.M.L. esprime parere che l'infermità “varici recidivate arto inferiore dx. con insufficienza venosa in soggetto già safenectomizzato” sia, nel caso in esame, da riconoscere dipendente da c.s.o., sotto il profilo dell'aggravamento e del più rapido decorso.
In merito alla classifica dell'infermità in oggetto, riscontrata in occasione della v.c. del 19.9.1997, sulla base dell'obiettività consistente in “presenza di flusso in tutte le arterie esplorabili, non alterazioni emodinamicamente significative, esame compatibile con circolo venoso profondo previo (suono mobile e modulato dagli atti del respiro e delle manovre di compensazione); diagnosi:insufficienza venosa cronica arto inferiore dx. (varici recidive)”, si ritiene che la menomazione funzionale fosse equamente da ascrivere alla Tab. B mis. max. ai fini dell'equo indennizzo.”
Al circostanziato parere espresso dal C.M.L. si è riportata (pur dissentendo dalla classifica proposta) la parte attrice sia nell'ulteriore memoria depositata lo scorso 27 novembre che nell'odierno intervento dibattimentale dell'Avv. Rueca in assenza della controparte.
L'esaustivo pronunciato acquisito, nel costituire conferma delle giustificate riserve nutrite dal Giudicante, è tale de eliminare ogni perplessità sulla fondatezza della petizione del Romano cui va attribuita, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla produzione dell'istanza, trattamento pensionistico vitalizio di ottava categoria tabella A (così come indicato dalla C.M.O.) e non già la diversa ascrizione proposta dal C.M.L., attenendo la stessa l'equo indennizzo e non la pensione.
Due ulteriori aspetti del contenzioso - entrambi introdotti dal Ministero della Difesa tra le puntualizzazioni esplicitate nel rapporto n. 720422 del 2 ottobre 2002 - vanno a questo punto delibati e risolti. Il primo concerne una generica eccezione di “prescrizione quinquennale sui ratei di pensione non riscossi”: va osservato al riguardo che in assenza di trattamento pensionistico concesso non vi è rateo alcuno che possa essere caduto in prescrizione, né - su piano più generale - è ravvisabile un arco temporale di inerzia del soggetto una volta puntualmente incardinato il gravame contro il rigetto della propria petizione. E' da escludere, pertanto, la sussistenza della adombrata prescrizione, non accompagnata da alcuna utile specificazione. Il secondo riguarda, invece, la rivalutazione monetaria che, secondo l'Amministrazione, non sarebbe attribuibile data la natura risarcitoria del credito de quo (a sostegno dell'affermazione viene evocata la sentenza n. 139/2000/PC della Sezione Giurisdizionale per la Toscana di questa istessa Corte).
Nel contrasto giurisprudenziale formatosi su varie questioni correlate alla riconoscibilità o meno dei benefici accessori al riconoscimento ed alla tardiva corresponsione di arretrati è intervenuta, esaustiva e convincente, la sentenza n. 10/QM/2002 con la quale le Sezioni Riunite hanno autorevolmente dettato le linee di principio regolamentanti la materia ed alle cui argomentazioni questo Giudice, pienamente condividendole, intende far rinvio.
Secondo le SS. RR. è innegabile che l'articolo 5 della legge n. 205/2000 abbia approntato, per la parte che ne occupa, una normativa generale in materia pensionistica, sia sotto il profilo processuale, a mezzo dell'istituzione di un Giudice Unico per “tutti” i ricorsi di cognizione della Corte dei conti che ha sottoposto all'osservanza di un regime processuale espressamente formalizzato (artt. 420, 421, 429, 430 e 431 cod. proc. civ.), sia sotto il profilo sostanziale, non potendo revocarsi in dubbio che il richiamo a quelle specifiche norme della codicistica processuale civile, nonché la disciplina approntata dallo stesso art. 5, vadano intesi nella loro compiutezza e non per l'aspetto meramente procedurale.
Del resto, costituisce giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che lo stesso art. 429 cod. proc. civ. non si limita ad introdurre meri precetti processuali ed in particolare, per quanto attiene al terzo comma (nel testo fissato dall'art. 1 della L. n. 533/1973), il mero potere - dovere, pur se immediatamente operativo per il Giudice, di provvedere, anche d'ufficio ed in grado di appello, alla rivalutazione dei crediti di lavoro, previdenziali ed assistenziali, ma riconosce un diritto sostanziale del beneficiario medesimo a tale rivalutazione (cfr., per tutte, Cass. 23 febbraio 1979, n. 1178; 23 marzo 1989, n. 1474; ottobre 1997, n. 9602).
Alla nuova disciplina va, pertanto, riconosciuto un innegabile effetto innovativo rispetto al precedente assetto ordinamentale, sia nel senso della sua operatività sull'intera materia pensionistica attratta nel potere cognitivo della Corte dei conti, sia nel senso dell'introduzione in subiecta materia, sotto il profilo sostanziale, del generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (a loro eventuale integrazione laddove l'indice di svalutazione li ecceda): “a fortiori” ciò vale per tali crediti accessori nell'ulteriore vano passare del tempo.
Restano conseguentemente superate tutte le riserve e le limitazioni frapposte dal Ministero della Difesa talché il gravame proposto dal sig. Romano va integralmente accolto anche per tale secondo aspetto in quanto, con la sua attivazione processuale, ha prevenuto l'insorgenza dell'asserita “eventuale” prescrizione (adombrata ma non comprovata), la stessa non essendo affatto venuta a maturazione.
Le obbiettive difficoltà della materia trattata costituiscono valida ragione per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia nella persona del Consigliere Giacomo Rossano -
definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE nei termini suestesi il ricorso, iscritto al numero 5375 del registro di segreteria, proposto dal sig. I.R. ut supra generalizzato e domiciliato.
Spese di giudizio interamente compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per le incombenze di rito.
IL GIUDICE UNICO
(Dott. Giacomo Rossano)
Depositata nella Segreteria il 9 marzo 2004

Re: Pensione privilegiata per varici

Inviato: sab lug 20, 2013 5:44 pm
da panorama
patologia vascolare e turni di sentinella

varicosi reticolare del cavo popliteo dx (PolPen)

1) - parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio che riteneva trattarsi di forme morbose circolatorie e ..... da ricondurre a fattori estranei, sulla cui insorgenza non avrebbero avuto rilevanza alcuna i fatti di servizio riferiti dall’esponente (ripetute esposizioni a condizioni climatiche avverse, sbalzi di temperatura nel passaggio tra i vari ambienti, prolungati stazionamenti in posizione eretta o sedentaria ecc...).

IL TAR chiarisce:

2) - Il Tribunale amministrativo regionale, richiamata la sequenza procedimentale sin qui descritta, ha ritenuto, con sentenza non definitiva n. 767 del 2012, che il ricorso fosse infondato con riferimento alla seconda patologia lamentata;
- per la patologia vascolare, invece, ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, sulla base delle documentate circostanze emergenti dalla relazione prodotta dal verificatore.

3) - Alla stregua degli esiti istruttori, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio relativamente all’altra patologia (vascolare), oggetto di separata istanza di riconoscimento di causa di servizio, tenuto conto che, come si legge nella parte conclusiva della relazione prodotta…..
<<un’attenta anamnesi praticata sull’istante ha permesso di evidenziare come la ricorrente ha svolto gran parte del suo servizio - nella fattispecie quello prestato presso il carcere di OMISSIS - assumendo posizioni erette coatte prolungate nel tempo, con associato senso di pesantezza agli AA.II. Tale situazione, peraltro, non risulta in maniera chiara ed inequivocabile dal rapporto informativo allegato agli atti di causa. Infatti è ben noto come l’assunzione di posture in stazione eretta prolungata possano provocare una alterazione degli osti valvolari del sistema venoso periferico degli AA.II. e pertanto rendersi responsabili della patologia varicosa>>.

4) - In ottemperanza alle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 767 del 2012, il Ministero della Giustizia ha depositato una relazione relativa al servizio prestato dalla ricorrente a partire dal 1993. Dal supplemento di istruttoria è risultato che l’interessata ha espletato, per reiterati periodi nel corso del servizio in qualità di agente di Polizia penitenziaria, turni di sentinella.

5) - Considerato che il servizio di sentinella comporta l’obbligo di assumere posizione eretta prolungata nel tempo, risultano dimostrati gli assunti contenuti nella relazione di verificazione, secondo i quali i fatti di servizio avrebbero influito sull’insorgenza o sul più rapido decorso invalidante dell’infermità vascolare contratta.

Ricorso ACCOLTO.

Stare tante ore all'impiedi e cosa risaputa che non fa bene né alle gambe né alla colonna vertebrale ma le nostre Amministrazioni così come il CVCS ci provano sempre ha negare le cause di servizio.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

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16/07/2013 201300488 Sentenza 1


N. 00488/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Di Pilato, con domicilio eletto presso Rossella di Pilato, in Campobasso, via Mazzini, n. 88,

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,

per l'annullamento
del decreto del Ministero della giustizia - d.a.p. - Direzione generale del personale e della formazione - settore amministrativo sanitario del personale di Polizia penitenziaria - area della previdenza del 12.5.2009 con il quale è stata respinta la domanda del 27.3.2002 e del 26.8.2003 intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per infermità "varicosi reticolare del cavo popliteo dx" e "OMISSIS", nonchè di ogni atto presupposto, conseguente o connesso, ivi compreso il parere del comitato di verifica per le cause di servizio reso OMISSIS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La ricorrente, agente scelto del corpo della Polizia penitenziaria, ha impugnato il decreto indicato in epigrafe con cui sono state respinte le sue domande presentate il 27.3.2002 e, successivamente, il 26.8.2003 intese rispettivamente a ottenere il riconoscimento della causa di servizio per le infermità “varicosi reticolare del cavo popliteo dx” e “OMISSIS”.

Lamenta che il Ministero della Giustizia, anziché uniformarsi ai pareri favorevoli del Centro di Medicina Legale di Caserta, che classificava le infermità come dipendenti da causa di servizio, avrebbe acriticamente recepito il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio che riteneva trattarsi di forme morbose circolatorie e artrosiche da ricondurre a fattori estranei, sulla cui insorgenza non avrebbero avuto rilevanza alcuna i fatti di servizio riferiti dall’esponente (ripetute esposizioni a condizioni climatiche avverse, sbalzi di temperatura nel passaggio tra i vari ambienti, prolungati stazionamenti in posizione eretta o sedentaria ecc...).

Sulla base di quanto così accertato – e uniformandosi al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso …….. - l’Amministrazione adottava l’impugnata delibera, negando conseguentemente la concessione dell’equo indennizzo per le lamentate infermità.

Il Tribunale amministrativo regionale, richiamata la sequenza procedimentale sin qui descritta, ha ritenuto, con sentenza non definitiva n. 767 del 2012, che il ricorso fosse infondato con riferimento alla seconda patologia lamentata; per la patologia vascolare, invece, ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, sulla base delle documentate circostanze emergenti dalla relazione prodotta dal verificatore.

Ha osservato al riguardo il Collegio - alla luce del costante orientamento del Giudice amministrativo - che, nell’accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità di un pubblico dipendente, occorre aver riguardo, oltre che alle materiali circostanze di fatto del servizio nel loro aspetto quantitativo e qualitativo, alle condizioni soggettive e ambientali in cui esso viene reso, senza che l’eventuale predisposizione organica possa costituire per sé ostacolo al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ove il fatto abbia influito sull’insorgenza o sul più rapido decorso invalidante dell’infermità morbosa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.11.1996, n. 1615).

Alla stregua degli esiti istruttori, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio relativamente all’altra patologia (vascolare), oggetto di separata istanza di riconoscimento di causa di servizio, tenuto conto che, come si legge nella parte conclusiva della relazione prodotta…..<<un’attenta anamnesi praticata sull’istante ha permesso di evidenziare come la ricorrente ha svolto gran parte del suo servizio - nella fattispecie quello prestato presso il carcere di OMISSIS - assumendo posizioni erette coatte prolungate nel tempo, con associato senso di pesantezza agli AA.II. Tale situazione, peraltro, non risulta in maniera chiara ed inequivocabile dal rapporto informativo allegato agli atti di causa. Infatti è ben noto come l’assunzione di posture in stazione eretta prolungata possano provocare una alterazione degli osti valvolari del sistema venoso periferico degli AA.II. e pertanto rendersi responsabili della patologia varicosa>>.

Sul punto, lo stesso verificatore precisa testualmente che <<per quanto suddetto, potrebbe considerarsi quale auspicabile un supplemento del rapporto informativo per il periodo in questione>>.

Ai fini del giudizio, pertanto, il Collegio ha reputato necessario disporre un supplemento istruttorio relativamente al periodo in cui la ricorrente ha prestato servizio presso il Carcere di OMISSIS, mediante l’acquisizione agli atti di causa degli ordini di servizio e di ogni utile ulteriore chiarimento documentato in ordine al ricorso.

In ottemperanza alle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 767 del 2012, il Ministero della Giustizia ha depositato una relazione relativa al servizio prestato dalla ricorrente a partire dal 1993. Dal supplemento di istruttoria è risultato che l’interessata ha espletato, per reiterati periodi nel corso del servizio in qualità di agente di Polizia penitenziaria, turni di sentinella.

Considerato che il servizio di sentinella comporta l’obbligo di assumere posizione eretta prolungata nel tempo, risultano dimostrati gli assunti contenuti nella relazione di verificazione, secondo i quali i fatti di servizio avrebbero influito sull’insorgenza o sul più rapido decorso invalidante dell’infermità vascolare contratta.

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi viziata da eccesso di potere la valutazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che ha escluso che l’infermità da cui è affetta l’interessata sia dipesa da causa di servizio, non essendo tale valutazione sorretta da un adeguato procedimento di analisi medico-legale.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, limitatamente all’impugnazione degli atti che hanno escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità vascolare da cui l’interessata è risultata affetta.

Peraltro, esclusa la possibilità di accertare la dipendenza della patologia da causa di servizio, l'effettività della tutela resta affidata alla sede conformativa dell'azione dell'Amministrazione rispetto alla presente sentenza, ove è stata dimostrata l'illegittimità degli atti impugnati e il cattivo esercizio, nel caso di specie, della discrezionalità tecnico-amministrativa.

Le spese di giudizio, valutata la reciproca soccombenza parziale, devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione.

Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2013

Re: Pensione privilegiata per varici

Inviato: lun mar 09, 2015 7:27 pm
da panorama
Questo ricorso straordinario al PDR termina con questo giudizio POSITIVO.
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In considerazione delle suesposte valutazioni, fatti salvi eventuali provvedimenti dell’Amministrazione, ai fini di un sostanziale riesame del gravame proposto con il ricorso in oggetto, lo stesso deve essere accolto per difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500690 - Public 2015-03-09 -


Numero 00690/2015 e data 09/03/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 11 febbraio 2015


NUMERO AFFARE 03845/2013

OGGETTO:
Ministero della giustizia.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “insufficienza venosa cronica al 1° e 2° stadio arti inferiori con sindrome varicosa bilaterale”.

LA SEZIONE

Vista la relazione del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, prot. n. -OMISSIS-, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il ricorso, con i relativi allegati, proposto con atto del -OMISSIS-;
visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.

Premesso.

La signora -OMISSIS-, ha chiesto il riconoscimento dell’infermità “insufficienza venosa cronica al 1° e 2° stadio arti inferiori con sindrome varicosa bilaterale” quale aggravamento dell’infermità “insufficienza venosa cronica al 1° stadio di Widmeri” già riconosciuta dipendente da causa di servizio con P.V. n. -OMISSIS-.

La stessa commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-, ha riscontrato l’aggravamento dell’infermità sopra menzionata, riconoscendo una menomazione all’integrità fisica ascrivibile alla tabella A, 8^ categoria, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

L’Amministrazione, con relazione del -OMISSIS-, ha trasmesso la relativa pratica, con richiesta di parere, al comitato di verifica per le cause di servizio, che, nella seduta n. -OMISSIS-, ha deliberato che l’infermità “insufficienza venosa cronica al 1° e 2° stadio arti inferiori con sindrome varicosa bilaterale” “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.

Ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, l’Amministrazione competente, il -OMISSIS-, ha adottato l’impugnato provvedimento, con il quale ha decretato che l’infermità in epigrafe indicata “non è dipendente da causa di servizio”.

A fondamento del ricorso, la signora -OMISSIS- deduce:

- violazione e falsa applicazione delle norme di legge con riferimento al R.G. 1024/28, al DPR n. 3/57, al DPR 686/57, al DPR 1092/73, al DPR 834/1981, al DL 38387, alla legge 472/87, al DPR 3349/1994, al DPR 461/91;
- violazione e falsa applicazione delle norme di legge di cui alla legge 241/90 come modificata dalla legge 15/2005 e 80/2005 con riferimento agli articoli 3, 10 bis e 21 octies;
- difetto d’istruttoria;
- eccesso di potere per carenza di specifica e sufficiente motivazione;
- eccesso di potere per omesso esame dei presupposti di fatto e degli elementi di diritto;
- illogicità e irragionevolezza manifesta;
- incoerenza;
- travisamento dei presupposti di fatto.

La ricorrente, che ha prodotto una consulenza medico legale del dott. -OMISSIS-, sostiene che il provvedimento non ha tenuto in considerazione il primo verbale della commissione medica ospedaliera – che ha riconosciuto “insufficienza venosa cronica al 1° stadio di Widmeri”- né il secondo verbale della stessa commissione – ove veniva “valutata positivamente ai fini dell’aggravamento l’infermità richiesta …”- bensì solo quello del comitato di verifica. Illogicità e incoerenza istruttoria avrebbero, a giudizio della ricorrente, determinato il travisamento dei fatti ed il mancato riconoscimento delle condizioni di particolare e protratta gravosità del servizio, con stress emotivo ed ambientale.

Il Ministero riferente, che ha comunicato di avere trasmesso copia della relazione ministeriale alla ricorrente, con nota -OMISSIS-, senza che la stessa abbia fatto pervenire alcuna risposta, né ulteriore controdeduzione, rileva come nessuna censura sia stata sollevata in punto di legittimità degli atti impugnati e si esprime per il rigetto del ricorso.

Considerato

Il ricorso è fondato.

Dall’esame dei relativi atti e passaggi procedurali, l’istruttoria che ha portato all’emissione dell’atto impugnato manifesta alcuni dei dedotti profili d’illegittimità, specie sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza di specifica e sufficiente motivazione, a sostegno del giudizio formulato dal comitato e del conseguente provvedimento amministrativo, con il quale é stato negato il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio dell’aggravamento dell’infermità riscontratale.

Invero, nel proprio parere, il comitato di verifica ha negato il riconoscimento della causa di servizio per l’infermità “insufficienza venosa cronica al 1° e 2° stadio arti inferiori con sindrome varicosa bilaterale”, trattandosi “di infermità “ conseguente a meiopragia congenita del connettivo (diatesi mesenchimatosi o ad insufficienza congenita delle valvole venose, ovvero a manifestazioni vascolari tali da alterare la funzionalità della pompa venosa muscolare, sulla quale gli allegati eventi del servizio prestato ... non si appalesano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante, in quanto le mansioni espletate non risulta abbiano comportato un utile aggravamento della meiopragia costituzionale ai fini del riconoscimento della patologia in questione”.

Valuta la Sezione che detta motivazione non regga compiutamente alle censure dedotte dalla ricorrente.

In effetti, il parere del comitato nega la causa o concausa efficiente e determinante del servizio con riferimento alla “meiopragia costituzionale” e non, invece, al preesistente stato patologico già riconosciuto dipendente da causa di servizio. Orbene, pur non potendosi escludere, in via teorica, che la patologia presa in considerazione, nel perimetro della discrezionalità tecnica dell’organo tecnico-consultivo, possa essere giudicata non dipendente – e che lo stesso aggravamento di una patologia dipendente possa essere giudicato non dipendete –, cionondimeno una tale condizione riveste caratteri di peculiarità tali da richiedere un’esplicitazione motivazionale di cui il provvedimento in esame fa difetto.
La stessa lagnanza della ricorrente, di incoerenza e travisamento dei presupposti di fatto nella valutazione medico-amministrativa operata, trova fondamento nel passaggio della deliberazione del comitato laddove riporta che il parere è stato espresso “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”, peraltro trascurando di chiarire i motivi per i quali l’essenziale condizione della preesistenza di una patologia riconosciuta dipendente non sia poi stata riconosciuta tale nell’aggravamento da uno stadio (1°) a quello superiore (1° e 2°), ovvero i motivi per i quali l’organo a ciò preposto abbia riconosciuto il nesso eziologico fra il servizio svolto e l’insorgenza dell’infermità e non più fra il servizio svolto e l’aggravamento dell’infermità stessa.

Conseguentemente, la Sezione, che, a fronte di valutazioni tecniche complesse come quelle in esame, è chiamata ad esercitare il proprio sindacato sulla base della verifica della loro ragionevolezza, congruità ed esaustività, avendo riscontrato la carenza di motivazione nelle ragioni sottese al rigetto dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio all’aggravamento dell’infermità della ricorrente, considera fondato il ricorso in esame, il quale deve, pertanto, essere accolto.

In considerazione delle suesposte valutazioni, fatti salvi eventuali provvedimenti dell’Amministrazione, ai fini di un sostanziale riesame del gravame proposto con il ricorso in oggetto, lo stesso deve essere accolto per difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto. Manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo La Rosa Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca

Re: Pensione privilegiata per varici

Inviato: lun mar 09, 2015 10:03 pm
da danny84
Grandissimo panorama,questa mi interessa tantissimo!proporró ricorso anche io per la stessa patologia!grande e grazie per il tuo lavoro certosino!

Re: Pensione privilegiata per varici

Inviato: mar mar 10, 2015 10:01 am
da panorama
Il mio impegno a favore dei tanti colleghi è proprio questo. Se una sentenza non viene pubblicata come si fa a sapere un qualcosa di positivo o negativo?
Quindi chi può trarne vantaggio lo faccia. L'informazione comune è proprio questa e nessuno si deve offendere.
ciao

Re: Pensione privilegiata per varici

Inviato: mar mar 10, 2015 8:03 pm
da danny84
Credo che nessuno abbia motivo di offendersi di fronte a quello che fai per tutti i colleghi,non siamo nell'ex blocco sovietico dove tutto veniva censurato.grazie ancora per la tua pazienza e competenza.saluti
Danny

Re: Pensione privilegiata per varici

Inviato: mar mar 10, 2015 8:31 pm
da panorama
Le sentenze come ben sapete sono pubbliche dal momento in cui escono sul sito ufficiale ma, qualcuno, si è offeso e pensare che questa persona cercava in questo sito/forum dettagli per un eventuale ricorso al Tar che poi è stato positivo anche a lei.
Non solo cercava notizie "per un suo problema" ma quando è toccato a questa persona di leggere la sua sentenza appena "fornata" ha avuto da ridire e questo suo comportamento mi ha dato tanto fastidio da pensare di abbandonare questo FORUM, perché non solo metto a disposizione di tutti tante cose utili che giorno dopo giorno possono tornare utile a noi stessi, potendoci aiutare l'un l'altro, come dire a spalla a spalla, oppure: oggi è toccato a me domani potrebbe toccare a te ma, sentirsi richiamato mi da fastidio.

Re: Pensione privilegiata per varici

Inviato: mer mar 11, 2015 7:55 am
da danny84
A parte che i dati sensibili vengono censurati,non vedo cosa ci sia di male a condividere qualcosa che già é pubblico,anzi,si rende un servizio a chi come me non saprebbe dove cercare oppure non ha dimestichezza.purtroppo vale sempre il detto : Fai del bene e scordatelo.Grazie ancora per il tuo lavoro,ci si vede sul forum

Re: Pensione privilegiata per varici

Inviato: mer mar 11, 2015 1:05 pm
da panorama
Chi si lamenta cmq. è un caso sporadico.