Art. 10 bis della L. 241/1990 su cause di servizio
Inviato: gio ago 15, 2013 4:05 pm
Il ricorrente, infatti, lamenta, che non ha potuto interloquire nel procedimento atteso che la p.a. non ha comunicato, a mente dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, il previsto preavviso di rigetto dell’istanza, così che lo stesso non ha potuto esercitare il suo diritto di partecipazione dialettica al procedimento.
IL TAR VENETO precisa:
FATTO e DIRITTO
1) - Il ricorso è fondato in relazione al secondo ed assorbente motivo di gravame.
2) - Una parte della giurisprudenza dei TT.AA.RR. sostiene la tesi dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi anche nel procedimento volto al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e dell'equo indennizzo ( TAR Friuli Venezia Giulia 25.3.2010 n. 195; TAR Piemonte, Sez.1, 12.5.2010 n. 2374; TAR Calabria, Sez. 2°, 9.7.2011 n. 999).
3) - Autorevolmente il Consiglio di Stato ha rilevato che la disposizione in discussione ha carattere generale e non trova riscontro positivo l'affermata esclusione dell'applicabilità di detto art. 10 bis in taluni procedimenti, trattandosi di una norma di principio volta a consentire all'interessato di interloquire, prima delle determinazioni definitive sfavorevoli, che l'amministrazione abbia maturato ( Cons.St., Sez. IV, 7.4.2010 n. 1981).
4) - Di contro è noto al Collegio l'opposto indirizzo giurisprudenziale, altrettanto diffuso anche in sede di appello ( TAR Puglia, Bari, n.970/2013; TAR Capania, Napoli, 2916/2013).
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/08/2013 201301043 Sentenza 1
N. 01043/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02005/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2010, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Attilio De Martin, Valentino Menon, con domicilio presso la Segreteria del TAR Veneto;
contro
Ministero dell'Interno, Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia nel domicilio di Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto n. 333-H/2098/D, datato 16 luglio 2010 con quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie riconosciute dalla CMO , di tutti gli atti connessi, in particolare i pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. 46955/2006 e 46950/2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-
Il ricorso è fondato in relazione al secondo ed assorbente motivo di gravame.
Il ricorrente, infatti, lamenta e la questione non è contestata dalla parte resistente, che non ha potuto interloquire nel procedimento atteso che la p.a. non ha comunicato, a mente dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, il previsto preavviso di rigetto dell’istanza, così che lo stesso non ha potuto esercitare il suo diritto di partecipazione dialettica al procedimento.
Al riguardo il Collegio rileva che il previsto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riveste natura obbligatoria ed anche vincolante (TAR Catania, Sez. 3°, 9 gennaio 2007 n. 28; TAR Puglia, Bari, sez. II, 22 aprile 2013 n. 617) e si impone all'amministrazione, la quale, prima di assumere a fondamento della propria determinazione il suddetto parere, è tenuta a verificare soltanto se esso sia stato formulato sulla base di una compiuta conoscenza di tutti gli elementi di giudizio che erano stati sottoposti all'esame dell'organo consultivo e se non sia affetto da macroscopici vizi logici o da un palese travisamento dei fatti (Cons. Stato, IV, 19 aprile 2001, n. 2367; Cons. Stato, IV, 3 giugno 1997, n. 594; Cons. Stato, IV, 6 febbraio 1995, n. 74).
Ciò premesso, la questione essenziale e pregiudiziale riguarda l’applicabilità dell’art. 10 bis citato anche nei procedimenti come quello oggetto del presente scrutinio, compresa la fase consultiva affidata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio .
Una parte della giurisprudenza dei TT.AA.RR. sostiene la tesi dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi anche nel procedimento volto al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e dell'equo indennizzo ( TAR Friuli Venezia Giulia 25.3.2010 n. 195; TAR Piemonte, Sez.1, 12.5.2010 n. 2374; TAR Calabria, Sez. 2°, 9.7.2011 n. 999).
Autorevolmente il Consiglio di Stato ha rilevato che la disposizione in discussione ha carattere generale e non trova riscontro positivo l'affermata esclusione dell'applicabilità di detto art. 10 bis in taluni procedimenti, trattandosi di una norma di principio volta a consentire all'interessato di interloquire, prima delle determinazioni definitive sfavorevoli, che l'amministrazione abbia maturato ( Cons.St., Sez. IV, 7.4.2010 n. 1981).
Di contro è noto al Collegio l'opposto indirizzo giurisprudenziale, altrettanto diffuso anche in sede di appello ( TAR Puglia, Bari, n.970/2013; TAR Capania, Napoli, 2916/2013).
Secondo detto orientamento, infatti, l'art. 10 bis della L. n. 241/90 non si applicherebbe ai procedimenti aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo in considerazione, sia del carattere vincolante del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio - che rappresenta l’unico organo autorizzato a pronunciarsi circa il nesso eziologico con la patologia riscontrata -, che della natura previdenziale ed assistenziale del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio.
In realtà, osserva il Collegio, tale ultima considerazione riguarda, come testualmente recita la norma, esclusivamente quei procedimenti previdenziali gestiti dagli :” Enti previdenziali”, mentre, nel caso di specie, il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio è, all’evidenza, espresso da un organo assolutamente estraneo alla categoria degli enti previdenziali.
Né può essere condivisa l’opinione, anche questa autorevolmente espressa, secondo cui, la specialità del procedimento disciplinato dal DPR n. 461/01, impone alla parte ricorrente di indicare gli ulteriori elementi conoscitivi o di giudizio che avrebbe potuto e dovuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della P.A. e non già limitarsi ad allegare la mera circostanza della mancata considerazione dell'avvio del procedimento ( Cons. Stato, Sez.IV, 27.1.2011 n. 618).
Il principio espresso dalla norma in esame riguarda, in realtà, non già la verifica del provvedimento nei suoi connotati sostanziali da parte del giudice, quanto piuttosto la realizzazione di un procedimento dialettico tra le parti, con la possibilità del privato interlocutore di inserire nel procedimento aspetti e questioni non analizzate ovvero non debitamente valutate dalla p.a. al fine di una ponderata stima dei contrapposti interessi, azione questa affidata in via esclusiva alla p.a. ed in cui il giudice assume, eventualmente, una posizione residuale e marginale, limitata al possibile scrutinio dei vizi esteriori e formali dell’agire pubblico.
Inoltre, la peculiare dinamica procedimentale prevista dall’art. 10 bis citato comporta una cadenzata sequenza temporale che non può essere disattesa dall’interprete, come già rilevato in una precedente giurisprudenza di questo Tribunale che osservava : “ …Conseguentemente la mancata comunicazione del preavviso di diniego comporta una compressione del termine procedimentale che il legislatore invece consentiva protrarsi evidentemente per la superiore ragione di giungere a un componimento degli interessi pubblici e privati prima dell'adozione del provvedimento negativo, evidentemente ben consapevole che, nella comparazione fra detto componimento e la protrazione del termine procedimentale, doveva essere maggiormente perseguito il primo” (TAR Veneto, Sez. 1°, n. 5256/2010).
Il ricorso pertanto, impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, assorbita ogni altra censura, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per l'inosservanza del preliminare onere dell'amministrazione di comunicare le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza e ciò ai fini, nei termini indicati in motivazione, di una nuova pronunzia del Comitato di verifica per le cause di servizio.
La peculiarità della questione convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Silvia Coppari, Referendario
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/08/2013
IL TAR VENETO precisa:
FATTO e DIRITTO
1) - Il ricorso è fondato in relazione al secondo ed assorbente motivo di gravame.
2) - Una parte della giurisprudenza dei TT.AA.RR. sostiene la tesi dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi anche nel procedimento volto al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e dell'equo indennizzo ( TAR Friuli Venezia Giulia 25.3.2010 n. 195; TAR Piemonte, Sez.1, 12.5.2010 n. 2374; TAR Calabria, Sez. 2°, 9.7.2011 n. 999).
3) - Autorevolmente il Consiglio di Stato ha rilevato che la disposizione in discussione ha carattere generale e non trova riscontro positivo l'affermata esclusione dell'applicabilità di detto art. 10 bis in taluni procedimenti, trattandosi di una norma di principio volta a consentire all'interessato di interloquire, prima delle determinazioni definitive sfavorevoli, che l'amministrazione abbia maturato ( Cons.St., Sez. IV, 7.4.2010 n. 1981).
4) - Di contro è noto al Collegio l'opposto indirizzo giurisprudenziale, altrettanto diffuso anche in sede di appello ( TAR Puglia, Bari, n.970/2013; TAR Capania, Napoli, 2916/2013).
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/08/2013 201301043 Sentenza 1
N. 01043/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02005/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2010, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Attilio De Martin, Valentino Menon, con domicilio presso la Segreteria del TAR Veneto;
contro
Ministero dell'Interno, Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia nel domicilio di Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto n. 333-H/2098/D, datato 16 luglio 2010 con quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie riconosciute dalla CMO , di tutti gli atti connessi, in particolare i pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. 46955/2006 e 46950/2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-
Il ricorso è fondato in relazione al secondo ed assorbente motivo di gravame.
Il ricorrente, infatti, lamenta e la questione non è contestata dalla parte resistente, che non ha potuto interloquire nel procedimento atteso che la p.a. non ha comunicato, a mente dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, il previsto preavviso di rigetto dell’istanza, così che lo stesso non ha potuto esercitare il suo diritto di partecipazione dialettica al procedimento.
Al riguardo il Collegio rileva che il previsto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riveste natura obbligatoria ed anche vincolante (TAR Catania, Sez. 3°, 9 gennaio 2007 n. 28; TAR Puglia, Bari, sez. II, 22 aprile 2013 n. 617) e si impone all'amministrazione, la quale, prima di assumere a fondamento della propria determinazione il suddetto parere, è tenuta a verificare soltanto se esso sia stato formulato sulla base di una compiuta conoscenza di tutti gli elementi di giudizio che erano stati sottoposti all'esame dell'organo consultivo e se non sia affetto da macroscopici vizi logici o da un palese travisamento dei fatti (Cons. Stato, IV, 19 aprile 2001, n. 2367; Cons. Stato, IV, 3 giugno 1997, n. 594; Cons. Stato, IV, 6 febbraio 1995, n. 74).
Ciò premesso, la questione essenziale e pregiudiziale riguarda l’applicabilità dell’art. 10 bis citato anche nei procedimenti come quello oggetto del presente scrutinio, compresa la fase consultiva affidata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio .
Una parte della giurisprudenza dei TT.AA.RR. sostiene la tesi dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi anche nel procedimento volto al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e dell'equo indennizzo ( TAR Friuli Venezia Giulia 25.3.2010 n. 195; TAR Piemonte, Sez.1, 12.5.2010 n. 2374; TAR Calabria, Sez. 2°, 9.7.2011 n. 999).
Autorevolmente il Consiglio di Stato ha rilevato che la disposizione in discussione ha carattere generale e non trova riscontro positivo l'affermata esclusione dell'applicabilità di detto art. 10 bis in taluni procedimenti, trattandosi di una norma di principio volta a consentire all'interessato di interloquire, prima delle determinazioni definitive sfavorevoli, che l'amministrazione abbia maturato ( Cons.St., Sez. IV, 7.4.2010 n. 1981).
Di contro è noto al Collegio l'opposto indirizzo giurisprudenziale, altrettanto diffuso anche in sede di appello ( TAR Puglia, Bari, n.970/2013; TAR Capania, Napoli, 2916/2013).
Secondo detto orientamento, infatti, l'art. 10 bis della L. n. 241/90 non si applicherebbe ai procedimenti aventi ad oggetto l’accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo in considerazione, sia del carattere vincolante del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio - che rappresenta l’unico organo autorizzato a pronunciarsi circa il nesso eziologico con la patologia riscontrata -, che della natura previdenziale ed assistenziale del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio.
In realtà, osserva il Collegio, tale ultima considerazione riguarda, come testualmente recita la norma, esclusivamente quei procedimenti previdenziali gestiti dagli :” Enti previdenziali”, mentre, nel caso di specie, il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio è, all’evidenza, espresso da un organo assolutamente estraneo alla categoria degli enti previdenziali.
Né può essere condivisa l’opinione, anche questa autorevolmente espressa, secondo cui, la specialità del procedimento disciplinato dal DPR n. 461/01, impone alla parte ricorrente di indicare gli ulteriori elementi conoscitivi o di giudizio che avrebbe potuto e dovuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni della P.A. e non già limitarsi ad allegare la mera circostanza della mancata considerazione dell'avvio del procedimento ( Cons. Stato, Sez.IV, 27.1.2011 n. 618).
Il principio espresso dalla norma in esame riguarda, in realtà, non già la verifica del provvedimento nei suoi connotati sostanziali da parte del giudice, quanto piuttosto la realizzazione di un procedimento dialettico tra le parti, con la possibilità del privato interlocutore di inserire nel procedimento aspetti e questioni non analizzate ovvero non debitamente valutate dalla p.a. al fine di una ponderata stima dei contrapposti interessi, azione questa affidata in via esclusiva alla p.a. ed in cui il giudice assume, eventualmente, una posizione residuale e marginale, limitata al possibile scrutinio dei vizi esteriori e formali dell’agire pubblico.
Inoltre, la peculiare dinamica procedimentale prevista dall’art. 10 bis citato comporta una cadenzata sequenza temporale che non può essere disattesa dall’interprete, come già rilevato in una precedente giurisprudenza di questo Tribunale che osservava : “ …Conseguentemente la mancata comunicazione del preavviso di diniego comporta una compressione del termine procedimentale che il legislatore invece consentiva protrarsi evidentemente per la superiore ragione di giungere a un componimento degli interessi pubblici e privati prima dell'adozione del provvedimento negativo, evidentemente ben consapevole che, nella comparazione fra detto componimento e la protrazione del termine procedimentale, doveva essere maggiormente perseguito il primo” (TAR Veneto, Sez. 1°, n. 5256/2010).
Il ricorso pertanto, impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, assorbita ogni altra censura, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per l'inosservanza del preliminare onere dell'amministrazione di comunicare le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza e ciò ai fini, nei termini indicati in motivazione, di una nuova pronunzia del Comitato di verifica per le cause di servizio.
La peculiarità della questione convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Silvia Coppari, Referendario
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/08/2013