SENTENZA DIRITTO RIEDIZIONE RAPPORTO ANNULLATO

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aeronatica
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SENTENZA DIRITTO RIEDIZIONE RAPPORTO ANNULLATO

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Un saluto a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.

N. 00413/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00809/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 809 del 2010, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferraio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Fontana n. 18;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio rifiuto mantenuto del Ministero della Difesa dopo l'assunzione della determinazione prot. MDGMIL/V/18/SC/0443843 in data 12.09.2008 richiamata nel decreto Ministeriale-Ministero della Difesa D.G.M.P. -datato 22.09.2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l’Amministrazione intimata ha depositato una relazione dalla quale sembra emergere che la stessa abbia provveduto alla ricompilazione del rapporto informativo oggetto di controversia, in precedenza annullato in accoglimento di ricorso gerarchico;
Ritenuto opportuno acquisire copia del predetto atto;
P.Q.M.
Ordina all’amministrazione intimata di depositare presso la Segreteria della Sezione, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza quanto in premessa indicato.
Rinvia per l’ulteriore trattazione alla prima camera di consiglio successiva alla scadenza del termine suindicato.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 06/05/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Fabrizio Fornataro, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2010
IL SEGRETARIO






N. 01892/2010 REG.SEN.
N. 00809/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 809 del 2010, proposto da:
MANLIO DAVIDE MARIO FERRAIO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Fontana n. 18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio rifiuto mantenuto del Ministero della Difesa dopo l'assunzione della determinazione prot. MDGMIL/V/18/SC/0443843 in data 12.09.2008 richiamata nel decreto Ministeriale-Ministero della Difesa D.G.M.P. -datato 22.09.2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/06/2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Il ricorrente presta servizio nell’Aeronautica Militare con il grado di Maresciallo 1^ cl.
L’Amministrazione, in data 23 aprile 2007, ha trasmesso al medesimo il rapporto informativo relativo al periodo 18 ottobre 2004 – 31 dicembre, redatto per l’inclusione nell’aliquota di avanzamento 31 dicembre 2004.
Successivamente, la stessa Amministrazione, anche in considerazione del fatto che l’interessato aveva presentato ricorso gerarchico avverso il suindicato rapporto informativo, con provvedimento del 12 settembre 2008, ha disposto l’annullamento del predetto atto.
Con il presente ricorso il ricorrente chiede che l’Amministrazione intimata venga condannata a portare a conclusione il procedimento, redigendo la documentazione caratteristica mancante.
In data 31 maggio 2010, il Ministero della Difesa ha depositato in giudizio copia autentica del nuovo rapporto informativo relativo al periodo 18 ottobre 2004 – 31 dicembre 2008, redatto nel dicembre 2009 a seguito dell’annullamento del precedente atto. L’Amministrazione ha pertanto adempiuto spontaneamente, soddisfacendo l’interesse del ricorrente.
In ragione di tale circostanza deve essere dichiara la cessata materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10/06/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Fabrizio Fornataro, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


UN SALUTO A TUTTI


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