SENTENZA DIRITTO DECRETO CAUSA DI SERVIZIO
Inviato: dom lug 28, 2013 4:34 pm
Un saluto a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.
N. 00995/2010 REG.SEN.
N. 00374/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 374 del 2010, proposto da:
MANLIO DAVIDE MARIO FERRARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Fontana n. 18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio rifiuto del Ministero della Difesa alla conclusione del procedimento amministrativo in essere relativo all'istanza di riconoscimento di causa di servizio prodotta dal Maresciallo Ferrario in data 31 gennaio 2002 ed afferente alla patologia “spondiloartrosi diffusa al rachide”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/03/2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente impugna l’inerzia dell’amministrazione in relazione all’istanza indicata in epigrafe, deducendone l’illegittimità in relazione alla violazione del D.P.R. n. 461/2001.
Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Alla camera di consiglio del 4 marzo 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. La Sezione osserva preliminarmente che vertendo la causa in materia di silenzio, ed essendosi entrambe le parti costituite in giudizio, la stessa può essere definita direttamente con sentenza, prescindendosi dunque dall’esame dell’istanza cautelare.
3. Il ricorrente, Sottufficiale dell’Aeronautica Militare, espone di avere presentato all’Amministrazione intimata, in data 31 gennaio 2002, un’istanza di riconoscimento di causa di servizio della malattia “spondiloartrosi diffusa al rachide”.
In ragione del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, il ricorrente aveva già esperito ricorso giurisdizionale innanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 1375/09, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, successivamente alla presentazione del ricorso, era stato depositato in giudizio il parere negativo del Comitato di verifica delle cause di servizio (C.V.C.S.). In tale parere si rileva che “la spondiloartrosi diffusa al rachide” costituisce una mera espressione sintomatologica non configurabile come vera e propria patologia.
L’Amministrazione tuttavia, con nota del 23 febbraio 2009, ha mostrato di non condividere quest’ultimo assunto, evidenziando che la “spondiloartrosi diffusa al rachide” costituisce una vera e propria malattia; ed ha dato nuovo impulso al procedimento invitando C.V.C.S. a riesaminare il parere alla luce delle considerazioni testé riportate.
Successivamente a tale nota nessun nuovo atto è stato adottato dall’Autorità procedente.
Per questo motivo il ricorrente chiede che venga dichiarata da questo Giudice l’illegittimità del silenzio serbato, e che l’Autorità amministrativa venga condannata a dare definitivo riscontro all’istanza a suo tempo presentata.
4. In proposito il Collegio osserva quanto segue.
Stabilisce l’art. 14, comma 1, del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) che, se per motivate ragioni, l’Amministrazione non ritenga di conformarsi al parere reso dal C.V.C.S., questa “…ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato”.
Da tale disposizione emerge chiaramente che, nel caso in cui l’Autorità decida di non aderire al primo parere espresso dal C.V.C.S., questa deve dare impulso ad una nuova fase procedimentale la cui durata non può superare un termine complessivo di circa quaranta giorni (di cui trenta giorni per l’espressione del nuovo parere da parte del Comitato, e dieci giorni per l’adozione del provvedimento finale, oltre al tempo strettamente necessario per l’inoltro della richiesta).
Nel caso concreto, il suindicato termine è stato abbondantemente superato (la richiesta di riesame, come detto, è datata 23 febbraio 2009), senza che nel frattempo l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento.
5. Il silenzio serbato è quindi illegittimo e il ricorso va pertanto accolto.
6. Le spese della lite possono essere compensate, in quanto il ritardo dell’Amministrazione sembra determinato dalla particolare complessità della questione sotto il profilo medico legale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica..
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 04/03/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
N. 06934/2010 REG.SEN.
N. 01807/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2010, proposto da:
MANLIO DAVIDE MARIO FERRARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Fontana n. 18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Lombardia di Milano n 995 di data 06/04/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza in data 31 gennaio 2002, il ricorrente, Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica Militare, chiedeva al Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “spondiloartrosi diffusa al rachide” da egli sofferta.
In ragione del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, l’interessato proponeva ricorso giurisdizionale presso questo Tribunale che, con sentenza n. 995 del 6 aprile 2010, accoglieva la domanda ordinando al Ministero di provvedere entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza medesima.
Stante la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il sig. Ferrario, con ricorso notificato in data 13 luglio 1010, ha nuovamente adito questo Giudice chiedendo la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo del Ministero inadempiente.
Sennonché, nelle more del giudizio, l’Autorità amministrativa ha depositato un provvedimento datato 14 settembre 2010, con il quale, in accoglimento dell’istanza del ricorrente, è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia innanzi indicata, ed è stato di conseguenza conferito al medesimo l’equo indennizzo nella misura di Euro 1.427,26.
Si deve pertanto ritenere cessata la materia del contendere.
Le spese di giudizio possono essere compensate in quanto l’Amministrazione ha giustificato il ritardo invocando la mancata comunicazione da parte del ricorrente di dati ad esso afferenti, necessari per la conclusione dell’iter procedimentale (circostanza non smentita dall’interessato).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
Il Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
IL FUNZIONARIO
UN SALUTO A TUTTI
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.
N. 00995/2010 REG.SEN.
N. 00374/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 374 del 2010, proposto da:
MANLIO DAVIDE MARIO FERRARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Fontana n. 18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio rifiuto del Ministero della Difesa alla conclusione del procedimento amministrativo in essere relativo all'istanza di riconoscimento di causa di servizio prodotta dal Maresciallo Ferrario in data 31 gennaio 2002 ed afferente alla patologia “spondiloartrosi diffusa al rachide”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/03/2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente impugna l’inerzia dell’amministrazione in relazione all’istanza indicata in epigrafe, deducendone l’illegittimità in relazione alla violazione del D.P.R. n. 461/2001.
Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Alla camera di consiglio del 4 marzo 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. La Sezione osserva preliminarmente che vertendo la causa in materia di silenzio, ed essendosi entrambe le parti costituite in giudizio, la stessa può essere definita direttamente con sentenza, prescindendosi dunque dall’esame dell’istanza cautelare.
3. Il ricorrente, Sottufficiale dell’Aeronautica Militare, espone di avere presentato all’Amministrazione intimata, in data 31 gennaio 2002, un’istanza di riconoscimento di causa di servizio della malattia “spondiloartrosi diffusa al rachide”.
In ragione del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, il ricorrente aveva già esperito ricorso giurisdizionale innanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 1375/09, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, successivamente alla presentazione del ricorso, era stato depositato in giudizio il parere negativo del Comitato di verifica delle cause di servizio (C.V.C.S.). In tale parere si rileva che “la spondiloartrosi diffusa al rachide” costituisce una mera espressione sintomatologica non configurabile come vera e propria patologia.
L’Amministrazione tuttavia, con nota del 23 febbraio 2009, ha mostrato di non condividere quest’ultimo assunto, evidenziando che la “spondiloartrosi diffusa al rachide” costituisce una vera e propria malattia; ed ha dato nuovo impulso al procedimento invitando C.V.C.S. a riesaminare il parere alla luce delle considerazioni testé riportate.
Successivamente a tale nota nessun nuovo atto è stato adottato dall’Autorità procedente.
Per questo motivo il ricorrente chiede che venga dichiarata da questo Giudice l’illegittimità del silenzio serbato, e che l’Autorità amministrativa venga condannata a dare definitivo riscontro all’istanza a suo tempo presentata.
4. In proposito il Collegio osserva quanto segue.
Stabilisce l’art. 14, comma 1, del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) che, se per motivate ragioni, l’Amministrazione non ritenga di conformarsi al parere reso dal C.V.C.S., questa “…ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato”.
Da tale disposizione emerge chiaramente che, nel caso in cui l’Autorità decida di non aderire al primo parere espresso dal C.V.C.S., questa deve dare impulso ad una nuova fase procedimentale la cui durata non può superare un termine complessivo di circa quaranta giorni (di cui trenta giorni per l’espressione del nuovo parere da parte del Comitato, e dieci giorni per l’adozione del provvedimento finale, oltre al tempo strettamente necessario per l’inoltro della richiesta).
Nel caso concreto, il suindicato termine è stato abbondantemente superato (la richiesta di riesame, come detto, è datata 23 febbraio 2009), senza che nel frattempo l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento.
5. Il silenzio serbato è quindi illegittimo e il ricorso va pertanto accolto.
6. Le spese della lite possono essere compensate, in quanto il ritardo dell’Amministrazione sembra determinato dalla particolare complessità della questione sotto il profilo medico legale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica..
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 04/03/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
N. 06934/2010 REG.SEN.
N. 01807/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2010, proposto da:
MANLIO DAVIDE MARIO FERRARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Fontana n. 18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Lombardia di Milano n 995 di data 06/04/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza in data 31 gennaio 2002, il ricorrente, Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica Militare, chiedeva al Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “spondiloartrosi diffusa al rachide” da egli sofferta.
In ragione del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, l’interessato proponeva ricorso giurisdizionale presso questo Tribunale che, con sentenza n. 995 del 6 aprile 2010, accoglieva la domanda ordinando al Ministero di provvedere entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza medesima.
Stante la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il sig. Ferrario, con ricorso notificato in data 13 luglio 1010, ha nuovamente adito questo Giudice chiedendo la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo del Ministero inadempiente.
Sennonché, nelle more del giudizio, l’Autorità amministrativa ha depositato un provvedimento datato 14 settembre 2010, con il quale, in accoglimento dell’istanza del ricorrente, è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia innanzi indicata, ed è stato di conseguenza conferito al medesimo l’equo indennizzo nella misura di Euro 1.427,26.
Si deve pertanto ritenere cessata la materia del contendere.
Le spese di giudizio possono essere compensate in quanto l’Amministrazione ha giustificato il ritardo invocando la mancata comunicazione da parte del ricorrente di dati ad esso afferenti, necessari per la conclusione dell’iter procedimentale (circostanza non smentita dall’interessato).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
Il Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Dario Simeoli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
IL FUNZIONARIO
UN SALUTO A TUTTI