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SENTENZA DIRITTO ATTESTATO DI SERVIZIO

Inviato: dom lug 28, 2013 4:26 pm
da aeronatica
Un saluto a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.

N. 00902/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01342/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2009, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Zaccaglino, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Milano via Fontana n. 18;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici domicilia, in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della lettera prot. n. CMN/0/3102/P.06.03 di data 23.03.2009, redatta dal Comando C.N.M.C.A. dell'A.M. di Pratica di Mare, relativa all'asserita impossibilità di redazione di un attestato di servizio, nonché di tutti gli atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2013 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO

Manlio Davide Mario Ferrario impugna il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza n. 745/09, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.

All’udienza del 26 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1) Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto l’istanza di rilascio di un attestato di servizio presentata da Manlio Davide Mario Ferrario, M.llo dell’aeronautica militare, sul presupposto che al richiedente non era ancora stato comunicato il messaggio di riammissione in servizio.

Il ricorrente contesta, con l’unico motivo di ricorso articolato, il dato da ultimo indicato.

La censura è fondata.

Con riferimento al punto controverso, il Tribunale rileva – come già esposto in sede cautelare - che il messaggio suindicato era stato comunicato al procuratore del richiedente il 06.03.2009, ossia prima della data di adozione del provvedimento impugnato.

Vale precisare che l’amministrazione resistente non ha controdedotto in ordine alle suindicate risultanze documentali.

I dati sinora richiamati conducono a ritenere che la valutazione espressa dall’amministrazione con il provvedimento impugnato si basi su un travisamento dei dati fattuali, atteso che le risultanze processuali, non contestate nel loro contenuto oggettivo, hanno evidenziato che il messaggio cui si riferisce il provvedimento impugnato era stato trasmesso al destinatario prima dell’adozione del provvedimento medesimo.

Ne consegue la fondatezza della censura in esame.

2) In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.

Nondimeno la particolare articolazione della fattispecie fattuale sottesa all’impugnazione consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la lettera prot. n. CMN/0/3102/P.06.03 di data 23.03.2009, redatta dal Comando C.N.M.C.A. dell'A.M. di Pratica di Mare, relativa all'asserita impossibilità di redazione di un attestato di servizio secondo quanto esposto in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della lite.,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



SE L'AMMINISTRAZIONE COSTRINGE IL PROPRIO DIPENDENTE AD INSTAURARE UNA CAUSA PER OTTENERE UN ATTESTATO DI SERVIZIO AVENDONE DIRITTO IN QUANTO IN SPE, CHE CONSIDERAZIONE PUO' ESSERNE TRATTA??

COME SI VEDRA' IN SEGUITO, PERO', QUESTA AMMINISTRAZIONE E' CAPACE ANCHE DI PEGGIO!!

UN SALUTO A TUTTI