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SENTENZA CEFALEA NO SINTOMO BENSI' PATOLOGIA

Inviato: dom lug 28, 2013 4:08 pm
da aeronatica
Un saluto a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.

N. 00901/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01341/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2009, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Zaccaglino, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Milano via Fontana n. 18;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici domicilia, in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della lettera prot. n. CMN/0/3103/P.06.03 in data 23.03.2009, redatta dal Comando C.N.M.C.A. dell'A.M. di Pratica di Mare, relativa alla pratica Medico legale di riconoscimento della causa di servizio per la patologia "Cefalea di Tipo Tensivo", nella parte in cui afferma che "l'interessato deve richiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio solo per patologie nosologicamente classificate e non per sintomi", nonché di tutti gli atti conseguenti e successivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2013 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO

Manlio Davide Mario Ferrario impugna il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza n. 746/09, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.

All’udienza del 26 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto l’istanza di riconoscimento della causa di servizio presentata da Manlio Davide Mario Ferrario, M.llo dell’aeronautica militare, per la patologia “cefalea di tipo tensivo”, affermando che l’istanza espone solo un sintomo e non una patologia nosologicamente classificata.

Il ricorrente contesta, con specifica censura il dato da ultimo indicato.

La censura, che presenta carattere assorbente, è fondata.

Con riferimento al punto controverso, il Tribunale ha disposto una specifica istruttoria, richiedendo una relazione da parte dell’Università degli Studi di Milano.

L’Università, con nota datata 16.06.2009, ha precisato che in base alla classificazione internazionale delle cefalee, si deve ritenere che la cefalea di tipo tensivo sia “un’entità nosologica ben definita con un suo codice OMS (G44.2)”.

Vale precisare che l’amministrazione resistente non ha controdedotto in ordine alle risultanze dell’istruttoria.

I dati sinora richiamati conducono a ritenere che la valutazione espressa dall’amministrazione con il provvedimento impugnato si basi su un travisamento dei dati fattuali, atteso che l’istruttoria processuale, non contestata nelle sue risultanze oggettive, ha evidenziato che la cefalea di tipo tensivo è una patologia nosologicamente classificata, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato.

Ne consegue la fondatezza della censura in esame, che, presentando carattere sostanziale ed assorbente, consente di prescindere dalle ulteriori doglianze articolate nel ricorso.

2) In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.

Nondimeno la particolare articolazione della fattispecie fattuale sottesa all’impugnazione consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite

Nondimeno, la peculiarità e la complessità della situazione di fatto sottesa all’impugnazione proposta consentono di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la determinazione prot. n. CMN/0/3103/P.06.03 datata 23.03.2009, adottata dal Comando C.N.M.C.A. dell'A.M. di Pratica di Mare, relativa alla pratica Medico legale di riconoscimento della causa di servizio per la patologia "cefalea di tipo tensivo", nei limiti di quanto esposto in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2013
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




N. 01124/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01341/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2009, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso Giuseppe Zaccaglino in Milano, via Fontana n. 18;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per violazione di legge della lettera prot. n. CMN/0/3103/P.06:03 in data 23.06.2009, redatta dal Comando C.N.M.C.A. dell'A.M. di Pratica di Mare, relativa alla pratica Medico legale di riconoscimento della causa di servizio per la patologia "Cefalea di Tipo Tensivo", nella parte in cui afferma che "l'interessato deve richiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio solo per patologie nosologicamente classificate e non per sintomi", nonchè di tutti gli atti conseguenti e successivi...

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/09/2009 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con ordinanza n. 746 del 11/06/2009, si è richiesto all’Università degli Studi di Milano di chiarire se la “Cefalea di tipo Tensivo” sia una patologia nosologicamente classificata ovvero un sintomo;
Rilevato con nota del 16 giugno 2009, l’amministrazione suindicata ha chiarito che la “Cefalea di tipo Tensivo” è un’entità nosologica ben definita;
Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare debba essere accolta, affinché il ricorrente possa essere sottoposto a visita dalla competente autorità medica ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio della predetta malattia;
Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
Accoglie, come in motivazione indicato, la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore
Raffaello Gisondi, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2009
IL SEGRETARIO


UN SALUTO A TUTTI