CAUSA DI SERVIZIO TERMINE DI ATTESA
Inviato: sab lug 27, 2013 7:57 pm
Un saluto a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.
T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 23 aprile 2009, n. 3576
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
SEZIONE III
Registro Sentenze: /2009
Registro Generale: 271/2009
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2009
Visto il ricorso 271/2009 proposto da:
FERRARIO MANLIO DAVIDE MARIO
rappresentato e difeso da:
ZACCAGLINO GIUSEPPE
con domicilio eletto in MILANO 3908AF
VIA FONTANA 18
presso
ZACCAGLINO GIUSEPPE
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio in MILANO
VIA FREGUGLIA, 1
presso la sua sede;
per l'annullamento previa adozione di provvedimento cautelare,
del silenzio rifiuto del Ministero della Difesa sull’istanza prodotta in data 21 ottobre 2007 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “trauma cranico commotivo con distorsione rachide cervicale, contusioni multiple tronco ed arti superiori ed inferiori”.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
VISTI gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Ref. STEFANO COZZI e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente impugna l’inerzia dell’amministrazione in relazione all’istanza indicata in epigrafe, deducendone l’illegittimità in relazione alla violazione dell’art. 5 del D.P.R. 2001 n. 461.
Si è costituita l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Alla Camera di Consiglio dell’ 1 aprile 2009, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. La Sezione osserva preliminarmente che vertendo la causa in materia di silenzio, ed essendo decorsi i termini previsti dall’art. 21 bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la stessa può essere definita direttamente con sentenza, prescindendosi dunque dall’esame dell’istanza cautelare.
3. Il ricorrente, Sottufficiale dell’Aeronautica Militare, espone di avere presentato all’amministrazione in data 21 ottobre 2007 un’istanza di riconoscimento di causa di servizio della malattia ““trauma cranico commotivo con distorsione rachide cervicale, contusioni multiple tronco ed arti superiori ed inferiori” sulla quale l’amministrazione non ha adottato alcuna determinazione. Egli chiede pertanto che venga dichiarata da questo Giudice l’illegittimità del silenzio serbato sulla sua istanza, e che l’autorità amministrativa venga condannata a dare riscontro alla stessa.
3.1. In una recente pronuncia, la Sezione ha osservato che il procedimento amministrativo afferente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie che colpiscono i dipendenti della pubblica amministrazione è disciplinato dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461. Tale decreto individua le varie fasi del procedimento da attivare a seguito della presentazione di una richiesta di riconoscimento di causa di servizio, stabilendo precisi termini per ciascuna scansione temporale e differenziando la durata della procedura a seconda che l’amministrazione ravvisi o meno una situazione di inammissibilità della richiesta.
In mancanza di una norma ad hoc, che stabilisca la durata complessiva della procedura (com’era, invece, previsto dall’abrogato art. 9, comma 1, del D.P.R. 1994 n. 349, che fissava la durata massima del procedimento in 15 mesi) il termine procedimentale entro il quale l’amministrazione deve adottare il provvedimento finale risulta dalla sommatoria dei termini previsti, “a giorni”, per ciascuna delle fasi in cui si articola l’unitario procedimento.
In tal senso, l’art. 14, comma 2, del d.p.r. 2001 n. 461 prevede espressamente che “Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni”
Dalle semplice lettura degli artt. 2, 5, 6, 7, 11, 14 e 16 del D.P.R. 2001 n. 461 risulta che il termine massimo di durata del procedimento, tenuto conto anche del periodo di trenta giorni nei limiti del quale l’amministrazione può sospendere la procedura ex art. 16, è pari a 290 giorni dalla presentazione dell’istanza (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 24/03/2009 n. 1974).
3.2. Ciò chiarito, e prima di passare all’esame del caso concreto, è necessaria un’ulteriore precisazione.
Occorre infatti evidenziare che per verificare se il termine finale del procedimento è effettivamente spirato, occorre fare riferimento, non già al momento di proposizione del ricorso giurisdizionale, ma a quello in cui viene assunta la decisione. Lo scadere del termine è infatti un elemento che incide sulla accoglibilità della domanda ed è dunque da considerarsi una condizione dell’azione che, come tale, è sufficiente che si realizzi prima del momento della decisione.
3.3. Dalla documentazione depositata in giudizio dall’interessato (cfr. doc. 1) sembra emergere che la pubblica amministrazione abbia ricevuto l’istanza, da quest’ultimo inoltrata, in data 29 ottobre 2007 (anche se nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente afferma di aver prodotto la domanda in data 21 ottobre 2007).
Tale circostanza non è stata smentita dall’autorità amministrativa, la quale, anche dopo l’ordinanza istruttoria del 19 febbraio 2009, ha persistito nel rimanere silente: sicché deve ritenersi, in applicazione dell’art. 116, comma 2, c.p.c., che di essa se ne debba considerare provato l’accadimento (cfr. C.d.S. sez. IV, 15/05/2008 n. 2247; id, sez. VI26/06/2006 n. 481).
Ciò premesso deve rilevarsi come la domanda sia quindi fondata, essendo ad oggi trascorsi più di 290 giorni dal momento in cui la p.a. ha ricevuto l’istanza dell’interessato.
4. Il ricorrente chiede inoltre che la p.a. venga condannata a sottoporre il Ferrario a visita medica.
Ritiene il Collegio che tale domanda debba considerarsi assorbita, in quanto richiede adempimenti che la P.A. dovrà porre in essere, per pervenire al giudizio sul riconoscimento dell’infermità di cui trattasi come dipendente o meno da causa di servizio.
5. Richiamando le illustrate motivazioni, il ricorso è in parte accolto.
6. La peculiarità della fattispecie consente di configurare giusti elementi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l’effetto ordina all’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2009, con l’intervento dei signori magistrati:
dott. Domenico Giordano Presidente
dott. Stefano Cozzi Referendario est.
dott. Fabrizio Fornataro Referendario
UN SALUTO A TUTTI
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.
T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 23 aprile 2009, n. 3576
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
SEZIONE III
Registro Sentenze: /2009
Registro Generale: 271/2009
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2009
Visto il ricorso 271/2009 proposto da:
FERRARIO MANLIO DAVIDE MARIO
rappresentato e difeso da:
ZACCAGLINO GIUSEPPE
con domicilio eletto in MILANO 3908AF
VIA FONTANA 18
presso
ZACCAGLINO GIUSEPPE
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio in MILANO
VIA FREGUGLIA, 1
presso la sua sede;
per l'annullamento previa adozione di provvedimento cautelare,
del silenzio rifiuto del Ministero della Difesa sull’istanza prodotta in data 21 ottobre 2007 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “trauma cranico commotivo con distorsione rachide cervicale, contusioni multiple tronco ed arti superiori ed inferiori”.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
VISTI gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Ref. STEFANO COZZI e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente impugna l’inerzia dell’amministrazione in relazione all’istanza indicata in epigrafe, deducendone l’illegittimità in relazione alla violazione dell’art. 5 del D.P.R. 2001 n. 461.
Si è costituita l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Alla Camera di Consiglio dell’ 1 aprile 2009, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. La Sezione osserva preliminarmente che vertendo la causa in materia di silenzio, ed essendo decorsi i termini previsti dall’art. 21 bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la stessa può essere definita direttamente con sentenza, prescindendosi dunque dall’esame dell’istanza cautelare.
3. Il ricorrente, Sottufficiale dell’Aeronautica Militare, espone di avere presentato all’amministrazione in data 21 ottobre 2007 un’istanza di riconoscimento di causa di servizio della malattia ““trauma cranico commotivo con distorsione rachide cervicale, contusioni multiple tronco ed arti superiori ed inferiori” sulla quale l’amministrazione non ha adottato alcuna determinazione. Egli chiede pertanto che venga dichiarata da questo Giudice l’illegittimità del silenzio serbato sulla sua istanza, e che l’autorità amministrativa venga condannata a dare riscontro alla stessa.
3.1. In una recente pronuncia, la Sezione ha osservato che il procedimento amministrativo afferente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie che colpiscono i dipendenti della pubblica amministrazione è disciplinato dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461. Tale decreto individua le varie fasi del procedimento da attivare a seguito della presentazione di una richiesta di riconoscimento di causa di servizio, stabilendo precisi termini per ciascuna scansione temporale e differenziando la durata della procedura a seconda che l’amministrazione ravvisi o meno una situazione di inammissibilità della richiesta.
In mancanza di una norma ad hoc, che stabilisca la durata complessiva della procedura (com’era, invece, previsto dall’abrogato art. 9, comma 1, del D.P.R. 1994 n. 349, che fissava la durata massima del procedimento in 15 mesi) il termine procedimentale entro il quale l’amministrazione deve adottare il provvedimento finale risulta dalla sommatoria dei termini previsti, “a giorni”, per ciascuna delle fasi in cui si articola l’unitario procedimento.
In tal senso, l’art. 14, comma 2, del d.p.r. 2001 n. 461 prevede espressamente che “Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni”
Dalle semplice lettura degli artt. 2, 5, 6, 7, 11, 14 e 16 del D.P.R. 2001 n. 461 risulta che il termine massimo di durata del procedimento, tenuto conto anche del periodo di trenta giorni nei limiti del quale l’amministrazione può sospendere la procedura ex art. 16, è pari a 290 giorni dalla presentazione dell’istanza (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 24/03/2009 n. 1974).
3.2. Ciò chiarito, e prima di passare all’esame del caso concreto, è necessaria un’ulteriore precisazione.
Occorre infatti evidenziare che per verificare se il termine finale del procedimento è effettivamente spirato, occorre fare riferimento, non già al momento di proposizione del ricorso giurisdizionale, ma a quello in cui viene assunta la decisione. Lo scadere del termine è infatti un elemento che incide sulla accoglibilità della domanda ed è dunque da considerarsi una condizione dell’azione che, come tale, è sufficiente che si realizzi prima del momento della decisione.
3.3. Dalla documentazione depositata in giudizio dall’interessato (cfr. doc. 1) sembra emergere che la pubblica amministrazione abbia ricevuto l’istanza, da quest’ultimo inoltrata, in data 29 ottobre 2007 (anche se nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente afferma di aver prodotto la domanda in data 21 ottobre 2007).
Tale circostanza non è stata smentita dall’autorità amministrativa, la quale, anche dopo l’ordinanza istruttoria del 19 febbraio 2009, ha persistito nel rimanere silente: sicché deve ritenersi, in applicazione dell’art. 116, comma 2, c.p.c., che di essa se ne debba considerare provato l’accadimento (cfr. C.d.S. sez. IV, 15/05/2008 n. 2247; id, sez. VI26/06/2006 n. 481).
Ciò premesso deve rilevarsi come la domanda sia quindi fondata, essendo ad oggi trascorsi più di 290 giorni dal momento in cui la p.a. ha ricevuto l’istanza dell’interessato.
4. Il ricorrente chiede inoltre che la p.a. venga condannata a sottoporre il Ferrario a visita medica.
Ritiene il Collegio che tale domanda debba considerarsi assorbita, in quanto richiede adempimenti che la P.A. dovrà porre in essere, per pervenire al giudizio sul riconoscimento dell’infermità di cui trattasi come dipendente o meno da causa di servizio.
5. Richiamando le illustrate motivazioni, il ricorso è in parte accolto.
6. La peculiarità della fattispecie consente di configurare giusti elementi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l’effetto ordina all’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2009, con l’intervento dei signori magistrati:
dott. Domenico Giordano Presidente
dott. Stefano Cozzi Referendario est.
dott. Fabrizio Fornataro Referendario
UN SALUTO A TUTTI