SENTENZA RICORSO A COMMISSIONE MEDICA DI SECONDA ISTANZA
Inviato: sab lug 27, 2013 4:44 pm
Un saluto a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.
T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 12 marzo 2009, n. 1890
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3a ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 2862/2008 proposto da:
FERRARIO MANLIO DAVIDE MARIO
rappresentato e difeso da:
ZACCAGLINO GIUSEPPE
con domicilio eletto in MILANO 3908AF
VIA FONTANA 18
presso
ZACCAGLINO GIUSEPPE
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio in MILANO
VIA FREGUGLIA, 1
presso la sua sede;
per
l’impugnazione del silenzio dell’Amministrazione Difesa sull’istanza prodotta per il ricorso alla Commissione Medica di 2^ Istanza avverso il giudizio di non idoneità temporanea per altra infermità espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano con verbale modello ML/AB n. 385 del 29 maggio 2008, nonché di tutti gli atti connessi.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
VISTI gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Ref. STEFANO COZZI e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di essere un sottufficiale dell’Aeronautica Militare, e di aver contratto, per ragioni di servizio, la malattia “meningo-encefalite linfomonocitaria” In ragione di talE evento, proponeva, in data 29 dicembre 2005, istanza per il riconoscimento di causa di servizio e corresponsione dell’equo indennizzo.
Nel dicembre dell’anno 2007 la domanda veniva riscontrata dal Comando di appartenza, il quale comunicava all’interessato che la pratica era stata restituita inevasa da parte della 2^ Commissione Medica Ospedaliera di Milano.
Avverso tale comunicazione, l’esponente proponeva ricorso a questo Tribunale che, con ordinanza n. 439 del 13 marzo 2008, accoglieva l’istanza cautelare ed ordinava all’amministrazione intimata di sottoporre il Ferrario a tutte le valutazioni mediche di competenza al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio.
In esecuzione a tale ordinanza, l’Amministrazione della Difesa sottoponeva il ricorrente a vistita medica, che si svolgeva in data 19 maggio 2008; ad esito di essa, la Commissione Medico Ospedaliera in seno al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano esprimeva giudizio di non idoneità temporanea al servizio militare incondizionato per altra infermità.
L’interessato contestava il giudizio suindicato proponendo ricorso amministrativo in data 4 giugno 2008, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 461/01, alla competente autorità la quale, sino alla data di proposizione del presente gravame, è rimasta completamente silente, omettendo di convocare l’interessato medesimo a visita medica.
Avverso tale silenzio è diretto il ricorso in esame.
Si è costitiuto in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo la reiezione del gravame.
Nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2009, la Sezione emanava ordinanza istruttoria, ordinando all’Amministrazione di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, una relazione sui fatti di causa, corredata da copia della documentazione del fascicolo istruttorio.
Non avendo l’autorità amministrativa ottemperato nel termine anzidetto, il ricorrente depositava istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio.
Tenutasi la Camera di Consiglio in data 5 marzo 2009, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. La Sezione osserva preliminarmente che vertendo la causa in materia di silenzio, ed essendo decorsi i termini previsti dall’art. 21 bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la stessa può essere definita direttamente con sentenza, prescindendosi dunque dall’esame dell’istanza cautelare.
3. Ciò premesso, si evidenzia che, in sede di udienza, l’amministrazione resistente ha depositato una nota, datata 17 novembre 2009, a firma del Presidente della Commissione Medica di 2^ Istanza di Milano, nella quale viene esplicitato che al ricorso amministrativo presentato dal maresciallo Ferrario non è stato dato seguito in quanto lo stesso è stato ritenuto nullo per mancanza di sottoscrizione e di motivazione, e comunque inammissibile poiché diretto avverso un atto non appellabile avanti la Commissione stessa.
Ritiene il Collegio che tale nota, esplicativa delle ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad interromperre il procedimento, ha fatto venir meno il silenzio (oggetto del presente gravame) serbato dalla stessa amministrazione sull’istanza presentata dal ricorrente in data 4 giugno 2008.
Con tale atto, invero, l’autorità intimata ha esplicitato in maniera inequivoca la sua volontà di non dare prosecuzione al procedimento, indicando chiaramente le ragioni che sorreggono tale determinazione; sicché deve ritenersi soddisfatto l’interesse del ricorrente al conseguimento di una statuizione espressa, salva ovviamnte la possibilità di impugnazione della stessa qualora ritenuto opportuno.
Ne consegue dunque che deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Per ciò che concerne le spese processuali, occorre osservare che l’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, invocato dall’amministrazione nella suindicata nota, non esime l’autorità amministrativa dall’osservanza dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso: la norma, come chiarito dalla più recente giurisprudenza, ha carattere meramente processuale, essendo finalizzata a legittimare il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento impugnato con ricorso gerarchico, nel caso in cui la decisione su quest’ultimo non intervenga entro 90 giorni dalla sua proposizione (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 05 giugno 2006 , n. 1394 T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 maggio 2003 , n. 1948). Ne consegue che la mancata decisione del ricorso sostanzia comunque un comportamento antigiuridico, cui l’interessato può reagire proponendo azione processuale avverso il silenzio, nonostante la suddetta norma, per le finalità testè indicate, equipari il silenzio stesso alla reiezione del gravame (cfr. C.d.S. Adunanza Plenaria 27 novembre 1989, n. 16; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 20 luglio 2007 , n. 534). L’amministrazione intimata non ha ottemperato a tale obbligo: in luogo di cominicare tempestivamente e direttamente all’interessato le ragioni che a suo dire ostano all’esame del ricorso amministrativo presentato dallo stesso, ha depositato solo nel corso del presente giudizio la nota esplicitante le suddette ragioni, obbligando così il Ferrario ad instaurare la controversia qui in esame. Per tali ragioni, le spese processuali, liquidate come in dispositivo, debbono essere poste a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere..
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali che quantifica in Euro 1.000, oltre IVA e C.P.A. se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 marzo 2009, con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano - Presidente
Stefano Cozzi - Referendario est.
Fabrizio Fornataro - Referendario
UN SALUTO A TUTTI
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.
T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 12 marzo 2009, n. 1890
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3a ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 2862/2008 proposto da:
FERRARIO MANLIO DAVIDE MARIO
rappresentato e difeso da:
ZACCAGLINO GIUSEPPE
con domicilio eletto in MILANO 3908AF
VIA FONTANA 18
presso
ZACCAGLINO GIUSEPPE
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio in MILANO
VIA FREGUGLIA, 1
presso la sua sede;
per
l’impugnazione del silenzio dell’Amministrazione Difesa sull’istanza prodotta per il ricorso alla Commissione Medica di 2^ Istanza avverso il giudizio di non idoneità temporanea per altra infermità espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano con verbale modello ML/AB n. 385 del 29 maggio 2008, nonché di tutti gli atti connessi.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
VISTI gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Ref. STEFANO COZZI e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di essere un sottufficiale dell’Aeronautica Militare, e di aver contratto, per ragioni di servizio, la malattia “meningo-encefalite linfomonocitaria” In ragione di talE evento, proponeva, in data 29 dicembre 2005, istanza per il riconoscimento di causa di servizio e corresponsione dell’equo indennizzo.
Nel dicembre dell’anno 2007 la domanda veniva riscontrata dal Comando di appartenza, il quale comunicava all’interessato che la pratica era stata restituita inevasa da parte della 2^ Commissione Medica Ospedaliera di Milano.
Avverso tale comunicazione, l’esponente proponeva ricorso a questo Tribunale che, con ordinanza n. 439 del 13 marzo 2008, accoglieva l’istanza cautelare ed ordinava all’amministrazione intimata di sottoporre il Ferrario a tutte le valutazioni mediche di competenza al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio.
In esecuzione a tale ordinanza, l’Amministrazione della Difesa sottoponeva il ricorrente a vistita medica, che si svolgeva in data 19 maggio 2008; ad esito di essa, la Commissione Medico Ospedaliera in seno al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano esprimeva giudizio di non idoneità temporanea al servizio militare incondizionato per altra infermità.
L’interessato contestava il giudizio suindicato proponendo ricorso amministrativo in data 4 giugno 2008, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 461/01, alla competente autorità la quale, sino alla data di proposizione del presente gravame, è rimasta completamente silente, omettendo di convocare l’interessato medesimo a visita medica.
Avverso tale silenzio è diretto il ricorso in esame.
Si è costitiuto in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo la reiezione del gravame.
Nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2009, la Sezione emanava ordinanza istruttoria, ordinando all’Amministrazione di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, una relazione sui fatti di causa, corredata da copia della documentazione del fascicolo istruttorio.
Non avendo l’autorità amministrativa ottemperato nel termine anzidetto, il ricorrente depositava istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio.
Tenutasi la Camera di Consiglio in data 5 marzo 2009, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. La Sezione osserva preliminarmente che vertendo la causa in materia di silenzio, ed essendo decorsi i termini previsti dall’art. 21 bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la stessa può essere definita direttamente con sentenza, prescindendosi dunque dall’esame dell’istanza cautelare.
3. Ciò premesso, si evidenzia che, in sede di udienza, l’amministrazione resistente ha depositato una nota, datata 17 novembre 2009, a firma del Presidente della Commissione Medica di 2^ Istanza di Milano, nella quale viene esplicitato che al ricorso amministrativo presentato dal maresciallo Ferrario non è stato dato seguito in quanto lo stesso è stato ritenuto nullo per mancanza di sottoscrizione e di motivazione, e comunque inammissibile poiché diretto avverso un atto non appellabile avanti la Commissione stessa.
Ritiene il Collegio che tale nota, esplicativa delle ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad interromperre il procedimento, ha fatto venir meno il silenzio (oggetto del presente gravame) serbato dalla stessa amministrazione sull’istanza presentata dal ricorrente in data 4 giugno 2008.
Con tale atto, invero, l’autorità intimata ha esplicitato in maniera inequivoca la sua volontà di non dare prosecuzione al procedimento, indicando chiaramente le ragioni che sorreggono tale determinazione; sicché deve ritenersi soddisfatto l’interesse del ricorrente al conseguimento di una statuizione espressa, salva ovviamnte la possibilità di impugnazione della stessa qualora ritenuto opportuno.
Ne consegue dunque che deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Per ciò che concerne le spese processuali, occorre osservare che l’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, invocato dall’amministrazione nella suindicata nota, non esime l’autorità amministrativa dall’osservanza dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso: la norma, come chiarito dalla più recente giurisprudenza, ha carattere meramente processuale, essendo finalizzata a legittimare il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento impugnato con ricorso gerarchico, nel caso in cui la decisione su quest’ultimo non intervenga entro 90 giorni dalla sua proposizione (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 05 giugno 2006 , n. 1394 T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 maggio 2003 , n. 1948). Ne consegue che la mancata decisione del ricorso sostanzia comunque un comportamento antigiuridico, cui l’interessato può reagire proponendo azione processuale avverso il silenzio, nonostante la suddetta norma, per le finalità testè indicate, equipari il silenzio stesso alla reiezione del gravame (cfr. C.d.S. Adunanza Plenaria 27 novembre 1989, n. 16; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 20 luglio 2007 , n. 534). L’amministrazione intimata non ha ottemperato a tale obbligo: in luogo di cominicare tempestivamente e direttamente all’interessato le ragioni che a suo dire ostano all’esame del ricorso amministrativo presentato dallo stesso, ha depositato solo nel corso del presente giudizio la nota esplicitante le suddette ragioni, obbligando così il Ferrario ad instaurare la controversia qui in esame. Per tali ragioni, le spese processuali, liquidate come in dispositivo, debbono essere poste a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere..
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali che quantifica in Euro 1.000, oltre IVA e C.P.A. se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 marzo 2009, con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano - Presidente
Stefano Cozzi - Referendario est.
Fabrizio Fornataro - Referendario
UN SALUTO A TUTTI